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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a
tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4
aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 2319):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal
Ministro della salute (Sirchia) e dal Ministro dell'istruzione,
universita' e della ricerca (Moratti) l'11 febbraio 2002.
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali),
in sede referente, l'11 febbraio 2002 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni, I, IV, V, XI e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VII (Cultura) XII (Affari sociali) il
19, 20, 21, 27, 28 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 1o, 5 marzo 2002 e approvato il 6 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1212):
Assegnato alle commissioni riunite 7a (Istruzione pubblica) 12a (Igiene e
sanita), in sede referente, l'8 marzo 2002 con pareri delle commissioni
1a, 4a, 5a e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 12
marzo 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite 7a (Istruzione pubblica) 12a (Igiene
e sanita), in sede referente, il 13, 14, 19, 20 marzo 2002.
Esaminato ed approvato in aula il 27 marzo 2002.
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Avvertenza:
Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 68.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8
L'art. 1 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502) - 1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis
dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1
febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002
".
All'art. 3:
al comma 1, le parole "tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal
Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; le
parole: "16 membri" sono sostituite dalle seguenti: "25
membri" e le parole: "e uno dalla Federazione nazionale collegi
infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici
d'infanzia" sono sotituite dalle seguenti: ", uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione
nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e
vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle
ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della
riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno
dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui
all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della
medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli
ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli
psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei
chimici".
All'art. 4: al comma 2 la parola: "estesa" e' sostituita dalla
seguente: "esteso";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio
universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, e'
prorogato fino al 30 aprile 2003".
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente dalla Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modifiche o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i
segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifica all'articolo
15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(( 1. Al comma 3
dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, le parole: "1 febbraio 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". ))
Riferimenti
normativi:
- L'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura).
- 1. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, disciplina
l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario,
nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i
dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda
verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano
programmatico e finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici e' affidata ai dirigenti
secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di cui al comma 1,
nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui
all'art. 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo, fatto salvo
quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'art.
15-sexies.
3. A far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a
tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore
disponibilita' di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un
numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I
contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di
regolarizzazione dei rapporti soppressi.".
- Il comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", e'
il seguente:
"5-bis. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima
delle parole:
"Sono soppressi le seguenti: "A far data dal 1 febbraio 2002.
".
Art. 2
Differimento del termine
della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con
procedura di mutuo riconoscimento
1. Al comma 19
dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"31 dicembre 2001" sono sostituite dal1e seguenti: "31
dicembre 2002".
Riferimenti
normativi:
- Il comma 19, dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)", come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste
dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano
sino al 31 dicembre 2002 anche ai medicinali autorizzati in Italia
secondo la procedura del mutuo riconoscimento.".
Art. 3
Modificazione
dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni 1
Al comma 1 dell'articolo
16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da ((
quattro vicepresidenti di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ))
uno dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, uno rappresentato dal Presidente
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, nonche' da (( 25 membri )) di cui due
designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione
pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per
gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, (( uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale
degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei
collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche,
uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione
di cui all'`articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle
associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'articolo 4 della
medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli
ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli
psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici.".
))
2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della
Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si
provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Riferimenti
normativi:
- L'art. 16-ter del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione continua).
- 1. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e' nominata una Commissione nazionale per la formazione
continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e' presieduta
dal Ministro della salute ed e' composta da quattro vicepresidenti, di
cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni e de le province autonome di
Trento e Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche'
da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal
Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari
opportunita', uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza
permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti,
uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno
dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali,
assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione
nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge
10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251
del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della
prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto
sono disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie
professionali interessate in ordine alle materie di competenza della
Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' gli ordini e i
collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse
nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e
adozione delle linee guida e dei relativi percorsi
diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che
devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di
formazione predisposti a livello regionale nonche' i criteri e gli
strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze
formative. La Commissione definisce altresi' i requisiti per
l'accreditamento delle societa' scientifiche nonche' dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' formative e procede alla
verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla
organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua,
concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di
specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di
rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni
predispongono una relazione annuale sulle attivita' formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il
monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di
formazione continua.".
- Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione
ostetrica", sono i seguenti:
"Art. 2 (Professioni sanitarie riabilitative).
- 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione svolgono con titolarita' e autonomia professionale, nei
confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita' dirette
alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di
valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie
previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche
attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e
didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al
processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita'
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con
l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli
ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Art. 3 (Professioni tecnico-sanitarie). - 1. Gli operatori delle
professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area
tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure
tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su
materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita'
tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti
concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili
professionali definiti con decreto del Ministro della sanita'.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e
didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di
aziendalizzazione e al miglioramento della qualita' organizzativa e
professionalenel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una
integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli
altri Stati dell'Unione europea.".
"Art. 4 (Professioni tecniche della prevenzione). - 1. Gli operatori
delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia
tecnico-professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in
materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro,
di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e
veterinaria. Tali attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della
responsabilita' derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per
l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali
per l'ambiente della diretta responsabilita' e gestione delle attivita'
di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.".
- L'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)", e' il seguente: "5. I
soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche che chiedono, ai
sensi dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di
attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche
attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini
dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle
spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di
cui al citato art. 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad
un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con
decreto del Ministro della sanita' su proposta della Commissione stessa.
Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle societa' e'
annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per essere
utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i
compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi
per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonche' per far fronte
alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo
svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attivita'
di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti
accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei
programmi di formazione.".
Art. 4
Disposizioni
in materia di Universita'
1.
All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo
periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro trenta mesi".
2. Gli statuti delle Universita' disciplinano l'elettorato attivo per le
cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso
di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato
passivo per la carica di direttore di dipartimento e' (( esteso ))
ai professori di seconda fascia.
(( 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio
universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, e'
prorogato fino al 30 aprile 2003. ))
Riferimenti
normativi:
- L'art. 6, comma 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
"Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"6. Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di
studio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro trenta
mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso
infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati all'Universita'
i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di
attuazione della programmazione universitaria fino alla data di
trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti
predetti.".
- L'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", e' il seguente:
"107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta
disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in
attuazione della presente legge.".
Art. 5
Proroga
degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa
1. In
deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444,
recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli
dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonche' il
comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano
in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2002.
Riferimenti
normativi:
- L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444
"Disciplina della proroga degli organi amministrativi", e' il
seguente:
"1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui
all'art. 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.".
Art. 6
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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