|
CONFERENZA
UNIFICATA
PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, in materia
di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n.
99/CU). (Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15/11/2005)
|
|
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 30
ottobre 2007;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, recante
"Accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima
categoria";
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente i servizi
sanitari istituiti per le Forze armate e i Corpi di polizia, per il Corpo
degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, in materia di idoneita' del personale delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620,
recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma della legge n.
833 del 1978)";
Visto l'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di
idoneita' fisica e psicoattitudinale e di controlli sul personale delle
ferrovie dello Stato da parte del relativo servizio sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186,
recante "Regolamento concernente la determinazione delle procedure
diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione
abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio
attivo per le dosi medie giornaliere";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza", e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto in particolare l'art. 125 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, che prevede l'adozione di un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute, volto ad individuare le mansioni che comportano rischi per
la sicurezza, l'incolumita' e la salute dei terzi, allo scopo di
sottoporre gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a tali
mansioni ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima
dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici,
nonche' volto a determinare la periodicita' degli accertamenti e le
relative modalita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del
Codice della strada" e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di
direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23
febbraio 1999, n. 88, recante "Norme concernenti l'accertamento ed il
controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto";
Visto l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente fra l'altro l'assegnazione al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria delle attivita' gia' attribuite o riservate per legge o con
atti amministrativi alle ferrovie dello Stato;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per
il riassetto della riforma della normativa in materia";
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3", che all'art. 8, comma 6, prevede che il
Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Ritenuto di dover procedere, anche con modalita' sperimentali, ai sensi
del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
raggiungere posizioni unitarie e conseguire obiettivi comuni nella materia
di cui trattasi;
Considerato che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sia
saltuaria sia abitudinaria, determinando alterazioni dell'equilibrio
psicofisico, comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza
dell'operatore stesso e dei terzi;
Considerato che il Ministero della salute ha fatto presente di aver
consultato l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
Visto lo schema di intesa di cui all'oggetto trasmesso dal Ministero della
salute con nota in data 18 luglio 2007;
Vista la definitiva stesura dello schema di intesa di cui trattasi,
trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 8 ottobre 2007, che
tiene conto delle modifiche concordate in sede tecnica con le regioni e l'ANCI,
nonche' delle osservazioni formulate dagli altri Ministeri interessati;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI
e dell'UNCEM sullo schema di intesa in oggetto;
Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
Art. 1
Mansioni a rischio
1. Le mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute proprie e di
terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze
stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attivita' di trasporto, anche
quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della
presente intesa.
Per tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del
combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19
settembre l994, n. 626.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni al personale,
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle Forze armate, di
polizia, degli altri corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in
materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli
aspetti disciplinati dalla presente intesa.
Art. 2
Struttura sanitaria
competente
1. Ai fini della presente
intesa per struttura sanitaria competente, si intende il Servizio per le
tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede
l'azienda nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
2. Per il personale navigante delle acque interne e per il personale in
attesa di imbarco la struttura sanitaria competente e' identificata
nell'ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti territorialmente
competente ad effettuare le visite preventive di imbarco e le visite
periodiche di idoneita' previste dalla vigente normativa sulla navigazione
marittima ed aerea, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
3. Per il personale marittimo imbarcato la struttura sanitaria competente
e' identificata in riferimento al compartimento di iscrizione della nave
ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale, scelto dal datore di lavoro
nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio di sanita' marittima
servizio assistenza sanitaria naviganti. Qualora la nave nel corso
dell'anno solare attracchi esclusivamente in porti esteri, ferme restando
le procedure di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico
e' effettuato a cura dei medici fiduciari nominati dal Ministero della
salute ed accreditati presso le autorita' italiane.
4. Per il personale addetto alla circolazione dei treni e alla sicurezza
delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane,
tranvie ed impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari
aerei e terrestri, per il personale addetto alla circolazione dei treni ed
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario sulla rete nazionale R.F.I. e
per il personale navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa, oltre al
servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale di cui al
comma 1, la struttura sanitaria competente e' individuata nella direzione
sanita' di R.F.I. (gia' Servizio sanitario dalle Ferrovie dello Stato).
Art. 3
Accertamenti sanitari per
accertare assenza di assunzione di sostanze stupefacenti
1. Gli accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono:
a) visita medica da effettuare in conformita' alle procedure diagnostiche
e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di cui all'art. 8, comma 2 della presente intesa;
b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in
conformita' alle procedure diagnostiche e medico-legali definite
dall'accordo lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art.
8, comma 2, della presente intesa.
2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla
presente intesa.
Art. 4
Accertamenti sanitari
preventivi di screening
1 . Il datore di lavoro,
prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese
nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di
lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli
accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del
lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale adibito
alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con periodicita' da
rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle
mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in
grado di evidenziarne l'assunzione, secondo le modalita' definite
nell'art. 8.
3. A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il lavoratore
risultato positivo ai tests, comportando tale positivita' un giudizio di
inidoneita' temporanea, viene inviato da parte del medico competente al
servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda sanitaria locale,
nel cui territorio ha sede l'attivita' produttiva o in cui risiede il
lavoratore, o alle altre strutture sanitarie indicate all'art. 2,
rispettivamente competenti.
4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra
struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza,
il lavoratore interessato dovra' sottoporsi ad un percorso di recupero,
che renda possibile un successivo inserimento nell'attivita' lavorativa a
rischio anche nei confronti di terzi.
5. Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta di cui al
comma 2 comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore
interessato almeno un giorno prima.
Art. 5
Accertamenti sanitari di
diagnosi di tossicodipendenza
1. Il datore di lavoro
provvede affinche' i lavoratori che svolgono le mansioni comprese
nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti
sanitari, di norma con periodicita' annuale, dal medico competente.
Qualora il medico competente ravvisi la necessita' che un lavoratore sia
sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un'eventuale
stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le
tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per territorio,
o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2.
2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico
competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la
tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono effettuati
dal Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in cui il medico
competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle altre strutture
sanitarie di cui all'art. 2 rispettivamente competenti.
4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data
dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgera'
all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.
5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di
assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone,
entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
6. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato
motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di lavoro e' tenuto
a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di
cui all'allegato I, fino a che non venga accertata l'assenza di
tossicodipendenza.
7. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 6 non comporta
automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore puo'
essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina
normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di
appartenenza.
8. Per il lavoratore che non si sottopone controllo sanitario di cui al
comma 5, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 93, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
9. Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle disposizioni
relative all'obbligo della cessazione da parte del lavoratore
dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di
tossicodipendenza, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 125,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
Art. 6
Corpi speciali
1. Per il personale delle
Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3,
sono effettuati dai rispettivi servizi sanitari secondo le disposizioni
vigenti con le modalita' di cui all'art. 8 della presente intesa. E' fatta
salva la facolta' delle rispettive amministrazioni di provvedere
all'effettuazione di specifici accertamenti sanitari con la relativa
periodicita', in relazione al settore di impiego.
Art. 7
Personale marittimo
1. Per il personale
marittimo l'accertamento di assenza di tossicodipendenza viene effettuato
in occasione delle visite preventive di immatricolazione di cui al regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le strutture sanitarie competenti effettuano, direttamente o mediante
apposite convenzioni con strutture pubbliche, gli accertamenti sanitari
periodici di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 5, selezionando
per sorteggio i nominativi dei componentivi l'equipaggio.
3. Il datore di lavoro invia l'elenco con i nominativi dei componenti
l'equipaggio, almeno una volta nel corso dell'anno solare con un preavviso
di almeno tre giorni rispetto all'arrivo della nave nel porto, alla
struttura sanitaria competente per territorio di cui all'art. 2, comma 2,
della presente intesa. Il datore di lavoro invia, altresi', l'elenco dei
periodi programmati di permanenza a terra dei singoli lavoratori e
l'indicazione del loro domicilio.
4. La struttura sanitaria competente comunica al datore di lavoro i
nominativi sorteggiati in ragione della percentuale massima indicata,
dallo stesso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della presente intesa, almeno
ventiquattro ore prima della prevista partenza della nave dal porto. Il
datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data
dell'accertamento lo stesso giorno nel quale e fissata la visita a bordo.
5. Restano a carico del datore di lavoro sia l'onere di cui all'art. 10
sia l'onere eventualmente correlato alla retribuzione del lavoratore.
Art. 8
Modalita'
dell'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza
1. Gli accertamenti di
assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati
nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona.
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita' di
prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono
individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente intesa. L'accordo individua altresi' le tecniche analitiche piu'
specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi,
garantendo affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita'
condivise.
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per
accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto
sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei
campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche' per custodirli
idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.
4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione
dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica nel
rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore
interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresi'
inoltrata al Ministero dei trasporti.
5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di
chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la
ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze
dell'Azienda sanitaria locale.
6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata sul
medesimo campione oggetto dell'accertamento.
Art. 9
Effetti dell'accertamento
della tossicodipendenza
1. In caso di esito
positivo degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art. 4, il
giudizio del medico competente, di temporanea inidoneita' alla mansione,
potra' essere modificato positivamente ove venga esclusa dal SERT una
condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il
medico competente al fine di certificare l'idoneita' alla mansione
provvedera', in maniera individualizzata rispetto ai rischi di assunzione
sporadica, a effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di
droghe da parte del lavoratore.
2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui all'art. 5
il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore interessato
dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato
1.
3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza puo'
essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco di cui
all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di
lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
Art. 10
Tariffe
1. I costi degli
accertamenti preventivi e periodici di cui alla presente intesa non
possono essere superiori a quelli previsti per tali specifiche dal decreto
del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, recante
"Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le
prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 giugno 1992, n. 128
supplemento ordinario, e sono a carico del datore di lavoro.
Art. 11
Aggiornamenti
1. La presente intesa e'
aggiornata sulla base delle esperienze acquisite e dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche.
Art. 12
Invarianza oneri
1. L'applicazione della
presente intesa deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Norme transitorie
1. Fino all'approvazione
dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui
all'art. 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalita' disciplinate
nel decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186, per
accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Roma, 30 ottobre 2007
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia.
Allegato I
MANSIONI CHE COMPORTANO
PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attivita' per le quali
e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei
seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive
modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso
della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e'
richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di
taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il
certificato di formazione professionale per guida di veicoli che
trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla
sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta,
verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione
treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione
infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di
sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e
di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri
veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i
manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e
macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti
l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale
marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti,
adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei
trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della
produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della
vendita di esplosivi.
|
|
CONFINDUSTRIA
Sicurezza lavoro - Tossicodipendenze - Intesa Conferenza Unificata
30.10.2007
Roma, 21 Dicembre 2007
Circolare N.18985
Confindustria
Relazioni Industriali e Affari Sociali
Il Direttore Giorgio Usai
|
|
Si illustrano i contenuti dell’Intesa
(Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007) in materia di accertamento di
assenza di tossicodipendenza dei lavoratori addetti a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e
dei terzi A seguito della notizia pubblicata nelle news n. 395 del 22
novembre u.s., provvediamo ad illustrare i contenuti dell’Intesa della
Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (v. news) in materia di
accertamento di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori addetti a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute proprie e dei terzi.
Il provvedimento - che costituisce di fatto attuazione dell’art. 125 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - seppure condivisibile nelle finalità,
presenta lacune e criticità, da noi più volte denunciate alle
istituzioni competenti nel corso della sua elaborazione.
Articolo 1 – Mansioni a
rischio
Il comma 1, nell’indicare
che le mansioni a rischio alle quali si applica l’Intesa sono quelle
individuate nell’elenco allegato al provvedimento, dispone in sostanza
che i controlli sanitari mirano ad accertare l’assenza di
tossicodipendenza e/o l’ assunzione sporadica di sostanze stupefacenti.
Quest’ultima previsione evidenzia una prima criticità. L’accertamento di
una assunzione sporadica di sostanze stupefacenti potrebbe infatti
risultare vanificato laddove lo stesso sia eseguito oltre un determinato
intervallo temporale dalla assunzione, potendo non residuare in tal caso
tracce significative della sostanza agli effetti del controllo medico.
Il comma 2 lascia inalterate le disposizioni vigenti in materia nel
settore ferroviario e degli altri servizi di trasporto previsti dal
D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 (ferrovie anche in regime di
concessione, ferrovie private di seconda categoria, servizi ferroviari
esercitati con navi traghetto, tutti gli altri servizi collettivi di
pubblico trasposto terrestre di competenza degli organi dello stato etc.),
nonché nei settori delle forze armate, di polizia, degli altri corpi
armati e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 2 – Struttura
sanitaria competente
I quatto commi
dell’articolo individuano le strutture sanitarie competenti ai sensi
dell’Intesa per i diversi settori di attività interessati.
Articolo 3 – Accertamenti
sanitari per accertare (l’)assenza di assunzione di sostanze
stupefacenti
Nei casi previsti
dall’Intesa (v. articoli successivi), la struttura sanitaria competente
(art. 2), al fine di accertare l’assenza di assunzione di sostanze
stupefacenti da parte dei lavoratori interessati, effettua una visita
medica condotta secondo procedure diagnostiche e medico legali - che
dovranno essere definite da uno specifico Accordo Stato-Regioni e
Province Autonome (v. anche art. 8, comma 2) entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore dell’Intesa - ed esami complementari tossicologici
di laboratorio individuati dallo stesso Accordo.
Articoli 4, 5 e 9
Le tre disposizioni vanno
illustrate congiuntamente per ovviare alla frammentarietà del relativo
dettato normativo ed allo scopo di evidenziarne alcune incongruenze.
In via preliminare, sembra di poter affermare che i contenuti dei tre
articoli configurino due regimi distinti, ancorché in parte coincidenti,
rispettivamente, per i lavoratori che, all’atto della entrata in vigore
dell’Intesa (30 novembre 2007), fossero:
a) neoassunti da adibire per la prima volta alle mansioni di cui
all’allegato 1 (art. 4 e art. 9, commi 1 e 3);
b) già adibiti allo svolgimento delle stesse mansioni (art. 5 e art. 9,
commi 2 e 3).
a) Lavoratori neoassunti da adibire per la prima volta alle mansioni di
cui all’allegato dell’Intesa (art. 4 - Accertamenti sanitari preventivi
di screening; art. 9 - Effetti dell’accertamento della tossicodipendenza
)
Il sistema degli accertamenti sanitari inizia prima dell’adibizione del
lavoratore alle mansioni individuate dall’allegato, qualunque sia il
tipo di rapporto di lavoro instaurato. L’art. 4, comma 1, prevede
infatti che il datore di lavoro richieda al medico competente tali
accertamenti, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
Il medico, entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro,
comunica al lavoratore, almeno un giorno prima, la data e il luogo della
visita (v. comma 5). Ciò consente di procedere all’accertamento
evitando, per ovvie ragioni, che il lavoratore ne sia informato troppo
in anticipo.
L’art. 4, comma 2, esplicita l’azione del medico competente, precisando
che lo stesso provvederà a verificare l’assenza di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti da parte degli interessati,
attraverso specifici test di screening secondo le procedure previste
dall’art. 8, comma 2:
− all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui
all’allegato;
− successivamente a tale primo controllo, con accertamenti periodici.
Desta qualche perplessità interpretativa la locuzione “all’atto
dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui
all’allegato”. Riteniamo che l’indicazione possa essere “letta” nel
senso che il medico verifica che non si é fatto uso di sostanze
stupefacenti dopo l’assunzione e prima dell’adibizione alle mansioni a
rischio.
La periodicità degli accertamenti successivi a quello preventivo viene
lasciata alla determinazione del medico, in ragione “delle condizioni
personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte”.
Nel caso in cui il test di screening risulti positivo, il medico emette
un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e invia il lavoratore
al SERT o, secondo i casi, alle altre strutture individuate dall’art. 2,
che provvedono ad effettuare ulteriori accertamenti (art. 4, comma 3).
Ove questi ultimi evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il
lavoratore dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero “che renda
possibile un successivo inserimento nell’attività lavorativa a
rischio…”, ai sensi dell’art. 4, comma 4.
Questa situazione sembrerebbe prestarsi - seppure con qualche incertezza
- anche all’applicazione dell’art. 9, comma 3, laddove si prevede che
“il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può
essere adibito a mansioni diverse ……, fermo
restando il diritto dell’interessato alla conservazione del posto di
lavoro nel caso in cui decida di sottoporsi a riabilitazione e semprechè
ricorrano le condizioni di cui all’art. 124 del D.P.R. n. 309 del 9
ottobre 1990 (lavoratori a tempo indeterminato, conservazione del posto
di lavoro non superiore a tre anni, assenza di assegni).
L’incertezza nasce dal diverso tenore delle due disposizioni che
attribuiscono al lavoratore, di cui sia stata accertata la
tossicodipendenza, da un lato, l’obbligo (art. 4, comma 4: “dovrà”) e,
dall’altro, la facoltà (art. 125, comma 1, DPR n. 309/1990, richiamato
dall’art. 9, comma 3: “i lavoratori che intendono…”) di sottoporsi a un
percorso di recupero, nel primo caso, di accedere a programmi
terapeutici e di riabilitazione, nel secondo caso.
Qualora l’accertamento del SERT o delle altre strutture di cui all’art.
2 escluda la condizione di tossicodipendenza (in questa ipotesi,
evidentemente, si è in presenza di assunzione sporadica di sostanze
stupefacenti), il medico competente può modificare il giudizio di
temporanea inidoneità alla mansione, certificando l’idoneità del
lavoratore all’espletamento della stessa ma nel contempo disponendo
ulteriori controlli ripetuti per “escludere l’assunzione sporadica di
droghe da parte del lavoratore” (art. 9, comma 1).
Quest’ultima indicazione appare oggettivamente incongrua. Sembra infatti
evidente la difficoltà/impossibilità per il medico competente di
escludere con assoluta certezza che il lavoratore, pur sottoposto a
controlli ripetuti con esito negativo, possa aver assunto o possa
assumere droghe in modo sporadico. Conseguentemente, stante la
possibilità e non l’obbligo, per lo stesso sanitario, di modificare il
giudizio di inidoneità espresso in precedenza, potrebbe accadere che, a
fronte di fattispecie analoghe, vengano formulati giudizi di segno
opposto da parte di medici che decidano di mantenere il giudizio
negativo rispetto ad altri che tale giudizio ritengano di modificare.
E’ il caso di ribadire che quanto appena illustrato riguarda le modalità
da seguire nei confronti di lavoratori assunti e in forza all’azienda,
pur se ancora da adibire alle mansioni di cui all’allegato dell’Intesa.
Relativamente, invece, ai soggetti che l’azienda abbia intenzione di
assumere (per adibirli ad una o più di dette mansioni) e nei confronti
dei quali debba essere attivato un accertamento sanitario dell’idoneità
al lavoro “generica”, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 300/1970,
sembra di poter ritenere che trovi applicazione il citato art. 125, DPR
n. 309/1990, laddove prevede l’obbligo per l’azienda di sottoporre il
soggetto interessato “a cura di strutture pubbliche nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale ed a spese del datore di lavoro, ad
accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione ………”.
E’ evidente che le strutture pubbliche nell’ambito del SSN, di cui alla
disposizione appena richiamata, si identificano con quelle individuate
dell’art. 2 dell’Intesa. Ugualmente evidente è inoltre che, nel caso in
cui, ad esito della visita preassuntiva, dovesse evidenziarsi l’assenza
dello stato di tossicodipendenza e l’azienda dovesse dare corso
all’assunzione, il successivo adempimento da parte del medico
competente, ai sensi dell’art. 4 dell’Intesa (preventivo giudizio di
idoneità alla mansione specifica) dovrebbe
mirare al solo accertamento della assenza di uso sporadico di sostanze
stupefacenti o psicotrope, risultando di fatto già assolto l’obbligo di
accertare l’assenza della tossicodipendenza da parte della struttura
sanitaria pubblica.
Sulla praticabilità di questa interpretazione abbiamo comunque ritenuto
di interpellare i Ministeri competenti.
b) Lavoratori già adibiti allo svolgimento delle mansioni di cui
all’allegato dell’Intesa (art. 5 - Accertamenti sanitari di diagnosi di
assenza di tossicodipendenza;
art. 9 - Effetti
dell’accertamento della tossicodipendenza
I lavoratori che già svolgono mansioni ricomprese nell’allegato
dell’Intesa devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari (test di
screening) da parte del medico competente, di norma, una volta all’anno
(art. 5, comma 1, prima parte).
Il medico che ritenga necessari ulteriori accertamenti, invia il
lavoratore al SERT o alle altre strutture di cui all’art. 2 (art. 5,
comma 1, seconda parte).
Le determinazioni del medico competente non sembrerebbero implicare
l’obbligo per il datore di lavoro di far cessare i lavoratori
interessati dall’espletamento delle mansioni a rischio, attese le
previsioni dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 9, comma 2, che subordinano
tale obbligo, rispettivamente, all’ingiustificato rifiuto del lavoratore
di sottoporsi all’accertamento di assenza di tossicodipendenza ovvero
all’esito positivo dello stesso accertamento.
Le procedure relative al controllo da parte dell’organismo sanitario
pubblico non sono puntualmente descritte. Riteniamo, comunque, che per
esse possano adottarsi le indicazioni che seguono.
L’invio del lavoratore al controllo dovrà necessariamente essere
preceduto dalla determinazione della data dell’accertamento, concordata
con il SERT o altra struttura competente (art. 5, comma 4).
Stabilita la data, questa viene comunicata dal datore di lavoro al
lavoratore, unitamente alla indicazione del luogo nel quale viene
effettuato il controllo.
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all’accertamento, il
SERT dispone, entro 10 giorni, un nuovo accertamento, dandone
comunicazione al lavoratore tramite il datore di lavoro (art. 5, comma
5).
Ove il lavoratore non dia seguito al nuovo invito del SERT, senza
giustificato motivo, il datore di lavoro, opportunamente informato,
sospende il lavoratore stesso dallo svolgimento della mansione a rischio
fino a quando non venga effettuato l’accertamento di assenza di
tossicodipendenza (art. 5, comma 6).
La sospensione del lavoratore non comporta automaticamente la
risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè sia possibile l’adibizione
ad altra mansione non ricompresa nell’allegato, secondo la legislazione
vigente (ad es. art. 8, D.Lgs. n. 277/1991) o la disciplina dei
contratti collettivi di lavoro.
Nel caso in cui, in ragione delle caratteristiche organizzative
dell’impresa, non sia possibile l’adibizione del lavoratore ad altra
mansione equivalente o inferiore (in questo caso, con il consenso dello
stesso lavoratore), il datore di lavoro può recedere dal contratto (in
tal senso la giurisprudenza costante: tra le altre, Cass., nn.
5112/2007, 19686/2005, 16141/2002, 10574/2001, 7755/1998)
Per il lavoratore che, senza giustificato motivo, si sottrae
all’accertamento, è prevista la sanzione di cui all’ art. 93 comma 1
lett. b) del D. Lgs. n. 626/1996 (arresto fino a 15 giorni o ammenda da
euro 103 a euro 309).
Nel caso in cui il lavoratore si sottoponga all’accertamento sanitario
da parte del SERT e risulti la sussistenza di uno stato di
tossicodipendenza, il datore di lavoro, come già accennato, è tenuto, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, a far cessare l’interessato
dall’espletamento delle mansioni e, ai sensi del successivo comma 3, ad
adibirlo a mansioni diverse (ove possibile), fermo restando il diritto
del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro qualora ricorrano
i presupposti di cui all’art. 124 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990
(lavoratore a tempo indeterminato, tempo di conservazione non superiore
a tre anni, assenza di assegni).
Secondo quest’ultima disposizione, in presenza delle condizioni appena
richiamate, il datore di lavoro può assumere, in sostituzione del
lavoratore che si sottopone al percorso riabilitativo, un lavoratore a
tempo determinato.
Per il datore di lavoro che, ricorrendone i presupposti, non sospende il
lavoratore dalla mansione, è prevista la sanzione di cui all’art. 125,
comma 4 del D.P.R. n. 309/1990 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
5.164,56 a 25822,84 ).
Articoli 6 e 7 - Corpi
speciali e personale marittimo
Gli articoli individuano
le modalità di accertamento dell’assenza di tossicodipendenza per i
Corpi speciali delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nonché del personale marittimo.
In quest’ultimo caso i lavoratori marittimi che devono effettuare gli
accertamenti in parola sono sorteggiati dalla struttura sanitaria
competente (v. art. 2) tra i nominativi dei componenti dell’equipaggio
comunicati dal datore di lavoro alla struttura sanitaria stessa.
Art. 8 - Modalità
dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza
L’articolo, al cui
contenuto in parte si è già fatto cenno in precedenza (v. commento art.
3), prevede che le procedure diagnostiche e medico legali relative agli
accertamenti vengano individuate da un Accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni e Province autonome da adottarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore dell’intesa in commento.
In caso di accertata tossicodipendenza, il lavoratore, informato dal
medico competente di tale esito, può richiedere, entro 10 giorni dalla
comunicazione, la ripetizione dell’accertamento.
Art. 9 - Effetti
dell’accertamento della tossicodipendenza
I contenuti dell’articolo
sono stati già illustrati congiuntamente a quelli degli artt. 4 e 5.
Art. 10 - Tariffe
I costi di tutti gli
accertamenti sia preventivi che periodici sono a carico del datore di
lavoro.
Le relative tariffe non possono eccedere quelle previste per tali
fattispecie dal D.P.R. 17
febbraio 1992 (Onorari nazionali per le prestazioni chirurgiche e
odontoiatriche).
Art. 11 - Aggiornamenti
Si prevedono
aggiornamenti dell’Intesa in ragione delle esperienze acquisite e
dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Art. 12 - Invarianza degli
oneri
Si stabilisce che
l’attuazione dell’Intesa non deve comportare ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, e che pertanto tale attuazione deve avvenire nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 13 - Norme
transitorie
Fino all’approvazione
dell’ Accordo della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di cui
all’art. 8, si applicano le procedure e le modalità disciplinate dal
decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per
l’accertamento dell’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In merito a tale indicazione di carattere transitorio, è da rilevare che
il decreto n. 186/1990 individua procedure diagnostiche e medico legali
finalizzate ad accertare l’uso abituale (e non anche assunzioni
occasionali) di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso criteri
valutativi e, ove necessario, accertamenti clinici e di laboratorio che
possono essere effettuati solo da strutture pubbliche che si avvalgano
dell’opera di medici esperti nella materia.
Il tenore della previsione indurrebbe ad escludere che le valutazioni e
gli accertamenti indicati possano essere svolti dal medico competente,
dal momento che lo stesso non dispone, normalmente, della
professionalità e delle strumentazioni specialistiche richieste.
Pertanto, fatte salve eventuali situazioni di specifica qualificazione
professionale e di adeguata dotazione strumentale, é da ritenere che il
medico competente possa attivarsi solo a seguito dell’emanazione delle
procedure e dei protocolli da individuare ai sensi dell’art. 8, comma 2,
dell’Intesa.
Anche sulla plausibilità di tale interpretazione, così come sulla esatta
delimitazione del campo di applicazione del provvedimento, quale risulta
dalla lista di mansioni riportata nell’allegato all’Intesa, abbiamo
sollecitato il parere dei Ministeri competenti e ci riserviamo di darne
notizia non appena possibile.
|
|
Circolare ASL di Bergamo del 15 gennaio 2008: Intesa, ai sensi
dell'art. 8 comma 6 Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di
accertamento di assenza di tossicodipendenza.
Fonte: Confindustria Bergamo |
|