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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Al
primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: "e`
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e` punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 593 del
codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 593
(Omissione di soccorso).
- Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un
fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di
provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
per altra causa, omette di dare immediato avviso all'autorita' e' punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 500 euro.
Alla
stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di
presentare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorita'.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale la
pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.".
Art. 2
1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e`
sostituito dal seguente: "5. Chiunque, nelle condizioni di cui al
comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
danno alle sole cose, e` soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro.
In tale
caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma
7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI";
b) il comma 6 e` sostituito dal
seguente: "6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi,
e` punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di
cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli
281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei
limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed e` possibile
procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";
c) il
comma 7 e` sostituito dal seguente: "7. Chiunque, nelle condizioni
di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza
occorrente alle persone ferite, e` punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un
anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI";
d) dopo il comma 8 e` inserito il
seguente: "8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le
ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 189 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come
modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 189 (Comportamento in
caso di incidente). - 1. L'utente della strada, in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e
di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono
porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche'
non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilita'. 3. Ove dall'incidente siano
derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della
strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla
circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in
servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata
rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto
l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per
appurare le modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti
devono, altresi', fornire le proprie generalita', nonche' le altre
informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate
o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli
elementi sopraindicati.
5. Chiunque. nelle condizioni di cui al comma 1,
non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno
alle sole cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal
fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi,
e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste
dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche
al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed e'
possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e,
occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla
persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo
o di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per
il caso di flagranza di reato. 8-bis. Nei confronti del conducente che,
entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non
ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro
275,10.".
- La sessione II, del capo II, del titolo VI del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Sanzioni
amministrative accessorie e sanzioni penali". - Si riporta il testo
degli articoli 280, 281, 282, 283 e 284 e 381 del codice di procedura
penale: "Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive).
- 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente
articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono
essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La
disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia
trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.".
"Art. 281 (Divieto di espatrio). - 1. Con il provvedimento che
dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non
uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che
procede. 2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare
l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione
del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per
l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure
coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il
divieto di espatrio.".
"Art. 282 (Obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria).
- 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato
di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il
giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita'
lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.".
"Art. 283
(Divieto e obbligo di dimora). - 1. Con il provvedimento che dispone il
divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in
un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del
giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di
dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza
l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di
dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo
o quando il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio di polizia,
dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un
comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la
personalita' del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in
tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste
dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo' essere disposto nel territorio di
un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune di abituale
dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorita'
di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e
dichiarare il luogo ove fissera' la propria abitazione. Il giudice puo'
prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorita' di polizia gli orari
e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari
controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa
autorita' le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4.
Il giudice puo', anche con separato provvedimento, prescrivere
all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del
giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel
determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice
considera, per quanto e' possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e
di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma
terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il
giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma
di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice e' data in ogni
caso immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne
vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni
infrazione.".
"Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti
alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle
che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non puo'
altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero
versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo
ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo
strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per
esercitare una attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la
polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in
ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5.
L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti
domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei
cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il
giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie.".
"Art.
381. (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre
anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di
arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a)
peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del
codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del del codice penale;
c)
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma
2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del
codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice
penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h)
danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice
penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l)
appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
m)
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n.
110. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere
la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle
ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in
flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto
ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della
persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni
o il rifiuto di fornirle.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4
(Competenza per materia). - 1. Il giudice di pace e' competente:
a) per i
delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582,
limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a
querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a
querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi
anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594,
595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 632, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e
647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice
di pace e' altresi' competente per i delitti, consumati o tentati, e per
le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e
62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
"Testo unico in materia di sicurezza";
b) articoli 1095, 1096 e
1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione";
c) art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante
"Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei
rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati";
e) art. 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante
"Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali";
f) art. 15, secondo comma,
della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per
l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) art. 3 della legge 8
novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore
farmaceutico";
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto
comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie
e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2
agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e
misure per il personale del lotto";
m) articolo 17, comma 3, della
legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
n) art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle
direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici
a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n.
428";
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre
1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge
29 dicembre 1990. n. 428";
p) art. 7, comma 9, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della
direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole";
q)
articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";
r)
art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507,
recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantabili attivi";
s) art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione
della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
3.
La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia del tribunale
se ricorre una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 1 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 4. Rimane ferma la
competenza del tribunale per i minorenni.".
Art. 3
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a),
le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse;
b) al
comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono
soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
2026): Presentato dagli on.li Giuseppe Fanfani e Pierluigi Castagnetti il
27 novembre 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 28 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I, IX.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 30 gennaio 2002;
12, 19, 21, 26, 27 febbraio 2002; 6 marzo 2002.
Esaminato in aula l'8
marzo 2002 e approvato il 19 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n.
1272): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il
25 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1a, 8a.
Esaminato dalla 2a
commissione, in sede deliberante, il 17 settembre 2002, 2 ottobre 2002;
5, 27 novembre 2002; 3 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni il 4
dicembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2026/B): Assegnato alla II
commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 dicembre 2002, con
parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 23, 28, 29
gennaio 2003 e 13 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 e
approvato con modificazioni il 19 febbraio 2003.
Senato della Repubblica
(atto n. 1272/B): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 4 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1a e 8a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, l'11 marzo 2003 ed
approvato il 19 marzo 2003.
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