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Testo in vigore dal:
21-11-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa
italiana, di seguito denominata C.R.I.; Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, recante approvazione
del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57; Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla revisione di
alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita
riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Compiti della Croce
Rossa italiana
1. All'articolo 2, primo
comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «d-bis) promuovere
la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e
organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e
delle norme statutarie;
d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia
sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti
dalla legge.».
Art. 2
Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa italiana
1. All'articolo 8, primo
comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed
e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente; la nomina e
la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».
2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' sostituito
dal seguente: «Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria
generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono
confermabili per non piu' di una volta consecutivamente. Le ispettrici di
centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici
sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di
specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica
quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta
consecutivamente.».
Art. 3
Struttura della Croce
Rossa italiana
1. All'articolo 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) Strutture, da
articolarsi secondo il seguente modello:
I) un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci
attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea
nazionale e del consiglio direttivo nazionale;
b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente
nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna
assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in
numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i
soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto rappresentati
dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;
c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale
e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati
dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto
rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della
C.R.I.;
d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue
funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali,
provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio
direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni
di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero
dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in
rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro
dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice
civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri
supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica
competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena
di invalidita', verifica la legittimita' delle deliberazioni di spesa e
della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la
conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute;
il collegio puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di
valutazione dell'ente; II) un'organizzazione regionale composta dai
comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano
nei seguenti organi:
a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci
attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;
b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee
dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita',
in numero stabilito dallo statuto, nonche' da sei membri di diritto
rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della
C.R.I.;
c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale
e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati
dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto
rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della
C.R.I.; il consiglio e' integrato da un rappresentante designato dal
presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto
di voto;
III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che
si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel
proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;
b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee
dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalita',
in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli
organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino
nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei
membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri
componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice
provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito
territoriale del comitato provinciale;
IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si
articolano nei seguenti organi: a) il presidente locale, eletto
dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni
di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti
nell'ambito territoriale del comitato locale;
c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei
membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti
e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle
componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del
comitato locale;
V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale
ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari,
anche di poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali, con
riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti
volontaristiche dell'Associazione.».
Art. 4
Incompatibilita'
delle cariche sociali
1. All'articolo 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero
4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono
aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto,
con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione
dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non e' cumulabile con
quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale,
provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare
l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni
dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene
eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da
una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro
componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto
Presidente nazionale.».
Art. 5
Tenuta dell'elenco dei soci
con diritto di elettorato attivo
1. All'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma,
e' inserito il seguente: «Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi.
Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette
o ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con la sanzione pecuniaria da
euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato,
colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei
soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o
inesatti alle autorita' di cui al primo comma e al Presidente nazionale, e'
punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni
sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento e'
disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal
Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse,
risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro
mesi; tale qualita' si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro
che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti
nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.
Art. 6
Statuto della Croce Rossa
italiana
1. Lo statuto della C.R.I. e le
norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per
gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.
A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede
alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di
nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente,
anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario
straordinario della C.R.I. puo' essere ulteriormente prorogato fino alla data
di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova
disciplina statutaria.
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, e' abrogato.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Dall'applicazione del
presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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