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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge
5 marzo 2001, n. 57, ed in particolare l'art. 5, comma 5, che prevede la
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla
integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita';
Esaminati
i lavori conclusivi della commissione incaricata di predisporre una
specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese
tra 1 e 9 punti di invalidita', istituita con decreto del Ministro della
salute del 9 luglio 2002 ed integrata nella composizione con decreti del
Ministro della salute del 6 agosto 2002 e del 16 maggio 2003;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla approvazione della tabella delle
menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di
invalidita';
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, sono approvate la tabella delle menomazioni
alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' e le
relative note introduttive, concernenti i criteri applicativi della
stessa. I criteri applicativi sono riportati nell'allegato I al presente
decreto, del quale fa parte integrante; la tabella delle menomazioni alla
integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' e'
riportata nell'allegato II al presente decreto, del quale fa parte
integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il
Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Registrato alla Corte dei
conti il 6 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 279
Allegato I
CRITERI
APPLICATIVI
La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell'art. 5,
definisce il «danno biologico», come «la lesione alla integrita'
psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale»,
precisando che «il danno biologico e' risarcibile indipendentemente
dalla sua incidenza sulla capacita' di produzione di reddito del
danneggiato». Inoltre, al comma 5 dello stesso articolo, la legge
stabilisce che debba essere predisposta una «specifica tabella delle
menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di
invalidita». Scopo dunque della tabella e' quello di indicare parametri
numerici da utilizzare ogni volta che, nell'ambito del risarcimento del
danno alla persona in responsabilita' civile auto, vi sia la necessita'
di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura
debba essere quantificata una menomazione permanente alla integrita'
psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un tasso compreso tra
l'1% ed il 9%. Prima di illustrare le modalita' con cui la tabella e'
stata predisposta e, soprattutto, in che modo essa debba essere
utilizzata nella pratica valutativa, va ricordato che il danno alla
persona in ambito responsabilita' civile, per come esso e' stato
delineato negli ultimi venti anni dalla giurisprudenza e dalla dottrina
e, da ultimo, da due provvedimenti legislativi (decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, che regola l'attivita' indennitaria dell'INAIL, e,
appunto, la legge 5 marzo 2001, n. 57) si fonda sul concetto di danno
biologico, che consiste nella menomazione temporanea e/o permanente all'integrita'
psico-fisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della
vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacita' di produrre reddito. La tabella, da utilizzare ai fini del
risarcimento del danno alla persona nello spirito dell'art. 5 della legge
n. 57/2001, indica le lesioni/menomazioni che danno luogo ad un danno
biologico permanente valutabile tra l'1 ed il 9%; l'assenza di una voce
in tabella non esclude la sua considerabilita' valutativa, con
riferimento al danno biologico. Ove la menomazione accertata incida in
maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali
personali, lo specialista medico legale dovra' fornire motivate
indicazioni aggiuntive che definiscano l'eventuale maggiore danno tenuto
conto delle condizioni soggettive del danneggiato, richiamate dal comma 4
dell'art. 5 della legge n. 57/2001 come modificato dalla legge n.
273/2002. La tabella comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie
diverse che vanno dalla elaborazione di voci relative alla compromissione
dei parametri indicativi della piena funzionalita' (ad esempio, per un
arto: motilita', stabilita', asse, potenza, velocita' e abilita'
motoria), alla descrizione di alterazioni anatomiche ed alla
illustrazione di specifiche condizioni cliniche.
Premesso che anche le
lesioni da cui possono originare menomazioni previste in tabella possono
talora guarire senza postumi permanenti, i valori indicati nella tabella
sono riportati con tre diverse dizioni: in alcuni casi si e' indicato un
numero unico, in altri un intervallo di valori, in altri ancora
l'espressione uguale o minore. Il numero unico e' stato adottato per
quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una condizione
funzionale ben precisa; detto parametro numerico previsto e' riferito al
danno base teorico, fermo restando che lo stesso valore deve essere
modificato laddove quella menomazione sia correlata ad un quadro
clinico-funzionale diverso. Ad altre voci corrispondono fasce valutative
in rapporto alle possibili varianti anatomofunzionali proprie di quella
particolare fattispecie:
a) le indicazioni date con un range si
riferiscono a menomazioni che comunque sono responsabili di per se' di un
danno permanente suscettibile di valutazione, che puo' oscillare a
seconda del quadro clinico cui si correla;
b) la dizione uguale o
inferiore indica il numero abitualmente espressivo del valore menomativo
dell'esito della lesione che, tuttavia, puo' essere inferiore in
relazione a livelli di minore pregiudizio.
Danno composito.
Non di rado
gli esiti permanenti di una lesione possono essere rappresentati da piu'
voci tabellate. In questi casi la valutazione del danno non deriva dalla
sommatoria delle diverse percentuali attribuite alle singole componenti
menomative, ma deve fare riferimento alla riduzione globale della
integrita' di quel determinato distretto anatomo-funzionale, fermo
restando che se il disvalore globale supera il 9%, la tabella in oggetto
non e' utilizzabile.
Danni plurimi monocroni.
In caso di danno permanente
da lesioni plurime monocrone, interessanti cioe' piu' organi ed apparati,
non si dovra' procedere alla valutazione con il criterio della semplice
sommatoria delle percentuali previste per il singolo organo od apparato,
bensi' alla valutazione complessiva che avra' come riferimento le
valutazioni tabellari dei singoli danni e la globale incidenza sulla
integrita' psico-fisica del soggetto. Nella valutazione medico-legale si
terra' conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di
danni fra loro concorrenti o coesistenti.
Menomazioni preesistenti.
Nel
caso in cui la menomazione interessi organi od apparati gia' sede di
patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella
andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle
preesistenze rispetto ai valori medi.
Criterio della analogia.
Nei casi
in cui le voci previste dalla tabella non corrispondano pienamente alla
condizione menomativa che il medico legale deve valutare, il giudizio va
espresso con il criterio della analogia, tenendo conto cioe' dei valori
indicati per le alterazioni anatomiche o minorazioni funzionali che, per
distretto interessato o per tipo di pregiudizio che determinano o per
grado di disfiunzionalita', piu' si avvicinano alla specifica situazione
che si sta esaminando. Lesioni dentarie. In caso di perdita di singoli
elementi, i valori proposti dalla tabella devono comunque essere adattati
al risultato funzionale (compreso il danno estetico) conseguito o
conseguibile mediante terapia odontoiatrica, compreso il trattamento
protesico attuato o attuabile. In linea di massima, anche in caso di
protesi efficace funzionalmente ed esteticamente, ovvero in caso di
devitalizzazione del singolo elemento o di sua trasformazione in
pilastro, si dovra' riconoscere almeno 1/3 del valore previsto per ogni
elemento fino al valore massimo tabellato per la perdita del dente ove si
tratti di elemento in precedenza integro. In caso di perdite dentarie
multiple, la valutazione medico-legale del danno permanente biologico
deve essere effettuata considerando la residua riduzione della sua
efficienza globalmente intesa, anche sulla base della riabilitazione
protesica o del suo attendibile risultato.
Menomazioni dell'apparato
visivo.
In caso di menomazione dell'acuita' visiva, la valutazione del
danno biologico permanente e' calcolata in riferimento ai parametri
indicati dalla tabella, sulla base della acutezza visiva ottenuta dopo
adeguata correzione.
Menomazioni dell'apparato uditivo.
In caso di
menomazioni della capacita' uditiva, si fara' riferimento alla tabella
gia' presa a riferimento dalla principali Guide alla valutazione del
danno permanente biologico e riportata anche dalla tabella (allegato 1)
di cui al citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Danni
psichici.
Le voci previste dalla tabella fanno riferimento a condizioni
psicopatologiche con consolidata connotazione diagnostica. L'accertamento
medico-legale della loro esistenza e del loro rapporto causale con
l'evento a cui e' attribuito il danno da valutare si basa sulla verifica
della analisi di compatibilita' fra le manifestazioni cliniche accertate
e i contenuti psico-traumatizzanti dell'evento a cui le stesse
manifestazioni si possono far risalire.
Danno estetico.
Il pregiudizio
estetico lieve. L'anormalita' e' limitata ad esiti rilevabili ad
un'osservazione generica, ma che non mutano in assoluto l'espressivita'
del soggetto. Si tratta cioe' di esiti di minime alterazioni delle
strutture di supporto del volto e/o alterazioni cutanee limitate.
Rientrano in quest'ambito: piccole cicatrici visibili e/o pigmentazione
anomala al volto, modeste dismorfie in esito a fratture del massiccio
facciale, perdita parziale di un padiglione auricolare, strabismo lieve
(a parte il pregiudizio disfunzionale), lievi esiti di lesione del nervo
facciale, cicatrici lineari al collo bene evidenti, cicatrici lineari
anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti. Il pregiudizio estetico
da lieve a moderato. Il pregiudizio estetico complessivo e' piu'
rilevante e si accompagna ad una coscienza della menomazione resa
obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il soggetto. Si tratta
cioe' di esiti di perdite circoscritte di strutture di supporto al volto
e/o alterazioni cutanee poco importanti. Rientrano in quest'ambito: cicatrici lineari piane di piccole dimensioni al volto, depressioni
circoscritte della fronte o della guancia, modeste asimmetrie facciali,
marcata deformazione della piramide nasale, perdita di un padiglione
auricolare, strabismo evidente (a parte il pregiudizio disfunzionale),
evidenti esiti cicatriziali al collo, estese aree cicatriziali al tronco
o agli arti. Se nella voce tabellare non e' segnalata alcuna
specificazione aggiuntiva inerente il danno estetico, quest'ultimo si
ritiene non compreso nella valutazione percentuale indicata. Le voci
tabellate indicative di perdite anatomiche sono gia' comprensive del
pregiudizio estetico salvo i casi di anomalo processo di cicatrizzazione.
Revisione della tabella. Saranno disposte eventuali revisioni della
tabella in caso di nuove e documentate acquisizioni scientifiche e della
dottrina.
Allegato II
TABELLA DELLE
MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA' PSICOFISICA COMPRESE TRA 1 E 9 PUNTI DI
INVALIDITA'
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Vedere tabella da pag. 23 a pag. 29 della G.U. <----
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