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Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e
speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Agli assessori regionali alla sanita'
Agli assessori regionali alla formazione
Agli assessori alla sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai presidenti delle federazioni nazionali degli ordini e collegi
professionali degli operatori sanitari
Ai presidenti degli ordini e collegi professionali degli operatori
sanitari
Ai direttori generali delle aziende USL
Ai direttori generali delle aziende ospedaliere
Ai rettori delle universita' agli studi
All'A.l.R.S. AlIA.I.O.P.
Alle societa' scientifiche
Ai soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di formazione
continua
Alle confederazioni sindacali
Alle organizzazioni sindacali di categoria della dirigenza sanitaria e
del comparto sanita'
All'A.N.M.R.I.S.
Alla F.I.A.S.O.
Alla Federsanita' ANCI
Dal 1 gennaio 2002 e'
iniziata, per tutti gli operatori sanitari, la fase a regime della
formazione continua disciplinata dagli articoli 16-bis, 16-ter e
16-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
La Commissione nazionale per la formazione continua e' stata costituita
con decreto ministeriale 5 luglio 2000; e' in corso il decreto di
ricostituzione della stessa a seguito del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 8, che ne ha modificato la composizione.
La Commissione nazionale, sentiti gli organismi federativi degli ordini e
collegi professionali, le societa' scientifiche, le associazioni
professionali, le organizzazioni sindacali di categoria e quelle
confederali, nonche' esperti del settore della formazione, ha elaborato
un Programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.) tenendo conto
anche delle esperienze degli altri Paesi dell'Unione europea e degli
Stati piu' avanzati.
Il programma, completamente informatizzato, opera tramite l'apposito sito
Web ministeriale E.C.M. (ecm. sanita.it).
Il programma e' stato sperimentato per oltre un anno ed ora ha iniziato
ad essere pienamente operativo limitatamente agli eventi formativi
residenziali.
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati dalla
Commissione nazionale, sono stati definiti in un accordo fra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che
e' stato sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20
dicembre 2001.
L'accordo e' pubblicato nel sito ministeriale.
I criteri per la definizione del contributo alle spese previsto dall'art.
92, comma 5, della legge n. 388/2000 sono stati stabiliti con decreto del
Ministro della salute 27 dicembre 2001, in corso di perfezionamento. Il
decreto e' riportato nel sito ministeriale.
Il programma ECM puo', pertanto, ritenersi ormai delineato e disponibile
per tutti gli operatori sanitari, anche se l'esperienza e le ulteriori
fasi sperimentali certamente contribuiranno a meglio definirlo in tutti i
suoi aspetti.
Si riassumono brevemente gli aspetti piu' rilevanti del programma ECM.
Le fasi del programma - Per agevolare la realizzazione del programma ECM
la Commissione ha ritenuto essenziale un passaggio graduale dalla attuale
formazione autogestita (ossia rimessa alla responsabilita' del singolo
professionista e non vincolata ad obiettivi nazionali e regionali) a
quella disciplinata dal decreto legislativo n. 502/1992 e finalizzata ad
obiettivi predefiniti.
Pertanto, considerata la estrema complessita' e rilevanza del programma
ECM, il numero dei soggetti ai quali e' destinato e le sue
caratteristiche che peculiari, che non hanno corrispondenza in nessun
Paese, la Commissione ne ha previsto la realizzazione attraverso
"tappe" "autonome e progressive", che sono parti
dello stesso progetto.
La prima "tappa" del programma e' riservata agli eventi
formativi residenziali, per i quali e' stata gia' effettuata una
sufficiente sperimentazione (oltre un anno).
La seconda "tappa" del programma concernera' le "attivita'
formative a distanza".
L'inizio della tale fase a regime e' stato differito al secondo semestre
del 2002 in quanto la formazione a distanza necessita di una ulteriore
specifica fase sperimentale.
Tale fase sperimentale potra' essere congruamente avviata nel primo
semestre del 2002 in modo da concluderla nel secondo semestre dell'anno.
La "tappa" conclusiva del programma concernera'
l'accreditamento dei provider (ossia delle societa' scientifiche e degli
altri soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di formazione
continua).
L'accreditamento dei provider, che costituira' l'asse portante del
programma ECM, richiede tempi di realizzazione piu' lunghi. I requisiti,
i criteri e le procedure per l'accreditamento saranno definiti nel corso
del 2002;
gli accreditamenti potranno iniziare nel corso del 2003.
L'accreditamento dei provider (e la conseguente assegnazione diretta da
parte degli stessi dei crediti formativi) impone, infatti, una adeguata
valutazione di tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Infatti la
"delega" ai singoli provider di provvedere all'attribuzione dei
crediti richiede, a fronte dell'autonomia agli stessi riconosciuta, un
sistema di garanzie non tanto in materia di requisiti e di verifica della
loro sussistenza nel tempo, quanto e soprattutto in materia di strumenti
per la verifica della qualita' dell'offerta formativa e della correttezza
dei comportamenti;
strumenti che sono tuttora allo studio della Commissione in quanto, fra
l'altro, le esperienze degli altri Paesi sono solo in parte utili per
essere trasferite nel nostro Paese.
Inizio "fase a regime" della formazione residenziale - La prima
tappa del programma e' stata circoscritta alla formazione residenziale
che e' patrimonio comune di tutte le categorie professionali e che e'
quella piu' sperimentata.
La data di inizio formale della fase a regime per gli eventi residenziali
e' stata fissata al 1 gennaio 2002 con riferimento alle richieste di
accreditamento degli eventi formativi che si svolgeranno a partire dal 1
aprile 2002.
Soggetti coinvolti - A partire dal 1 gennaio 2002, il programma dell'ECM
e' applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti,
convenzionati o libero professionisti) e cioe' a circa 800.000
professionisti.
E' escluso dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta, in
Italia e all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria
professionale di appartenenza (corso di specializzazione, corso di
formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master,
laurea specialistica) per tutti gli anni compresi nell'impegno formativo.
Sono esclusi, altresi', dall'obbligo dell'E.C.M., i soggetti che
usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di
cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
nonche' in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge
24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il
periodo in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette
disposizioni.
Procedure - Fermo restando che l'accreditamento degli eventi formativi
inizia a partire dal 1 gennaio 2002, e' stato stabilito in generale:
che le richieste di accreditamento devono essere prodotte almeno novanta
giorni prima dalla data di inizio dell'evento (e non prima comunque di
centottanta giorni);
che la richiesta sara' pubblicata automaticamente nel sito Web
ministeriale in una apposita sezione denominata "eventi in
attesa di accreditamento";
che di norma entro un mese dalla richiesta (se il provider ha rispettato
tutte le prescrizioni per l'accreditamento) l'evento sara' pubblicato nel
sito Web ministeriale unitamente al punteggio attribuito all'evento in
una apposita sezione denominata "eventi accreditati e crediti
attribuiti".
Crediti formativi - I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati
in complessivi 150 (come gia' previsto dalla Commissione nella fase
sperimentale) con un obbligo progressivo di acquisizione di crediti a
partire da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno
(10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50% del debito
formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del
debito formativo previsto per l'anno.
Fermo restando che, nella fase a regime, anche per uniformita' con i
sistemi piu' avanzati degli altri Paesi, il numero dei crediti da
raccogliersi da parte del singolo operatore sara' di 150 in tre anni, la
Commissione per la formazione continua ha ritenuto piu' opportuno
attuare, nella fase di avvio, una progressione nel numero di crediti
acquisibili annualmente in un programma quinquennale cosi' definito:
2002: crediti 10 (per un impegno temporale di 8/10 ore di formazione
residenziale: 1/2 giorni di e.c.m.); 2003: crediti 20 (per un impegno
temporale di 15/24 ore di formazione residenziale: 2/3 giorni di e.c.m.);
2004: crediti 30 (per un impegno temporale di 25/35 ore di formazione
residenziale: 3/4 giorni di e.c.m.);
2005: crediti 40 (per un impegno temporale di 30/45 ore di formazione
residenziale: 4/6 giorni di e.c.m.);
2006: crediti 50 (per un impegno temporale di 38/62 ore di formazione
residenziale: 6/8 giorni di e.c.m.).
La progressione dei crediti tiene conto del fatto che per l'anno 2002 la
fase di acquisizione dei crediti inizia ad aprile, che la formazione a
distanza sara' attivata nel secondo semestre dell'anno 2002 e che per
molte categorie non esiste allo stato una offerta formativa sufficiente e
che e' prevedibile un progressivo adeguamento dell'offerta formativa
stessa per tutte le categorie. Il numero dei crediti, che ciascuna
categoria deve conseguire ogni anno e nel quinquennio, e' uguale per
tutte le categorie.
Valutazione eventi - La valutazione degli eventi residenziali e delle
altre forme di attivita' formativa sara' effettuata con i criteri
pubblicati nel sito Web del Ministero della salute.
Contribuzione - Il contributo previsto dall'art. 92, comma 5, della legge
n. 388/2000, e' necessariamente correlato alle varie tipologie di eventi
e attivita' formative (eventi e attivita' residenziali o a distanza,
ecc.) e dei provider (aziende sanitarie pubbliche e private, societa'
scientifiche, ecc.).
La Commissione ha, quindi, ritenuto di definire i criteri per la
determinazione dei contributi contestualmente alla disciplina di
accreditamento dei vari eventi e attivita' formative nonche' dei provider.
Conseguentemente in questa fase, nella quale sono accreditati
esclusivamente i singoli eventi formativi residenziali, la Commissione
nazionale si e' limitata a definire i criteri per la determinazione dei
contributi per gli eventi residenziali.
Per gli eventi residenziali il contributo e' stato fissato in rapporto al
numero dei crediti formativi attribuiti all'evento partendo dalla misura
minima fissata dalla legge, Euro 258,23, pari a L. 500.000, fino alla
misura massima di Euro 774,69, pari a L. 1.500.000.
Centri formativi ECM - La Commissione nazionale per la formazione
continua ha ritenuto che, per la realizzazione del programma ECM, sia
essenziale il ruolo delle aziende sanitarie (pubbliche e private) e la
contestuale creazione di una rete territoriale di centri di formazione.
La necessita' di disporre di un numero di eventi formativi sufficiente a
soddisfare le esigenze formative di circa 800.000 utenti rende, infatti,
urgente la disponibilita' di un numero adeguato di sedi di formazione,
quanto piu' possibile articolate nel territorio, cosi' da ridurre al
minimo gli spostamenti dal luogo di lavoro, i disagi correlati ed i
relativi oneri economici.
E' importante che ogni azienda ospedaliera, distretto sanitario o
struttura sanitaria di consistenza adeguata e, comunque, ogni struttura
pubblica o privata che sia interessata alla erogazione di eventi
formativi, e che quindi sia disposta a chiederne l'accreditamento alla
Commissione nazionale, predisponga:
le sedi ove fare svolgere le attivita' seminariali, di gruppo, di
discussione, di lezione relative alla formazione continua;
un programma plurimensile (con cadenza almeno trimestrale) che garantisca
a tutte le categorie di personale dipendente o comunque, anche se non
dipendente, interessato, e soprattutto residente nel territorio
viciniore, di poter accedere alle diverse attivita' e di ottenere quindi
i relativi crediti formativi.
I vantaggi di questa "territorializzazione" della formazione
continua sono evidenti: il personale dispone di attivita' formative in
loco; si atta un considerevole risparmio nel rimborso di spese di viaggio
e di soggiorno;
le attivita' formative si svolgono nell'ambito delle ore obbligatorie di
formazione previste dai contratti di lavoro; le attivita' formative
possono essere offerte dalla azienda ad altre strutture che potrebbero
essere interessate all'acquisto di pacchetti predisposti in altre sedi e
da altre strutture; le competenze per le attivita' formative, sia di
docenza che tutoriali, possono essere in buona parte reperite tra il
personale stesso;
i programmi possono corrispondere piu' direttamente ai bisogni formativi
del personale, il quale puo' bene contribuire alla individuazione dei
bisogni formativi e delle forme di aggiornamento ritenute piu' utili o
urgenti;
diverse aziende viciniori possono consorziarsi, suddividendosi i compiti
della produzione di eventi formativi, e condividendoli per i loro utenti;
il controllo della qualita' della formazione diviene piu' agevole.
I centri formativi aziendali ossia l'organizzazione intraaziendale della
formazione continua anticipera', cosi', il passaggio alla terza fase del
sistema nazionale di formazione continua, nella quale saranno accreditati
dalla Commissione nazionale non piu' i singoli eventi, ma i provider, ai
quali sara' delegata la assegnazione dei crediti formativi.
La attivazione della rete territoriale della formazione continua offrira'
enormi vantaggi anche per le regioni, in quanto proprio in questi centri
territoriali si svolgera' la formazione relativa agli obiettivi formativi
regionali previsti dalla legge.
Per favorire l'attivazione della rete territoriale e' stato previsto che
i Centri di formazione aziendale possano utilizzare lo strumento del
"progetto formativo", costituito da piu' eventi, anche di
diversa tipologia, caratterizzati da uno specifico ed unitario obiettivo
e dai medesimi destinatari.
Infine, va ricordato che la attivazione dei centri territoriali di
formazione non esclude, ove ritenuto opportuno, la sopravvivenza delle
forme piu' tradizionali di formazione (congressi, ecc.).
Cio' premesso, si ritiene opportuno, anche per evitare errate
interpretazioni delle determinazioni finora assunte dalla Commissione
nazionale e per assicurare la massima regolarita' nello svolgimento del
programma ECM a garanzia sia degli organizzatori che degli operatori,
ribadire alcuni aspetti dell'attuale fase di attuazione del programma ECM:
la fase sperimentale relativa agli eventi formativi residenziali ed a
distanza si e' definitivamente conclusa il 31 dicembre 2001;
per gli eventi formativi residenziali la fase a regime e' iniziata il 1
gennaio 2002; la possibilita' di acquisizione dei crediti e' iniziata con
gli eventi formativi residenziali che si svolgeranno a partire dal 1
aprile 2002;
per gli eventi formativi a distanza la fase a regime iniziera' dopo una
ulteriore fase di sperimentazione, limitata ad alcune aziende sanitarie,
che si concludera' nel secondo semestre del 2002;
la data della fase di inizio a regime della formazione a distanza, che
non e' stata ancora fissata dalla Commissione, sara' tempestivamente
comunicata nel sito ministeriale;
nella fase sperimentale conclusa nel 2001 sono stati accreditati
esclusivamente gli eventi residenziali e le specifiche attivita'
formative a distanza e non anche gli organizzatori degli eventi e delle
attivita' (provider);
anche nell'attuale fase a regime continuano ad essere accreditati
esclusivamente i singoli eventi formativi residenziali e non anche gli
organizzatori degli stessi;
la "registrazione dell'organizzatore", ossia la procedura
prevista per ottenere la utenza e la password e' finalizzata a consentire
esclusivamente l'accreditamento degli eventi e delle attivita' formative
da parte dell'organizzatore stesso;
la "registrazione dell'organizzatore" non e' assimilabile a
nessun effetto all'"accreditamento delle societa' scientifiche e dei
soggetti pubblici e privati" disciplinato dall'art. 16-ter del
decreto legislativo n. 502/1992;
lo "accreditamento" dei provider sara' possibile solo dopo che
la Commissione nazionale per la formazione continua avra' stabilito, come
prescrive la legge, i requisiti per l'accreditamento dei provider e dopo
l'accertamento del possesso dai parte dei provider stessi dei predetti
requisiti;
la "registrazione" e la partecipazione di un organizzatore di
eventi e attivita' formative al programma di formazione continua (fase
sperimentale e fase a regime) non conferisce all'organizzatore stesso
alcun diritto o pretesa a chiedere ed ottenere successivamente lo
"accreditamento" come provider; i crediti attribuiti nella fase
sperimentale (sia alle attivita' formative residenziali sia ad alcune
attivita' formative a distanza) non sono validi ai fini dell'acquisizione
dei crediti formativi prescritti per il primo quinquennio del programma
ECM (2002/2006), anche se, ovviamente, possono essere richiamati nel
proprio curriculum professionale o documentati ad altri fini.
Gli organizzatori di eventi formativi devono far presente quanto
suesposto anche nelle loro iniziative promozionali e nei rapporti con i
singoli utenti.
Eventuali comportamenti in contrasto costituiscono motivo ostativo
all'accreditamento degli eventi residenziali proposti ed al successivo
accreditamento degli organizzatori stessi.
Per quanto concerne il controllo sulla qualita' degli eventi dei
providers e del programma degli eventi stessi, esso verra' realizzato da
appositi referees appartenenti alle societa' scientifiche rappresentative
delle diverse professioni, sia singole che associate in strutture di tipo
federativo, quali la FISM (Federazione delle societa' medico-scientifiche
italiane).
Nel futuro prossimo i crediti saranno necessari per validare l'esame di
abilitazione professionale e come titolo di carriera.
Il Ministro: Sirchia
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