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Testo in vigore dal:
23-1-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Considerata la situazione sanitaria in atto, relativa
a talune malattie trasmissibili emergenti, con particolare riferimento al
riacutizzarsi della SARS;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare idonei
interventi nei settori della prevenzione e del controllo di tali
malattie, nonche' della ricerca relativa alla genetica molecolare,
all'oncologia ed al bioterrorismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Emergenze di salute
pubblica ed istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie
1. E' istituito presso il
Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che
opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni
con l'Istituto superiore di sanita', con le universita', con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di
assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con
modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del
Ministro della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro e'
autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro
per l'anno 2005 e 31.900.000 euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro per l'anno 2005 ed
in 31.900.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Art. 2
Finanziamento della
Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)
1. Per le spese di
funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto nazionale di
genetica molecolare (INGM), con sede in Milano, nonche' per il rimborso
delle spese di costituzione della Fondazione medesima di pertinenza dello
Stato, e' autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004,
6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro per l'anno 2006, in base
a un programma approvato con decreto del Ministro della salute. La
Fondazione presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta al
Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento; presenta altresi',
alla fine del triennio 2004-2006, al Ministro della salute, che la
trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, sull'uso
delle risorse stanziate nel triennio e sulla trasferibilita' nel
territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale dei
risultati conseguiti.
2. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della
Fondazione di cui al comma 1, nonche' per le attrezzature della medesima,
previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute. 3.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato in
complessivi 12.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno
2005 ed in 6.702.000 euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a
7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed
a 6.702.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per gli ulteriori
oneri di euro 5.000.000, concernenti l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
Art. 3
Progetti di ricerca di
alta innovazione
1. Per procedere alla
realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati
Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia,
delle malattie rare e del bioterrorismo, e' autorizzata la spesa di
12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e
12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con
decreti del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 12.945.000 euro per l'anno 2004, in 12.585.000 euro per l'anno 2005 e
in 12.720.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21
gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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