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MINISTERO
DELLA SALUTE (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17/8/2002) |
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Visto il decreto
legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, concernente i dispositivi medici, e
successive modificazioni e, in particolare, l'art. 13-ter come introdotto
dall'art. 22 del decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 332 che prevede
che il Ministero della sanita' per garantire la tutela della salute e
della sicurezza e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanita'
pubblica puo' adottare tutte le misure transitorie e giustificate
tendenti a vietare, limitare o sottoporre a misure particolari la
disponibilita' di un prodotto o di un gruppo di prodotti; Decreta: Art. 1 1. E' vietata la utilizzazione, la importazione e l'immissione in commercio sul territorio italiano di dispositivi medici nella forma di suture chirurgiche riassorbibili (catgut) nella cui produzione siano impiegati materiali provenienti da intestino bovino, ovino e caprino, nonche' la utilizzazione, la importazione e l'immissione in commercio sul territorio italiano di dispositivi medici nella cui produzione siano impiegati materiali di origine bovina provenienti da dura madre, cervello e midollo spinale. Art. 2 1. I fabbricanti, gli
importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio dei
dispositivi medici di cui all'art. 1, nonche' i fabbricanti gli
importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio dei
dispositivi medici per la cui produzione vengano comunque utilizzati
derivati bovini, ovini e caprini di qualsiasi origine, devono trasmettere
al Ministero della salute, Dipartimento I - Direzione genrale sistema
informativo e stastistico e degli investimenti strutturali e tecnologici
- Ufficio dispositivi medici - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la seguente documentazione: Roma, 16 luglio 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002 - Registro n. 6, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 154 NB: D.M. modificato con l'integrazione riportata nel comunicato pubblicato in G.U.R.I. n. 234 del 5/10/2002, più sotto riportato. |
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MINISTERO
DELLA SALUTE (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5/10/2002) |
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