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Testo in vigore dal: 22-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286;
Considerato che con il decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e'
stato istituito il Ministero della salute;
Ritenuta, pertanto, la
necessita' di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute;
Sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 10 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Ministro e Uffici di diretta
collaborazione
1. Il Ministro della salute, di seguito denominato:
«Ministro»,
e' l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito
denominato:
«Ministero», e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito
indicato come decreto legislativo n. 165 del 2001, ne determina gli
indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei
risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.
2.
Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'Amministrazione.
3. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la
segreteria del Ministro;
b) l'ufficio di Gabinetto;
c) l'ufficio
legislativo;
d) la segreteria tecnica del Ministro;
e) l'ufficio stampa;
f) il servizio di controllo interno; g) le segreterie dei Sottosegretari
di Stato.
4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono inoltre operare
consiglieri nominati dal Ministro medesimo per compiti particolari
nell'ambito del contingente dei dodici collaboratori ed esperti previsti
dall'articolo 9, comma 1.
5. I titolari degli uffici di cui al comma 3,
lettere da a) ad f), sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per
la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati
dall'incarico in qualsiasi momento; i capi delle segreterie di cui al
comma 3, lettera g), sono nominati dal Ministro, su proposta dei
Sottosegretari di Stato interessati, anche tra estranei alla pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto direttamente fiduciario e
possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento.
6. Per lo
svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i
Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di gabinetto e
legislativo.
7. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, l'Ufficio di Gabinetto costituisce centro autonomo di
responsabilita' amministrativa degli uffici di diretta collaborazione,
che puo' essere articolato in uno o piu' centri di costo.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della
Costituzione e' il seguente:
«Art. 87.
- Il Presidente della Repubblica
e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore
della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di
raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici
di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri
di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di
strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- L'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il
seguente:
«Art. 7. (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).
-
1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a
tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2.
I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai
seguenti principi, e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di
diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e
funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa
attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del
principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la
ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata
dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei
sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le
disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di
adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione
del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo
permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle
norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la
cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita'
indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico
di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
- L'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), e' il seguente:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita'
di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione
dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme
del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
-
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, reca:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a,
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, concerne:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
reca:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
del Governo».
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 4 e 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
citato in note alle premesse e' il seguente: «Art. 4 (Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita).
- 1. Gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le
decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi,
priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad
essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri
alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g)
gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti
indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni
pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e
attuazione e gestione dall'altro.».
«Art. 14 (Indirizzo
politico-amministrativo).
- 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce
obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la
gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai
sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede
alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita'
di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione
dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutive dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme
del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il
Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera
p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»:
- Il testo
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato) e' il seguente: «Art. 3 (Gestione del bilancio).
- 1.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni
interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri,
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita'
delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che
l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei
servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle
risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della
rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il
titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile
della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale
esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e
di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese
che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 18 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro
competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale
di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».
Art. 2
Segreteria del
Ministro
1. La segreteria del Ministro assicura il supporto
all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento
degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto
necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli
altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro e'
diretta e coordinata dal Capo della segreteria, che coadiuva ed assiste
il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie, su suo mandato, a
compiti specifici. Fa parte della segreteria del Ministro il Segretario
particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche'
i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati
in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Il Capo della segreteria ed
il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche
estranee alla Pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto
strettamente fiduciario con il Ministro.
Art. 3
Ufficio di
Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello
svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
2. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli
uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra
le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita' di gestione del
Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.
Fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unita' di
cui all'articolo 9, comma 2, possono essere nominati vice Capo di
Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno con funzioni vicarie.
3. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla
Pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni
da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.
Art. 4
Ufficio
legislativo
1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione
delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza
del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della
progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e
garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del
linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi
dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento
e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al
Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in
particolare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti
rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre
Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura
tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresi' la
legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero. Svolge
attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e sulle questioni di
particolare rilevanza per il Ministero.
2. Il Capo dell'Ufficio
legislativo e' nominato tra magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari,
avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei
alla Pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della
progettazione e produzione normativa. Puo' essere nominato il Vice Capo
dell'Ufficio legislativo fra i dirigenti del Ministero compresi nel
contingente di dieci unita' di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 5
Segreteria tecnica
del Ministro
1. La segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di
supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle linee
politiche riguardanti le attivita' del Ministero, nonche' per garantire
le relazioni istituzionali ed il coordinamento delle attivita'
istituzionali. Tali attivita' di supporto sono svolte sia nella fase di
rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella
dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative
anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti,
l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti
di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole
rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.
2. Il Capo della
segreteria tecnica e' scelto tra soggetti, anche estranei alla Pubblica
amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e
culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.
Art. 6
Ufficio stampa
1.
L'Ufficio stampa cura i rapporti con le altre strutture di informazione
pubbliche e private e con i mass-media nazionali e internazionali;
effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura
la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai
compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le
strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative
editoriali di informazione istituzionale.
2. Il Capo dell'Ufficio stampa
e' nominato dal Ministro fra giornalisti professionisti.
3. Il Capo
dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le
funzioni di portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno
2000, n. 150.
Nota all'art. 6:
- Il
testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni) e' il seguente:
«Art. 7. (Portavoce).
- 1. L'organo di
vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo
organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare
attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e
delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le
medesime finalita'.».
Art. 7
Servizio di
controllo interno
1. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni
di valutazione e di controllo strategico, di cui all'articolo 6, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita la propria
attivita' in posizione di autonomia operativa e riferisce direttamente al
Ministro.
2. L'organizzazione del controllo interno e' disciplinata con
decreto del Ministro. Le relative attivita' sono svolte da dirigenti
statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti in materia di
organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e
controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica
amministrazione, tutti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2.
3. ll servizio redige trimestralmente un rapporto riservato
al Ministro sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali
proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione ed una
relazione annuale.
4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di
statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico e con
l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo
interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento dei propri compiti
ha accesso agli atti e documenti nella disponibilita'
dell'amministrazione.
5. A supporto del servizio e' assegnato un
contingente di personale per un massimo di venti unita', di cui non piu'
di tre dirigenti di seconda fascia. La dotazione si intende aggiuntiva
rispetto al contingente complessivo previsto dall'articolo 9, comma 1.
Note all'art. 7:
- Il
testo dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, citato in note alle premesse, e' il seguente:
«1. L'attivita' di
valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione
dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi,
l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi,
preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti
tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti,
le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali
fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o
parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti
preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono
in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di
cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma
supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei
dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.»:
- Il decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca:
«Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
-
Il testo dell'art. 7 e dell'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, citato in note alle premesse, e' il
seguente: «Art. 7 (Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita una
banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella
rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle
amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza,
economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle funzioni
obiettivo del bilancio dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di
valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato
tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e'
composto da non piu' di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama,
anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa,
gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche,
sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare
complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il comitato formula,
anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni
specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed e' organizzato con decreto del Presidente del Consiglio.
L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate
presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL,
fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la
standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento
anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non
statali.».
«Art. 1. (Principi generali del controllo interno).
-
(Omissis).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i
seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili
dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche,
fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui
in poi denominato «decreto n. 29»:
a) - c) (Omissis);
d) le funzioni di
cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;».
Art. 8
Segreterie dei
Sottosegretari di Stato
1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato
operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo
il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri
uffici di diretta collaborazione.
2. A ciascuna segreteria dei
Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate,
al di fuori del contingente complessivo di cento unita' di cui
all'articolo 9, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale,
scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in
altre posizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
Art. 9
Personale degli
uffici
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, comma 5, e
all'articolo 8, non puo' superare complessivamente le cento unita'. Entro
tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici
dipendenti del Ministero, ovvero nelle ipotesi di documentata necessita',
altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando,
fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi
ordinamenti, nonche', nel limite del predetto contingente complessivo,
fino a dodici collaboratori assunti con contratto di diritto privato a
tempo determinato ed esperti e consulenti esterni di provata competenza,
desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali,
con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla
provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente
inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza
della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cento unita'
stabilito dal comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di
livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, di cui uno di prima
fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti anche
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001 e concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili
dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3. Le posizioni
relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto,
dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare
del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal
Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato, nonche' dal Segretario particolare del Ministro,
si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
4. Ai
servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli
uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale
dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero,
assegnando unita' di personale delle aree funzionali A e B in numero non
superiore al venti per cento delle unita' addette agli uffici di diretta
collaborazione di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il
trattamento accessorio previsto dall'articolo 10, comma 5. La Direzione
generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero
fornisce, altresi', le risorse strumentali necessarie al funzionamento
degli Uffici di diretta collaborazione.
Note all'art. 9:
- Per il
testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si
veda in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 19, comma 10, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«10. I dirigenti ai
quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso
i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.».
- Il testo dell'art. 19, comma 6 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«6. Gli
incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti
indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non
puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi
3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste
per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
- Il testo dell'art. 5,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.
150 (Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della
dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del
Comitato di garanti) e' il seguente:
«6. Ogni amministrazione conferisce
gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle
dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di
entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di
unita' corrispondente agli altri incarichi specifici di livello
dirigenziale previsti dall'ordinamento.».
Art. 10
Trattamento
economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione
spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, come appresso articolato:
a) per il Capo di Gabinetto in una
voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento
economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
medesimi Capi Dipartimento;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in
una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento
economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero;
c) per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro
in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di
livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un
emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di
uffici dirigenziali non generali del Ministero, maggiorato del cinquanta
per cento;
d) per il Capo della segreteria del Ministro, per il
Segretario particolare del Ministro, per i Capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la
retribuzione di posizione e in un emolumento accessorio determinato in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del
Ministero;
e) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un
trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
f) per
gli esperti esterni del servizio di controllo interno e' corrisposto un
emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2.
Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu'
favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in
godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da
pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato
ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto
del Ministro, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in
un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante, rispettivamente, ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali dell'amministrazione e ai dirigenti di uffici
dirigenziali non generali.
3. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati
agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su
proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari
disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
4. Il
trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e
di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e'
determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
«Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale
assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, spetta un'indennita' accessoria di
diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi.
L'indennita' accessoria di diretta collaborazione remunera anche la
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni, vigenti nonche' delle conseguenti ulteriori
prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di
specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e'
determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
Note all'art. 10:
- Per il
testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si
veda in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 19, commi 3 e 4, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«3. Gli
incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione
di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e
quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone
in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della
relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli
ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».
Art. 11
Modalita' di
gestione
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato
agli uffici di cui all'articolo 1, comma 3, esclusa la lettera f), per le
spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente
per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse
umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita'
del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad un
dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, degli Uffici della Direzione generale
dell'organizzazione, del bilancio e del personale per la liquidazione e
l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Note all'art. 11:
- Il
testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e' il seguente:
«1. Il Ministro esercita le funzioni di
cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) (Omissis);
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede
alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato,
e' il seguente: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
-
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di
strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a
piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di
servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione
unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai
quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario
affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse
all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.».
Art. 12
Norme finali e
abrogazioni
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in
ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2.
Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza
della spesa, in coerenza con le effettive disponibilita' di bilancio a
legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla
previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
10, e' compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di
funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
3. E' abrogato
il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 216. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 12 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1°
agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 264
Nota all'art. 12:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 216, reca:
«Regolamento
di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
della sanita».
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