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Alle regioni a statuto speciale
Alle regioni a statuto ordinario
Alle province autonome di Trento e di Bolzano
Al comando Carabinieri per la sanita'
Alla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Alla Federazione nazionale dei farmacisti
Alla Federazione nazionale dei medici veterinari
Alla Federazione nazionale dei collegi IPASVI
Alla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche
Alla Federazione nazionale dei tecnici
di radiologia medica e, per conoscenza:
Ai Commissari di Governo
Con il decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 1999 recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205», e' stata disposta, in attuazione della legge delega n.
205 del 1999, la depenalizzazione di una serie di reati minori,
individuando contemporaneamente gli uffici compententi da applicare le
sanzioni amministrative introdotte in luogo di quelle penali
precedentemente vigenti per le medesime fattispecie. Tra le violazioni
prese in considerazione nel decreto suddetto rientrano quelle previste
dall'art. 70 del citato decreto legislativo, in tema di depenalizzazione
della sanzione di cui al quinto comma dell'art. 201 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, in materia di pubblicita' sanitaria delle
professioni e delle attivita' sanitarie.
Relativamente agli organi compententi ad accertare le suddette
violazioni, il comma 2 dell'art. 103 del decreto legislativo n. 507 del
1999 disponeva che l'individuazione degli uffici, competenti a ricevere
il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
avvenisse, per i Ministeri, attraverso un decreto del Ministro da
pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Tale previsione e' stata adempiuta, con l'emanazione del decreto del
Ministro della salute (decreto ministeriale 28 giugno 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2001
«Integrazioni al decreto 11 ottobre 2000 concernente l'individuazione
degli uffici centrali e periferici della sanita', competenti a ricevere
il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai
sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507») che all'art. 1, individua il Dipartimento per l'ordinamento
sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute
ovvero la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie quale struttura competente in materia di pubblicita' sanitaria
e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
Con la presente circolare, avuto riguardo alla circostanza che pervengono
numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati sulla
regolamentazione dell'attivita' di cui trattasi, si forniscono
indicazioni ritenute utili del procedimento relativo alla contestazione
delle violazioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507. Accertamento della violazione.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la
cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, in
particolar modo il Comando Carabinieri per la sanita' - N.A.S., una volta
accertata la violazione, procedono alla immediata contestazione della
stessa, anche nei confronti di eventuali coobbligati, ovvero alla
notifica degli estremi della violazione entro il termine di novanta
giorni e per i residenti all'estero entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento (articoli 13 e 14, legge n. 689/1981).
Il verbale di contestazione deve indicare: a) la sanzione applicabile
secondo il dettato dell'art. 70 del decreto legislativo n. 507 del 1999
va da Euro 2582,28 a Euro 15493,71; b) la possibilita' di estinguere il
contesto, attraverso il pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo
della sanzione massima prevista per la violazione commessa
(corrispondente al doppio della sanzione minima), oltre alle spese del
procedimento, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se
questa non vi sia stata, dalla notificazione della violazione (art. 16,
legge n. 689/1981), dando notizia dell'avvenuto pagamento all'ufficio
accertatore; c) le modalita' di versamento dell'importo dovuto per il
caso in cui si voglia addivenire alla definizione agevolata ex art. 16
della legge n. 689 del 1981 di cui al punto precedente. Tali somme
dovranno essere versate presso gli uffici postali, sul conto corrente n.
37230075 intestato a «Tesoreria provinciale di Viterbo - Vers. sanz.
depenaliz. reati materia sanit.», con la data, il numero del verbale e
l'indicazione del capo XX, capitolo 3629 del bilancio dello Stato. In
caso di inadempimento avverra' la trasmissione del ruolo all'Intendenza
di Finanza. Rapporto dell'organo di controllo alla direzione generale
delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Trascorso inutilmente
il periodo di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione
del verbale, entro il quale il trasgressore puo' esercitare la facolta'
di definire il contesto in maniera agevolata, ai sensi dell'art. 16 della
legge n. 689 del 1981, l'organo che ha provveduto a contestare la
violazione deve inviare il rapporto previsto dall'art. 17 della stessa
legge alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie.
Cio' anche nel caso in cui l'interessato abbia presentato gli scritti
difensivi di cui all'art. 18 della medesima legge, dal momento che, fino
allo scadere del termine, si puo' sempre addivenire alla definizione del
pagamento in misura ridotta. Irrogazione della sanzione Le fasi
successive del procedimento, relative all'applicazione o meno della
sanzione, sono di esclusiva competenza della Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie. Quest'ultima, sentiti gli
interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati gli
scritti difensivi ed i documenti eventualmente prodotti, se ritiene
fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese,
all'autore della violazione ed agli eventuali coobbligati in solido;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola sia all'interessato, sia all'organo che ha redatto il
rapporto (art. 18, legge n. 689 del 1981).
Nel caso di ripetute violazioni della stessa specie e' applicabile il
cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n.
689, consistente nella irrogazione della sanzione stabilita per la
violazione piu' grave, aumentata fino al triplo. Il pagamento delle somme
dovute a titolo di sanzione e di spese, dovra' essere effettuato, entro
il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, con le
medesime modalita' riportate nel punto a) e c) Il provvedimento di
irrogazione della sanzione dovra' comunque contenere l'indicazione della
possibilita' di esperire opposizione avverso lo stesso, entro trenta
giorni dall'avvenuta notificazione, presentando ricorso alla competente
autorita' giudiziaria, individuata nel giudice del luogo in cui e' stata
commessa la violazione ai sensi dell'art. 22-bis della citata legge n.
689 del 1981.
La presente circolare
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2003
Il Ministro: Sirchia
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