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LEGGE 10 luglio 2003, n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

(Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/7/2003)

Testo in vigore dal: 12-7-2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3961):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 12 maggio 2003.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 12 maggio 2003 con il parere del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla XII commissione il 27 e 28 maggio 2003; il 3 e 4 giugno 2003.
Esaminato in aula il 9 giugno 2003 ed approvato il 10 giugno 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2318):
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in sede referente, il 12 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 17 giugno 2003.
Esaminato dalla 12ª commissione il 17, 18, 19, e 24 giugno 2003.
Esaminato in aula il 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, n. 103.

All'articolo 1: al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32», le parole: «approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», dopo le parole: «ai passeggeri» sono inserite le seguenti: «e al personale» e dopo le parole: «Organizzazione mondiale della sanita' (OMS),» sono inserite le seguenti: «e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 103
Testo del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003), coordinato con la legge di conversione 10 luglio 2003, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).».

(Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/7/2003)

  
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Controlli sanitari

1. Ferme restando le disposizioni (( dell'articolo 32 )) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, )) per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) e' fatto obbligo ai passeggeri (( e al personale )) dei voli aerei provenienti dalla aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), (( e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS )) di sottoporsi, presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanita', trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: «Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria).
- Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilita' delle competenti autorita'. Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».
- Il testo dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.».
- Il testo dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia).
- 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalla statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. Il particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portarsi a tracolla.».
- La legge 9 febbraio 1982, n. 106, reca: «Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973.».

Art. 2

Validazione test e controlli sanitari

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanita', senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 103
Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

(Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12/5/2003)

  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti ed alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Controlli sanitari

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) e' fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanita', trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).

Art. 2

Validazione test e controlli sanitari

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanita', senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

     

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