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Testo in vigore dal:
30-5-2004
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
pericolo per la salute pubblica, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2873):
Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia)
il 31 marzo 2004. Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in
sede referente, il 1° aprile 2004, con parere delle commissioni 1ª,
(Presupposti di costituzionalita), 1ª, 3ª, 5ª e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 6 e 7
aprile 2004.
Esaminato dalla 12ª commissione il 6, 7, 20, 21 e 27 aprile
2004.
Esaminato in aula e approvato il 5 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n.
4978):
Assegnato alla XII
commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 maggio 2004, con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V,
VII, XI, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, l'11, 12 e 13 maggio 2004.
Esaminato in aula il 12 maggio 2004 per questione pregiudiziale; il 17 e
18 maggio 2004 ed approvato il 19 maggio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 37.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di comversione al Decreto-Legge 29 Marzo
2004, n. 81
All'articolo 1, comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e
gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e
diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture
di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli organi
della sanita' militare. Il Centro opera con modalita' e in base a
programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita'
e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, e'
autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro
per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 "; alla
lettera b), alinea, dopo le parole: " sulla genetica molecolare e
" e' inserita la seguente: " su " e dopo le parole: "
con sede in Milano " sono aggiunte le seguenti: " , presso
l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione "Istituto nazionale di
genetica molecolare - INGM" ";
alla lettera b), n. 1), le parole:
" 7 milioni e 28 mila ", " 6 milioni e 508 mila " e
" 6 milioni e 702 mila " sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti cifre: " 7.028.000 ", " 6.508.000 " e "
6.702.000 alla lettera b), n. 2), le parole: " 5 milioni " sono
sostituite dalla seguente cifra: " 5.000.000 o;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in
collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione
di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei
settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro
per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno
individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano D.
All'articolo 2: al comma 1, le parole: " della proiezione per l'anno
2004 " sono soppresse, le parole: " ed euro 51.322.000 per
l'anno 2006 " sono sostituite dalle seguenti: " euro 12.720.000
per l'anno 2006 ed euro 38.602.000 a decorrere dall'anno 2006, e le
parole: " unita' previsionale di base in conto capitale " sono
sostituite dalle seguenti: " unita' previsionale di base di conto
capitale ".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: " ART. 2-bis. - 1. Per
rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea
situazione registrabile tra le varie realta' regionali in materia di
prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il
cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo Stato
destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il
triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon
retto ed il contestuale consolidamento degli interventi gia' in atto per
lo screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da
realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche
attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa
in grado di incrementare le potenzialita' diagnostiche e terapeutiche in
campo oncologico.
2. Le modalita' ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al
comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Per la realizzazione del programma e' autorizzata la spesa di euro
10.000.000 per l'anno 2004, di euro 20.975.000 per l'anno 2005 e di euro
21.200.000 per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della
salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e
all'Istituto superiore di sanita'.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
ART. 2-ter. - l. Per l'attivita' del Centro nazionale per i trapianti, di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 2.097.000 per
l'anno 2005 e di euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2006.
2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del
Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a
termine di personale di collaborazione nonche' per la stipula di contratti
con personale di alta qualificazione, con le modalita' previste
dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
3. Per le attivita' dei Centri di riferimento interregionali per i
trapianti, di cui all'articolo 10 della, legge 10 aprile 1999, n. 91, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro
4.195.000 per l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006,
di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli
istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese
di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito,
su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
ART. 2-quater. - 1. All'articolo 3, comma 32, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "come integrato
dall'articolo 85, comma 6" sono inserite le seguenti: "e comma
8".
ART. 2-quinquies. - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis.
La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e'
dovuta se relativa all'attivita' dei medici di famiglia e dei pediatri di
libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica del loro rapporto
professionale con il Servizio sanitario nazionale";
b) all'articolo 83, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1
secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario
con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai
sensi dell'articolo 12";
c) all'articolo 89, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e'
subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato";
d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 e' abrogata.
ART. 2-sexies. - 1. All'articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000,
n. 251, dopo le parole: "legge 26 febbraio 1999, n. 42," sono
inserite le seguenti: "e per la professione di assistente
sociale,".
ART. 2-septies. - 1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' sostituito dal seguente:
"4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta
da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di
lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 ° gennaio dell'anno successivo.
Le regioni hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu'
breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere ripristinato secondo le
modalita' di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita' del
rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi
di indennita' di esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La
non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di
strutture semplici e complesse".
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e'
differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo
nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti
amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo
intercorrente tra il 10 gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, compiuti in ottemperanza delle
disposizioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
ART. 2-octies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico
specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso
di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le
attivita' di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attivita'
destinate".
ART. 2-nonies. - 1. Il contratto del personale sanitario a rapporto
convenzionale e' garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il
procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale
accordo nazionale e' reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza
permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 ".
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Avvertenza: Il testo
coordinato qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
(( 1. Al fine di
contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle
malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei
rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali
attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli
istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture
di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli organi
della sanita' militare. Il centro opera con modalita' e in base a
programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita'
e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, e'
autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro
per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;))
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico
sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di
diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanita' e altre
istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano,
presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di
genetica molecolare INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per
l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al
funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto
del Ministro della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello Stato,
al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di
ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonche' per
le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti
al Ministero della salute;
(( c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in
collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione
di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei
settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro
per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno
individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.))
Art. 2.
1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, quanto a euro 5.000.000 per
l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000 per l'anno 2004,
euro 44.543.000 per l'anno 2005 ed euro 12.720.000 per l'anno 2006 ed euro
38.602.000 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-bis.
(( 1. Per rimuovere gli
squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione
registrabile tra le varie realta' regionali in materia di prevenzione
secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il cancro del
colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo Stato destina
risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio
2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed
il contestuale consolidamento degli interventi gia' in atto per lo
screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi
in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso
l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado
di incrementare le potenzialita' diagnostiche e terapeutiche in campo
oncologico.
2. Le modalita' ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al
comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Per la realizzazione del programma e' autorizzata la spesa di euro
10.000.000 per l'anno 2004, di euro 20.975.000 per l'anno 2005 e di euro
21.200.000 per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della
salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e
all'Istituto superiore di sanita'.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.))
Art.
2-ter
(( 1. Per l'attivita'
del Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1999, n. 91, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per
l'anno 2004, di euro 2.097.000 per l'anno 2005 e di euro 2.120.000 a
decorrere dall'anno 2006.
2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del
Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a
termine di personale di collaborazione nonche' per la stipula di contratti
con personale di alta qualificazione, con le modalita' previste
dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
3. Per le attivita' dei centri di riferimento interregionali per i
trapianti, di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro
4.195.000 per l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006,
di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli
istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese
di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito,
su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1°
aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti): «Art. 8 (Centro nazionale per i trapianti).
- 1. E' istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il Centro
nazionale per i trapianti, di seguito denominato «Centro nazionale».
2. Il Centro nazionale e' composto:
a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', con funzioni di
presidente;
b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali
per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) dal direttore generale.
3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del
Ministro della sanita'.
4. Il direttore generale e' scelto tra i dirigenti di ricerca
dell'Istituto superiore di sanita' ovvero tra i medici non dipendenti
dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti
ed e' assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al
rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale
del personale dell'Istituto superiore di sanita'.
6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'art.
7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto,
differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi
dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle
strutture per i trapianti e dalle aziende unita' sanitarie locali, secondo
modalita' tali da assicurare la disponibilita' di tali dati 24 ore su 24;
b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati
relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneita'
dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza
del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;
c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per
l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti
esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilita' risultanti dai
dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a);
d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per
i trapianti allo scopo di uniformare l'attivita' di prelievo e di
trapianto sul territorio nazionale;
e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
c) e delle linee guida di cui alla lettera d);
f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze,
per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per
i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale,
secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);
g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualita'
sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attivita' di trapianto;
h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia
minima annuale di attivita' per ogni struttura per i trapianti e i criteri
per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;
i) definisce i parametri per la verifica di qualita' e di risultato delle
strutture per i trapianti; l) svolge le funzioni attribuite ai centri
regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza
minimo corrisponde al territorio nazionale; m) promuove e coordina i
rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo
scambio di organi.
7. Per l'istituzione del Centro nazionale e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999.».
- Si riporta il testo dell'art. 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421): «Art. 15-septies (Contratti a tempo determinato).
- 1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento
di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la
stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro
esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica
della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione
professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non
godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di
rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare,
oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo
determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione
organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica,
nonche' della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per
l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili
diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano
del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di
laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano
il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario
nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti
di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di
direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 1° aprile 1999, n.
91: «Art. 10 (Centri regionali e interregionali).
- 1. Le regioni, qualora non abbiano gia' provveduto ai sensi della legge
2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti
ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i
trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, «centro regionale» e
«centro interregionale».
2. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza
minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni
provvedono all'istituzione di centri interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono
disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura
pubblica e si avvale di uno o piu' laboratori di immunologia per i
trapianti per l'espletamento delle attivita' di tipizzazione tissutale.
5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali
o interregionali il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita', previo invito alle regioni inadempienti a provvedere entro un
termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attivita' di raccolta e di trasmissione dei dati relativi
alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Centro nazionale;
b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra i reparti di
rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in
collaborazione con i coordinatori locali di cui all'art. 12;
c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari
per il trapianto avvalendosi di uno o piu' laboratori di immunologia per i
trapianti allo scopo di assicurare l'idoneita' del donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri
stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorita' risultanti dalle
liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'art. 8, comma 6,
lettera a);
e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilita'
immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza; f)
coordina il trasporto dei campioni biologici, delle equipes sanitarie e
degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita' sanitarie del
territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
7. Le regioni esercitano il controllo sulle attivita' dei centri regionali
e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro
della sanita'.
8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e
interregionali e' autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a
decorrere dal 1999.».
Art. 2-quater
(( 1. All'articolo 3,
comma 32, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: «come integrato dall'articolo 85, comma 6» sono inserite le
seguenti: «e comma 8».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 32, secondo periodo della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). (Omissis). 32.
(omissis). Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il
mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del
ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
del 3 agosto 2000, come integrato dall'art. 85, comma 6 e comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
Art. 2-quinquies
(( 1. Al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La
notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e'
dovuta se relativa all'attivita' dei medici di famiglia e dei pediatri di
libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica del loro rapporto
professionale con il Servizio sanitario nazionale»;
b) all'articolo 83, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.
Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo
78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita'
adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti,
nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo
12»;
c) all'articolo 89, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i
soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e' subordinata ad un'esplicita
richiesta dell'interessato»;
d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 e' abrogata.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 37
(Notificazione del trattamento).
- 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a
fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalita' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o
scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilita' economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti. 1-bis. La notificazione relativa al
trattamento dei dati di cui al comma 1 non e' dovuta se relativa all'attivita'
dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale
funzione e' tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario
nazionale.
2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle
relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'art. 17. Con analogo
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il Garante puo' anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al
comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio
e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all'estero dei dati. 4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque
e determina le modalita' per la sua consultazione gratuita per via
telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il
proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del
registro possono essere trattate per esclusive finalita' di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».
- Si riporta il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 83 (Altre
misure per il rispetto dei diritti degli interessati).
- 1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto
dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati,
nonche' del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei dati
sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da
parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuita' derivanti dalle modalita' o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per informare i
terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime
di volonta';
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette
a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra
l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui
all'art. 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo
modalita' adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli
assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi
dell'art. 12».
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: «Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra)
- 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'art. 13, comma 1.
2. L'informativa puo' essere fornita per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa puo' riguardare, altresi', dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed e' fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'art. 13, comma 3,
eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita'
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla
disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi
specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformita' alle leggi e ai
regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto,
e' manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: «Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta).
- 1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei
criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita' alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato a) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceita' e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalita' giornalistiche promosso
dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'art. 139.».
- Si riporta il testo dell'art. 89 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 89 (Casi
particolari).
- 1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non
identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita' dell'interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne
richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 78, l'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 87, comma 3, e 88, comma 1, e' subordinata ad un'esplicita
richiesta dell'interessato». - Si riporta il testo dell'art. 181 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie).
- 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e'
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e) (lettera abrogata).
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e' obbligatoria
a decorrere dal 1° gennaio 2005. 2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e
53, da riportare nell'allegato c), e' effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per
le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e' effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente
ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui
nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi
utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita'
di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
Art. 2-sexies
(( 1. All'articolo 7,
comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: «legge 26
febbraio 1999, n. 42,» sono inserite le seguenti: «e per la professione di
assistente sociale,».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n.
251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica)
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie).
- 1. (Omissis).
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con
modalita' analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni
sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e per la professione di
assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per
l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attivita' della
specifica area professionale.».
Art. 2-septies
(( 1. Il comma 4
dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e'
sostituito dal seguente:
«4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro
non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni
hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu' breve. Il rapporto
di lavoro esclusivo puo' essere ripristinato secondo le modalita' di cui al
comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i
benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di
esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non esclusivita'
del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse».
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' differito alla data
della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi,
emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato
comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.)) Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come
modificato dal presente decreto: «Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto
di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario).
- 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o
un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonche'
quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero
professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro
esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del
31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attivita' libero
professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data
del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale
l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si
presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro
non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni
hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu' breve. Il rapporto
di lavoro esclusivo puo' essere ripristinato secondo le modalita' di cui al
comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i
benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di
esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non esclusivita'
del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse..
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico
aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro
esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 15-bis del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni: «Art.
15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura).
- (Omissis).
3. A far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a
tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore
disponibilita' di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un
numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti
collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di regolarizzazione
dei rapporti soppressi.».
Art. 2-octies
(( 1. Il comma 1
dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando il principio del
rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina
e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina
generale possono esercitare le attivita' di cui all'articolo 19, comma 11,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie
alle stesse attivita' destinate».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, secondo periodo del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e
durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si
svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo
pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia
partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono
esercitare le attivita' di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse
attivita' destinate.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002):
«Art. 19 (Assunzioni di personale).
- (Omissis).
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro
iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica
in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed
essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente
disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica.».
Art. 2-nonies
(( 1. Il contratto del
personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantito sull'intero
territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva
definito con l'accordo in sede di Conferenza permanete per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto
dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni. Tale accordo nazionale e' reso esecutivo con intesa nella
citata Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di finanza
pubblica): «Art. 4 (Assistenza sanitaria).
- (Omissis).
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei
rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il
rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della
salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di contrattazione
collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto
dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo
di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese).
- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella
Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta
entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui
l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare
le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali
deliberazioni successive.».
Art. 3
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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