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Testo in vigore dal:
11-11-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003, n. 200,
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003;
Acquisito il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Natura e finalita'
1. Gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di
autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza,
perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale,
nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta
specialita'.
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo
spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni
legislative e regolamentari connesse alle attivita' di assistenza e di
ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi
nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente
in materia di ricerca biomedica e tutela
della salute. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al
titolo:
- Il testo dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e' riportato in note alle premesse. Note alle premesse:
- L'art. 76
della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e' il
seguente:
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 42 (Delega per la trasformazione degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico in Fondazioni).
- 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute,
d'intesa con il Ministero per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il
riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto
delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, le modalita' e le condizioni attraverso le quali il Ministero
della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli
Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in
fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti
pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute
de del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura
pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino
la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di
indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dell'altro,
garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di
amministrazione e del presidente eletto dal consiglio di amministrazione,
la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni
pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza
paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e
assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia
effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalita' e
onorabilita', periodicamente verificati; dall'organo di gestione fanno
parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal
consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile
della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione
interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il
patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti
trasformati. Il personale gia' in servizio all'atto della trasformazione
puo' optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi
restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto
della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia
con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e
private, e con le universita', al fine di elaborare e attuare programmi
comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che
valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati scientifici, ivi
comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti
privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca
biomedica e dell'industria, con modalita' atte a salvaguardare la natura
no-profit delle Fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute
assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e
specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti
dalla comunita' scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e
ricercatori considerando la necessita' di garantire la qualita' della
ricerca e valorizzando le specificita' scientifiche gia' esistenti o
nelle singole Fondazioni ovvero nelle singole realta' locali;
g)
disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi di cui
al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia
giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione
con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e
strutture, caratterizzati da flessibilita' e temporaneita' e prevedere
modalita' di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli
enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le modalita' attraverso le
quali le Fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli
indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere
ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di
assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualita' e maggiore
efficienza del servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da
parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano
in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per
il riconoscimento delle nuove Fondazioni e le ipotesi e i procedimenti
per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti gia' concessi,
sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti
disciplinari specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza;
n)
prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore
di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe
finalita';
o) istituire, senza nuovi e maggiori oneri e carico del
bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali
aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca
sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente,
con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e
privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari
diversi, espressione della comunita' scientifica nazionale e
internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con
compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere che gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
non trasformati ai sensi della lettera a) adeguino la propria
organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto
applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di
separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo
di indirizzo sia composto da soggetti designati per lameta' dal Ministro
della salute e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti
sulla base di requisiti di professionalita' e di onorabilita',
periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal
Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a
un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione,
assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal
Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo
acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si
esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce
altresi' il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve
essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello
schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto
legislativo e' emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L'attuazione
della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), e' il seguente: «Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I
decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel
preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio
dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve
avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo
del decreto legislativo adottato dal Governo e trasmesso al Presidente
della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della
scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di
oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso,
qualora il termine previsto per l'esercizio della delega eccede i due
anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni,
indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive della legge di delegazione.
Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per
il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». Art.
2 Trasformazione degli Istituti in Fondazioni 1. Su istanza della
Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente di attivita' clinica e di
ricerca, con decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti
alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ferma
restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni
di rilievo nazionale aventi le finalita' di cui all'articolo 1, aperte
alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla
vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Gli enti trasformati assumono la denominazione di
Fondazione IRCCS.
2. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la
Regione ed il Comune in cui l'Istituto da trasformare ha la sede
effettiva di attivita' e, quando siano presenti, i soggetti
rappresentativi degli interessi originari.
Altri enti pubblici e soggetti
privati, che condividano gli scopi della fondazione ed intendano
contribuire al loro raggiungimento, possono aderire in qualita' di
partecipanti, purche' in assenza di conflitto di interessi:
gli statuti,
in conformita' al presente decreto legislativo, disciplinano le modalita'
e le condizioni della loro partecipazione, ivi compreso l'apporto
patrimoniale loro richiesto all'atto della adesione e le modalita' di
rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
3. Le Fondazioni IRCCS
hanno durata illimitata. Ad esse sono trasferiti, in assenza di oneri, i
rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare ed il
personale degli Istituti trasformati.
4. Nei confronti dell'Istituto «Giannina
Gaslini» di Genova le disposizioni di cui al comma 1 si attuano mediante
il suo accorpamento con l'esistente Fondazione «Gerolamo Gaslini», in
quanto rappresentativa degli interessi originari, nel rispetto delle
previsioni statutarie e degli atti di fondazione in materia di funzioni e
composizione degli organi e di separazione delle gestioni.
Sulla proposta
di accorpamento e sul testo del nuovo statuto il Presidente della Regione
acquisisce il parere obbligatorio della Fondazione. Nota
all'art. 2:
- Il titolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e' riportato
nelle note alle premesse. Art.
3 Statuti delle Fondazioni 1. Ai fini di cui all'articolo 2, la regione
interessata inoltra l'istanza di trasformazione da Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico - IRCCS in «Fondazione IRCCS» al Ministero
della salute, unitamente ad una proposta di testo statutario. Il Ministro
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata,
approva il testo definitivo e dispone con decreto la trasformazione. Alle
Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni
del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui al Libro I,
Titolo II del codice civile.
2. Nello statuto deve essere comunque
previsto che il consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS sia
composto da non piu' di sette consiglieri, dei quali tre designati dal
Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune
in cui insiste la sede prevalente di attivita' clinica e di ricerca, se
si tratta di Comune con piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla
Conferenza dei sindaci, qualora il Comune abbiadimensione demografica
inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli
interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo
2, com-ma 1, il numero dei consiglieri e' elevabile fino a nove per
consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di
uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi in piu'
Regioni, uno dei consiglieri di nomina regionale e' designato
congiuntamente, a norma di statuto, dai Presidenti delle Regioni in cui
insiste almeno una sede dell'Istituto.
3. Il Presidente della Fondazione
IRCCS e' scelto dal consiglio di amministrazione tra i componenti
nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione
competente.
4. Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni di
indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione, dalle
funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale, nominato dal
consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle
funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico,
nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione.
Lo statuto deve prevedere maggioranze qualificate per l'assunzione delle
determinazioni piu' rilevanti per la vita e l'attivita' dell'ente.
5. In
caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il Ministro
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata,
nomina un commissario ad acta, che provvede all'adozione dello statuto
nei sessanta giorni successivi alla nomina.
6. I Commissari straordinari
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
all'insediamento dei primi consigli di amministrazione. Art.
4 Collegio sindacale 1. Il collegio sindacale:
a) verifica
l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila
sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della
contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale
dura in carica tre anni ed e' composto da cinque membri, di cui due
designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di
rappresentanza delle autonomie locali. In caso di strutture nelle quali
insiste la prevalenza del corso formativo della Facolta' di medicina e
chirurgia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle
autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore
dell'Universita'.
4. Il direttore generale nomina il collegio sindacale.
5. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto
della prima seduta.
6. I componenti del collegio sindacale sono scelti
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero
dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni
le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. Art.
5 Istituti non trasformati 1. Con atto di intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni»,
sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di gestione e di
funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione
delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di
attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche esigenze
riconducibili alla attivita' di ricerca e alla partecipazione alle reti
nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresi' che
il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal
Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata. Art.
6 Norme di organizzazione comuni 1. Le Fondazioni IRCCS, cosi' come gli
IRCCS non trasformati, informano la propria attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' e sono tenuti al rispetto del
vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi
i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attivita'
istituzionali. Essi organizzano la propria struttura mediante centri di
costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica,
amministrativa e delle risorse umane e strumentali. Art.
7 Patrimonio 1. Il patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti
non trasformati e' costituito da:
a) i beni mobili e immobili di proprieta';
b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;
c) i lasciti,
le donazioni, le eredita' e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano
accettati dagli Organi competenti.
2. Costituiscono ricavi delle
Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati:
a) i proventi
derivanti dall'esercizio delle attivita' istituzionali ed eventuali
specifici finanziamenti pubblici e privati;
b) i frutti e le rendite
generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle
finalita' istituzionali;
c) i proventi derivanti dall'esercizio delle
attivita' strumentali di cui all'articolo 9;
d) i lasciti, le donazioni,
le eredita' e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli
organi competenti e non imputati a patrimonio.
3. Le Fondazioni IRCCS e
gli Istituti non trasformati adottano la contabilita' di tipo
economico-patrimoniale.
4. Entro novanta giorni dal loro insediamento, i
consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS redigono la stato
patrimoniale, individuando i beni direttamente utilizzati per gli scopi
istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
5. Il
regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti
privati a favore delle Fondazioni IRCCS, di cui all'articolo 2, comma 1,
e' determinato, al fine di assicurare l'armonizzazione delle disposizioni
recate dall'articolo 42, comma 1, lettera l), e dal com-ma 3, del
medesimo articolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in sede di
attuazione dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80. Nota
all'art. 7:
- L'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' riportata
nelle note alle premesse.
- L'art. 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80
(Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), e' il
seguente: «Art. 3 (Imposta sul reddito).
- 1. Dato l'obiettivo di
ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari
al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo,
nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta
sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti
non commerciali;
b) conservazione del regime di imposizione previsto per
le societa' di persone residenti e soggetti equiparati;
c) per quanto
riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di
poverta', di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle
condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressivita'
dell'imposta, escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione delle
detrazioni con deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione
dei seguenti valori e criteri:
famiglia, con particolare riferimento alle
famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti
portatori di handicap; casa; sanita', istruzione, formazione, ricerca e
cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e
domiciliare; non-profit e attivita' svolta nel campo sociale,
assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e
scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;
attivita' sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei
redditi di lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e
medi, al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta e di
rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo
livello d'imposizione;
5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili
percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di
impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli
effetti di doppia imposizione economica;
6) per la determinazione del
reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme
contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle societa', con
inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle
plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate, e non
qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
simmetrica deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze
realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di
retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al
fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili
finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico
dell'impresa;
8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente
definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro
autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di
arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi
tipo;
d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi
di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i
redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti
giuridici utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime fiscale
sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3)
imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori
istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
4)
regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi
pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;
5) regime
agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla
costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima
casa;
e) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del
processo di semplificazione degli adempimenti formali;
2) potenziamento
degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale
preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo
anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
4)
introduzione di un sistema forfettario di tassazione agevolata per le
piccole attivita' nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;
5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori
autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la
determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento
degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalita' di
espletamento dell'attivita';
6) mantenimento di un regime fiscale
semplificato per le societa' sportive dilettantistiche;
f) previsione di
una clausola di salvaguardia, in modo che, a parita' di condizioni, il
nuovo regime risulti sempre piu' favorevole od uguale, mai peggiore, del
precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale
e sociale.». Art.
8 Funzioni di ricerca e di assistenza 1.
L'attivita' di ricerca delle
Fondazioni e degli Istituti non trasformati di cui al presente decreto
legislativo e' prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in
corrente e finalizzata.
2. E' ricerca corrente l'attivita' di ricerca
scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della
biomedicina e della sanita' pubblica. E' ricerca finalizzata l'attivita'
di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al
raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e
sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.
3. Le Fondazioni
IRCCS e gli Istituti non trasformati programmano l'attivita' di ricerca
in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia,
privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono
aggregarsi piu' enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attivita'
e dispersione dei finanziamenti.
4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti
non trasformati attuano misure idonee di collegamento e sinergia con
altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e
private, con le Universita', con istituti di riabilitazione e con
analoghe strutture a decrescente intensita' di cura, avvalendosi, in
particolare, delle reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca,
praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle
conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le
migliori condizioni assistenziali e le terapie piu' avanzate, nonche' le
ricerche pertinenti.
5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca
in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalita' pubblica
della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente
decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire
e/o partecipare a consorzi, societa' di persone o di capitali, con
soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneita'.
In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle societa'
partecipate possono essere poste a carico della gestione degli enti. I
predetti rapporti devono disciplinare:
a) le modalita' di distribuzione
dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei risultati ed al
loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al
finanziamento delle attivita' istituzionali;
b) adeguate regole di
trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;
c)
obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
d) idonee modalita'
di informazione, verifica e controllo dell'andamento del programma da
parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione.
6.
Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e senza
oneri aggiuntivi, gli enti possono sperimentare nuove modalita' di
collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche attraverso la
contitolarita' di quote o azioni negli enti e societa' di cui al comma 5.
7. Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono attivita' di
alta formazione nell'ambito delle discipline e attivita' di riferimento. Note
all'art. 8:
- L'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
il seguente:
«Art. 12-bis (Ricerca sanitaria).
- 1. La ricerca sanitaria
risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario
nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito
programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano
sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio
sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel
Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del
Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione
contribuisce la comunita' scientifica nazionale.
3. Il Ministero della
sanita', sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da
inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari.
Il programma e' adottato dal Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale,
ha validita' triennale ed e' finanziato dalla quota di cui all'art. 12,
comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi
prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di funzionamento, gestione e
organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche cliniche e
assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto
sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione dall'efficacia, dell'appropriatezza
e della congruita' economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie
internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle
procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;
d) favorisce la
ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione
multiprofessionale e la continuita' assistenziale, con particolare
riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei
servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica
degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f)
favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati
per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi
diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione dell'attivita' degli
operatori, la verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.
La ricerca
corrente e' attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di
ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del
programma nazionale, approvati dal Ministro della sanita'.
La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del
Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata
sono approvati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e
finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro,
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonche' dagli istituti
zooprofilattici sperimentali.
Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le
universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di
ricerca pubblici e privati, nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per
l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche su
iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per
l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri
Ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di finanziamento
e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.
8. Il Ministero
della sanita', nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione
del programma nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria
di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale
e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e
il funzionamento dei comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e del decreto
ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio
1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di
cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei comitati etici
operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il Ministero della
sanita' e' istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche. Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della
commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture
del Ministero della sanita' o di altre pubbliche amministrazioni, le
conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e
sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanita'
le priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche
multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o
a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica
concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli
venga sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano
proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita' della
realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il
monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del
Servizio sanitario regionale.».
- L'art. 43 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, e' il seguente:
«Art. 43 (Organizzazione a rete di istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari
discipline).
- 1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e
internazionale e poter acquistare risorse anche a livello comunitario, il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra le Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari
discipline.». Art.
9 Attivita' strumentali 1. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non
trasformati possono esercitare attivita' diverse da quelle istituzionali,
purche' compatibili con le finalita' di cui all'articolo 1, per le quali
possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a
consorzi e societa' di persone o di capitali con soggetti pubblici e
privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. I
proventi derivati dalle attivita' di cui al presente articolo devono
essere destinati in misura prevalente alla attivita' di ricerca e di
qualificazione del personale. In nessun caso eventuali perdite dei
predetti soggetti possono essere poste a carico della gestione delle
Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati. Art.
10 Finanziamenti 1. L'attivita' di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non
trasformati, nei limiti ed in coerenza con i programmati obiettivi di
finanza pubblica del vigente Documento di programmazione
economico-finanziaria (DPEF), e' finanziata a valere sugli stanziamenti
di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' dalle Regioni e da
altri organismi pubblici e privati. Nella ripartizione dei fondi di cui
al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono riservate
apposite quote, annualmente stabilite dal Ministro della salute, per il
finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono
favorite forme di co-finanziamento.
2. L'attivita' assistenziale, attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, e' finanziata a
prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale, nonche' sulla base di funzioni concordate con
le Regioni.
3. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati
all'attivita' di ricerca per fini diversi.
4. Le Fondazioni IRCCS e gli
Istituti non trasformati inviano trimestralmente alle Regioni e Province
autonome di appartenenza e al Sistema informativo del Ministero della
salute, le informazioni richieste utilizzando la stessa procedura
prevista per le Aziende sanitarie e ospedaliere. Nota
all'art. 10:
- Il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' il seguente: «Art.
12 (Fondo sanitario nazionale).
- 1. (Omissis). 2. Una quota pari all'1%
del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente,
prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e
del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e'
trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del
Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di:
a)
attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto
superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche
di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi
vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche
relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;
b) iniziative
previste de leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti
programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per
ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti
con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attivita'
del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
c)
rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,
tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa
autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;». Art.
11 Personale 1. Nelle Fondazioni di cui all'articolo 2 il rapporto di
lavoro del personale ha natura privatistica.
Il personale dipendente alla
data di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il
rapporto di lavoro di diritto pubblico e puo' optare per un contratto di
diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione.
Al personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad
applicarsi la disciplina prevista dai decreti legislativi 30 dicembre
1992, n. 502, e 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
per
detto personale nulla e' innovato sul piano della contrattazione
collettiva nazionale di comparto.
Per il personale delle Fondazioni di
cui all'articolo 2, che opta per il rapporto di lavoro privato e per
quello di nuova assunzione nelle stesse Fondazioni si applicano
trattamenti economici derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a
quelli previsti dai contratti pubblici della dirigenza medica e non
medica e del comparto sanita'.
2. Negli Istituti non trasformati, il
trattamento giuridico ed economico del personale e' sottoposto alla
disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche' alla contrattazione collettiva
nazionale di comparto.
La commissione di cui al comma 2 dell'articolo
15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta, oltre che dal
direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del
personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura
complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal
Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.
Nei medesimi Istituti e' consentita l'assunzione diretta, di diritto
privato a tempo determinato, per incarichi afferenti i progetti
finalizzati di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura
professionale.
3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli
incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore
amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e
di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore
generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto
un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture
pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale
e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e finanziarie,
svolta nei dieci anni precedenti la nomina.
Il direttore scientifico deve
essere in possesso di comprovate capacita' scientifiche e manageriali. Il
direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere
svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria
in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o
grande dimensione.
Il direttore amministrativo deve essere in possesso
del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche ed avere
svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione.
Le funzioni di direttore sanitario
e di direttore amministrativo cessano al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', fermi restando gli effetti di cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503. Note
all'art. 11:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
- L'art. 15-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e' il seguente:
«Art. l5-ter (Incarichi di natura
professionale e di direzione di struttura).
- 1. Gli incarichi di cui
all'art. 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, del direttore
generale, secondo le modalita' definite nella contrattazione collettiva
nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine
disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture
stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo
conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'art.
15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore e tre anni e non
superiore a sette, con facolta' di rinnovo.
Ai predetti incarichi si
applica l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto
dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente
trattamento economico.
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di
struttura complessa e' effettuata dal direttore generale, previo avviso
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla
base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita
commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con
facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
La
commissione, nominata dal direttore generale, e' composta dal direttore
sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale
del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa
della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal
direttore generale e uno dal collegio di direzione.
Fino alla
costituzione del collegio alla individuazione provvede il consiglio dei
sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo
le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del Dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita' grave e
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei
casi di maggiore gravita', il direttore generale puo' recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato
alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa e'
destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla
funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del
relativo profilo.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la
direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche
di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonche'
funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto
a una struttura complessa e' sostituito, in caso di sua assenza o
impedimento, da altro dirigente della struttura o del Dipartimento
individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette
mansioni superiori non si applica l'art. 2103, comma primo, del codice
civile.».
- Il comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e' il seguente:
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di
lavoro).
- 1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli
enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento
a riposo per essi previsti.». Art.
12 Istituti di diritto privato 1. E' fatta salva l'autonomia
giuridico-ammministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato.
2. L'assunzione di personale sanitario
dipendente presso gli Istituti di diritto privato e' subordinata
all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione dei candidati
atte a verificarne la professionalita' e l'esperienza;
l'assunzione e'
comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le
corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario
nazionale. Art. 13 Riconoscimento 1. L'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico deve essere coerente e compatibile con la
programmazione sanitaria della Regione interessata;
essa e' subordinata
al riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento a un'unica
specializzazione disciplinare coerente con gli obiettivi della
programmazione scientifica nazionale di cui all'arti-colo 12-bis del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e
integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta.
I policlinici possono essere riconosciuti con riferimento a non piu' di
due discipline, purche' tra loro complementari e integrate. In caso di
riconoscimento di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso
formativo della Facolta' di medicina e chirurgia e per le quali l'Universita'
contribuisce in misura pari ad almeno un terzo del patrimonio
indisponibile della costituenda Fondazione, il Consiglio di
amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, e' composto da due
componenti designati dal Ministro della salute, due dal Presidente della
Regione, due dal Rettore dell'Universita' e uno dal Comune in cui insiste
la sede prevalente di attivita' clinica e di ricerca, se trattasi di
Comune con piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei
Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In
caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari
e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il
numero dei consiglieri e' elevabile fino a nove per consentire l'elezione
di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti
partecipanti.
2. Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento
possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'articolo 2;
le strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche
disciplinate dal codice civile. 3. Il riconoscimento del carattere
scientifico e' soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei
seguenti requisiti:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o di
diritto privato;
b) titolarita' dell'autorizzazione e dell'accreditamento
sanitari;
c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione, qualita'
delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
d) caratteri di
eccellenza del livello delle prestazioni e dell'attivita' sanitaria
svolta negli ultimi tre anni;
e) caratteri di eccellenza della attivita'
di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica
disciplina assegnata;
f) dimostrata capacita' di inserirsi in rete con
Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni
con altri enti pubblici e privati;
g) dimostrata capacita' di attrarre
finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
h) certificazione di
qualita' dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute. Nota
all'art. 13:
- Il testo dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e' riportato in note
all'art. 8. Art.
14 Procedimento per il riconoscimento 1. La domanda di riconoscimento deve
essere inoltrata dalla struttura interessata alla regione competente per
territorio, unitamente alla documentazione che comprovi la titolarita'
dei requisiti di cui all'articolo 13.
Nella domanda deve essere precisata
la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la
quale si richiede il riconoscimento.
La domanda e' inoltrata al Ministero
della salute dalla Regione interessata, evidenziando la coerenza del
riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
2. Il Ministro
della salute nomina una o piu' sottocommissioni di valutazione, formate
ognuna da tre esperti nella disciplina oggetto della richiesta di
riconoscimento, scelti all'interno della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria, eventualmente integrata da esperti esterni alla
stessa.
Entro trenta giorni dalla nomina, la sottocommissione esprime il
proprio parere motivato sulla documentazione allegata alla domanda e su
quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata.
La
sottocommissione puo' altresi' trarre argomenti di convinzione dai
necessari sopralluoghi.
Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il
Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza Stato-regioni,
che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque
giorni dal ricevimento.
3. Il riconoscimento e' disposto con decreto del
Ministro dalla salute, d'intesa con il Presidente della Regione
interessata.
L'eventuale decisione difforme dai pareri di cui al comma 2
deve essere motivata. Art.
15 Revisione e revoca 1. Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti
non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati
aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13.
Qualora il Ministero della salute verifichi la sopravvenuta carenza delle
condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente
competente, ed assegna all'ente un termine non superiore ad un anno entro
il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti.
Il Ministro
della salute e la Regione competente possono immediatamente sostituire i
propri designati all'interno dei consigli di amministrazione.
2. Entro
trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il Ministero
della salute verifica la ricorrenza dei requisiti. Sulla base dell'esito
della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente
della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.
3. In
caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e gli Istituti,
pubblici e privati, riacquistano la natura e la forma giuridica rivestite
prima della concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di
terminare i progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche o, in
caso di impossibilita', di restituire i fondi non utilizzati. Art.
16 Vigilanza 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono costituiti appositi comitati paritetici di
vigilanza, in numero di uno per ogni Regione in cui insistono le
Fondazioni o gli Istituti non trasformati, formati da due componenti
designati dal Presidente della Regione e due dal Ministro della salute,
di cui uno, con funzioni di coordinamento, appartenente alla Direzione
generale della ricerca scientifica e tecnologica dello stesso Ministero e
uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Dalla costituzione dei
Comitati non devono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. I Comitati
di cui al comma 1 esercitano il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non
trasformati, nonche' sull'attivita' di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213.
Sono sottoposte al
controllo preventivo dei Comitati le deliberazioni concernenti le
modifiche statutarie, la partecipazione in enti e societa', l'avvio delle
attivita' strumentali di cui all'articolo 9, il bilancio preventivo
economico annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio, le
deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, la dotazione organica
iniziale e le sue revisioni.
A tali fini, entro cinque giorni dalla
adozione, le Amministrazioni trasmettono i predetti provvedimenti ai
Comitati competenti, che entro trenta giorni dal ricevimento si
pronunciano definitivamente.
La scadenza puo' essere prorogata una sola
volta e per la stessa durata in caso di richiesta di chiarimenti;
il
nuovo termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento degli
stessi. In caso di silenzio, il parere si intende positivamente reso.
3.
I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli
IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del
Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Presidente della Regione, quando:
a) risultano
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate
violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto
economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio
per due esercizi successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento
degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di
scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della
Regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito
di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino
alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione. Nota
all'art. 16:
- L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 213 (Regolamento di semplificazione del procedimento
per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalita'
giuridica di diritto pubblico e privato (n. 38, allegato 1, legge n.
59/1997), e' il seguente: «Art. 6 (Vigilanza sull'attivita' degli
I.R.C.C.S.).
- 1. Gli I.R.C.C.S. pubblici e privati, entro il 31 gennaio
di ogni anno, presentano al Ministero della sanita' una appropriata
relazione scientifica sull'attivita' di ricerca svolta nel precedente
anno finanziario, insieme ad un dettagliato rendiconto contabile sulla
loro gestione finanziaria.
2. Il Ministero della sanita', per le
valutazioni di propria competenza, puo' condurre nel corso del triennio
indagini e verifiche sull'attivita' scientifica e sulla gestione
amministrativo-contabile degli I.R.C.C.S.
3. Agli stessi fini il
Ministero della sanita' puo' chiedere ed acquisire, in qualsiasi momento,
le informazioni e la documentazione che ritiene necessaria sull'attivita'
di assistenza e di ricerca degli istituti.
4. Nel caso in cui gli
istituti, pur diffidati, non provvedano ad inviare il rendiconto, il
Ministero della sanita' sospende immediatamente l'erogazione dei
finanziamenti.». Art.
17 Estinzione 1. Le Fondazioni IRCCS si estinguono per accertata
insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalita'
istituzionali o per sopravvenuta impossibilita' di raggiungimento dello
scopo.
2. In caso di estinzione, il residuo patrimonio verra' devoluto
allo Stato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per
essere destinato, previa intesa tra il Ministro della salute, il
Presidente della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti
portatori degli interessi originari, agli altri Istituti pubblici di
ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ubicati nella
Regione in cui insiste la sede prevalente di attivita' dell'ente estinto
o, in assenza di quelli, ad enti pubblici aventi sede nella Regione
stessa, esclusivamente per finalita' di ricerca e assistenza. Art.
18 Commissione nazionale per la ricerca sanitaria 1. La Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria svolge i compiti di consulenza e
supporto tecnico di cui all'articolo 42, comma 1, lettera o), della legge
16 gennaio 2003, n. 3.
2. La Commissione in particolare svolge i seguenti
compiti:
a) fornisce al Ministro della salute il parere sul programma di
ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo
n. 502 del 1992;
b) svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213;
c)
esprime parere su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Ministro
della salute in materia di ricerca sanitaria.
3. I componenti designati
della Commissione durano in carica cinque anni e l'incarico non e'
rinnovabile.
4. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della
salute, assicurando anche la partecipazione di un componente designato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
la partecipazione in misura della meta' di componenti designati dalla
Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di qualificate e
riconosciute competenze scientifiche.
5. Dalle disposizioni del presente
articolo non derivano maggiori oneri a carico dello Stato. Note
all'art. 18:
- L'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' riportata
in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' riportato in note all'art. 8. -
Gli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 213, sono i seguenti:
«Art. 4 (Programmazione della
ricerca corrente).
- 1. Il Ministero della sanita', sentita la
commissione per la ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attivita'
di ricerca corrente degli I.R.C.C.S., tenendo conto degli obiettivi
prioritari del Piano sanitario nazionale e della programmazione e della
ricerca scientifica.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati con
decreto dirigenziale entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio
di programmazione. 3. Gli I.R.C.C.S., tenendo conto degli indirizzi di
cui ai commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente al
triennio di programmazione, presentano al Ministero della sanita' un
programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti,
nell'ambito della propria attivita' istituzionale.».
«Art. 7
(Programmazione della ricerca finalizzata).
- 1. Il Ministero della
sanita', in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari
fissati dal Piano sanitario nazionale, predispone, entro il 30 luglio di
ciascun anno precedente a quello di erogazione dei finanziamenti,
apposito schema di bando sul quale e' acquisito il parere della
commissione per la ricerca sanitaria.
Il parere e' reso entro trenta
giorni dalla sua richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente
espresso.
2. Il bando contiene gli indirizzi per la predisposizione dei
progetti di ricerca finalizzata da parte degli I.R.C.C.S., indicando
contestualmente gli specifici criteri, definiti anche in base ai
parametri elaborati ed accettati dalla comunita' scientifica nazionale ed
internazionale, cui si atterra' il Ministero per procedere alla loro
valutazione, nonche' fissa le modalita' e le condizioni sia di
svolgimento dei progetti di ricerca, sia di erogazione dei relativi
finanziamenti.
Il bando e' emanato con decreto dirigenziale entro il 30
ottobre di ciascun anno precedente a quello al quale i finanziamenti si
riferiscono.
3. I progetti di ricerca degli I.R.C.C.S., contenenti gli
elementi necessari per la loro valutazione, ivi compreso l'apposito piano
finanziario, sono presentati entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
4. Entro i sessanta giorni successivi, sono
individuate le ricerche finalizzate finanziate ed i relativi importi
assegnati a ciascun I.R.C.C.S. con decreto dirigenziale, che e'
comunicato ad ogni istituto interessato in pari data.
5. Le somme
assegnate sono erogate in rate anticipate e la data apposta sul mandato
di pagamento della prima rata anticipata indica la data di inizio della
ricerca.
6. Il Ministero della sanita' puo' condurre indagini e verifiche
in relazione all'attuazione della ricerca finanziata ed alla
corrispondenza della stessa ai fini dichiarati.». Art.
19
Disposizioni transitorie
1. In prima applicazione del Capo IV del
presente decreto legislativo ed entro sessanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sottopongono al Ministero della salute ed alla
Regione competente la richiesta di conferma del carattere scientifico,
corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c), d), e) f), g) ed h).
La
richiesta e' esaminata secondo il procedimento di cui all'articolo 14.
In
caso di esito negativo, si avvia il procedimento di cui all'articolo 15.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogate le disposizioni di legge con esso incompatibili.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 16 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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