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Testo in vigore dal:
31-3-2006
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. In tutte le disposizioni
legislative vigenti, il termine «sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo».
2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e'
sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo
il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita
durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del
linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente
psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». 3. Al primo
comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento
del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della
condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio
2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n.
3417): Presentato dal sen. Zanoletti ed altri il 12 maggio 2005. Assegnato alla
11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 24 maggio
2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª. Esaminato dalla 11ª
commissione, in sede referente, il 30 giugno 2005; 5 e 26 luglio 2005; 15
novembre 2005. Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante,
il 2 dicembre 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e approvato il 14 dicembre
2005. Camera dei deputati (atto n. 6231): Assegnato alla XII commissione (Affari
sociali), in sede referente, il 22 dicembre 2005, con pareri delle commissioni I
e V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 17 gennaio 2006, 1° e 7
febbraio 2006. Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa,
l'8 febbraio con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato con
modificazioni l'8 febbraio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 3417-B):
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede
deliberante, l'8 febbraio 2006 con parere delle commissioni 1ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione in sede deliberante e approvato il 9 febbraio
2006.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381
(Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per
la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno
1970, n. 156, cosi' come modificati dalla presente legge, e' il seguente: «Art.
1 (Assegno mensile di assistenza). - A decorrere dal 1° maggio 1969 e' concesso
ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di
lire 12.000. Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta'
evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o
dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno e' corrisposto
nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che
provvedono alla loro assistenza. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre
e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che e' frazionabile in
relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.».
«Art. 3 (Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale -
Presentazione delle domande di concessione). - L'accertamento della condizione
di sordo come definita dal secondo comma dell'art. 1 e' effettuato dalla
commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale,
nominata dal medico provinciale e cosi' composta: dal medico provinciale, che la
presiede e che, in sua sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente,
un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale
sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico
provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli
faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo
successivo; da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo
dell'Ispettorato provinciale del lavoro; da un medico designato dalla sezione
provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del
medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa
del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno. I sordomuti, per
ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e
l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione
prevista nel primo comma.».
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