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LEGGE
19 gennaio 2005, n. 1
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276,
recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed
incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana.
(Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19/1/2005)
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Testo in vigore dal:
20-1-2005
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni
urgenti per snellire le strutture ed incrementare la
funzionalita' della Croce Rossa italiana, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 19 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 5434): Presentato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro della salute (Sirchia) e
dal Ministro della difesa (Martino) il 20 novembre 2004.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 22 novembre 2004 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, IV, V e della
commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato
dalla XII commissione, in sede referente, il 25, 30 novembre
2004; il 1°, 2 dicembre 2004.
Esaminato in aula il 1°, 9 dicembre 2004 ed approvato il 22
dicembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3254):
Assegnato alla 12ª commissione (Sanita), in sede referente, il
23 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª
e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita'
il 27 dicembre 2004.
Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 27 e 28
dicembre 2004.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 dicembre
2004.
Camera dei deputati (atto n. 5434/B):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 28 dicembre 2004 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni IV, V, XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28
dicembre 2004.
Esaminato in aula il 17 gennaio 2005 ed approvato il 18 gennaio
2005.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE
2004, N. 276.
All'articolo 1,
al comma 1, la lettera d-ter) sostituita dalla seguente:
«d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo
70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della
legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi
sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce
Rossa italiana».
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa
italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale,
ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n.
484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare
della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo.
L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della
salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente
nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale e'
scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di
specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in
carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta
consecutivamente.
1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli
organi di cui al comma 1 secondo le modalita' indicate nel
presente articolo»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le vice-ispettrici
nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le
ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato
e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie
che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e
attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono
essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della
Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».
All'articolo 3: al comma 1, capoverso 3), numero I):
alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono
sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»; alla
lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nelle
deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le
revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale e' integrata dai
presidenti dei comitati provinciali e locali»;
alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono
soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono
sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;
al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole:
«il consiglio e' integrato da un rappresentante designato dal
presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza
diritto di voto;» sono soppresse.
All'articolo 5: al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro
cinquecento a» e' inserita la seguente: «euro»; dopo il comma
1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al terzo comma dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, le parole: "Ha altresi' l'obbligo" sono
sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha
altresi' l'obbligo"»;
al comma 2, le parole da: «; tale qualita» fino alla fine del
comma sono soppresse.
All'articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive», ovunque
ricorra, e' soppressa.
All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica». |
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TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 276
Testo del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 20 novembre
2004), coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2005,
n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8), recante:
«Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare
la funzionalita' della Croce Rossa italiana».
(Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19/1/2005)
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Avvertenza: Il testo
coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono
riportate ssul terminale tra i segni (( . . . )) A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Compiti della
Croce Rossa italiana
1. All'articolo
2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere: «d-bis) promuovere la diffusione della
coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i
donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle
norme statutarie; (( d-ter) svolgere, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e nel rispetto della legislazione nazionale e delle
competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali
indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana» )).
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante: «Riordinamento
della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)»,
come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - L'orientamento
statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve
conformarsi, ai sensi dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, ai seguenti criteri:
1) Principio volontaristico, nel senso che la qualita' di socio
possa riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni
volontarie e personali per il raggiungimento delle finalita'
istituzionali dell'Associazione.
2) Compiti:
a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di
conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle
convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla
legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla cura dei
feriti e dei malati di guerra nonche' delle vittimite dei
conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere
sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa
civile;
b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei
prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;
c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in
conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e
risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di
soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in
occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, sia interne
che internazionali;
d) diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la
istituzione della Croce rossa internazionale e' informata;
d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfuzionale
tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel
rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'art. 70
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della
legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi
sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce
Rossa italiana. L'organizzazione dei servizi di cui alle
precedenti lettere a) e b) e' determinata in tempo di pace per
il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la
competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.
3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:
I) un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra
i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale; b)
dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente
nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da
ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal
presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio
di proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei
membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice
nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni
riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni
statutarie, l'Assemblea nazionale e' integrata dai presidenti
dei comitati provinciali e locali»;
c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente
nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei
elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri
componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di
vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;
d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le
sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali,
provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del
consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri
effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle fmanze con funzioni di presidente, uno in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari
esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno,
due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in
rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al
registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti
previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni,
nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della
salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra
esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui
componenti devono essere convocati, a pena di invalidita',
verifica la legittimita' delle deliberazioni di spesa e della
loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilita' e
la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al
Ministero della salute; il collegio puo' richiedere dati o altri
elementi ai nuclei di valutazione dell'ente; II)
un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali,
istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei
seguenti organi:
a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra
i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni
di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo
regionale;
b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle
assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di
proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto, nonche' da
sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice
regionali delle componenti della C.R.I.;
c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente
regionale e da dodici membri soci della C.R.l., di cui sei
elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri
componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di
vertice regionali delle componenti della CRI;
III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati
provinciali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale
nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di
presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo
provinciale;
b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle
assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri
di proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto e, quali
membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle
componenti della CRI., che operino nell'ambito territoriale del
comitato provinciale; c) il consiglio direttivo provinciale,
costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati
dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali
membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle
componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale
del comitato provinciale;
IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che
si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel
proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi
iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;
c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da
sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri
componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice
locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito
territoriale del comitato locale;
V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo
nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri
compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attivita'
dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attivita'
di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.
4) Gratuita' delle cariche. Le cariche dell'Associazione
italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con
incarichi retribuiti dalla Associazione stessa o, al di fuori
dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarita' di
altre cariche associative, salva la facolta' di opzione
dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non e'
cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o
locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia
eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le
diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a
pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene
eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea
nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa
assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea
nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.
E' ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per
l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti
del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza,
nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro del tesoro.».
Art. 2
Corpo militare
della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie
(( 1.
L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa
italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale,
ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n.
484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare
della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo.
L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volonarie e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della
salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente
nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale e'
scelta tra le infermiere volonarie che abbiano i requisiti di
specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in
carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta
consecutivamente.
1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli
organi di cui al comma 1 secondo le modalita' indicate nel
presente articolo.
2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale
dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le
ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le
infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica
preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica
quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una
volta consecutivamente )).
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del regio decreto 10 febbraio
1936, n. 484 (Norme per disciplinare lo stato giuridico, il
reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed
amministrativo del personale della Croce Rossa italiana): «Art.
73. - L'avanzamento del personale della C.R.I. ha luogo, con
promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente
superiore, nella misura e colle norme appresso indicate. Il
maggiore generale e' prescelto fra i colonnelli medici o
commissari e nominato con decreto reale, su proposta del
Ministro per la guerra, su designazione del presidente generale
dell'associazione.».
Art. 3
Struttura della
Croce Rossa italiana
1. All'articolo
2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3)
Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello: I)
un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale ((
fra i soci attivi, il quale )) assume anche le funzioni
di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo
nazionale;
b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal
Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti
da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi
dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un
criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonche'
da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice
nazionale delle componenti della C.R.I.; (( nelle
deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le
revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale e' integrata dai
presidenti dei comitati provinciali e locali» ));
c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente
nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei
elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri
componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di
vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;
d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le
sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali,
provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del
consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri
effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari
esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno,
due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in
rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al
registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti
previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni,
nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della
salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra
esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui
componenti devono essere convocati, a pena di invalidita',
verifica la legittimita' delle deliberazioni di spesa e della
loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilita' e
la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili e (( riferisce sui controlli ))
effettuati al Ministero della salute; il collegio puo'
richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione
dell'ente;
II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali,
istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei
seguenti organi:
a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra
i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni
di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo
regionale;
b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle
assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di
proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto, nonche' da
sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice
regionali delle componenti della C.R.I.;
c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente
regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei
elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri
componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di
vertice regionali delle componenti della C.R.I.;
III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati
provinciali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale
nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di
presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo
provinciale;
b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle
assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri
di proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto e, quali
membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle
componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale
del comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal
presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea
provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto,
dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I.,
che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che
si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel
proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi
iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;
c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da
sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri
componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice
locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito
territoriale del comitato locale;
V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo
nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri
compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attivita'
dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attivita'
di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.».
Riferimenti
normativi:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 1980, come modificato dalla presente
legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 4
Incompatibilita'
delle cariche sociali
1. All'articolo
2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi
retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti:
«o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la
titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di
opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non
e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o
locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia
eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le
diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a
pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene
eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea
nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa
assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea
nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».
Riferimenti
normativi:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 1980, come modificato dalla presente
legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 5
Tenuta
dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo
1. All'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: «Il libro
dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto
costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o
ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con la sanzione
pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il
fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette
intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative
informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti
alle autorita' di cui al primo comma e al Presidente nazionale,
e' punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro
tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed
il relativo procedimento e' disciplinato dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.». (( 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, le parole: «Ha altresi' l'obbligo» sono sostituite dalle
seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresi' l'obbligo»
)).
2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni
indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che,
alla data di indizione delle stesse, risultino essere
regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro
mesi.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come
modificato dalla presente legge: «Art. 4. - L'Associazione
della C.R.I. alla chiusura di ciascun anno finanziario, anche
per ciascuno dei comitati regionali e provinciali, invia alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della
sanita', al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e
al Ministero degli affari esteri copia del bilancio e del conto
consuntivo, anche di ciascuno dei comitati regionali e
provinciali, nonche' una relazione recante oltre le notizie
sull'attivita' svolta, sul numero degli associati e
sull'ammontare delle quote associative, anche notizie, corredate
di copia dell'ultimo bilancio consuntivo, sull'utilizzazione
delle disponibilita' finanziarie. L'Associazione, inoltre, ha
l'obbligo di tenere un libro aggiornato dei nominativi degli
associati, da esibire in qualsiasi momento a richiesta del
Presidente del Consiglio o del Ministro della sanita', nonche'
di fornire tutte le informazioni che saranno ad essa richieste,
consentendo ed agevolando l'esecuzione, anche presso gli uffici
centrali o periferici, degli opportuni accertamenti od
ispezioni. Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo
che il fatto costituisca reato, il soggetto che &I essendovi
tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con
la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento.
Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi
tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le
relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o
inesatti alle autorita' di cui al primo comma e al Presidente
nazionale, e' punito con la sanzione pecuniaria da euro
cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero
della salute ed il relativo procedimento e' disciplinato dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Associazione della C.R.I. ha
altresi' l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema
tipo che sara' indicato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ferme restando
le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259,
l'Associazione e' tenuta a presentare alla Corte dei conti,
entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio
finanziario, il rendiconto amministrativo delle somme ricevute
dallo Stato a titolo di contributo o di sovvenzione.».
Art. 6
Statuto della
Croce Rossa italiana
1. Lo statuto
della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio
di Stato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione
dello statuto vigente della C.R.I. A seguito della data di
entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla
immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di
nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono,
contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione,
i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I.
puo' essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del
Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova
disciplina statutaria.
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, e' abrogato.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 3. - 1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle
ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme
alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa
si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere.
Art. 7
Disposizioni
finali
1.
Dall'applicazione del presente (( decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
Art. 8
Entrata in
vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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DECRETO-LEGGE 19 novembre
2004, n. 276
Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la
funzionalita' della Croce Rossa italiana.
(Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 20/11/2004)
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Testo in vigore dal:
21-11-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa
italiana, di seguito denominata C.R.I.; Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, recante approvazione
del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57; Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla revisione di
alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita
riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Compiti della Croce
Rossa italiana
1. All'articolo 2, primo
comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «d-bis) promuovere
la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e
organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e
delle norme statutarie;
d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia
sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti
dalla legge.».
Art. 2
Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa italiana
1. All'articolo 8, primo
comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed
e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente; la nomina e
la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».
2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' sostituito
dal seguente: «Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria
generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono
confermabili per non piu' di una volta consecutivamente. Le ispettrici di
centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici
sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di
specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica
quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta
consecutivamente.».
Art. 3
Struttura della Croce
Rossa italiana
1. All'articolo 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) Strutture, da
articolarsi secondo il seguente modello:
I) un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci
attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea
nazionale e del consiglio direttivo nazionale;
b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente
nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna
assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in
numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i
soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto rappresentati
dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;
c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale
e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati
dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto
rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della
C.R.I.;
d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue
funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali,
provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio
direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni
di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero
dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in
rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro
dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice
civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri
supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica
competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena
di invalidita', verifica la legittimita' delle deliberazioni di spesa e
della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la
conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute;
il collegio puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di
valutazione dell'ente; II) un'organizzazione regionale composta dai
comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano
nei seguenti organi:
a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci
attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;
b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee
dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita',
in numero stabilito dallo statuto, nonche' da sei membri di diritto
rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della
C.R.I.;
c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale
e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati
dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto
rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della
C.R.I.; il consiglio e' integrato da un rappresentante designato dal
presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto
di voto;
III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che
si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel
proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;
b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee
dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalita',
in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli
organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino
nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei
membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri
componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice
provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito
territoriale del comitato provinciale;
IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si
articolano nei seguenti organi: a) il presidente locale, eletto
dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni
di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti
nell'ambito territoriale del comitato locale;
c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei
membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti
e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle
componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del
comitato locale;
V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale
ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari,
anche di poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali, con
riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti
volontaristiche dell'Associazione.».
Art. 4
Incompatibilita'
delle cariche sociali
1. All'articolo 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero
4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono
aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto,
con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione
dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non e' cumulabile con
quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale,
provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare
l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni
dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene
eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da
una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro
componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto
Presidente nazionale.».
Art. 5
Tenuta dell'elenco dei soci
con diritto di elettorato attivo
1. All'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma,
e' inserito il seguente: «Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi.
Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette
o ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con la sanzione pecuniaria da
euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato,
colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei
soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o
inesatti alle autorita' di cui al primo comma e al Presidente nazionale, e'
punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni
sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento e'
disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal
Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse,
risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro
mesi; tale qualita' si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro
che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti
nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.
Art. 6
Statuto della Croce Rossa
italiana
1. Lo statuto della C.R.I. e le
norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per
gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.
A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede
alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di
nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente,
anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario
straordinario della C.R.I. puo' essere ulteriormente prorogato fino alla data
di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova
disciplina statutaria.
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, e' abrogato.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Dall'applicazione del
presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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