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LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma l del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse
comune;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992
recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», che
individua le condizioni per assicurare le attivita' di emergenza sanitaria
uniformemente su tutto il territorio nazionale;
Viste le «Linee guida sul
sistema di emergenza sanitaria» (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 17
maggio 1996, n. 114), approvate da questa conferenza l'11 aprile 1996, in
attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, che prevedevano, tra gli altri, che i programmi di aggiornamento e
formazione del personale medico, infermieristico e non infermieristico,
dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale addetti
all'emergenza, nonche' del personale messo a disposizione dalle
associazioni di volontariato, venissero predisposti in un apposito
documento, al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia
unitaria;
Visto il documento di linee guida in oggetto, trasmesso con nota
del 12 aprile 2001 dal Ministero della salute, esaminato il 5 giugno 2001
in sede tecnica e per il quale, le regioni chiedevano il rinvio per
approfondimenti;
Vista la proposta di accordo, trasmessa con nota del 3
aprile 2003 dalla regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale,
riformulata sulla scorta di quella trasmessa inizialmente dal Ministero
della salute;
Considerato che il 6 maggio 2003 in sede tecnica, i
contenuti delle linee guida di cui allo schema di accordo in questione
venivano nuovamente rivisti e convenuti tra il Ministero della salute e le
regioni, che, a seguito dell'attivita' istruttoria posta in essere dalla
segreteria di questa conferenza, si e' pervenuti ad una formulazione
definitiva dell'accordo in oggetto;
Considerato che nel corso dell'odierna
seduta di questa conferenza, i presidenti delle regioni e delle province
autonome hanno espresso avviso favorevole all'accordo;
Acquisito l'assenso
del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso
ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, i
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che l'atto d'intesa Stato e regioni sancito da questa
conferenza l'11 aprile 1996 sul sistema di emergenza/urgenza, (Repertorio
atti n. 131) prevede che i programmi di aggiornamento e formazione del
personale medico, infermieristico e non infermieristico, dipendente o
convenzionato con il sistema sanitario nazionale (S.S.N.), addetti
all'emergenza nonche' del personale messo a disposizione dalle
associazioni di volontariato, siano predisposti e sviluppati in un
apposito documento, al fine di garantire a livello nazionale una
fisionomia unitaria dei diversi programmi di formazione e aggiornamento;
Ritenuta la necessita', per la peculiarita' e la specificita' delle
competenze richieste, di poter avere una formazione specialistica
specifica sull'emergenza come avviene per altre specialita', e che le
singole regioni potranno prevedere iniziative finalizzate alla formazione
del medico addetto al sistema di emergenza/urgenza sanitaria;
Valutato che
il presente documento intende fornire le indicazioni per la definizione
degli obiettivi formativi che le varie figure professionali coinvolte
devono conseguire al fine di garantire contestualmente l'uniformita' dei
percorsi formativi previsti dalle varie realta' regionali;
il Ministro
della salute, i presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano convengono sul documento recante «Linee guida su
formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale
operante nel sistema di emergenza/urgenza» che, allegato sub-A) al
presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 22 maggio 2003
Il
Presidente:La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A
LINEE GUIDA SU
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PERMANENTE DEL PERSONALE
OPERANTE NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA
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Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 13 della G.U. <---- |