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Testo in vigore dal:
21-6-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerato che l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300
del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le
attribuzioni;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione del
Ministero della salute, in conformita' alle funzioni previste dagli
articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo n. 300 del
1999;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15
novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio
2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data
2 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Dipartimenti e direzioni
generali
1. Per lo svolgimento
delle funzioni di interesse sanitario di spettanza statale e salve le
competenze delle Regioni come individuate dalla normativa vigente, il
Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi
dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si
articola nei seguenti dipartimenti:
a) dipartimento della qualita';
b) dipartimento dell'innovazione;
c) dipartimento della prevenzione e della comunicazione.
2. I dipartimenti assicurano l'esercizio delle funzioni del Ministero, in
conformita' al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei dirigenti preposti agli
uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento.
4. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici
di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni
generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2, 3 e
4. Ciascun dirigente preposto ai predetti uffici conferisce a un
dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente: «Art. 87. - Il Presidente
della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina
degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali».
- L'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), e' il seguente: «1. Aggiunge il comma
4-bis all'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Gli schemi di
regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi,
il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4
del predetto art. 6. I regolamenti gia' emanati o adottati restano in
vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, reca: «Riordinamento
del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, concerne: «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concerne:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
- Gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti: «Art.
47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata
dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della
persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanita' veterinaria, di
tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli
alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del
Ministero della sanita'. Il Ministero, con modalita' definite d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza
sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115». «Art. 47-ter (Aree funzionali).
- 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi
comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura
delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e
le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo,
coordinamento e monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le
organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in
materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e
vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in
medicina e sull'applicazione delle biotecnologie;
adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario
nazionale;
polizia veterinaria;
tutela della salute nei luoghi di lavoro».
«Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di
dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree
funzionali di cui all'art. 47-ter.
2. Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero della
sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui
all'art. 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela
sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di
apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni e' definito dal
Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281».
- L'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo),
ha introdotto i sopra citati articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione».
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre
2001, concerne: «Indirizzi per la predisposizione della direttiva
generale dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2002».
Note
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 47-quater del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il
seguente: «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti
per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del
Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti
grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in
cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e
quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e
controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente
raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi
del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in
particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed
efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di
vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione
europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio
dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo
criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di
personale all'interno del dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta
per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi
conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori
compiti del capo del dipartimento».
- L'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' il seguente: «3. Gli incarichi di Segretario generale di
Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente
sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6».
Art. 2
Dipartimento della
qualita'
1. Il dipartimento della
qualita' provvede alle attivita' ed agli interventi per lo sviluppo ed il
monitoraggio di sistemi di garanzia della qualita' del Servizio sanitario
nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale.
Ad esso sono demandati i compiti dell'osservazione sul servizio
all'utente, della formazione del personale e dell'individuazione dei
fabbisogni informativi.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le
seguenti direzioni generali:
a) direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di
assistenza e dei principi etici di sistema;
b) direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie;
c) direzione generale del sistema informativo.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore aventi
rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli strumenti
strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per la verifica del
loro conseguimento;
b) direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie;
c) direzione generale del sistema informativo.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore aventi
rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli strumenti
strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per la verifica del
loro conseguimento;
b) analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale;
c) elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attivita' del
Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli economici del
Sistema informativo sanitario;
d) determinazione dei criteri generali per la classificazione e la
remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
e) monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria, in
relazione anche alla mobilita' degli assistiti, e programmazione
coordinata degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di
eccellenza sanitaria;
f) supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici in sanita';
g) definizione dei livelli essenziali di assistenza e monitoraggio
sull'attuazione degli stessi e degli altri principi etici di sistema;
h) coordinamento del trasferimento di competenze dal Ministero alle
Regioni;
i) verifica delle liste di attesa e promozione di interventi finalizzati
alle loro riduzioni;
l) definizione di criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e
l'accreditamento delle attivita' sanitarie e verifica degli strumenti di
valutazione della qualita' percepita e della loro efficacia;
m) promozione dello sviluppo e verifica sulla diffusione dell'istituto
della certificazione di qualita';
n) ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
o) vigilanza sulle modalita' di gestione e di finanziamento dei sistemi
di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse dal Servizio sanitario
nazionale;
p) studio e promozione di nuovi modelli per l'assistenza integrata,
sanitaria e sociale a malati acuti, cronici e terminali, agli anziani e
ai disabili, e programmazione coordinata dei livelli di intervento;
q) destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) professioni sanitarie e risorse umane del Servizio sanitario
nazionale;
b) vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni
sanitarie e funzionamento della Commissione centrale per le professioni
sanitarie;
c) supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a
rapporto convenzionale;
d) promozione della professionalita' attraverso programmi organici di
formazione permanente e di aggiornamento;
e) rapporti, con l'Autorita', del volontariato per la valorizzazione del
«capitale sociale»;
f) rapporti con le Societa' medico-scientifiche e le loro federazioni.
5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario
nazionale e del Ministero;
b) informatizzazione dell'attivita' amministrativa del Ministero,
gestione di osservatori e centri di documentazione e relativo
monitoraggio;
c) rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche
nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie;
d) elaborazione e verifica dei dati statistici relativi all'attivita' del
Servizio sanitario nazionale;
e) relazione sullo stato sanitario del Paese;
f) biblioteca. 6. Presso il dipartimento opera la segreteria generale del
Consiglio superiore di sanita' cui e' preposto un dirigente di prima
fascia, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nota
all'art. 2:
- L'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' il seguente: «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al
50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6».
Art. 3
Dipartimento
dell'innovazione
1. Il dipartimento
dell'innovazione svolge attivita' e interventi di propulsione e vigilanza
per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia
sanitaria e a sostegno di azioni di studio e creazione di reti integrate
di servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti, cronici,
terminali, ai disabili ed agli anziani.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le
seguenti direzioni generali:
a) direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;
b) direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica;
c) direzione generale del personale, organizzazione e bilancio.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei
medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza;
b) pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti;
c) dispositivi medici;
d) prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di
salute;
e) biocidi e prodotti cosmetici;
f) produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e
psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle;
g) studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;
h) registri della popolazione per la farmacoepidemiologia;
i) funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale.
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca scientifica in materia sanitaria e funzionamento della
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
b) promozione della ricerca tecnologica in materia sanitaria;
c) disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della
lotta contro il doping;
d) rapporti con l'universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati,
nazionali ed internazionali;
e) vigilanza sull'Istituto superiore di sanita', sull'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sugli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e sugli altri enti o istituti a carattere
nazionale previsti dalla legge;
f) informazioni alle regioni e agli operatori a supporto delle decisioni
relative all'uso delle tecnologie mediche.
5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare
riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane,
finanziarie e strumentali ed alla relativa acquisizione;
b) formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e
mobilita' compresa quella dipartimentale. Art.
4
Dipartimento della
prevenzione e della comunicazione
1. Il dipartimento della
prevenzione e della comunicazione provvede alle attivita' di
coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in
tema di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita e
di benessere delle persone e degli animali, nonche' all'informazione e
comunicazione agli operatori ed ai cittadini e alle relazioni
istituzionali interne ed internazionali.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le
seguenti direzioni generali:
a) direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti;
c) direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;
d) direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i
rapporti internazionali.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, eta'
evolutiva e dell'anziano;
b) prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale
ed a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela
igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle
sostanze pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e
delle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute
mentale, all'invalidita' civile e alla disabilita';
c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;
e) impiego delle biotecnologie e procedure autorizzative concernenti
attivita' relative a microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia
agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;
g) attivita' di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo.
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le
seguenti funzioni relativamente a:
a) tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli
impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) salubrita' dei prodotti di origine animale e dei loro sottoprodotti;
c) alimenti per uso umano, compresi quelli destinati ad un'alimentazione
particolare;
d) biotecnologie alimentari e procedure comunitarie relative agli
alimenti transgenici;
e) igiene e sicurezza alimentare;
f) prodotti per l'alimentazione animale;
g) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei
medicinali e dei dispositivi per uso veterinario;
h) prodotti fitosanitari;
i) polizia veterinaria e profilassi internazionale nei settori
veterinario e alimentare;
j) smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine animale;
k) ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilattici
sperimentali;
l) rapporti con l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO,
l'Organizzazione mondiale del commercio.
5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le
seguenti funzioni relativamente a: a) attivita' di comunicazione e
informazione agli operatori sanitari e alle imprese;
b) educazione sanitaria;
c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;
d) studi e documentazione;
e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti in materia
sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo
settore;
f) portale e centro di contatto del Ministero e attivita' di
comunicazione e informazione ai cittadini;
g) atti di indirizzo e coordinamento in materia di rapporti di
comunicazione tra Servizio sanitario nazionale e universita'.
6. La direzione generale di cui al comma 2, lettera d), ferma la
competenza del Ministero degli affari esteri, svolge le seguenti funzioni
relativamente a:
a) partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali e
sovranazionali ed incontri a livello internazionale;
b) gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa
e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica;
c) rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre
agenzie specializzate delle Nazioni Unite;
d) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e
dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria;
e) svolgimento delle attivita' connesse alla stipula degli accordi
bilaterali del Ministero;
f) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria
nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;
g) interventi sanitari in caso di emergenze internazionali. Art.
5
Funzioni di accertamento
e ispettive
1. Nell'ambito delle
materie di rispettiva competenza, le direzioni generali esercitano i
necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei confronti
degli organismi che svolgono le funzioni e i compiti amministrativi
conferiti, come previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente,
del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico,
compiti di natura ispettiva.
2. Spetta parimenti alle stesse direzioni generali l'espletamento delle
attivita' istruttorie connesse all'esercizio dei poteri sostitutivi,
nonche' delle attivita' strumentali all'adozione dei provvedimenti
d'urgenza previsti dall'articolo 117, comma 1, secondo periodo, del
citato decreto legislativo n. 112 del 1998.
Note
all'art. 5:
- L'art. 115, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' il seguente: «1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato
i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a)-d) (omissis);
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e
alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le
funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonche' lo svolgimento di
ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e
per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente
attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e
veterinaria».
- L'art. 117, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, e' il seguente: «1. (Omissis). Negli altri casi l'adozione
dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in
ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento
di piu' ambiti territoriali regionali».
Art. 6
Salvaguardia degli
equilibri di spesa e disciplina transitoria
1. L'attuazione del
presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
2. Le direzioni generali di cui ai commi 2 degli articoli 2, 3 e 4
subentrano alle preesistenti strutture del Ministero della sanita', in
base ai compiti definiti nei medesimi articoli.
3. Con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono definiti gli uffici di livello dirigenziale non
generale, in conformita' alle previsioni del presente regolamento.
4. La dotazione organica del Ministero e' determinata dalla sommatoria
della dotazione organica dirigenziale di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999,
ridotta di un posto dirigenziale di primo livello nel ruolo sanitario, e
della dotazione organica delle aree funzionali di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2001, tenendo conto delle
consistenze risultanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000,
concernente individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e
sanita' veterinaria.
Note
all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si veda nelle nota alle
premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21 gennaio 1999, concerne: «Rideterminazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e
dei profili professionali del personale del Ministero della sanita».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2001, concerne:
«Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle
aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali
del Ministero della sanita».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000,
concerne: «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e
sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112». Art.
7
Abrogazione
1. E' abrogato il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2000, n. 435.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28
marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 28 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 348
Nota
all'art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435,
abrogato dal presente decreto, concerneva: «Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della sanita».
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