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Con il decreto legislativo 19.03.1996 n. 242 sono state apportate alcune
modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure
alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.
Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre
1994, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno
chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od
utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule
didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma
del punto 5.6 dell'allegato al DM 26.08.1992, per quanto attiene la
larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i
citati decreti legislativi.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere
conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della
licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art.
16, 3° comma, del decreto legislativo n. 242/96.
I Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a
conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Province ed i
Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico
argomento.
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