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LA CONFERENZA PERMANENTE PER
I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 18
settembre 2008:
Vista l'Intesa in materia di accertamento di assenza di
tossicodipendenza perfezionata nella seduta della Conferenza
Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU) che, all'art.
8, comma 2, prevede che le relative procedure diagnostiche e
medico legali, comprese le modalita' di prelievo, conservazione
e catena di custodia dei campioni, nonche' le tecniche
analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la
ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e
uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise, sono
individuate con apposito Accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
Visto l'art. 41, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 («Attuazione dell'art. 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro») recante, in particolare,
disposizioni sulla sorveglianza sanitaria; Vista la nota in data
18 luglio 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali ha inviato lo schema di accordo
di cui all'oggetto, ai fini del perfezionamento in sede di
Conferenza Stato-regioni;
Vista la nota in data 30 luglio 2008, con la quale l'Ufficio del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sen. Carlo Giovanardi, ha inviato, ai fini del
perfezionamento in sede di Conferenza Stato-regioni, un nuovo
schema di Accordo concertato da tutti i Ministeri interessati;
Considerato che, per l'esame dello schema di Accordo in oggetto,
e' stata convocata una riunione tecnica in data 16 settembre
2008, nel corso della quale sono state concordate tra i
rappresentanti delle regioni e delle province autonome e quelli
delle Amministrazioni centrali interessate talune modifiche al
predetto nuovo schema di Accordo; Vista la nota in data 17
settembre 2008, con la quale l'Ufficio del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo
Giovanardi, ha inviato una nuova versione dello schema di
accordo indicato in oggetto, che recepisce le modifiche
concordate nel corso della suddetta riunione tecnica del 16
settembre;
Vista l'ulteriore nota in data 18 settembre 2008, con la quale
il predetto Ufficio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Giovanardi, ha inviato la
definitiva versione del documento di cui all'oggetto, allegato
A, parte integrante del presente accordo;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo
e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla
predetta definitiva versione del documento in parola, allegato
A, parte integrante del presente accordo; Sancisce accordo tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nei termini di seguito riportati:
Premesso che: l'art. 8
dell'Intesa richiamata in premessa prevede l'individuazione, con
Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, delle
procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita' di
prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni,
nonche' delle tecniche analitiche piu' specifiche con le quali
effettuare le ripetizioni delle analisi garantendo affidabilita'
e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise;
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
ha assunto l'iniziativa di attivarsi e di richiedere alle altre
Amministrazioni interessate e al coordinamento tecnico delle
regioni la designazione di esperti per la costituzione di un
Gruppo tecnico per l'individuazione delle procedure diagnostiche
e medico legali per l'accertamento di assenza di
tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti da
parte dei lavoratori impegnati in attivita' di trasporto
passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni individuate
nell'allegato I dell'Intesa del 30 ottobre 2007; il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi
del contributo di tale Gruppo tecnico, ha elaborato un documento
che individua le procedure per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni
che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita'
e la salute di terzi; il citato documento che individua le
procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute
di terzi e' stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
Dipartimento per le politiche antidroga per la
valutazione tecnica di area a seguito della quale sono state
effettuate le necessarie integrazioni tecnico scientifiche di
propria competenza; in data 30 luglio 2008 i rappresentanti
delle Amministrazioni centrali attivate per competenza dalla
Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, con il coordinamento
del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, hanno esaminato, ulteriormente integrato
e, infine, approvato all'unanimita' il documento cosi'
integrato; l'applicazione del presente Accordo dovra' avvenire
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cosi' come gia'
previsto dall'art. 12 dell'Intesa del 30 ottobre 2007; il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
convengono quanto segue: e' approvato il documento recante
«Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute
di terzi», nei termini di cui all'allegato A, richiamato in
premessa, parte integrante del presente atto.
Roma, 17 settembre 2008
Il presidente: Fitto Il segretario:
Siniscalchi
Allegato A
Procedure per gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori
addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi applicative del
provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale n.
266 del 15 novembre 2007)
PREMESSE
1. Le procedure per gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di
assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei
lavoratori, allo scopo di definire ed attivare procedure e
misure di sicurezza rivolte a tutelare l'incolumita' del
lavoratore stesso e di terze persone, devono essere finalizzate
primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento
di mansioni lavorative a rischio. Pertanto, i principi generali
a cui ispirare e su cui strutturare le procedure operative
dovranno essere dettati da un indirizzo di cautela conservativa
nell'interesse della sicurezza del singolo e della collettivita',
che prevedano la non idoneita' di tali lavoratori allo
svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze
stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o
meno di dipendenza. A questo proposito, si ricorda che esistono
sostanze in grado di alterare fortemente le capacita' e le
prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente
indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri allucinogeni
ecc.). 2. Le procedure di cui al presente documento devono
essere finalizzate ad escludere o identificare la condizione di
tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle
mansioni lavorative a rischio. 3. A tale scopo preventivo, anche
per le oggettive difficolta' di rilevazione e di descrizione
delle modalita' e della frequenza di assunzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope da parte del lavoratore, dette
procedure, per le finalita' di cui sopra, non possono fare
distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di
dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa. 4. Il
rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di terapia o
trattamenti specifici per la tossicodipendenza dovra' essere
preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare
la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione di
cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica
309/90 e successive modifiche. 5. Le procedure devono essere
effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e
la dignita' della persona sottoposta ad accertamento e non
devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi
della liberta' individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente
la persona dalla sua attivita' lavorativa. 6. A specifica di
quanto riportato nelle premesse dell'Intesa C.U. del 30 ottobre
2007 ed in coerenza con il decreto legislativo n. 81/2008 in
materia di sicurezza sul lavoro, relativamente al fatto che i
lavoratori debbano essere sottoposti ad accertamento «prima
dell'assunzione in servizio», si chiarisce che tale accertamento
non e' da intendere come accertamento «pre-assuntivo» ma come
«visita medica preventiva» post assuntiva da eseguire comunque
sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo
nella mansione specifica a rischio. 7. Occorre, infine, tenere
conto delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 2, e
6 della citata Intesa del 30 ottobre 2007 in materia di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche'
di specifici accertamenti sanitari e relativa periodicita' in
relazione all'impiego, previste per il personale delle ferrovie
e di altri servizi di trasporti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonche' per quello delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI L'iter
procedurale si compone di due macrofasi in relazione alla
necessita' di istituire un primo livello di accertamenti da
parte del medico competente ed un secondo livello di
approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture
sanitarie competenti di cui all'art. 2 e all'art. 6 dell'Intesa
C.U. 30 ottobre 2007.
Attivazione della procedura: trasmissione
dell'elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da
parte del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro (cosi' come
identificato dall'art. 2, lettera b, del decreto legislativo n.
81/08) comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi
dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di
tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope in base alla lista delle mansioni considerate
nell'Allegato di cui all'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
2. La
comunicazione dovra' essere fatta alla prima attivazione delle
procedure, di cui al presente documento, per tutti i lavoratori
con mansioni che rientrano nella lista e successivamente
periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai
nuovi assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a
rischio.
3. La comunicazione dell'elenco complessivo dei
lavoratori che svolgono le suddette mansioni dovra' essere
previsto, comunque, con frequenza minima annuale.
Modalita' di
attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari
Accertamento pre-affidamento della mansione: la persona viene
sottoposta ad accertamento preventivo dell'idoneita' alla
mansione prima dell'affidamento e dello svolgimento della
mansione a rischio. E' necessario un risultato negativo per
confermare l'assenza di controindicazioni, prima di un eventuale
inizio dell'attivita'. Questa valutazione non puo' essere
considerata ed effettuata come accertamento pre-assuntivo,
coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n.
81/2008 in materie di sicurezza sul lavoro.
Accertamento
periodico: il lavoratore e' sottoposto ad accertamento
periodico, di norma con frequenza annuale, atto alla verifica
dell'idoneita' alla mansione a rischio. In situazione di elevata
numerosita' dei soggetti da sottoporre all'accertamento, va
tenuto conto, inoltre, che nel rispetto delle procedure di
accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non
prevedibilita' da parte dei lavoratori della data di
effettuazione dell'accertamento e, contemporaneamente, si dovra'
escludere la possibilita' di scelta volontaria dei candidati
agli accertamenti da parte del datore di lavoro. Pertanto, il
datore di lavoro, sulla base della lista completa
precedentemente presentata al medico competente, seleziona i
lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli
accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un processo
casuale di individuazione che escluda la possibilita' di scelta
volontaria da parte del datore di lavoro stesso. Tutto questo
deve avvenire compatibilmente con le esigenze lavorative e di
programmazione aziendale.
Accertamento per ragionevole dubbio:
in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il
lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneita' alla
mansione anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando
sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile
assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole
dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal datore
di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvedera' a
verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso,
ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.
Accertamento dopo un incidente: il lavoratore, in caso di
ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico
competente nei casi in cui e' previsto, ad accertamento di idoneita' alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto
alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per
escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): il
lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio,
dovra' comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo
la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Questo al fine di verificare nel
tempo il permanere dello stato di non assuntore (osservazione
cautelativa). Gli accertamenti andranno eseguiti con
periodicita' almeno mensile con date non programmabile dal
lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con
quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
nel caso di fattispecie. La durata minima prevista sara' di
almeno 6 mesi (vedi specifiche riportate in seguito).
Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio,
dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito
positivo: il lavoratore dovra' essere sottoposto ad accertamento
di idoneita' alla mansione per garantire il suo stato di non
assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio.
Il medico competente, a scopo cautelativo, potra' decidere se
applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una osservazione con
eventuali accertamenti con maggior frequenza rispetto a quelle
ordinarie previste.
Procedure accertative di primo livello da
parte del medico competente
1. Entro trenta giorni dal
ricevimento dell'elenco dei nominativi dei lavoratori da
sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore di lavoro, il
medico competente stabilisce il cronogramma per gli accessi dei
lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di
esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro,
tenuto conto della numerosita' dei lavoratori da sottoporre ad
accertamento. Entro i medesimi trenta giorni il medico
competente trasmette formalmente al datore di lavoro il
cronogramma degli accessi per gli accertamenti. Il datore di
lavoro e' tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo
degli accertamenti, con un preavviso di non piu' di un giorno
dalla data stabilita per l'accertamento.
2. In caso di rifiuto
del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico
competente dichiarera' che «non e' possibile esprimere giudizio
di idoneita' per impossibilita' materiale ad eseguire gli
accertamenti sanitari».
Ove il lavoratore non si presenti agli
accertamenti senza aver prodotto documentata e valida
giustificazione lo stesso sara' sospeso in via cautelativa dalla
mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il
lavoratore non si presenti all'accertamento per giustificati e
validi motivi debitamente documentati lo stesso dovra' essere
riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei
motivi che hanno impedito la sua presentazione agli
accertamenti. I successivi accertamenti di primo livello,
dovranno tenere conto di questa precedente non presentazione,
sottoponendo il lavoratore almeno a tre controlli tossicologici
a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di
maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio
riscontrate dal medico competente. In caso di rifiuto invece, il
lavoratore sara' comunque sospeso dalla mansione per «impossibilita'
materiale a svolgere gli accertamenti».
3. L'accertamento
comprende la visita medica orientata all'identificazione di
segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale visita, dovra'
essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo
livello. Questo potra' essere eseguito presso idonee strutture
laboratoristiche autorizzate dalla regione o provincia autonoma
o presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti di
cui agli articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30
ottobre 2007, a tale specifico scopo, comportando, pertanto, la
sola raccolta del campione contestualmente alla visita. In
alternativa, sono consentiti metodi analitici di screening
eseguibili in sede di visita medica che si basano su tecniche
immunochimiche rapide, pur che siano note e vengano rispettate
le concentrazioni di cut-off stabilite nel presente accordo e
sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva a stampa dei
risultati. In entrambi i casi gli accertamenti analitici
dovranno comunque, se positivi, prevedere (come di seguito
dettagliato) una conferma di risultati mediante cromatografia
accoppiata a spettrometria di massa.
4. In caso di negativita'
degli accertamenti di primo livello, il medico competente
conclude l'accertamento con giudizio certificato di «idoneita»
allo svolgimento della mansione, comunicandolo per iscritto al
lavoratore e al datore di lavoro. 5. In caso di positivita'
degli accertamenti di primo livello, si procedera' come di
seguito:
a) il lavoratore viene giudicato «temporaneamente
inidoneo alla mansione»,
b) viene data formale comunicazione al
lavoratore e contestualmente al datore di lavoro che provvedera',
nel rispetto della dignita' e della privacy della persona, a
sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore
dallo svolgimento della mansione a rischio,
c) viene comunicata
al lavoratore la possibilita' di una revisione del risultato in
base al quale e' stato espresso il giudizio di non idoneita',
che dovra' essere richiesta entro i 10 giorni dalla
comunicazione dell'esito di cui sopra,
d) il lavoratore viene
inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione
degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.
L'invio e' previsto in tutti i casi in cui il medico competente
lo ritenga motivatamente necessario (di cui all'art. 5, comma 3
dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007).
Procedure di laboratorio per
l'effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo
livello 1. Fermo restando la possibilita' di eseguire test
analitici immunochimici rapidi contestualmente alla visita
medica («on site») nel rispetto, comunque, dei criteri di
sensibilita' ed oggettivazione del risultato sopra riportati, il
medico competente potra' far ricorso a laboratori autorizzati,
fatte salve ulteriori specifiche determinazioni, delle regioni o
province autonome o presso laboratori delle strutture sanitarie
competenti di cui agli articoli 2 e 6 dell'Intesa del 30 ottobre
2007. Il laboratorio, ricevute dal medico competente le aliquote
del campione prelevato, provvede alla loro identificazione e
all'esecuzione delle analisi per il rilevamento delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e/o dei loro metaboliti.
2. Gli
accertamenti analitici dovranno basarsi su metodi automatizzati
di screening immunochimico, prevedendo, in caso di positivita',
una conferma mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla
spettrometria di massa (impiegando l'aliquota «B» del campione
come successivamente specificato).
3. La comunicazione
dell'esito da parte del laboratorio al medico competente dovra'
avvenire entro un periodo indicativamente non superiore ai 10
giorni.
4. In caso di positivita', e' da prevedere l'idonea
conservazione per un periodo minimo di 90 giorni (aliquota «C»
del campione come successivamente specificato) del campione per
l'eventuale test di revisione che puo' essere richiesto dal
lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito
positivo dell'accertamento.
5. Il lavoratore potra' chiedere la
ripetizione dell'analisi sullo stesso campione precedentemente
prelevato (secondo la procedura di seguito riportata) dalla
struttura sanitaria competente. Il lavoratore ha facolta' di
richiedere che la ripetizione dell'analisi avvenga alla sua
presenza o alla presenza di un proprio consulente tecnico con
onere economico a suo carico.
6. Le concentrazioni urinarie di cutoff da adottarsi nelle procedure di laboratorio del primo
livello di accertamenti sono le medesime di quelle adottate
anche nel secondo livello. Procedure diagnostiche-accertative di
secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti 1.
Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di primo
livello effettuati dal medico competente, viene inviato dallo
stesso alla struttura sanitaria competente per la visita medica
da effettuare in conformita' alle procedure diagnostico-medico
legali e chimico-tossicologiche di seguito riportate. Nel caso
in cui il lavoratore non si sottoponga agli accertamenti si
rimanda all'art. 5 di cui all'Intesa C.U. del 30 ottobre 2008.
2. I Sert, in particolare, dovranno accertare la presenza o
assenza di tossicodipendenza, rilevando inoltre le modalita' e
la frequenza di assunzione delle sostanze. Qualora gli
accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello
risultino positivi, verra' data comunicazione scritta al medico
competente, corredata degli esiti degli esami di laboratorio
effettuati e i riscontri clinici anamnestici rilevati, il quale,
a sua volta, certifichera' l'inidoneita' temporanea del
lavoratore alla mansione e informera' il datore di lavoro che
provvedera' tempestivamente a far cessare dall'espletamento
della mansione il lavoratore interessato. 3. Qualora gli
accertamenti di secondo livello dimostrino la presenza di
tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente un
percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia, dovra' essere
garantita la possibilita' al lavoratore di accedere a tale
trattamento con la conservazione del posto di lavoro di cui
all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309,
3 ottobre 1990 e successive modificazioni.
La presenza di stato
di tossicodipendenza andra' comunicato per iscritto al medico
competente.
4. Monitoraggio cautelativo: il soggetto per il
quale sia stata certificata l'assenza di tossicodipendenza allo
stato attuale da parte della struttura sanitaria competente
(SERT) ma risultato positivo agli accertamenti di primo livello,
prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio
precedentemente sospesa, potra' essere sottoposto a monitoraggio
cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi
riportando risultati completamente e costantemente negativi.
Per
le persone in cui e' stato diagnosticato e certificato uno stato
di tossicodipendenza, tale periodo di osservazione iniziera' al
termine del periodo di riabilitazione, dichiarato e certificato
dal SerT come «remissione completa» secondo i criteri dell'OMS.
5. Esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o
impossibile determinazione con i test di screening di primo
livello (es. LSD e altri allucinogeni) che, tuttavia, sono in
grado di alterare profondamente le condizioni psicofisiche del
soggetto. Pertanto, e' necessario che il riscontro laboratoristico sia sempre correlato ad un riscontro clinico e/o
strumentale specifico (valutazione della capacita' di
reattivita' e cognitiva in generale), se necessario, teso a
verificare lo stato di idoneita' psicofisica anche in assenza di
positivita' dei test tossicologici ma in presenza di suggestivi
segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze non
facilmente rilevabili con i normali test. In caso di fondato
sospetto, al fine del contenimento della spesa, si potranno
richiedere test tossicologici specifici orientati alla
determinazione delle sostanze di cui si ipotizza l'uso da parte
del lavoratore. Metodologia dell'accertamento da parte del
medico competente Accertamenti clinici Nell'ambito della visita
medica il medico competente deve valutare: eventuali antecedenti
inerenti pregressi trattamenti sociosanitari per
tossicodipendenza presso strutture pubbliche o private anche
attraverso l'acquisizione di informazioni sanitarie previo
consenso dell'interessato; eventuali notizie relative ad
infortuni lavorativi e precedenti incidenti avvenuti sia in
occasione del lavoro, sia al di fuori dell'ambito lavorativo,
ritiri di patente, ecc.; assunzione di farmaci psicoattivi che
possono essere prescritti o non prescritti; eventuale
sussistenza di segni e/o sintomi di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope anche suggestivi di intossicazione in
atto da sostanze stupefacenti o psicotrope. Esame tossicologico
di primo livello La visita medica deve essere completata
mediante esame tossicologico di primo livello il cui esito, se
positivo, dovra' essere confermato con test cromatografico
accoppiato a spettrometria di massa. Matrice biologica da
utilizzare: urina. Modalita' di prelievo del campione: il
prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo del
medico competente o di un operatore sanitario qualificato. La
produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto
della dignita' della persona introducendo misure atte ad evitare
la possibilita' di manomissione del campione, anche prevedendo
che il soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta;
l'urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso di
plastica; si richiede una quantita' di urina non inferiore 60
ml. Qualora la quantita' di urina prodotta sia insufficiente, il
campione incompleto viene sigillato e viene riaperto solo alla
presenza del soggetto per la successiva integrazione in un nuovo
contenitore; il soggetto a tal fine puo' assumere bevande
analcoliche gassate o non gassate; una volta completata
l'operazione di raccolta, il medico competente esegue il test di
screening immunochimico rapido o provvede al trasferimento del
campione, suddiviso in tre aliquote sigillate e denominate «A»,
«B» e «C» di almeno 20 ml ciascuna, al laboratorio individuato
per tale finalita'; se il test di screening e' negativo, l'urina
non deve essere conservata; se il test risulta positivo, nel
caso di esecuzione di test immunochimica rapidi da parte del
medico competente, l'urina viene travasata alla presenza del
lavoratore dal recipiente di prima raccolta in due contenitori
che devono contenere almeno 20 ml cadauno; i contenitori devono
essere dotati di tappo a chiusura ermetica antiviolazione oppure
chiusi e sigillati con un sigillo adesivo a nastro non
rinnovabile, sul quale il lavoratore e il medico appongono
congiuntamente la propria firma, e contrassegnati con lettere B
e C. Sui contenitori devono essere altresi' indicati nome e
cognome del lavoratore, del medico e la data e ora del prelievo;
il medico competente e' responsabile della custodia del
campione; i contenitori devono essere inseriti in apposito
contenitore termico per la spedizione, dotata di adeguato
elemento refrigerante. Per i test di primo livello, sia a titolo
di screening immunochimica che di conferma cromatografica mas
spettrometrica, che verranno eseguiti utilizzando laboratori
esterni, le borse con i campioni biologici devono essere inviate
nel piu' breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal
prelievo al laboratorio per l'esecuzione del test di screening
e/o delle analisi di conferma e per l'eventuale analisi di
revisione. Il trasporto deve avvenire secondo le norme vigenti
con allegata copia del verbale di prelievo. Alla consegna, il
laboratorio diventa responsabile della custodia e conservazione
del campione. Se le analisi vengono effettuate dal laboratorio
entro le 24 ore il campione verra' conservato in frigo a + 4°C;
qualora il medico competente si avvalga per gli accertamenti di
primo livello di idoneo laboratorio esterno, provvede in
concomitanza della visita al prelievo del campione con le
modalita' sopra riportate, suddividendolo in tre aliquote, di
cui una denominata con la lettera A verra' utilizzata per
analisi di screening, con metodica immunochimica, e le altre due
aliquote B e C saranno utilizzate rispettivamente per la
conferma mediante cromatografia spettrometria di massa e per
l'eventuale analisi di revisione; in caso di negativita' il
laboratorio provvede all'eliminazione delle aliquote residue
secondo le disposizioni di legge, comunicando l'esito negativo
al medico competente.
Verbale di prelievo e trasmissione del
campione: il medico competente compila per ciascun lavoratore il
verbale di prelievo in triplice copia; detto verbale deve
riportare generalita' del lavoratore e del medico competente,
luogo in cui e' stato eseguito il prelievo, data e ora del
prelievo, quantita' di urina raccolta, esito delle eventuali
analisi di screening rapido; il verbale deve essere firmato dal
medico responsabile del prelievo del campione e controfirmato
dal lavoratore il quale, in tal modo, attesta la corretta
esecuzione del prelievo. Il lavoratore puo' chiedere che vengano
riportate sul verbale eventuali dichiarazioni. Il verbale
riportera' l'elenco dei farmaci eventualmente assunti negli
ultimi sette giorni; una copia del verbale viene consegnata al
lavoratore, una copia rimane al medico competente e l'altra, in
caso di positivita' al test, viene trasmessa al laboratorio, di
norma inserita nel contenitore termico per il trasporto dei
campioni; il trasporto per l'invio al laboratorio deve avvenire
secondo le norme vigenti; alla consegna il laboratorio diventa
responsabile della custodia e conservazione dei campioni;
l'apertura del contenitore termico, contenente i campioni,
avviene presso la sede del laboratorio che esegue le analisi di
conferma. Il laboratorio accerta l'integrita' dei campioni e la
corrispondenza al verbale di prelievo.
Redige un verbale per
eventuali non conformita' riscontrate e le comunica al medico
competente; il campione «A» (se trasmesso) viene usato per lo
screening immunochimica, il campione «B» viene usato per la
conferma e il campione «C» (conservati a -20°) per l'eventuale
ulteriore analisi di revisione richiedibile dal lavoratore.
Le
analisi del campione «B», eseguite utilizzando metodica cromatografica abbinata a spettrometria di massa con i valori di
soglia previsti in Tabella 1, sono finalizzate a confermare la
presenza degli analiti trovati nei test di screening o,
comunque, portare all'identificazione di sostanze
precedentemente non rilevate nei test di screening valide per la
diagnosi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
anche in caso di dubbi rilevati durante l'effettuazione della
visita medica precedente. Le analisi devono essere eseguite
entro dieci giorni e il risultato comunicato al medico
competente e al lavoratore; l'eventuale test di revisione sul
campione «C» potra' essere eseguito presso lo stesso laboratorio
o altro laboratorio pubblico.
L'effettuazione dell'analisi sul
campione C deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta e
la data deve essere comunicata al lavoratore e al medico
competente con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto
all'effettuazione dell'analisi. Il lavoratore ha facolta' di
assistere personalmente o tramite un proprio consulente tecnico
assumendone l'onere economico. In caso di risultato discordante,
la rivalutazione ulteriore, mediante riconsiderazione dei dati
prodotti dagli accertamenti precedenti e non attraverso una
ulteriore analisi, andra' eseguita da una struttura di
tossicologia forense tra quelle individuate dalla regione o
provincia autonoma scelta, per quanto possibile, di concerto tra
il datore di lavoro e il lavoratore, che dovra' esprimere un
giudizio finale; il campione «C», qualora non utilizzato per il
test di revisione, viene smaltito secondo le norme vigenti.
Metodologia dell'accertamento da parte del SERT o da altre
strutture sanitarie competenti sui lavoratori positivi alle
analisi di screening o per presenza di segni e sintomi di
sospetta dipendenza rilevati nel corso della visita dal medico
competente (indicazioni metodologiche orientative).
I
presupposti e le finalita' medico-legali degli «Accertamenti di
assenza di tossicodipendenza» da svolgersi possibilmente non
oltre trenta giorni dal momento della richiesta, prevedono:
accertamenti clinici mediante visita medica; accertamenti
tossicologici-analitici. Accertamenti clinici mediante visita
medica La visita medica si espleta mediante un esame
medico-legale, clinico-documentale, clinico-anamnestico,
psicocomportamentale e clinico-obiettivo.
La finalita' generale,
oltre a quella di stabilire se vi sia o vi sia stato uso di
sostanze, e' di definirne la tipologia di sostanze utilizzate,
le modalita' di assunzione e la frequenza (per quanto possibile
ricostruire sulla base delle dichiarazioni del soggetto
sottoposto ad accertamenti).
Oltre a questo sara' necessario
definire se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre
al lavoratore un appropriato percorso di cura e riabilitazione
secondo quanto previsto dall'art. 124 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/90.
L'esame clinico-documentale e'
mirato a verificare la sussistenza o l'esclusione di
documentazione clinica attendibile attestante o correlabili con
condizioni di uso/abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti; la
sussistenza di patologie correlate all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di stati o condizioni cliniche
generali giustificanti terapie farmacologiche in atto con
possibile interferenza con gli accertamenti tossicologici, altre
patologie in grado di interferire con le funzioni
neuro-cognitive generali. Sono esaminate eventuali
certificazioni rilasciate da divisioni ospedaliere, unita' di
pronto soccorso, SERT, unita' di alcologia, comunita'
terapeutiche accreditate indicanti diagnosi di disturbo da uso
di sostanze psicoattive, eventuale comorbita' psichiatrica o
internistico/infettivologica, esiti di monitoraggi
chimico-tossicologici, terapie mono o multimodali praticate,
farmacologiche (sostitutive, psicotrope o aspecifiche) e/o
psicologiche e/o interventi socio-riabilitativi. L'esame
clinico-anamnestico: l'acquisizione dei dati anamnestici deve
fondarsi su esperienza clinica specialistica nell'ambito delle
dipendenze e/o medico-legale e sulla capacita' di instaurare un
adeguato setting relazionale e accertativo. L'esame
psico-comportamentale puo' essere integrato con l'applicazione
dei criteri del DSM IV finalizzati alla diagnosi multiassiale di
disturbo da uso di sostanze psicoattive mediante
somministrazione di una serie di domande standardizzate volte a
verificare la presenza ed il soddisfacimento di ciascun criterio
diagnostico. L'esame clinico-obiettivo, deve essere connotato da
accuratezza ed elevata specificita' nel rilievo di segni e
sintomi di:
1) intossicazione acuta;
2) intossicazione cronica;
3) astinenza;
4) stato di dipendenza;
5) patologie correlate
all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope con particolare
attenzione all'ambito psichiatrico, neurologico ed internistico/infettivologico;
6) precedenti clinici di rilievo (es. esiti di traumi,
interventi chirurgici, ecc.);
7) eventuali segni di assunzione
mediante iniezione o aspirazione endonasale.
Accertamenti tossicologici-analitici
L'accertamento chimico-tossicologico
viene effettuato utilizzando entrambe le matrici biologiche
urinaria e cheratinica, in base alle seguenti modalita': Matrice
urinaria La struttura sanitaria competente dovra' provvedere al
prelievo di nuovi campioni in numero e per un periodo di
osservazione idoneo a formulare una corretta diagnosi clinica
secondo le modalita' gia' previste, eseguendo preliminarmente un
test di screening e, in caso di positivita', un test di
conferma. Test di screening I risultati del test di screening
per essere considerati positivi, dovranno corrispondere a
concentrazioni superiori ai valori soglia indicati in tabella:
Tabella 1: Concentrazione soglia (cut-off) nei test iniziali per la
positivita' delle classi di sostanze nelle urine
=====================================================================
Classe di sostanza | Concentrazione
=====================================================================
OPPIACEI METABOLITI | 300 ng/ml
COCAINA METABOLITI | 300 ng/ml
CANNABINOIDI (THC) | 50 ng/ml
AMFETAMINA, METANFETAMINA | 500 ng/ml
MDMA | 500 ng/ml
METADONE | 300 ng/ml
Test di conferma e di revisione
I test di «conferma» vanno eseguiti con metodi cromatografici
accoppiati alla spettrometria di massa con i seguenti valori di
concentrazioni soglia (cut-off) per le singole sostanze al fine di
confermare il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque,
di indicare una positivita' non rilevata al test di screening.
Il test di «revisione», richiedibile dal lavoratore al fine della
verifica del precedente riscontro di positivita', si avvale dei
medesimi metodi e fa riferimento ai medesimi cut-off.
Tabella 2: Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma per
la positivita' delle classi di sostanze nelle urine
=====================================================================
Classe di sostanza |Concentrazione urine
=====================================================================
OPPIACEI METABOLITI (morfina, codeina, |
6-acetilmorfina | 100 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
COCAINA E METABOLITI | 100 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
CANNABINOIDI METABOLITI | 15 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
METADONE | 100 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
AMFETAMINE ED ANALOGHI |
---------------------------------------------------------------------
Amfetamina | 250 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
Metamfetamina | 250 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
MDMA-MDA-MDEA | 250 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
BUPRENORFINA | 5 ng/ml
Matrice cheratinica
Modalita' prelievo campione
La struttura sanitaria competente esegue detti accertamenti, in
aggiunta agli accertamenti sulle urine, su un prelievo di matrice
pilifera che verra' suddiviso in due aliquote: prima aliquota
denominata «A», per i primi accertamenti analitici e la seconda
aliquota, denominata «B» conservata per eventuale accertamento di
revisione.
Per i capelli
Lunghezza raccomandata = 5 cm, partendo dal cuoio capelluto.
Viene recisa una ciocca (non strappata - il bulbo non ha nessuno
scopo al fine dei presenti accertamenti) nella regione del vertice
posteriore del capo, di almeno 200 mg (grossolanamente corrispondente
allo spessore di una matita), che alla presenza del lavoratore viene
divisa in due aliquote di simile peso («A» e «B») di ognuna delle
quali viene fissata l'estremita' prossimale. Esse vengono inserite in
separati contenitori non trasparenti recanti tappi a chiusura
ermetica e sigillati con nastro inamovibile, etichettati come
indicato sopra per la matrice urinaria, e conservati a temperatura
ambiente.
Per i peli
E' necessario tagliare 200 mg di peli dalla regione pubica; i
peli cosi' raccolti vengono suddivisi in due aliquote «A» e «B» .
Verbale di prelievo
Il verbale di prelievo segue le medesime indicazioni della
matrice urinaria, con l'ulteriore indicazione del colore dei capelli
e di eventuali trattamenti cosmetici.
Analisi di laboratorio
Sull'aliquota «A» viene effettuata l'indagine analitica con
procedura di pre-trattamento, estrazione e analisi strumentale
cromatografica abbinata alla spettrometria di massa atta
all'individuazione e dosaggio dei medesimi analiti di cui alla
Tabella 2, con i limiti di cut-off indicati.
Sull'aliquota «B» viene effettuato il test di revisione a
richiesta del lavoratore interessato, che proceduralmente seguira' le
indicazioni gia' riportate per la matrice urinaria.
Test di conferma e test su matrice pilifera
Concentrazione soglia per le singole sostanze (cut-off).
Tabella 3: Concentrazione soglia (cut-off) nei test su matrice
pilifera
=====================================================================
Classe di sostanza | Concentrazione capelli
=====================================================================
OPPIACEI METABOLITI (morfina, |
codeina, 6-acetilmorfina) | 0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
| 0,2 ng/mg 0,05 ng/mg
COCAINA E METABOLITI | (Benzoilecgonina)
---------------------------------------------------------------------
CANNABINOIDI METABOLITI | 0,1 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
METADONE | 0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
AMFETAMINE ED ANALOGHI |
---------------------------------------------------------------------
Amfetamina | 0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
Metamfetamina | 0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
MDMA-MDA-MDEA | 0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
BUPRENORFINA | 0,05 ng/mg
Nota esplicativa 3:
Utilizzazione
dei risultati su matrice pilifera Deve essere premesso che
l'analisi del previsto campione di capelli (della lunghezza
definita di 5 cm) fornisce indicazioni circa l'esposizione
cronica o ripetuta del soggetto a sostanze stupefacenti o
psicotrope in un periodo di circa 4, 6 mesi antecedentemente il
prelievo.
Mentre l'analisi del pelo pubico riflette
l'esposizione in un lasso di tempo di almeno dodici mesi pur con
ampia variabilita' individuale.
Deve essere inoltre precisato
che la letteratura internazionale ha chiarito che il rilievo nel
pelo di concentrazioni significative di sostanze e talora di
loro metaboliti, puo' riflettere non solo assunzione cronica o
ripetuta delle stesse ma anche contaminazione ambientale da
parte delle medesime sostanze in assenza di assunzione diretta
da parte del soggetto.
Sulla base di queste premesse un
risultato negativo degli accertamenti sulla matrice cheratinica
sara' utilizzabile direttamente per la formulazione della
conclusione diagnostica di «non uso di sostanze».
Requisiti di qualita' dei laboratori di analisi
Gli accertamenti
tossicologici previsti dal presente Accordo dovranno essere
effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,
specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed
esperienze e che garantiscano affidabilita' ed uniformita'
nell'effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualita'
condivise.
Dette strutture, ove previsto dalla legislazione
regionale e nazionale, dovranno essere autorizzate e partecipare
a programmi di valutazione esterna di qualita' organizzati da
Enti o Istituti di livello regionale, nazionale o internazionale
scientificamente accreditati. Rimangono ferme le competenze dei
laboratori delle strutture sanitarie delle Amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, dell'Intesa del 30 ottobre 2007.
Tariffe I costi degli accertamenti previsti dal presente Accordo
sono a carico dei datori di lavoro e, per le controanalisi, a
carico del lavoratore che li richiede. Le tariffe da applicare
per gli accertamenti sanitari previsti dal presente Accordo sono
quelle stabilite dai Nomenclatori tariffari regionali.
Le
regioni e P.A. potranno stabilire ulteriori costi (anche a
forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti, utilizzo
locali etc.) qualora non previste dai Nomenclatori.
Le tariffe
per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria
competente (SERT), con esclusione degli esami di laboratorio,
previsti dal presente Accordo, sono stabilite dalle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano.
Figura 1: Procedura
generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio
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