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CONFERENZA UNIFICATA
PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).

(Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2005)

 
LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 30 ottobre 2007;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, recante "Accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima categoria";
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente i servizi sanitari istituiti per le Forze armate e i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di idoneita' del personale delle ferrovie e di altri servizi di trasporto pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma della legge n. 833 del 1978)";
Visto l'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di idoneita' fisica e psicoattitudinale e di controlli sul personale delle ferrovie dello Stato da parte del relativo servizio sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186, recante "Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive modificazioni e integrazioni;
Visto in particolare l'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, volto ad individuare le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute dei terzi, allo scopo di sottoporre gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici, nonche' volto a determinare la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada" e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, recante "Norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto";
Visto l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente fra l'altro l'assegnazione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria delle attivita' gia' attribuite o riservate per legge o con atti amministrativi alle ferrovie dello Stato;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto della riforma della normativa in materia";
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", che all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Ritenuto di dover procedere, anche con modalita' sperimentali, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per raggiungere posizioni unitarie e conseguire obiettivi comuni nella materia di cui trattasi;
Considerato che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sia saltuaria sia abitudinaria, determinando alterazioni dell'equilibrio psicofisico, comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell'operatore stesso e dei terzi;
Considerato che il Ministero della salute ha fatto presente di aver consultato l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto lo schema di intesa di cui all'oggetto trasmesso dal Ministero della salute con nota in data 18 luglio 2007;
Vista la definitiva stesura dello schema di intesa di cui trattasi, trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 8 ottobre 2007, che tiene conto delle modifiche concordate in sede tecnica con le regioni e l'ANCI, nonche' delle osservazioni formulate dagli altri Ministeri interessati; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM sullo schema di intesa in oggetto;
Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1

Mansioni a rischio

1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attivita' di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa.
Per tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni al personale, delle ferrovie e di altri servizi di trasporto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle Forze armate, di polizia, degli altri corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.

Art. 2

Struttura sanitaria competente

1. Ai fini della presente intesa per struttura sanitaria competente, si intende il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'azienda nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
2. Per il personale navigante delle acque interne e per il personale in attesa di imbarco la struttura sanitaria competente e' identificata nell'ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti territorialmente competente ad effettuare le visite preventive di imbarco e le visite periodiche di idoneita' previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
3. Per il personale marittimo imbarcato la struttura sanitaria competente e' identificata in riferimento al compartimento di iscrizione della nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale, scelto dal datore di lavoro nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio di sanita' marittima servizio assistenza sanitaria naviganti. Qualora la nave nel corso dell'anno solare attracchi esclusivamente in porti esteri, ferme restando le procedure di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico e' effettuato a cura dei medici fiduciari nominati dal Ministero della salute ed accreditati presso le autorita' italiane.
4. Per il personale addetto alla circolazione dei treni e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri, per il personale addetto alla circolazione dei treni ed alla sicurezza dell'esercizio ferroviario sulla rete nazionale R.F.I. e per il personale navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa, oltre al servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale di cui al comma 1, la struttura sanitaria competente e' individuata nella direzione sanita' di R.F.I. (gia' Servizio sanitario dalle Ferrovie dello Stato).

Art. 3

Accertamenti sanitari per accertare assenza di assunzione di sostanze stupefacenti

1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono:
a) visita medica da effettuare in conformita' alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2 della presente intesa;
b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformita' alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2, della presente intesa.
2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla presente intesa.

Art. 4

Accertamenti sanitari preventivi di screening

1 . Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con periodicita' da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione, secondo le modalita' definite nell'art. 8.
3. A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positivita' un giudizio di inidoneita' temporanea, viene inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attivita' produttiva o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.
4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovra' sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell'attivita' lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
5. Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2 comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.

Art. 5

Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza

1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicita' annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessita' che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2.
2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono effettuati dal Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle altre strutture sanitarie di cui all'art. 2 rispettivamente competenti.
4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgera' all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.
5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
6. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di lavoro e' tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
7. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 6 non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore puo' essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza.
8. Per il lavoratore che non si sottopone controllo sanitario di cui al comma 5, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 93, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
9. Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all'obbligo della cessazione da parte del lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 125, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Art. 6

Corpi speciali

1. Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, sono effettuati dai rispettivi servizi sanitari secondo le disposizioni vigenti con le modalita' di cui all'art. 8 della presente intesa. E' fatta salva la facolta' delle rispettive amministrazioni di provvedere all'effettuazione di specifici accertamenti sanitari con la relativa periodicita', in relazione al settore di impiego.

Art. 7

Personale marittimo

1. Per il personale marittimo l'accertamento di assenza di tossicodipendenza viene effettuato in occasione delle visite preventive di immatricolazione di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le strutture sanitarie competenti effettuano, direttamente o mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche, gli accertamenti sanitari periodici di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 5, selezionando per sorteggio i nominativi dei componentivi l'equipaggio.
3. Il datore di lavoro invia l'elenco con i nominativi dei componenti l'equipaggio, almeno una volta nel corso dell'anno solare con un preavviso di almeno tre giorni rispetto all'arrivo della nave nel porto, alla struttura sanitaria competente per territorio di cui all'art. 2, comma 2, della presente intesa. Il datore di lavoro invia, altresi', l'elenco dei periodi programmati di permanenza a terra dei singoli lavoratori e l'indicazione del loro domicilio.
4. La struttura sanitaria competente comunica al datore di lavoro i nominativi sorteggiati in ragione della percentuale massima indicata, dallo stesso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della presente intesa, almeno ventiquattro ore prima della prevista partenza della nave dal porto. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento lo stesso giorno nel quale e fissata la visita a bordo.
5. Restano a carico del datore di lavoro sia l'onere di cui all'art. 10 sia l'onere eventualmente correlato alla retribuzione del lavoratore.

Art. 8

Modalita' dell'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza

1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona.
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita' di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresi' le tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise.
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche' per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.
4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresi' inoltrata al Ministero dei trasporti.
5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.

Art. 9

Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza

1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea inidoneita' alla mansione, potra' essere modificato positivamente ove venga esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il medico competente al fine di certificare l'idoneita' alla mansione provvedera', in maniera individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da parte del lavoratore.
2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore interessato dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato 1.
3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza puo' essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 10

Tariffe

1. I costi degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla presente intesa non possono essere superiori a quelli previsti per tali specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, recante "Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 giugno 1992, n. 128 supplemento ordinario, e sono a carico del datore di lavoro.

Art. 11

Aggiornamenti

1. La presente intesa e' aggiornata sulla base delle esperienze acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 12

Invarianza oneri

1. L'applicazione della presente intesa deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalita' disciplinate nel decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Roma, 30 ottobre 2007

Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia.

Allegato I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

CONFINDUSTRIA
Sicurezza lavoro - Tossicodipendenze - Intesa Conferenza Unificata 30.10.2007
Roma, 21 Dicembre 2007
Circolare N.18985
Confindustria
Relazioni Industriali e Affari Sociali
Il Direttore Giorgio Usai

 
Si illustrano i contenuti dell’Intesa (Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007) in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e dei terzi A seguito della notizia pubblicata nelle news n. 395 del 22 novembre u.s., provvediamo ad illustrare i contenuti dell’Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (v. news) in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e dei terzi.

Il provvedimento - che costituisce di fatto attuazione dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - seppure condivisibile nelle finalità, presenta lacune e criticità, da noi più volte denunciate alle istituzioni competenti nel corso della sua elaborazione.

Articolo 1 – Mansioni a rischio

Il comma 1, nell’indicare che le mansioni a rischio alle quali si applica l’Intesa sono quelle individuate nell’elenco allegato al provvedimento, dispone in sostanza che i controlli sanitari mirano ad accertare l’assenza di tossicodipendenza e/o l’ assunzione sporadica di sostanze stupefacenti.
Quest’ultima previsione evidenzia una prima criticità. L’accertamento di una assunzione sporadica di sostanze stupefacenti potrebbe infatti risultare vanificato laddove lo stesso sia eseguito oltre un determinato intervallo temporale dalla assunzione, potendo non residuare in tal caso tracce significative della sostanza agli effetti del controllo medico.
Il comma 2 lascia inalterate le disposizioni vigenti in materia nel settore ferroviario e degli altri servizi di trasporto previsti dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 (ferrovie anche in regime di concessione, ferrovie private di seconda categoria, servizi ferroviari esercitati con navi traghetto, tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasposto terrestre di competenza degli organi dello stato etc.), nonché nei settori delle forze armate, di polizia, degli altri corpi armati e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 2 – Struttura sanitaria competente

I quatto commi dell’articolo individuano le strutture sanitarie competenti ai sensi dell’Intesa per i diversi settori di attività interessati.

Articolo 3 – Accertamenti sanitari per accertare (l’)assenza di assunzione di sostanze stupefacenti

Nei casi previsti dall’Intesa (v. articoli successivi), la struttura sanitaria competente (art. 2), al fine di accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei lavoratori interessati, effettua una visita medica condotta secondo procedure diagnostiche e medico legali - che dovranno essere definite da uno specifico Accordo Stato-Regioni e Province Autonome (v. anche art. 8, comma 2) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Intesa - ed esami complementari tossicologici di laboratorio individuati dallo stesso Accordo.

Articoli 4, 5 e 9

Le tre disposizioni vanno illustrate congiuntamente per ovviare alla frammentarietà del relativo dettato normativo ed allo scopo di evidenziarne alcune incongruenze.
In via preliminare, sembra di poter affermare che i contenuti dei tre articoli configurino due regimi distinti, ancorché in parte coincidenti, rispettivamente, per i lavoratori che, all’atto della entrata in vigore dell’Intesa (30 novembre 2007), fossero:
a) neoassunti da adibire per la prima volta alle mansioni di cui all’allegato 1 (art. 4 e art. 9, commi 1 e 3);
b) già adibiti allo svolgimento delle stesse mansioni (art. 5 e art. 9, commi 2 e 3).
a) Lavoratori neoassunti da adibire per la prima volta alle mansioni di cui all’allegato dell’Intesa (art. 4 - Accertamenti sanitari preventivi di screening; art. 9 - Effetti dell’accertamento della tossicodipendenza )
Il sistema degli accertamenti sanitari inizia prima dell’adibizione del lavoratore alle mansioni individuate dall’allegato, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato. L’art. 4, comma 1, prevede infatti che il datore di lavoro richieda al medico competente tali accertamenti, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
Il medico, entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, comunica al lavoratore, almeno un giorno prima, la data e il luogo della visita (v. comma 5). Ciò consente di procedere all’accertamento evitando, per ovvie ragioni, che il lavoratore ne sia informato troppo in anticipo.
L’art. 4, comma 2, esplicita l’azione del medico competente, precisando che lo stesso provvederà a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti da parte degli interessati, attraverso specifici test di screening secondo le procedure previste dall’art. 8, comma 2:
− all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato;
− successivamente a tale primo controllo, con accertamenti periodici.
Desta qualche perplessità interpretativa la locuzione “all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato”. Riteniamo che l’indicazione possa essere “letta” nel senso che il medico verifica che non si é fatto uso di sostanze stupefacenti dopo l’assunzione e prima dell’adibizione alle mansioni a rischio.
La periodicità degli accertamenti successivi a quello preventivo viene lasciata alla determinazione del medico, in ragione “delle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte”.
Nel caso in cui il test di screening risulti positivo, il medico emette un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e invia il lavoratore al SERT o, secondo i casi, alle altre strutture individuate dall’art. 2, che provvedono ad effettuare ulteriori accertamenti (art. 4, comma 3).
Ove questi ultimi evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero “che renda possibile un successivo inserimento nell’attività lavorativa a rischio…”, ai sensi dell’art. 4, comma 4.
Questa situazione sembrerebbe prestarsi - seppure con qualche incertezza - anche all’applicazione dell’art. 9, comma 3, laddove si prevede che “il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse ……, fermo
restando il diritto dell’interessato alla conservazione del posto di lavoro nel caso in cui decida di sottoporsi a riabilitazione e semprechè ricorrano le condizioni di cui all’art. 124 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (lavoratori a tempo indeterminato, conservazione del posto di lavoro non superiore a tre anni, assenza di assegni).
L’incertezza nasce dal diverso tenore delle due disposizioni che attribuiscono al lavoratore, di cui sia stata accertata la tossicodipendenza, da un lato, l’obbligo (art. 4, comma 4: “dovrà”) e, dall’altro, la facoltà (art. 125, comma 1, DPR n. 309/1990, richiamato dall’art. 9, comma 3: “i lavoratori che intendono…”) di sottoporsi a un percorso di recupero, nel primo caso, di accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, nel secondo caso.
Qualora l’accertamento del SERT o delle altre strutture di cui all’art. 2 escluda la condizione di tossicodipendenza (in questa ipotesi, evidentemente, si è in presenza di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti), il medico competente può modificare il giudizio di temporanea inidoneità alla mansione, certificando l’idoneità del lavoratore all’espletamento della stessa ma nel contempo disponendo ulteriori controlli ripetuti per “escludere l’assunzione sporadica di droghe da parte del lavoratore” (art. 9, comma 1).
Quest’ultima indicazione appare oggettivamente incongrua. Sembra infatti evidente la difficoltà/impossibilità per il medico competente di escludere con assoluta certezza che il lavoratore, pur sottoposto a controlli ripetuti con esito negativo, possa aver assunto o possa assumere droghe in modo sporadico. Conseguentemente, stante la possibilità e non l’obbligo, per lo stesso sanitario, di modificare il giudizio di inidoneità espresso in precedenza, potrebbe accadere che, a fronte di fattispecie analoghe, vengano formulati giudizi di segno opposto da parte di medici che decidano di mantenere il giudizio negativo rispetto ad altri che tale giudizio ritengano di modificare.
E’ il caso di ribadire che quanto appena illustrato riguarda le modalità da seguire nei confronti di lavoratori assunti e in forza all’azienda, pur se ancora da adibire alle mansioni di cui all’allegato dell’Intesa.
Relativamente, invece, ai soggetti che l’azienda abbia intenzione di assumere (per adibirli ad una o più di dette mansioni) e nei confronti dei quali debba essere attivato un accertamento sanitario dell’idoneità al lavoro “generica”, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 300/1970, sembra di poter ritenere che trovi applicazione il citato art. 125, DPR n. 309/1990, laddove prevede l’obbligo per l’azienda di sottoporre il soggetto interessato “a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed a spese del datore di lavoro, ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione ………”.
E’ evidente che le strutture pubbliche nell’ambito del SSN, di cui alla disposizione appena richiamata, si identificano con quelle individuate dell’art. 2 dell’Intesa. Ugualmente evidente è inoltre che, nel caso in cui, ad esito della visita preassuntiva, dovesse evidenziarsi l’assenza dello stato di tossicodipendenza e l’azienda dovesse dare corso all’assunzione, il successivo adempimento da parte del medico competente, ai sensi dell’art. 4 dell’Intesa (preventivo giudizio di idoneità alla mansione specifica) dovrebbe
mirare al solo accertamento della assenza di uso sporadico di sostanze stupefacenti o psicotrope, risultando di fatto già assolto l’obbligo di accertare l’assenza della tossicodipendenza da parte della struttura sanitaria pubblica.
Sulla praticabilità di questa interpretazione abbiamo comunque ritenuto di interpellare i Ministeri competenti.
b) Lavoratori già adibiti allo svolgimento delle mansioni di cui all’allegato dell’Intesa (art. 5 - Accertamenti sanitari di diagnosi di assenza di tossicodipendenza;

art. 9 - Effetti dell’accertamento della tossicodipendenza

I lavoratori che già svolgono mansioni ricomprese nell’allegato dell’Intesa devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari (test di screening) da parte del medico competente, di norma, una volta all’anno (art. 5, comma 1, prima parte).
Il medico che ritenga necessari ulteriori accertamenti, invia il lavoratore al SERT o alle altre strutture di cui all’art. 2 (art. 5, comma 1, seconda parte).
Le determinazioni del medico competente non sembrerebbero implicare l’obbligo per il datore di lavoro di far cessare i lavoratori interessati dall’espletamento delle mansioni a rischio, attese le previsioni dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 9, comma 2, che subordinano tale obbligo, rispettivamente, all’ingiustificato rifiuto del lavoratore di sottoporsi all’accertamento di assenza di tossicodipendenza ovvero all’esito positivo dello stesso accertamento.
Le procedure relative al controllo da parte dell’organismo sanitario pubblico non sono puntualmente descritte. Riteniamo, comunque, che per esse possano adottarsi le indicazioni che seguono.
L’invio del lavoratore al controllo dovrà necessariamente essere preceduto dalla determinazione della data dell’accertamento, concordata con il SERT o altra struttura competente (art. 5, comma 4).
Stabilita la data, questa viene comunicata dal datore di lavoro al lavoratore, unitamente alla indicazione del luogo nel quale viene effettuato il controllo.
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all’accertamento, il SERT dispone, entro 10 giorni, un nuovo accertamento, dandone comunicazione al lavoratore tramite il datore di lavoro (art. 5, comma 5).
Ove il lavoratore non dia seguito al nuovo invito del SERT, senza giustificato motivo, il datore di lavoro, opportunamente informato, sospende il lavoratore stesso dallo svolgimento della mansione a rischio fino a quando non venga effettuato l’accertamento di assenza di tossicodipendenza (art. 5, comma 6).
La sospensione del lavoratore non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè sia possibile l’adibizione ad altra mansione non ricompresa nell’allegato, secondo la legislazione vigente (ad es. art. 8, D.Lgs. n. 277/1991) o la disciplina dei contratti collettivi di lavoro.
Nel caso in cui, in ragione delle caratteristiche organizzative dell’impresa, non sia possibile l’adibizione del lavoratore ad altra mansione equivalente o inferiore (in questo caso, con il consenso dello stesso lavoratore), il datore di lavoro può recedere dal contratto (in tal senso la giurisprudenza costante: tra le altre, Cass., nn. 5112/2007, 19686/2005, 16141/2002, 10574/2001, 7755/1998)
Per il lavoratore che, senza giustificato motivo, si sottrae all’accertamento, è prevista la sanzione di cui all’ art. 93 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 626/1996 (arresto fino a 15 giorni o ammenda da euro 103 a euro 309).
Nel caso in cui il lavoratore si sottoponga all’accertamento sanitario da parte del SERT e risulti la sussistenza di uno stato di tossicodipendenza, il datore di lavoro, come già accennato, è tenuto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, a far cessare l’interessato dall’espletamento delle mansioni e, ai sensi del successivo comma 3, ad adibirlo a mansioni diverse (ove possibile), fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 124 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (lavoratore a tempo indeterminato, tempo di conservazione non superiore a tre anni, assenza di assegni).
Secondo quest’ultima disposizione, in presenza delle condizioni appena richiamate, il datore di lavoro può assumere, in sostituzione del lavoratore che si sottopone al percorso riabilitativo, un lavoratore a tempo determinato.
Per il datore di lavoro che, ricorrendone i presupposti, non sospende il lavoratore dalla mansione, è prevista la sanzione di cui all’art. 125, comma 4 del D.P.R. n. 309/1990 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 5.164,56 a 25822,84 ).

Articoli 6 e 7 - Corpi speciali e personale marittimo

Gli articoli individuano le modalità di accertamento dell’assenza di tossicodipendenza per i Corpi speciali delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale marittimo.
In quest’ultimo caso i lavoratori marittimi che devono effettuare gli accertamenti in parola sono sorteggiati dalla struttura sanitaria competente (v. art. 2) tra i nominativi dei componenti dell’equipaggio comunicati dal datore di lavoro alla struttura sanitaria stessa.

Art. 8 - Modalità dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza

L’articolo, al cui contenuto in parte si è già fatto cenno in precedenza (v. commento art. 3), prevede che le procedure diagnostiche e medico legali relative agli accertamenti vengano individuate da un Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell’intesa in commento.
In caso di accertata tossicodipendenza, il lavoratore, informato dal medico competente di tale esito, può richiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione, la ripetizione dell’accertamento.

Art. 9 - Effetti dell’accertamento della tossicodipendenza

I contenuti dell’articolo sono stati già illustrati congiuntamente a quelli degli artt. 4 e 5.

Art. 10 - Tariffe

I costi di tutti gli accertamenti sia preventivi che periodici sono a carico del datore di lavoro.
Le relative tariffe non possono eccedere quelle previste per tali fattispecie dal D.P.R. 17
febbraio 1992 (Onorari nazionali per le prestazioni chirurgiche e odontoiatriche).

Art. 11 - Aggiornamenti

Si prevedono aggiornamenti dell’Intesa in ragione delle esperienze acquisite e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 12 - Invarianza degli oneri

Si stabilisce che l’attuazione dell’Intesa non deve comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e che pertanto tale attuazione deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13 - Norme transitorie

Fino all’approvazione dell’ Accordo della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di cui all’art. 8, si applicano le procedure e le modalità disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per l’accertamento dell’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In merito a tale indicazione di carattere transitorio, è da rilevare che il decreto n. 186/1990 individua procedure diagnostiche e medico legali finalizzate ad accertare l’uso abituale (e non anche assunzioni occasionali) di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso criteri valutativi e, ove necessario, accertamenti clinici e di laboratorio che possono essere effettuati solo da strutture pubbliche che si avvalgano dell’opera di medici esperti nella materia. 
Il tenore della previsione indurrebbe ad escludere che le valutazioni e gli accertamenti indicati possano essere svolti dal medico competente, dal momento che lo stesso non dispone, normalmente, della professionalità e delle strumentazioni specialistiche richieste.
Pertanto, fatte salve eventuali situazioni di specifica qualificazione professionale e di adeguata dotazione strumentale, é da ritenere che il medico competente possa attivarsi solo a seguito dell’emanazione delle procedure e dei protocolli da individuare ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’Intesa.
Anche sulla plausibilità di tale interpretazione, così come sulla esatta delimitazione del campo di applicazione del provvedimento, quale risulta dalla lista di mansioni riportata nell’allegato all’Intesa, abbiamo sollecitato il parere dei Ministeri competenti e ci riserviamo di darne notizia non appena possibile.

Circolare ASL di Bergamo del 15 gennaio 2008: Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

Fonte: Confindustria Bergamo

              

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