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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983,
n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei
tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle
retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale,
dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture
pubbliche;
Visto l'art. 11 del decreto 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha
stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di
ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle
rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro
relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e'
rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto
all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore
al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, che ha fissato la
retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della
legge n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001 e 1° semestre 2002;
Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 377 del 21
maggio 2003;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001,
calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1
La retribuzione convenzionale annua da
assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei
tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, a decorrere dal 1°
luglio 2003, e' fissata nelle seguenti misure: 1996 e precedenti: Euro
19.508,17; 1997: Euro 20.223,48; 1998 - 1° semestre 2003: Euro
20.476,04.
Art. 2
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati,
dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20,
commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2003
Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 22
dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 248
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