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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto
con Il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia, il Direttore
generale della sanita' militare del Ministero della difesa, il Capo del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e il
Capo del Dipartimento tutela salute umana, sanita' pubblica veterinaria e
rapporti internazionali del Ministero della salute
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio,
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 13, del regolamento sopra
richiamato il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
difesa, dell'interno e della salute, sono definiti i criteri
organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di
accertamento sanitario di cui all'art. 9 del regolamento medesimo, e'
approvato il modello di verbale da utilizzare in occasione degli
accertamenti sanitari previsti dal regolamento stesso e sono disciplinate
le modalita' di svolgimento dei lavori;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto, oltre alle definizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato
<<Regolamento>>, si intende:
a) per <<Commissione medica di seconda istanza>> la
Commissione medica di cui all'art. 5, commi primo e secondo, della legge
11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485;
b) per <<Commissione medica di verifica>> la Commissione
medica di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278;
c) per <<Commissione medica ASL>> si intende la Commissione
medica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
Art. 2
Organizzazione e
competenza delle Commissioni mediche ospedaliere e delle Commissioni
mediche di 2ª istanza
1. La competenza
territoriale delle Commissioni mediche ospedaliere e delle Commissioni
mediche di 2ª istanza e' indicata nelle tabelle in allegato D.
2. Con decreto del Ministero della difesa, non avente natura
regolamentare, potranno essere apportate modifiche alle suddette tabelle,
sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti
autorita' delle Forze armate.
Art. 3
Assegnazione delle
domande agli organismi di accertamento sanitario
1. Nei confronti degli
appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad
ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli
accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalle
Commissioni mediche ospedaliere competenti per territorio. Per i
dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno non appartenenti
alle Forze armate ed alle Forze di polizia gli accertamenti sanitari sono
espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle
quali i dipendenti prestano servizio. In caso contrario, i suddetti
accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica
competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilita' di
provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche
ospedaliere viciniori. Con gli stessi criteri si provvede alla
valutazione delle istanze presentate dagli aventi causa dei soggetti
deceduti appartenenti alle medesime categorie.
2. Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono
effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente in
relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati
in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso l'Azienda
sanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza dei
pensionati. Quest'ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermita'
o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti.
3. Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono
effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella
provincia ove e' ubicato l'Ente di ultima assegnazione del dipendente o,
se collocati in quiescenza, dalla Commissione medica di verifica
competente, in relazione al luogo di residenza degli interessati.
Quest'ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermita' o lesioni
nei confronti dei dipendenti deceduti.
Art. 4
Incarico alternativo ad
altro organismo di accertamento sanitario
1. Nel caso in cui una
delle competenti Commissioni mediche, per comprovati eventi eccezionali,
non sia in condizione di operare, l'Amministrazione, in deroga ai criteri
previsti dal precedente art. 3, trasmette le domande ad un altro
organismo di accertamento medico previsto dal regolamento.
Art. 5
Modelli di verbale per
gli accertamenti sanitari
1. Sono approvati i
modelli di verbale con le relative avvertenze generali e note per l'uso e
la compilazione di cui agli allegati A, B, C e D che le competenti
commissioni mediche utilizzano, anche per le trasmissioni in via
telematica, per gli accertamenti sanitari previsti dal regolamento.
Art. 6
Accertamenti sanitari e
giudizi delle Commissioni mediche
1. Al termine degli
accertamenti sanitari, la commissione medica redige il verbale di visita
conforme ai modelli allegati al presente decreto. Da tali accertamenti
devono scaturire i giudizi da esprimere, secondo le modalita' indicate
nei successivi commi e tenendo conto delle note di compilazione dei
modelli di verbale e delle relative avvertenze generali di cui all'art.
5.
2. Per gli accertamenti sanitari finalizzati a quanto previsto nei
successivi commi del presente articolo, il giudizio diagnostico deve
essere espresso sulle infermita/lesioni con riguardo all'esplicita
eziopatogenesi delle stesse nonche' alla descrizione della conseguente
compromissione funzionale.
3. Per gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio, nel verbale di visita deve risultare:
a) la data di conoscibilita' della infermita/lesione
b) l'indicazione della rispondenza tra l'infermita/lesione richiesta e
quella accertata nel giudizio diagnostico;
c) il riscontro della possibile correlazione eziopatogenetica di
interdipendenza dell'infermita' richiesta con altre infermita/lesioni
gia' accertate od oggetto di accertamento;
d) l'idoneita' ovvero l'inabilita' temporanea oppure l'inabilita'
permanente assoluta o relativa al servizio; in quest'ultimo caso con
riferimento all'inquadramento professionale dell'interessato; inoltre,
nel caso sia richiesto o previsto da disposizioni vigenti, occorre
esprimere il giudizio in ordine ad eventuali altre forme di inabilita';
e) l'ascrivibilita' tabellare di ciascuna infermita/lesione da cui
consegue una menomazione, secondo la criteriologia di cui all'art. 2,
comma 7, del regolamento. In caso di morte, ai fini dell'equo indennizzo,
occorre indicare la prima categoria della tabella vigente;
f) l'indicazione della data di stabilizzazione di ciascuna menomazione
ascrivibile per la prima volta;
g) la valutazione complessiva di tutte le menomazioni ascrivibili alla
tabella A, secondo la tabella F1, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e
integrazioni. Per le menomazioni plurime da ascriversi ciascuna alla
tabella B, la valutazione complessiva, aifini di equo indennizzo, rimane
di tabella B salvo per quelle menomazioni che, concorrenti tra di loro,
possono essere ascritte alla tabella A. In caso di accertata inabilita'
permanente al servizio, derivante da infermita/lesioni in corso di
accertamento o riconosciute dipendenti da causa di servizio, nel verbale
di visita devono essere indicati anche i giudizi di cui al successivo
comma 7.
4. Per gli accertamenti finalizzati alla concessione o alla revisione del
giudizio per aggravamento delle menomazioni gia' riconosciute dipendenti
da causa di servizio, con esclusione di quelle la cui domanda di
riconoscimento da causa di servizio risulti dichiarata intempestiva, nel
verbale di visita per l'equo indennizzo devono risultare solamente i
giudizi di cui al precedente comma 3, lettere d), e), f), g).
5. Per gli accertamenti di inidoneita' o altre forme di inabilita', con
esclusione di quella prevista dal decreto ministeriale 8 maggio 1997, n.
187, nel verbale di visita deve risultare:
a) il giudizio di cui al comma 3, lettera d);
b) se la eventuale inabilita' accertata e' determinata, esclusivamente o
in misura prevalente, da infermita' dipendenti o non dipendenti da causa
di servizio. In caso di accertata inabilita' permanente al servizio,
derivante da infermita/lesioni riconosciute dipendenti da causa di
servizio ovvero in corso di accertamento, nel verbale di visita devono
essere indicati anche i giudizi di cui al successivo comma 7.
6. Per gli accertamenti della inabilita' di cui al citato decreto
ministeriale n. 187/1997, nel verbale di visita deve risultare:
a) giudizio di cui al precedente comma 3, lettera d);
b) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilita' a
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, determinata da infermita' che
cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro;
c) se la eventuale inabilita' di cui alla lettera a) e' determinata
esclusivamente o in misura prevalente da infermita/lesioni, dipendenti o
non dipendenti da causa di servizio.
Se la inabilita' permanente accertata e' derivante da infermita/lesioni
dipendenti da causa di servizio, nel verbale di visita devono essere
indicati anche i giudizi di cui al successivo comma 7.
d) nel caso di accertata inabilita' di cui alla lettera b) la
classificazione tabellare della menomazione complessiva, secondo le
tabelle vigenti;
e) la data di eventuale revisione dello stato di inabilita', di cui alla
lettera b).
7. Per gli accertamenti finalizzati alla concessione di un trattamento
privilegiato ordinario, nel caso di infermita/lesioni non ancora
riconosciute dipendenti da causa di servizio, nel verbale di visita
devono risultare i giudizi di cui al precedente comma 3, inoltre, anche
nel caso di infermita/lesioni gia' riconosciute dipendenti da causa di
servizio, nel verbale di visita deve risultare:
a) il giudizio di cui al comma 3 lettere d), e), g); in relazione al
giudizio di cui alla lettera e), per la morte occorre indicare se, sulla
base di idonea certificazione di morte, la stessa e' conseguenza o meno
di infermita/lesioni dipendenti da causa di servizio, senza procedere
alla classificazione tabellare; per il personale militare ed equiparato,
oltre a quanto gia' previsto per il giudizio di cui al comma 3, lettera
g), qualora la menomazione complessiva risulti ascrivibile alla tabella
B, occorre indicare un numero di annualita' con un massimo di cinque,
stabilito in base alla gravita' della menomazione;
b) per il personale militare ed equiparato, nel caso in cui il danno alla
validita' sia suscettibile di miglioramento nel tempo, occorre indicare
il numero di anni per i quali viene concesso un assegno rinnovabile,
tenendo presente che puo' essere proposto, tenuto conto della
documentazione sanitaria, per un periodo di tempo non inferiore a due
anni e non superiore a quattro;
c) la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di
superinvalidita' per gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita'
elencate nella tabella E, annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno per
cumulo nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima
categoria della tabella A coesistano altre infermita', secondo quanto
stabilito dalla tabella F annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni ed integrazioni. Qualora con una invalidita' di
seconda categoria coesistano altre invalidita' minori, senza che nel
complesso si raggiunga la prima categoria, il diritto all'assegno per
cumulo e' stabilito tenendo conto dei criteri informatori della tabella
F1;
e) il giudizio ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di cura
per infermita' tubercolare o di possibile natura tubercolare.
Art. 7
Adempimenti delle
Commissioni mediche
1. Le commissioni mediche
comunicano tempestivamente, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la data, il luogo e l'ora in cui l'interessato deve
presentarsi agli accertamenti sanitari. Tale comunicazione e' inviata
anche all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, anche ai fini
della composizione delle commissioni mediche secondo quanto previsto
dall'art. 6, comma 3, del regolamento. Qualora il dipendente risulti
deceduto, la comunicazione dell'inizio degli accertamenti e' inviata
all'avente diritto del dipendente stesso. L'invito deve fare specifica
menzione della possibilita' di farsi assistere, a proprie spese, da un
medico di fiducia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del
regolamento.
2. Per le indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, le commissioni
mediche possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario
nazionale, della Sanita' militare o di altre strutture sanitarie
pubbliche. Ove si renda necessario un supplemento di accertamenti, la
ccmmissione medica formalizza la chiusura interlocutoria del verbale di
accertamento sanitario o di visita, previa motivazione sottoscritta dai
suoi componenti; la visita e la definizione conclusiva del verbale
potranno essere effettuate anche da componenti diversi della stessa
commissione medica.
3. La commissione medica, qualora il dipendente o il pensionato si trovi
in stabile dimora fuori del territorio di competenza, puo' delegare per
la visita uno degli organismi di accertamento sanitario previsti dal
regolamento, che ha sede nella circoscrizione territoriale ove si trovi
l'interessato. In questo caso, tale organismo redige un verbale
contenente le risultanze della visita e degli accertamenti eseguiti, il
giudizio diagnostico nonche' le risposte ad eventuali quesiti formulati
dalla commissione medica delegante, cui spetta la formulazione dei
definitivi giudizi previsti dal presente decreto.
4. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 6, comma
7, del regolamento, al termine della visita conclusiva, le commissioni
mediche redigono il verbale di visita medica e ne trasmettono due
esemplari in originale, ovvero in copia autentica, entro quindici giorni,
all'Amministrazione di appartenenza dell'interessato.
5. Qualora nel corso degli accertamenti finalizzati al riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo o della
pensione d'inabilita' di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, venga
accertata un'inabilita', temporanea o permanente al servizio, la
segreteria della commissione medica ne da' immediata comunicazione
all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, secondo le modalita'
previste dall'art. 13 del regolamento.
6. Ove possibile, le Commissioni mediche notificano immediatamente il
definitivo verbale di visita mediante consegna diretta al dipendente di
un originale o di copia autentica dello stesso.
Art. 8
Commissione medica di
seconda istanza
1. La Commissione medica
di seconda istanza effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i
giudizi di competenza nei confronti dei dipendenti, con le stesse
modalita' previste dall'art. 6 del regolamento e dagli articoli 6 e 7 del
presente decreto.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Rimane ferma la
competenza delle Commissioni mediche ospedaliere per l'effettuazione
degli accertamenti sanitari relativi ad istanze alle stesse presentate
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa e della salute,
sono apportate le modifiche ed integrazioni al presente decreto che si
rendano necessarie al termine della prima fase di applicazione dello
stesso.
3. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti in sede
di prima applicazione del presente decreto, possono essere apportati
aggiornamenti procedimentali in ordine alla trasmissione delle domande
anche in via telematica ed alla trattazione delle stesse presso il
Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 10 del
regolamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2004
Il Capo del Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze
Del Bufalo
Il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi del Ministero della giustizia
Cerrato
Il direttore generale della sanita' militare del Ministero della difesa
Donvito
Il Capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell'interno
De Gennaro
Il Capo del Dipartimento tutela salute umana sanita' pubblica veterinaria
e rapporti internazionali del Ministero della salute ora Dipartimento
della qualita'
D'Ari
Allegato A
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato B
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato C
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28
Allegato pag. 29
Allegato pag. 30
Allegato pag. 31
Allegato pag. 32
Allegato pag. 33
Allegato D/1
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Vedere allegato di pag. 34 <----
Allegato D/2
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Vedere allegato di pag. 35 <----
Allegato D/3
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Vedere allegato di pag. 36 <----
Allegato D/4
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Vedere allegato di pag. 37 <----
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