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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali; Considerato
che le attuali, particolari condizioni meteorologiche
stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle
temperature e dei tassi di umidita', impongono di intervenire
con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine di
attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali,
necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie
piu' esposte e, in particolare, delle persone anziane che
versano in difficolta' fisiche e socio-economiche;
Considerato che a tal fine si rende indispensabile e urgente
effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e
organica allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa
e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli interventi
medesimi;
Ritenuta la necessita' che le aziende unita' sanitarie locali si
avvalgano in ogni caso della facolta' di acquisire ed utilizzare
dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la
predetta finalita' di pubblica utilita', elenchi di tutte le
persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, senza
acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e
19, comma 3 del sopra citato codice in materia di protezione dei
dati personali;
Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza
prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto sono individuate dal predetto codice come attivita' di
rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1
lettera b) del sopra citato codice in materia di protezione dei
dati personali;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza
per provvedere nei termini indicati;
Ordina:
Art. 1
1. Le
amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unita'
sanitarie locali, senza ritardo appositi elenchi di tutte le
persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque,
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.
2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di
cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le
persone interessate, intraprendono in collaborazione con la
Protezione civile ogni e piu' opportuna iniziativa volta a
prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa
delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva
specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o
incapaci.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche
attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
Art. 2
1. La presente
ordinanza ha validita' fino alla data del 30 settembre 2005.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 giugno
2005
Il Ministro:
Storace |