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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il
Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il
Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanita' - Ufficio
Regionale per l'Europa - concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo
OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto
a Roma l'11 gennaio 2001.
Art.
2
1.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art.
3
1. E'
autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un
contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore
dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed
attuazione dell'attivita' dell'Ufficio di Venezia.
Art.
4
1.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880
annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
5
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1366):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, ad
interim, degli affari esteri (Berlusconi) il 3 maggio 2002.
Assegnato alla commissione 3a (Affari esteri, emigrazione), in sede
referente, il 21 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a,
11a, 12a e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 3a, in sede referente, il 5 e 13 giugno 2002.
Relazione presentata il 25 giugno 2002 (atto n. 1366/A - relatore Sen.
Forlani).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002. Camera dei deputati
(atto n. 3082):
Assegnato alla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede
referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, II, IV,
XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 17 settembre 2002
e 26 novembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.
Allegato
ACCORDO
tra
Il Governo Italiano
e
L'Organizzazione Mondiale della Sanita'
Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'istituzione dell'Ufficio
Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo
Preambolo
Nel 1990, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS
hanno istituito a Roma un Ufficio del Centro Europeo per l'Ambiente e la
Salute, mediante un Accordo della durata di cinque anni, rinnovabile.
L'Accordo e' stato ratificato ed e' entrato in rigore il 6 febbraio 1992
con legge italiana numero 197.
Nei 1995, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS
hanno concordato di estendere la validita' dell'Accordo del 1990 mediante
un Accordo della durata di sei anni, rinnovabile, che e' stato ratificato
ed e' entrato in vigore il 20 gennaio 1997 con legge italiana numero 18.
Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo della
Organizzazione Mondiale della Sanita', ivi inclusa l'Italia, durante la
seduta annuale del Comitato Regionale svoltasi a Copenhagen, hanno
approvato il documento denominato: "Health 22" - Salute per
tutti nel XXIo secolo ", che rappresenta il punto di riferimento
strategico per la Regione europea dell'OMS e stabilisce priorita' ed
obiettivi per raggiungere e mantenere il miglior stato di salute
possibile per la popolazione europea.
Nello stesso anno, interamente in sintonia con il documento "Health
2", il Programma di Promozione della Salute e Investimenti in Salute
dell'Ufficio Europeo dell'OMS, in collaborazione con il Ministero della
Sanita' e la Regione del Veneto, ha lanciato il programma triennale
definito "l'Iniziativa di Verona: investire in salute nel contesto
dello sviluppo economico, sociale e umano (1998-2000)".
Allo scopo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione nonche'' di
perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute
attraverso le strategie previste nel citato documento "Health
21", nell'interesse di tutelare e migliorare la salute della
popolazione europea, l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS e il Governo
della Repubblica Italiana.
concordano
di istituire un Ufficio progetto denominato "Ufficio Europeo OMS per
gli investimenti in salute e per lo sviluppo", con sede a Venezia,
Italia, per un periodo di dieci anni a partire dalla data riportata al
comma 1 dell'articolo 12 del presente Accordo.
Articolo 1
Struttura organizzativa
1. L'Ufficio di Venezia sara' denominato: "Ufficio Europeo OMS per
gli investimenti in salute e per lo sviluppo" e sara' indicato nel
prosieguo del presente Accordo come "Ufficio di Venezia".
L'Ufficio di Venezia sara' parte integrante dell'Ufficio Regionale
Europeo dell'OMS.
2. L'Ufficio di Venezia sara' istituito per un periodo iniziale di 10
anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo,
cosi' come stabilito dall'articolo 12 seguente.
3. Il Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS nominera' un
membro anziano del personale come capo dell'Ufficio di Venezia.
4. Si prevede che in linea di principio lo staff dell'Ufficio di Venezia
sara' costituito, a regime, da 6 unita' professionali e 5 unita' di
servizi generali.
5. L'Ufficio di Venezia avra' un Comitato Scientifico Consultivo.
Il Comitato Scientifico Consultivo, in aderenza ai programmi e alle
esigenze dell'OMS/EURO, formulera' pareri scientifici sul programma delle
attivita' dell'Ufficio di Venezia. Il Comitato valutera', inoltre, sulla
base di apposite relazioni, i risultati conseguiti dall'attivita'
relativamente al due anni precedenti.
Il Comitato Scientifco Consultivo sara' composto da 7 membri nominati dal
Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS. In considerazione
dell'opportunita' di utilizzare le competenze del livello nazionale e
locale, il Direttore Regionale dell'OMS/EURO, ogni volta che cio' risulti
opportuno, si impegnera' in ogni modo a nominare un esperto proposto dal
Ministero della Sanita' del paese ospitante, ed un altro su designazione
del Presidente della Regione del Veneto.
I membri del Comitato, che devono avere comprovata esperienza nei settori
di attivita' dell'Ufficio di Venezia, sono nominati per un periodo
rinnovabile di tre anni. Detto Comitato dovra' riunirsi almeno una volta
l'anno. Il Comitato eleggera' il proprio Presidente e adottera' il
proprio metodo di lavoro.
6. L'Ufficio di Venezia costituira' parte integrante dell'OMS/EURO e
sara' pienamente integrato nella sua struttura organizzativa e nel suo
piano di attivita'. La struttura organizzativa e le attivita'
dell'Ufficio di Venezia saranno in conformita' ai principi della
Costituzione, ai regolamenti e alle politiche dell'OMS. L'OMS/EURO sara',
inoltre, responsabile di organizzare, gestire, amministrare, dirigere e
guidare l'attivita' dell'Ufficio di Venezia.
Articolo 2
Attivita'
1. L'Ufficio di Venezia, nell'area di propria competenza, fornira'
assistenza agli Stati Membri sia a livello nazionale, che regionale e
locale, per favorire l'attuazione delle strategie di investimenti in
salute che inseriscano la promozione della salute al centro dello
sviluppo economico, sociale ed umano, come disposto dal documento "Health
21-Salute per tutti nel XXIo secolo" .
2. In termini aperativi, oltre ai programmi di informazione ed educazione
alla salute, l'Ufficio di Venezia svolgera' le seguenti due funzioni
principali:
a) monitoraggio, disamina e sistematizzazione della crescente quantita'
di nuovi risultati di ricerca sui determinanti (sociali ed economici)
della salute della popolazione;
b) fornitura di servizi, assistenza tecnica e collaborazione agli Stati
Membri per aumentare la loro capacita' (sia a livello nazionale che
subnazionale) di agire, secondo l'evidenza, sui determinanti socio
economici della salute. Cio' permettera' agli Stati Membri di investire
in salute e di porre le attivita' di promozione della salute al centro
della loro agenda di sviluppo.
Le principali attivita' dell'Ufficio di Venezia sono riassunte
nell'Allegato I a questo Accordo.
3. Le attivita' dell'Ufficio di Venezia integreranno le attivita' di
promozione della salute correlate ai determinanti di salute dell'OMS/EURO
in linea con la strategia denominata "Health 21". Il sistema
informativo dell'OMS sara' utilizzato, nella misura necessaria, per
sostenere le attivita' dell'Ufficio di Venezia.
Articolo 3
Strutture
1. L'Ufficio avra' sede a Venezia in un adatto edificio di superficie
minima di 500m2, accettabile dall'OMS/EURO, fornito dalla Regione del
Veneto senza oneri per l'OMS/EURO.
2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati secondo il Codice
delle Bandiere ed i Regolamenti, le Risoluzioni e la prassi
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'.
3. In caso si concordi tra la Regione Veneto e l'OMS/EURO di trasferire
l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli
obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo,
resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione. La Regione del Veneto
sosterra' altresi', tutte le spese relative al trasferimento di sede.
Articolo 4
Contributo del Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana e della
Regione del Veneto
1. La Regione del Veneto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1,
sosterra', fino ad una somma massima di lire 430 milioni, gli oneri
relativi agli arredi, agli accessori e alle apparecchiature, nonche'
all'allestimento delle postazioni di lavoro (computer, telefoni, set per
videoconferenze ecc., secondo gli standard in uso all'OMS). La Regione
del Veneto sara', inoltre, responsabile dei costi locali relativi al
mantenimento delle strutture e delle apparecchiature, ai servizi interni
di pulizia, sicurezza, rifornimento di acqua, fino ad una somma massima
pari a lire 633,6 milioni.
2. La Regione del Veneto fornira' all'OMS/EURO, oltre ai fondi necessari
a coprire le spese indicate nel comma 1, un contributo annuo, in dollari
USA, corrispondente ad un contributo annuo di 1.300 milioni di Lire
italiane. Il Ministero della Sanita' fornira' all'OMS/EUR0 un contributo
annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 600
milioni di Lire italiane. I contributi indicati in questo comma saranno
utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale
impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei
programmi e delle attivita' operative.
3. I fondi in dollari USA saranno trasferiti, all'inizio di ogni anno, ad
un apposito conto bancario dell'OMS/EURO. L'OMS/EURO fornira' alla
Regione del Veneto e al Ministero della Sanita' i dettagli relativi al
conto bancario.
4. Ogni variazione dei costi dovuta a fluttuazioni del cambio tra Lira
italiana e dollaro USA sara' compensata annualmente dal Ministero della
Sanita' e dalla Regione del Veneto in funzione delle rispettive quote di
contribuzione di cui al precedente comma 2. II Ministero della Sanita' e
la Regione Veneto concordano di rinegoziare con l'OMS/EURO l'ammontare
complessivo dei propri contributi in caso di aumenti dei costi dovuti ad
aumenti statutari o ad inflazione.
Articolo 5
Personale
1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale
eventualmente comandatovi, sara' personale dell'OMS, con un incarico di
durata limitata, e sara' soggetto alle norme e ai regolamenti in vigore
per il personale dell'OMS e godra' dello stato e dei diritti del
personale dell'OMS, e, in quanto funzionario dell'OMS, godra' a tutti gli
effetti delle immunita' e dei privilegi concessi in seguito al libero
esercizio delle proprie funzioni. Le assunzioni e la gestione del
personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in base alle leggi, alle
norme, ai regolamenti e alle procedure dell'OMS.
2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale
dell'Ufficio di Venezia sara' assunto secondo le norme, i regolamenti e
le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali
proroghe, saranno determinate secondo quanto disposto dalle norme dell'OMS
e sulla base delle garanzie dei fondi disponibili.
3. Personale aggiuntivo potra' essere comandato all'Ufficio di Venezia da
parte della Regione del Veneto, della Repubblica Italiana, o di qualsiasi
altro Stato Membro dell'OMS, da parte di organizzazioni internazionali o
di qualsiasi altra organizzazione in base ad un accordo concluso con l'OMS.
Tale personale aggiuntivo potra' appartenere sia a categorie
professionali che a categorie appartenenti a servizi generali.
4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e
tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia.
5. Scambi di personale (sia esso professionale o di servizi generali) fra
l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle
esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere
aggiuntivo per il Ministero della Sanita' e per la Regone Veneto.
Articolo 6
Contributo dell'OMS/EURO
1. L'OMS/EURO terra' una contabilita' separata relativa ai contributi
trasferiti all'Ufficio di Venezia, riguardante le somme ricevute e le
spese dell'Ufficio di Venezia, secondo le norme, i regolamenti finanziari
e la prassi dell'OMS. Gli interessi maturati sui fondi saranno calcolati
ed accreditati in base alle norme, i regolamenti e la prassi dell'OMS.
2. Tutte le registrazioni finanziarie saranno espresse in dollari USA.
Entrate ed uscite registrate con altre valute, saranno convertite in
dollari USA secondo il tasso di cambio delle Nazioni Unite applicabile
alla data di tali transazioni.
3. L'OMS/EURO garantira' che le transazioni finanziane relative ai fondi
saranno:
(a) registrate sulla base di procedure interne di controllo in linea con
le norme, i regolamenti e la prassi dell'OMS;
(b) effettuate nel pieno rispetto dei regolamenti finanziari, delle norme
e della prassi in vigore al momento all'OMS.
4. La gestione finanziaria ed amministrativa delle spese dell'Ufficio di
Venezia e' soggetta a controllo interno ed esterno e alle nome
finanziarie, regolamenti e procedure applicabili all'OMS.
5. L'OMS/EURO si adoperera' al massimo per assicurare fondi supplementari
per le attivita' dell'Ufficio di Venezia da fonti diverse dal Ministero
della Sanita' della Repubblica italiana e dalla Regione Veneto, con
l'obiettivo di aumentare considerevolmente, gia' a partire dal terzo anno
di attivita' dell'Ufficio, l'ammontare complessivo del bilancio relativo
alle attivita' e ai programmi operativi dell'Ufficio di Venezia.
6. Nel quadro delle attivita' dell'Ufficio di Venezia, l'OMS/EURO dara'
piena ed attenta considerazione a proposte presentate dal Ministero della
Sanita' e dalla Regione del Veneto per assistenza tecnica e attivita' di
cooperazione da attuarsi in Italia nell'ambito delle competenze
dell'Ufficio di Venezia. Si prevede altresi che l'Ufficio di Venezia
avra' un impatto considerevole ed offrira' opportunita' di stretta
cooperazione con il Paese ospitante ed anche con gli altri Stati Membri
deIIOMS/EURO.
Articolo 7
Collaborazione tra l'Ufficio di Venezia e le Istituzioni italiane
1. Nell'ambito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'OMS/EURO,
il Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana considerera' le piu'
opportune modalita' di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in
attivita' di livello nazionale ed internazionale promosse dal Ministero
stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformitacon le
competenze dell'Ufficio di Venezia, cosi' come disposto dall'art. 2 del
presente Accordo. Inoltre, il Ministero della Sanita' e la Regione del
Veneto ricercheranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di
Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario
Nazionale ed altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di
competenza.
Articolo 8
Privilegi e immunita'
1. Lo stato giuridico, i privilegi e le immunita' dell'Ufficio di Venezia
saranno regolati dalle stesse disposizioni contenute nell'articolo VI
dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS
riguardante l'istituzione dell'Ufficio di Roma del Centro Europeo per
l'Ambiente e la Salute, firmato a Rorna il 14 giugno 1990, con un
Addendum, ratificato ed entrato in vigore il 6 febbraio 1992 con legge
italiana n. 197.
Articolo 9
Telecomunicazioni
1. Il sistema di telecomunicazioni tra l'Ufficio di Venezia, l'OMS, gli
Stati Membri dell'OMS e le pertinenti Istituzioni scientifiche, sara'
istituito e, se necessario, aggiornato secondo gli standard
internazionali del sistema ISDN (Integrated Service Digital Network) sui
quale si basa la rete di comunicazioni dell'OMS. Le procedure dell'OMS/EURO
in questo campo saranno applicate all'Ufficio di Venezia.
Articolo 10
Piano di lavoro
1. Al presente Accordo sara' allegato, come Allegato II, un dettagliato
piano di lavoro ad hoc relativo al primo biennio di attivita'
dell'Ufficio di Venezia nonche' alle attivita' previste per il biennio
2003-2004. Il Piano di lavoro dell'Ufficio sara' in linea con il ciclo di
progranmazione biennale dell'OMS.
Articolo 11
Valutazione del lavoro dell'Ufficio di Venezia
1. Una valutazione delle attivita' dell'Ufficio di Venezia sara'
effettuata ogni due anni sulla base di relazioni presentate al Comitato
Scientifico Consultivo e ai Direttore Regionale dell'OMS/EURO, in
conformita' con le procedure in uso all'OMS/EURO. Oltre alla relazione
annuale delle attivita' dell'Ufficio di Venezia, verranno redatte
relazioni semestrali delle attivita' svolte in conformita' alle linee
guida dell'OMS/EURO.
Articolo 12
Disposizioni finali
1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle
necessarie formalita' previste dai rispettivi ordinamenti delle parti,
compresa la ratifica parlamentare,
2. L'effettiva attuazione del presente Accordo e' legata all'adozione da
parte della Regione Veneto degli atti legislativi necessari
all'attuazione dei suoi impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4.
3. Il presente Accordo restera' in vigore per dieci anni, dalla data
della sua entrata in vigore. Potra' essere rinnovato per ulteriori 10
anni sulla base di un accordo tra le parti.
4. Ciascuna parte potra' esercitare il diritto di risoluzione
dell'Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da
effettuarsi 6 mesi prima della risoluzione. In caso di risoluzione, gli
impegni assunti dalle parti in virtu' del presente atto rimarranno in
vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita', il
licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni
inutilizzati, la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di
obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori,
di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli
impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS
fornira' un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale
rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare dei fondi in
eccesso dovra' essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o
alla Regione del Veneto, entro sei mesi dalla data di risoluzione
dell'Accordo.
5. Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovra' essere effettuato per
reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato
come emendamento al presente Accordo.
6. Qualsiasi notifica o richiesta da effettuarsi in virtu' del presente
Accordo dovra' essere fatta per iscritto.
7. Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' o del Governo
della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente
all'attuazione, a modifiche o revisioni del presente Accordo. Salvo il
raggiungimento di un'intesa amichevole, qualsiasi controversia
riguardante l'interpretazione o l'uso del presente Accordo, verra'
sottoposta a conciliazione. In caso di mancato accordo fra le parti, la
controversia sara' sottoposta ad Arbitrato. Quest'ultimo sara' condotto
secondo modalita' sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in
mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione
delle Nazioni Unite sugli scambi internazionali in vigore alla data di
sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sara'
accettato dalle parti in quanto inappellabile.
Visto l'Accordo concluso il 25 Ottobre 2000 tra il Ministero della
Sanita' della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, copia del quale e'
allegata al presente Accordo come Allegato III, i sottoscritti, in
rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' hanno rispettivamente firmato,
a nome delle parti, il presente Accordo a Roma in data 11 gennaio 2001 in
due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi
facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il
testo in lingua inglese e' quello che prevale.
II Ministro della Sanità
Prof. Umberto Veronesi
Data 11 gennaio 2001
Il Direttore dell'Ufficio
Regionale per l'Europa
dell'organizzazione
Mondiale della Sanità
Dr. Mare Danzon
Data 11 gennaio 2001
(In presenza del presidente della Regione Veneto,)
On. Dr. Giancarlo Galan
Data: 11 GEN. 2001
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