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LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
Visto l'art. 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza unificata promuove
e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita'
montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2001 recante: «Criteri
di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»,
in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio
1992, n. 225, con il quale e' stato adottato, previa intesa con la
Conferenza unificata (repertorio atti n. 367 del 23 novembre 2000), il
modello di pianificazione sanitaria da mettere in atto per fronteggiare le
emergenze e coordinare gli interventi di soccorso sanitario;
Visto lo
schema di accordo in oggetto trasmesso dal Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26
febbraio 2003, che segue e completa quanto gia' contenuto nel predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare
riferimento alla definizione dei criteri generali per la gestione dei
medicinali e dei dispositivi medici nelle maxi-emergenze, al fine di
individuare, d'intesa con le Regioni e le autonomie locali, un livello
minimo di dotazione e di organizzazione comune su tutto il territorio
nazionale, tale da garantire un razionale utilizzo ed approvvigionamento
dei materiali in caso di catastrofe;
Considerato che, in sede tecnica il 3
aprile 2003, sono state concordate delle modifiche al testo del
provvedimento e, che con successiva nota del 28 aprile 2003, il
Dipartimento della protezione civile ne ha trasmesso il testo definitivo,
sul quale, con nota del 12 maggio 2003 la regione Veneto a nome del
coordinamento interregionale ha comunicato l'avviso favorevole delle
regioni;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
conferenza, i presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM
hanno espresso avviso favorevole all'accordo;
Acquisito l'assenso del
Governo, delle regioni Governo e regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, comuni, province e comunita' montane ai sensi dell'art. 9,
comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il
seguente accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, i comuni, le province e le comunita' montane;
Considerato
che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
febbraio 2001 recante: «Criteri di massima per l'organizzazione dei
soccorsi sanitari nelle catastrofi», in attuazione dell'articolo 2, comma
1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato adottato il
modello di pianificazione sanitaria da mettere in atto per fronteggiare le
emergenze e coordinare gli interventi di soccorso sanitario;
Considerato
altresi' che, con il suddetto decreto, si auspicava che ogni regione, a
seconda delle caratteristiche e dei rischi del territorio, fosse dotata di
una o piu' strutture mobili, con funzioni di Posto medico avanzato (PMA),
di immediata mobilitazione, rapidamente attrezzabili, che potessero
offrire un riparo dagli agenti atmosferici e costituissero un punto
materiale di riferimento per la catena dei soccorsi consentendo di
applicare, per quanto realisticamente possibile, tecniche di supporto
avanzato delle funzioni vitali per la sopravvivenza a breve termine dei
feriti;
Valutata pertanto la necessita' di un'organizzazione razionale
dell'approvvigionamento di medicinali e di dispositivi medici destinati al
soccorso delle popolazioni colpite da una calamita', al fine di migliorare
l'efficacia e l'efficienza dell'intervento ed al tempo stesso contenere lo
spreco di risorse;
Ritenuto infine necessario definire i criteri generali
per la gestione dei medicinali e dei dispositivi medici nelle
maxiemergenze, al fine di individuare, d'intesa con le regioni e le
autonomie locali, un livello minimo di dotazione e di organizzazione
comune su tutto il territorio nazionale necessaria al funzionamento di un
posto medico avanzato, tale da garantire un razionale utilizzo ed
approvvigionamento dei materiali in caso di catastrofe;
Il Governo, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province
e le comunita' montane convengono sul documento recante «Criteri di
massima sulla dotazione di farmaci e dispostivi medici di un posto medico
avanzato di secondo livello utilizzabile in caso di catastrofe», che,
allegato sub A) al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma,
22 maggio 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A)
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Vedere Allegato da pag. 161 a pag. 187 della G.U. <---- |