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Testo in vigore dal:
12-7-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 9
maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome
respiratoria acuta severa (SARS), e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 10 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003. A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 3961):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 12 maggio
2003.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente,
il 12 maggio 2003 con il parere del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla XII commissione il 27 e 28 maggio 2003; il 3 e 4 giugno
2003.
Esaminato in aula il 9 giugno 2003 ed approvato il 10 giugno 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2318):
Assegnato alla 12ª commissione
(Igiene e sanita), in sede referente, il 12 giugno 2003 con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 17 giugno 2003.
Esaminato dalla 12ª commissione il
17, 18, 19, e 24 giugno 2003.
Esaminato in aula il 26 giugno 2003 e
approvato il 2 luglio 2003.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, n. 103.
All'articolo 1: al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 32» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 32», le parole: «approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267», dopo le parole: «ai passeggeri» sono
inserite le seguenti: «e al personale» e dopo le parole: «Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS),» sono inserite le seguenti: «e al personale
degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS».
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni ((
... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
Art. 1
Controlli sanitari
1. Ferme restando le
disposizioni (( dell'articolo 32 )) della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, (( di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, )) per la durata dello stato di emergenza conseguente
all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) e' fatto
obbligo ai passeggeri (( e al personale )) dei voli aerei
provenienti dalla aree affette, come individuate dall'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS), (( e al personale degli scali aerei e
portuali nazionali addetti all'emergenza SARS )) di sottoporsi,
presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, a controllo
sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della
temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria
acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione
mondiale della sanita', trovano applicazione le procedure previste dal
regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969,
modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio
1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per
le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) e' il
seguente: «Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria).
- Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica
e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. La legge regionale
stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e
sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria,
ivi comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico provinciale e
del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari
comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del
personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile
ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte
del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attivita' di
istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure
sanitarie, ricadono sotto la responsabilita' delle competenti autorita'.
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in
base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».
- Il testo
dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
e' il seguente: «Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale.
Negli altri casi l'adozione
dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in
ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento
di piu' ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che
interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure
necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del comma 1.».
- Il testo dell'art. 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' il seguente: «Art. 50 (Competenze del sindaco e
del presidente della provincia).
- 1. Il sindaco e il presidente della
provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e
della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il
consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e
sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalla statuto e dai
regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni
statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4.
Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.
5. Il particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita'
locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti
territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il
territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente
comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco
e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione
e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso
enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni
debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza,
il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai
sensi dell'art. 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,
nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11.
Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a
tracolla. Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di
colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria
provincia, da portarsi a tracolla.».
- La legge 9 febbraio 1982, n. 106,
reca: «Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario
internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal
regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973.».
Art. 2
Validazione test e
controlli sanitari
1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico
per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati
dall'Istituto superiore di sanita', senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), in data 5
maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS),
ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino,
raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare
per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei
medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti
ed alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni
possibile ulteriore diffusione del contagio;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria
acuta severa (SARS);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Controlli sanitari
1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la
durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome
respiratoria acuta severa (SARS) e' fatto obbligo ai passeggeri dei voli
aerei provenienti dalle aree affette, come individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), di sottoporsi, presso
gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, a controllo
sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della
temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria
acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione
mondiale della sanita', trovano applicazione le procedure previste dal
regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969,
modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio
1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per
le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).
Art. 2
Validazione test e
controlli sanitari
1. I test di laboratorio
da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS)
sono validati dall'Istituto superiore di sanita', senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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