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MINISTERO
DELLA SALUTE (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2003) |
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Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza; Decreta: Art. 1 1. Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992 e' aggiunta la seguente sostanza: Tabella IV - Metilfenidato (nome chimico: metil-\alpha -fenil-2-piperidina). Art. 2 1. Dalle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992 e' eliminata la seguente sostanza: Tabella I - Metilfenidato (nome chimico: metil-\alpha -fenil-2-piperidina). Art. 3
Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2003
Il
Ministro della salute Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 361 |
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