CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
DELIBERAZIONE 22 maggio 2003

Accordo tra Governo, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, comuni, province e comunita' montane sui «Criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un posto medico avanzato di II livello utilizzabile in caso di catastrofe».

(Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25/8/2003 - Suppl. Ordinario n.139

 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2001 recante: «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi», in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il quale e' stato adottato, previa intesa con la Conferenza unificata (repertorio atti n. 367 del 23 novembre 2000), il modello di pianificazione sanitaria da mettere in atto per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso sanitario;
Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26 febbraio 2003, che segue e completa quanto gia' contenuto nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento alla definizione dei criteri generali per la gestione dei medicinali e dei dispositivi medici nelle maxi-emergenze, al fine di individuare, d'intesa con le Regioni e le autonomie locali, un livello minimo di dotazione e di organizzazione comune su tutto il territorio nazionale, tale da garantire un razionale utilizzo ed approvvigionamento dei materiali in caso di catastrofe;
Considerato che, in sede tecnica il 3 aprile 2003, sono state concordate delle modifiche al testo del provvedimento e, che con successiva nota del 28 aprile 2003, il Dipartimento della protezione civile ne ha trasmesso il testo definitivo, sul quale, con nota del 12 maggio 2003 la regione Veneto a nome del coordinamento interregionale ha comunicato l'avviso favorevole delle regioni;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza, i presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso avviso favorevole all'accordo;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni Governo e regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comuni, province e comunita' montane ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le comunita' montane;
Considerato che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2001 recante: «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi», in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato adottato il modello di pianificazione sanitaria da mettere in atto per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso sanitario;
Considerato altresi' che, con il suddetto decreto, si auspicava che ogni regione, a seconda delle caratteristiche e dei rischi del territorio, fosse dotata di una o piu' strutture mobili, con funzioni di Posto medico avanzato (PMA), di immediata mobilitazione, rapidamente attrezzabili, che potessero offrire un riparo dagli agenti atmosferici e costituissero un punto materiale di riferimento per la catena dei soccorsi consentendo di applicare, per quanto realisticamente possibile, tecniche di supporto avanzato delle funzioni vitali per la sopravvivenza a breve termine dei feriti;
Valutata pertanto la necessita' di un'organizzazione razionale dell'approvvigionamento di medicinali e di dispositivi medici destinati al soccorso delle popolazioni colpite da una calamita', al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento ed al tempo stesso contenere lo spreco di risorse;
Ritenuto infine necessario definire i criteri generali per la gestione dei medicinali e dei dispositivi medici nelle maxiemergenze, al fine di individuare, d'intesa con le regioni e le autonomie locali, un livello minimo di dotazione e di organizzazione comune su tutto il territorio nazionale necessaria al funzionamento di un posto medico avanzato, tale da garantire un razionale utilizzo ed approvvigionamento dei materiali in caso di catastrofe;
Il Governo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le comunita' montane convengono sul documento recante «Criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispostivi medici di un posto medico avanzato di secondo livello utilizzabile in caso di catastrofe», che, allegato sub A) al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 22 maggio 2003

Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

Allegato A)

----> Vedere Allegato da pag. 161 a pag. 187 della G.U. <----

  
  
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