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Quadro Normativo
D.P.R. n. 1124
del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali", art. 3.
Sentenza della
Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988: introduzione del
"sistema misto" di tutela delle malattie professionali.
Decreto
Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 10, comma IV: conferma
legislativa del "sistema misto" di tutela delle malattie
professionali.
Circolare n.
81 del 27 dicembre 2000: "Malattie da sovraccarico biomeccanico/posture
incongrue e microtraumi ripetuti. Modalità di trattazione delle
pratiche".
Direttiva
2002/44/CE del 25/6/2002: "Prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (vibrazioni)".
ISO
2631-1/1997: "Mechanical vibration and shock – Evaluation of
human exposure to whole-body vibration. Part 1: General requirements".
Decreto
legislativo n. 626 del 29 settembre 1994: "Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", titolo
V, articolo 47, e allegato VI.
PREMESSA
Finora, per il
riconoscimento dell’origine professionale delle malattie da
sovraccarico biomeccanico del rachide, le Sedi dovevano inviare alla
Direzione generale, per il tramite delle Direzioni regionali, i casi
ritenuti suscettibili di ammissione a tutela1
.
Ciò allo scopo di
approfondire, attraverso una più ampia casistica, le conoscenze sia sui
fattori di rischio, sia sulle più ricorrenti manifestazioni morbose ad
essi correlate.
L'esame nell’ultimo
triennio di oltre 1000 pratiche, corredate nella maggioranza dei casi del
parere tecnico espresso dalle Contarp regionali, consente ora di
delineare il definitivo quadro di riferimento per la trattazione delle
pratiche di cui all’oggetto.
Il periodo di osservazione
centrale di queste malattie può considerarsi quindi concluso.
Questa circolare riporta
un completo ed articolato quadro di riferimento che, insieme
all’esperienza nel frattempo maturata sul territorio, consente di
garantire omogeneità e correttezza nella trattazione delle pratiche.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE
Allo stato, resta
confermato che le condizioni di rischio da prendere in considerazione ai
fini del riconoscimento dell’origine professionale della malattia sono
le vibrazioni trasmesse al corpo intero (W.B.V.2
) e la Movimentazione Manuale di Carichi (M.M.C.), a volte entrambe
presenti nei casi denunciati.
Le vibrazioni trasmesse al
corpo intero (W.B.V.)
Le più comuni attività
lavorative che comportano il rischio da esposizione a W.B.V. sono quelle
connesse alla guida dei mezzi di trasporto e delle macchine semoventi,
industriali e agricole.
E’ utile ricordare che,
rispetto ai valori di vibrazioni raggiunti dai mezzi su rotaia , che
risultano i più bassi, quelli prodotti dagli altri mezzi di trasporto
sono:
· duplicati,
per la guida di autobus di linea e autocarri di recente progettazione
(valori più alti riguardano invece gli autocarri utilizzati prima della
metà degli anni settanta)
· triplicati,
nella conduzione di trattori agricoli
· quadruplicati,
nell’uso di carrelli elevatori o di macchine semoventi a motore diesel
aumentati sino a nove
volte, nella conduzione di pale
meccaniche e di mezzi cingolati.
Quanto sopra descritto
deve essere inteso come un orientamento di massima, dato che
l’accelerazione lungo l’asse verticale non è l’unica grandezza
descrittiva dell’esposizione a W.B.V..
Ad esempio, per i mezzi su
rotaia si riscontrano mediamente valori di accelerazione media ponderata
sull’asse verticale (z) inferiori rispetto ai mezzi su gomma, ma è
anche vero che si ottengono valori confrontabili sull’asse trasversale
(y) e che di solito il fenomeno ha connotazione impulsiva. Ciò obbliga a
valutare anche il valore della dose di vibrazioni (VDV). In definitiva la
valutazione deve considerare tutti i vari aspetti e i vari parametri a
disposizione.
Per la valutazione del
rischio, pur nell’impossibilità di definire la relazione
dose-risposta, assumono rilievo la durata e l’intensità
dell’esposizione richiamate nella Direttiva comunitaria3
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici4
.
La Direttiva stabilisce il
valore limite e il valore di azione giornaliero di esposizione
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore [A(8)] e anche il
valore della dose di vibrazione (VDV) come riportato nella tabella a
pagina seguente.
|
PARAMETRO
|
VALORE DI AZIONE
|
VALORE LIMITE
|
|
A (8)
|
0,5 m/s2
|
1,15 m/s2
|
|
VDV
|
9,1 m/s1,75
|
21 m/s1,75
|
Come noto, il superamento
del valore di azione comporta l’adozione della sorveglianza
sanitaria, dell’informazione e formazione dei lavoratori nonché degli
interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a escludere o a ridurre
l’esposizione al rischio. Il valore limite non deve essere
superato in alcun caso.
La Direttiva indica anche
la modalità per il calcolo della valutazione del livello
dell’esposizione:
"La valutazione del
livello di esposizione alle vibrazioni si basa principalmente sul calcolo
dell’esposizione giornaliera A(8) espressa come accelerazione continua
equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici
medi o il più alto dei valori della dose di vibrazioni (VDV) delle
accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali
(1,4awx, 1,4awy, awz per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente
ai capitoli 5, 6 e 7, all’allegato A e all’allegato B della norma ISO
2631-1 (1997)".
Per il calcolo dei
suddetti valori è sempre necessario il parere tecnico delle Contarp
regionali.
Ai fini dell’eventuale
riconoscimento della natura professionale della malattia, i dati della
letteratura, la casistica esaminata nonché i riferimenti delle normative
previdenziali di altri Stati della UE, consentono di ritenere compatibile
un periodo di esposizione al rischio di almeno 5 anni con valori di A(8)
che si avvicinano al valore limite (1,15 m/s2).
La movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.)
Per la definizione di
"Movimentazione Manuale dei Carichi" si rinvia al Decreto
legislativo n. 626/1994, ove vengono precisati gli elementi di
riferimento sullo specifico rischio5
.
L’analisi dei casi di
patologie della colonna vertebrale denunciati all’INAIL permette di
confermare che le più comuni attività lavorative da considerarsi a
rischio, quando svolte in maniera esclusiva o prevalente, sono le
seguenti:
·
lavori di facchinaggio (porti, aeroporti, traslochi, spedizione merci
ecc.)
·
lavori di magazzinaggio (supermercati ecc.)
·
lavoro del personale ausiliario e infermieristico in reparti nosocomiali
e altre strutture ove è richiesta movimentazione assistita dei pazienti.
·
lavoro del manovale edile, quando la movimentazione manuale dei carichi
costituisce l’attività prevalente.
Per la valutazione
dell’efficienza lesiva del rischio assumono rilievo la durata e la
continuità dell’esposizione oltre ai parametri che determinano la
modalità con la quale la manipolazione viene eseguita.
Per quanto riguarda
specificatamente i modelli di analisi tecnica da applicare ai fini della
valutazione, sono da preferire quelli riconosciuti in sede scientifica a
fini prevenzionali, nei quali il rischio è descritto attraverso un
indice sintetico (IR6
).
Particolarmente
esemplificativi risultano i metodi di analisi:
·
NIOSH7 ,
"Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual
lifting tasks – 1993", per l’analisi delle attività che
comportano sollevamento di carichi · Snook e Ciriello,
"Liberty Mutual tables for Lifting, Carrying, Pushing and Pulling",
per le attività in cui sia richiesta azioni di traino e spinta.
Ai fini della valutazione
del rischio nel personale preposto alla movimentazione e assistenza dei
pazienti ospedalizzati, utili indicazioni devono essere tratte
dall’indice MAPO8
.
Sulla base del valore
dell’Indice di Rischio è possibile modulare la valutazione del rischio
specifico secondo fasce di gravità crescenti, come di seguito riportato.
|
METODI NIOSH E
SNOOK & CIRIELLO
|
|
METODO MAPO
|
|
Classe di rischio
|
IR
|
|
Classe di rischio
|
IR
|
|
Accettabile
|
IR
< 0,75
|
|
Assente/trascurabile
|
0 = IR <
1.5
|
|
Minimo
|
0,75 = IR
< 1,25
|
|
Lieve-medio
|
1,5 = IR
< 5
|
|
Medio-alto
|
1,25 = IR
< 3
|
|
Elevato
|
IR
³ 5
|
|
Eccessivo
|
IR
³ 3
|
|
|
|
L’IR, qualora non
espressamente indicato nella documentazione agli atti, deve essere
richiesto alle Contarp regionali.
Ai fini del riconoscimento
della natura professionale della malattia, i dati della letteratura nonché
la casistica esaminata consentono di ritenere compatibile un periodo di
esposizione al rischio di almeno 5 anni per gli IR ³ 3, secondo NIOSH e
Snook Ciriello, e ³ 5 secondo MAPO (indici di rischio collocati nella
classe immediatamente inferiore assumono rilevanza in presenza di periodi
di esposizione particolarmente prolungati).
QUADRO CLINICO E ITER DIAGNOSTICO
Per quanto riguarda i
meccanismi patogenetici delle malattie da vibrazioni al corpo intero e di
quelle dovute alla movimentazione manuale dei carichi, resta valido
quanto già indicato:
"Il distretto della
colonna vertebrale maggiormente interessato dal sovraccarico biomeccanico
di origine lavorativa è il tratto lombare e le relative cerniere,
dorso-lombare e lombo-sacrale; il meccanismo patogenetico (c.d. a pompa)
comporta una primitiva alterazione trofica del disco intervertebrale
attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo e perdita di
elasticità con fissurazioni dell’anulus fibrosus; segue la protrusione
e poi l’ernia del disco intervertebrale con eventuali quadri clinici
connessi alla compressione radicolare. L’alterazione del disco può
comportare inoltre l’instaurarsi di un processo artrosico osteofitico
per il concentrarsi delle sollecitazioni pressorie sui bordi delle
limitanti dei corpi vertebrali. Sono pertanto da ritenere correlati al
rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo
impegno da compressione dell’apparato intervertebrale (ernie discali e
protrusioni discali), associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto
lombare"9
La sussistenza in soggetti
esposti a rischio lavorativo di patologie preesistenti, congenite o
acquisite (come, ad esempio, marcati dismorfismi lungo i vari assi,
spondilolisi e spondilolistesi, esiti post-traumatici, spondilite
anchilosante, ecc.) deve indurre alla massima cautela nel riconoscimento
della patologia lavoro-correlata.
Per quanto attiene alle
localizzazioni a carico degli altri distretti del rachide, allo stato non
risultano in letteratura studi conclusivi che permettano di riconoscerne
la natura professionale.
Nel rinviare al nuovo
flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia
professionale10
, si richiama l’importanza di acquisire agli atti della pratica ogni
possibile elemento probatorio sul rischio denunciato (Documento di
valutazione del rischio, schede tecniche e manuali d’uso degli
automezzi e macchine semoventi, questionari compilati dal datore di
lavoro ecc.).
Le Sedi dovranno inoltre
acquisire:
·
le visite mediche preventiva e periodiche
·
le cartelle cliniche di eventuali ricoveri
·
i referti di visite specialistiche
· gli
accertamenti strumentali, in particolare gli esami radiografici in
possesso dell’assicurato.
Sia il Questionario per le malattie da sovraccarico biomeccanico
dell’arto superiore11
, sia il Protocollo diagnostico per il rachide12
, rimangono utili riferimenti per l’istruttoria medico-legale dei casi,
pur non essendone obbligatoria la compilazione.
Oltre alla visita
specialistica ortopedica e, se necessaria, quella neurologica,
l’accertamento medico-legale dovrà prevedere l’esecuzione dei
seguenti esami:
·
RMN13
·
EMG-ENG14
·
Radiografia del rachide in toto, sotto carico, preferibilmente su unico
radiogramma.
In presenza di patologie
congenite e/o acquisite dovrà essere eseguito anche l’esame
radiografico del tratto vertebrale interessato.
I Dirigenti medici di Sede
valuteranno la necessità di ripetere tali accertamenti ove già esibiti
dall’assicurato.
CODIFICA
Deve essere utilizzato il Codice
M 386 (Affezioni dei dischi intervertebrali).
DISPOSIZIONI
A partire dalla data della
presente circolare, le denunce delle malattie da sovraccarico
biomeccanico del rachide saranno definite direttamente in Sede e non sarà
più necessario il parere preventivo della Direzione Generale.
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IL DIRETTORE
GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
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_______________________________
1.Circolare n. 81/2000.
2.Whole
Body Vibrations.
3.Direttiva
2002/44/CE del 25/6/2002, che dovrà essere recepita dagli Stati membri,
eventualmente con modifiche maggiormente cautelative, entro il 6/7/2005.
4.Lo
specifico documento che affronta l’argomento "Valutazione
dell’esposizione umana a vibrazioni al corpo intero" è la
normativa ISO 2631-1 del 1997, a cui la stessa direttiva europea
2002/44/CE fa riferimento: quest’ultima direttiva ha valenza
prevenzionale. La ISO 2631-1, nell’annesso B fig. B. 1, fornisce un
grafico di guida agli effetti sulla salute (metodo di base) in cui,
conoscendo l’accelerazione r.m.s. ponderata in frequenza aw (m/s2) ed
il tempo di esposizione giornaliera, è possibile individuare il punto
corrispondente al caso in esame. Esso può ricadere in una delle tre zone
delimitate dalle due "linee" del grafico: la prima zona, al di
sotto di entrambe le linee, corrisponde ad effetti sulla salute non
chiaramente documentati e/o oggettivamente osservati; la seconda zona,
tra le due "linee" , corrisponde a rischi potenziali per la
salute; infine la terza zona, al di sopra di entrambe le linee,
corrisponde a rischi per la salute acclarati.
5.Decreto
legislativo n. 626/1994: titolo V, art. 47 e allegato VI.
6.Indice
di Rischio.
7.National
Institute for Occupational Safety and Health.
8.Metodo
MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati) dell’Unità
di ricerca "Ergonomia della Postura e del Movimento" – A.O.
Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano.
9.Circolare
n. 81/2000.
10.Lettera
della Direzione Centrale Prestazioni e Sovrintendenza Medica Generale del
18 settembre 2003.
11.Circolare
n. 81/2000, allegato 1.
12.Circolare
n. 81/2000, allegato 2.
13.Risonanza
Magnetica Nucleare.
14.Elettromiografia
- Elettroneurografia.
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