Quadro
Normativo
• Testo
Unico n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali”.
• Legge
n. 833 del 23 dicembre 1978: “Istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale”.
• Legge
n. 67 dell'11 marzo 1988: “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria
1998) .
• Delibera
del Comitato esecutivo n.437 del 30 luglio 1992: “Approvazione
dell'Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (CUMI-AMFuP,
FIMMG, SIMET e SNAMI): nuova disciplina dei rapporti normativi ed
economici con la categoria dei medici esterni che redigono la
certificazione medico-legale a favore degli assicurati INAIL”.
• Accordo
del 17 dicembre 1992: “Accordo per la disciplina dei
rapporti economici e normativi con i medici esterni che redigono la
certificazione medico-legale a favore degli infortunati sul lavoro e
dei tecnopatici”.
• Circolare
n. 37 del 27 luglio 1993: “Accordo INAIL e rappresentanze
sindacali di categoria (CUMI, AMFuP, FIMMG, SIMET e SNAMI) disciplina
dei rapporti normativi ed economici con i medici esterni che redigono
la certificazione medico legale a favore degli infortunati sul lavoro
e dei tecnopatici”.
• Decreto
legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: “Disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144” .
• Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
• Decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005: “Codice
dell'amministrazione digitale”.
• Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 296 del 25 luglio 2007: “Accordo
INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (FIMMG, SIMET e SMI-ex
CUMI): disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di
famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati
INAIL”.
• Accordo
del 6 settembre 2007: “Accordo INAIL e rappresentanze
sindacali di categoria (FIMMG, SIMET e SMI-ex CUMI): disciplina dei
rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono
la certificazione a favore degli assicurati INAIL”.
PREMESSA
Il Consiglio di
Amministrazione 1
ha approvato l'Accordo tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di
categoria per la disciplina dei rapporti normativi ed economici con i
medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli
assicurati INAIL. 2
Il precedente Accordo,
che aveva validità biennale, è scaduto nel 1994.
La mancanza di una
regolamentazione sulla materia ha causato comportamenti disomogenei
sul territorio: in molti casi i medici hanno richiesto all'assicurato
il pagamento diretto dei certificati sulla base di tariffe
libero-professionali con conseguente onere dell'Istituto che ha dovuto
provvedere al rimborso, ai sensi dell'art.57 della legge n.833 del
1978.
E' stata pertanto
predisposta una nuova regolamentazione che tenesse conto delle
criticità rilevate nel tempo e delle innovazioni normative
intervenute.
L'obiettivo prioritario
che si è inteso perseguire è quello di pervenire ad una sempre più tempestiva
“presa in carico” dell'assicurato, consentendo così
all'Istituto di gestire direttamente attraverso le proprie strutture
sanitarie le successive fasi dell'inabilità al lavoro.
CAMPO DI
APPLICAZIONE
L'Accordo regola i
rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia che redigono la
certificazione a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.
La disciplina trova
applicazione, altresì, nei confronti dei medici generici e
specialisti che in regime libero-professionale redigano la
certificazione per gli assicurati INAIL.
Con successivo accordo
sarà disciplinato il rapporto con i medici che operano nelle
strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
ASPETTI
INNOVATIVI
I punti cardine del
nuovo Accordo sono:
1) utilizzo
della modulistica (art.2, comma 1). La certificazione emessa
dai sanitari deve essere redatta su modulistica predisposta
dall'Istituto: modelli 1SS (per la certificazione medica di
infortunio) e 5SS (per la certificazione medica di malattia
professionale) allegati all'Accordo e già in uso presso l'Istituto;
2) tempestività
nella trasmissione della certificazione (art.2, comma 2). La
certificazione sanitaria, sia cartacea che on-line, deve essere
trasmessa dal medico certificatore entro il primo giorno di
attività ambulatoriale successivo alla visita;
3) completezza
nella compilazione della certificazione (art.2, comma 3). La
certificazione medica deve essere completa in ogni sua parte ed
esaustiva di tutte le informazioni previste dalla modulistica INAIL c
he prevede la compilazione di campi contenenti gli elementi clinici e
diagnostici necessari alla successiva trattazione del caso;
4) trasmissione
on-line delle certificazione;
5) tempestività
della “presa in carico” da parte dell'INAIL. Le Strutture
dell'Istituto, una volta ricevuto il certificato da parte del medico,
si impegnano a provvedere tempestivamente alle successive fasi
curative e medico-legali;
6)
denuncia/segnalazione ex art.139 del T.U. n.1124/1965 (art.8, comma
1). Il medico si impegna a trasmettere alle
Sedi INAIL detta denuncia/segnalazione ai fini dell'alimentazione del Registro
nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate.
MODALITA'
OPERATIVE
1) Modalità
telematica: l a trasmissione della certificazione sanitaria
dovrà avvenire prioritariamente tramite internet ,
mediante l'utilizzo della specifica procedura di compilazione ed
inoltro, on-line od off-line, predisposta dall'Istituto.
Tale applicazione
informatica è già disponibile per la parte relativa
alla certificazione medica di infortunio ed è in
corso di sviluppo per il certificato di malattia professionale.
Il medico dovrà
attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità operative e
procedurali definite dall'INAIL, nel rispetto delle disposizioni del
D.lgs n. 82/2005 (“Codice dell'amministrazione digitale”) e
successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, il
medico dovrà richiedere all'INAIL l'autenticazione per
l'accesso alla funzione di invio telematico della
certificazione medica di infortunio.
Il medico si impegna,
inoltre, a consegnare due copie in formato cartaceo all'assicurato -
ottenute a mezzo stampa - di cui una per il datore di lavoro, nonché
a conservare, per tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore
copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato, per essere
esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo.
2) Modalità
tradizionali (es.: fax, consegna manuale, spedizione per
posta con utilizzo di buste preaffrancate). Se il medico ritiene di
adottare ancora tali modalità, dovrà comunque rispettare la
tempestività nell'invio della certificazione (entro il primo giorno
di attività ambulatoriale successivo alla visita).
Al riguardo si segnala
che - al fine di poter correttamente individuare la data di
inoltro del certificato - gli operatori di Sede dovranno
avere particolare attenzione:
• nell'attività
di “Gestione documentale” dei certificati, avendo cura di scannerizzare
, anche la ricevuta di trasmissione del
fax o la busta di spedizione come
foglio aggiuntivo al certificato;
• nella fase di
“acquisizione” dei dati del certificato,
riportando nei “campi” della specifica procedura GRAI le due
diverse date di “compilazione” e di “inoltro”
del certificato.
L'INAL si impegna a
fornire al medico , oltre ai modelli cartacei, anche le buste
preaffrancate , sulla base di apposita richiest a. In
mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere
eccezionalmente il certificato su copia a stampa scaricato dal sito
INAIL.
In proposito si
rammenta che con nota della D.C. Prestazioni del 1° agosto u.s., prot.
n. 4794 sono state fornite apposite istruzioni alle Strutture
periferiche affinché verificassero l'esistenza di specifici “conti
di credito speciali” , sui quali addebitare i costi di
spedizione delle predette buste preaffrancate ovvero, qualora non
presenti o non più attuali, provvedessero alla loro attivazione
presso gli Uffici Postali di riferimento.
L'approvvigionamento
delle buste a cura delle Unità territoriali dovrà essere effettuata
presso la Tipografia , secondo le modalità usuali in presenza di
conto già aperto.
In caso di apertura di
un nuovo conto, sarà cura dell'Unità interessata comunicare alla
Tipografia, unitamente al quantitativo, anche il relativo numero di
conto al fine della personalizzazione delle buste.
COMPENSI
1) Redazione e
trasmissione dei certificati
Il compenso per la
redazione di ciascun certificato è pari a 27,50
euro sino ad un massimo di tre certificati ,
nell'ambito della “prima trattazione” (base, esiti mortali,
silicosi/asbestosi). Sarà oggetto di pagamento anche il certificato
con eventuale “franchigia” (prognosi sino a tre
giorni).
L'erogazione del
compenso è prevista direttamente al medico, anche se il certificato
viene redatto dal sostituto e/o associato e sempre che tale
circostanza possa chiaramente desumersi dalla corretta sottoscrizione
del certificato medesimo, nel quale il “medico certificatore” dovrà
espressamente riportare gli eventuali dati del “medico titolare”
del rapporto convenzionale con l'assistito.
2) Compenso per
la trattazione informatica
Nell'Accordo è
previsto un aumento del compenso di cui sopra pari a 5,00
euro per ogni certificazione trasmessa all'INAIL in via
telematica e sempre nel limite massimo di tre certificati, compresa la
prima certificazione con eventuale franchigi a.
Il compenso di 5,00
euro a certificato, sempre per un massimo di tre certificati
sulla prima trattazione, è previsto anche per i certificati cosiddetti
“trascritti” (ossia quelli trascritti e inviati
per via telematica, già redatti cartaceamente da un altro medico –
ancorché non convenzionato), a condizione che il certificato cartaceo
non sia già pervenuto.
ESCLUSIONE DEI
COMPENSI
Non è previsto alcun
compenso per i certificati:
• redatti su
modulistica non conforme a quella predisposta dall'INAIL ed allegata
all'Accordo;
• redatti in
modo incompleto;
• redatti in
occasione della riapertura del caso (ricaduta), con riammissione in
temporanea;
• successivi al
terzo;
• successivi
alla “presa in carico” del caso da parte dei medici dell'INAIL, a
partire dall'espletamento della prima visita medica presso le
Strutture INAIL;
• non trasmessi
nei termini fissati.
EROGAZIONE DEI
COMPENSI
L'INAIL provvede alla liquidazione
dei compensi trimestralmente , sulla base
delle distinte presentate dal medico stesso e secondo le modalità
dallo stesso indicate.
È fatto divieto
al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi ,
a qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui all'Accordo in
oggetto, alla luce dell'art.57, ultimo comma, della legge n.833/1978.
Per la corretta
erogazione dei compensi è in corso di sviluppo e/o implementazione la
relativa procedura informatica che, essendo realizzata secondo i
requisiti previsti dalla nuova piattaforma tecnologica, non potrà
essere rilasciata prima del completamento del processo di migrazione
già in atto presso l'Istituto.
Nelle more del rilascio
della nuova procedura i certificati medici pervenuti dalla data di
entrata in vigore del nuovo regime dovranno essere acquisiti secondo
le modalità attualmente in uso, ponendo comunque particolare
attenzione alla fase di scansione della busta di spedizione o della
ricevuta di pervenimento del fax con i quali verranno trasmessi i
certificati in questione.
I compensi relativi a
detti certificati potranno essere liquidati solo dopo la verifica di
tutti i requisiti utili per il pagamento (tempestività, conformità,
completezza).
Al riguardo, si fa
riserva di fornire le specifiche istruzioni operative contestualmente
al rilascio della procedura in questione.
OBBLIGHI
CONTRIBUTIVI E FISCALI
L'INAIL, sui compensi
liquidati ai medici per le certificazioni di cui alla presente
circolare, deve versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun
sanitario, il contributo previdenziale nella misura del 15% (di cui il
9,375% a carico dell'INAIL ed il 5,625% a carico del medico) previsto
dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005.
I compensi, inoltre,
sono soggetti alla ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito (IRE),
mentre sono esenti da IVA ai sensi della Circolare n.4 del 28 gennaio
2005 dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella
Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stess a.
DURATA
DELL'ACCORDO
L'Accordo ha durata
biennale e mantiene i suoi effetti fino al rinnovo che dovrà
intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.
ATTIVITA' DI
PUBBLICIZZAZIONE DELL'ACCORDO
A livello locale
dovranno essere promosse iniziative ed organizzati specifici incontri
con le parti interessate per la massima divulgazione dell'Accordo.
MONITORAGGIO
DELL'ACCORDO
L'applicazione
dell'Accordo sarà materia di periodico monitoraggio con particolare
riferimento agli aspetti dell'invio telematico.
Allegati: 1
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1.Deliberazione n. 296 del 25 luglio 2007
2.Allegato
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