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Testo in vigore dal:
3-4-2004
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
Art. 1
1. Il comma 1
dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e' sostituito dal
seguente: «1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in
sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico,
nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione
specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15
marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 1179): Presentato dell'on. Caminiti il 4 luglio 2001.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 26
luglio 2001, con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 13, 14 e 29
novembre 2001; 2 luglio 2002; 28 gennaio 2003; 5 febbraio 2003; 25 marzo
2003.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 10
giugno 2003.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 17 e 18 giugno
2003 e approvato il 25 giugno 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2379):
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in sede deliberante,
il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 5ª e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 12ª commissione il 24 settembre 2003; 17 e 24 febbraio
2004 ed approvato il 25 febbraio 2004.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota
all'art. 1, comma 1:
- L'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 («Utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero»), cosi' come
modificato dalla presente legge e' il seguente: «1. E' consentito l'uso
del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche
al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che
abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione
cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da
parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di
emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato,
sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati
dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita', con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».
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