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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Considerato che le particolari
condizioni metereologiche stagionali, caratterizzate da un innalzamento
anomalo delle temperature e dei tassi di umidita', impongono di
intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine di
attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per
prevenire gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte e, in
particolare, delle persone anziane che versano in difficolta' fisiche e
socio-economiche;
Considerato che a tal fine risulta indispensabile e urgente un'iniziativa
straordinaria e organica anche per verificare l'esatta entita',
quantitativa e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli interventi
medesimi;
Ritenuta la necessita' che le aziende unita' sanitarie locali si
avvalgano in ogni caso della facolta' di acquisire dalle anagrafi
comunali della popolazione residente, ed utilizzino per la predetta
finalita' di pubblica utilita', elenchi di tutte le persone di eta' pari
o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso
(art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del codice);
Rilevato che le ulteriori iniziative di formazione, sostegno e assistenza
prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto,
sono individuate dal predetto codice come attivita' di rilevante
interesse pubblico (art. 73, comma 1, lettera b) del codice;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per
provvedere nei termini indicati;
Ordina:
Art. 1
1. Le amministrazioni
comunali trasmettono alle aziende unita' sanitarie locali senza ritardo
appositi elenchi di tutte le persone di eta' pari o superiore ad anni
sessantacinque, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.
2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al
comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone
interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile
ogni e piu' opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni
gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate
alla stagione estiva, specie in favore di soggetti bisognosi, non
autosufficienti o incapaci.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attaverso
servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di
accompagnamento e di trasporto.
Art. 2
La presente oprdinanza ha
validita' fino alla data del 30 settembre 2004. La presente ordinanza
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2004
Il Ministro: Sirchia
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