|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5 della legge
10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle
rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate
dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle
variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali,
comprensive della indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi
ospedalieri;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra
l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1°
luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione
delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del
lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e'
rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto
all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore
al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, concernente la
rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal
1° luglio 2002;
Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 377 del 21
maggio 2003;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001,
calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1
La retribuzione annua da
assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici
colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive, e dei loro superstiti, e' fissata in Euro 39.417,18
con effetto dal 1° luglio 2003.
Art. 2
A norma dell'art. 11 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come
sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera'
la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata
dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla
retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi
del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2003
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 22 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 247
|