IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le disposizioni vigenti
in materia di omologazione e controllo del veicoli ai fini acustici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, recante
determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, recante criteri per la
predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
Viste le direttive relative alle modalita' di istituzione ed aggiornamento del
Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
1° giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
5 del 7 gennaio 2002;
Considerata la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale con quella di
altre nazioni europee; Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture
strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e
autostrade;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2003; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 marzo 2004; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del
presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture
e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore
necessari per garantire la funzionalita' e la sicurezza della strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in
corso di realizzazione o per la quale e' stato approvato il progetto definitivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non
ricadente nella lettera b);
d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione
di una o piu' corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al
traffico veicolare;
e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a
infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a
infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse
non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;
f) confine stradale: limite della proprieta' stradale quale risulta dagli atti
di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,
il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della
cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o
dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea, secondo quanto
disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del
1992;
g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto
disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive
modificazioni;
h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno
esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per
autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane
secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le
tangenziali e le strade urbane di scorrimento;
i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla
permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali
resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a
locali in cui si svolgano le attivita' produttive;
l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le
relative aree esterne di pertinenza, o ad attivita' lavorativa o ricreativa;
aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad
attivita' ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettivita';
aree territoriali edificabili gia' individuate dai piani regolatori generali e
loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di
massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;
m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive
modificazioni;
n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione
orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine
stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del
rumore.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amininistrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- L'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: «Legge quadro
sull'inquinamento acustico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre
1995, n. 254, S.O., e' il seguente: «Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le
materie di rispettiva competenza con i Ministri della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori
pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per
sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente
origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dci suddetti
servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attivita'
sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente
interessate da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate sono
definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
e' il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa). - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, recante: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1997, n. 280.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, recante: «Tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1998, n. 76.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, recante: «Criteri
per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285.
- Il decreto in data 1° giugno 2001, recante: «Modalita' di istituzione ed
aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.
Note all'art. 1:
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
114, S.O. e' il seguente: «Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1.
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
1) area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si
intersecano due o piu' correnti di traffico;
2) area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli
in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli
ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati
ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su
aree pedonali;
3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata
ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della
strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;
4) banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il
piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati;
5) braccio di intersezione: cfr. ramo di intersezione;
6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti
di traffico per guidarle in determinate direzioni;
7) carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa
e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e
delimitata da strisce di margine;
8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
9) circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli
e degli animali sulla strada;
10) confine stradale: limite della proprieta' stradale quale risulta dagli atti
di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,
il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della
cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato
o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea;
11) corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia
su una o piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
12) corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere
il transito di una sola fila di veicoli;
13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;
14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei
veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli
non interessati a tale manovra.
15) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle
soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi;
16) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente
delimitata da segnaletica orizzontale;
17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di
una o solo di alcune categorie di veicoli; 18) corsia specializzata: corsia
destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la
sosta o che presentano basse velocita' o altro;
19) cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di
drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada;
20) curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi
assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilita';
21) fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il
confine stradale. E' parte della proprieta' stradale e puo' essere utilizzata
solo per la realizzazione di altre parti della strada;
22) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del
terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili; 23) fascia
di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da
questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli
stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
24) golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad
altro spazio di attesa per i pedoni;
25) intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli;
26) intersezione a raso (o a livello): area comune a piu' strade, organizzata
in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una
all'altra di esse;
27) isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e
non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico;
28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;
29) isola salvagente: cfr. salvagente;
30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;
31) itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli
itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali;
32) livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante;
33) marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli;
34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di stazioni o
fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per
agevolare l'intermodalita';
35) passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea
ferroviaria o tranviaria in sede propria;
36) passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede): parte della strada separata
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta
la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso;
37) passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o piu' veicoli;
38) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli;
39) pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;
40) raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale concavo;
41) raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale convesso;
42) ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione;
43) rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione;
44) ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate
del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada;
45) salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e
protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi;
46) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la
carreggiata e le fasce di pertinenza;
47) sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
48) sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per
effetto del passaggio di pedoni o di animali;
49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata
alla separazione di correnti veicolari; 50) strada extraurbana: strada esterna
ai centri abitati;
51) strada urbana: strada interna ad un centro abitato;
52) strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico;
53) svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non
si intersecano tra loro;
53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e
tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade;
54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di
veicoli;
55) zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue;
56) zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove
e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle
corsie specializzate;
57) zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare; 58) zona
residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico.».
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: «Attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, S.O.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce
le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore
avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.
2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato 1
al presente decreto: A. autostrade; B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie; D. strade urbane di scorrimento; E. strade
urbane di quartiere; F. strade locali. 3. Le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove
infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti; b) alle
infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli
articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
1997.
5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati,
in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformita' a quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere
riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.
Note all'art. 2:
- L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
114, S.O., e' il seguente: «Art 2 (Definizione e classificazione delle strade).
- 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazionc dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle
proprieta' laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio
e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi,
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini
di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata
da una sicurezza intrinseca a tutela dcll'utenza debole della strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada principale e viceversa,
nonche' il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento alluso e alle
tipologie dci collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade "statali", "regional",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamcnte lo Stato, la
regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamentc al
traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario e'
considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui a comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia
situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione
tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei
singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro
ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune,
se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o
le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo,
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita'
comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate
alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali
quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai
sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le
regioni interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5.
Le strade cosi' classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade
previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie di
collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono
indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n 377,
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione
d'impatto ambientale.».
- Gli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997, recante: «Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1997, n.
280, sono i seguenti: «Art. 2 (Valori limite di emissione). - 1. I valori
limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle Sorgenti mobili.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati
nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della
specifica norma UNI che sara' adottata con le stesse procedure del presente
decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti,
secondo la rispettiva classificazione in zone.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi
utilizzati da persone e comunita'.
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei
singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono
altresi' regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle
stesse.».
«Art. 6 (Valori di attenzione) - 1. I valori di attenzione espressi come
livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al
tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un'ora, i valori della
tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno
e di 5 dB per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata
al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo
all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal
punto di vista della rumorosita' ambientale. La lunghezza di questo intervallo
di tempo e' correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale
rumorosita' nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di
riferimento, e' un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che
consentono la valutazione di realta' specifiche locali.
2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, e' sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui
ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente
industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di
superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce
territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime
ed aeroportuali.». «Art. 7 (Valori di qualita). - 1. I valori di qualita' di
cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
indicati nella tabella D allegata al presente decreto».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, recante: «Tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico», e' pubblcato nella
Gazzetta Ufficiale, 1° aprile 1998, n. 76.
Art. 3
Fascia di pertinenza acustica
1. Per le infrastrutture stradali
di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza
acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovra' considerare una prima parte
piu' vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda piu' distante
denominata fascia B.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una
esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine
dell'infrastruttura preesistente.
Limiti di immissione per
infrastrutture stradali di nuova realizzazione
1. Il presente articolo si
applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i
corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori
presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di
pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole,
ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di
immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.
Art. 5
Limiti di immissione per
infrastrutture stradali esistenti
1. Il presente articolo si
applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le
quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti
mediante l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova
realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di
infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il
relativo impegno economico per le opere di mitigazione e' da computarsi
nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attivita' pluriennale di risanamento dovra' essere
attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto
riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda
tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia piu' vicina
all'infrastruttura, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
All'esterno della fascia piu' vicina all'infrastruttura, le rimanenti attivita'
di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7
della citata legge n. 447 del 1995.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, recante: «Criteri
per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285.
- L'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante:
«Legge quadro sull'inquinamento acustico», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, sopplemento ordinario, e' il seguente: «1.
Sono di competenza dello Stato:
a)-h) (omissis);
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti
stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze
delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni».
- L'art. 10, comma 5, della predetta legge n. 447/1995, e' il seguente: «5. In
deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno
l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed
abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro
dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita' e
costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non
inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di
manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di
interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda
l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella misura del 2,5 per cento dei
fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei
servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui
all'art. 3, comma 1, lettera i);
il controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato al Ministero
dell'ambiente».
- L'art. 7 della predetta legge n. 447/1995, e' il seguente: «Art. 7 (Piani di
risanamento acustico). - 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani
di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del
traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia
ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I
piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui
all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti, incluse le
sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma
1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per il
risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi
di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere adottato da
comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i
valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta
comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni
che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e'
allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- La tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°
dicembre 1997, e' la seguente:
Tabella C
VALORI LIMITE
ASSOLUTI DI EMISSIONE Leq in dB(A) (art. 3)
=====================================================================
Classi di destinazione| Tempi di riferimento | Tempi di riferimento
d'uso del territorio | Diurno (6.00/22.00) | Notturno (22.00/6.00)
=====================================================================
I aree particolarmente| |
protette |50 |40
---------------------------------------------------------------------
II aree | |
prevalentemente | |
residenziali |55 |45
---------------------------------------------------------------------
III aree di tipo misto|60 |50
---------------------------------------------------------------------
IV aree di intensa | |
attivita' umana |65 |55
---------------------------------------------------------------------
V aree prevalentemente| |
industriali |70 |60
---------------------------------------------------------------------
VI aree esclusivamente| |
industriali |70 |70}.
lnterventi per il rispetto dei
limiti
1. Per le infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al
di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti
nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997,
e' verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonche' dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori
limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni
tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunita' di
procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il
rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre
chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui
all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla
sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore,
per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura,
con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle
implicazioni di carattere tecnico-economico.
Art. 7
Interventi diretti sul
ricettore
1. Per le infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono
attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8
Interventi di risanamento
acustico a carico del titolare
1. In caso di infrastrutture di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei
limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione
edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e)
ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4,
5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di
costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo
dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione
previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei
limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.
Art. 9
Verifica dei limiti di
emissione degli autoveicoli
1. Fermo restando quanto
stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di
emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di
omologazione ai fini acustici.
Nota all'art. 9:
- L'art. 80 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
114, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 80 (Revisioni). - 1. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di
accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione
e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8
e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve
essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1
sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita'
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli
autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive
comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore
a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai
trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta
annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e
prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di
singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano
subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne
notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la
adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il rispetto dei termini
previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a
pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con proprio
decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo
in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con
carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai
consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa
sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e
quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio
delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel
regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico
devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con
proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di
cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione
presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al
comma 8 sono effettuati, con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i
trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche
della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi
importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente
postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene
conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia
piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, le concessioni
relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le tariffe per
le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e
dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici
sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai
sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita' che saranno
stabilite con disposizioni deI Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la
carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con
indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui
si dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della
carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara' a
disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla
all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la
certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti
gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione
omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nel confronti delle quali sia stato accertato
da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il
mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro
1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre
violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35
a Euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
Nota all'art. 10:
- L'art. 227, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il
seguente: «Art. 227 (Servizio e dispositivi di monitoraggio). - 1. Nell'ambito
dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio
per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla
costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui
all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione
del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di
cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita', per tali
ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.».
Art. 10
Monitoraggio
1. I sistemi di monitoraggio per
il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle
infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformita' alle direttive
impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del
decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei
compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Ai fini della valutazione
degli interventi di risanamento di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro
dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento
acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione
di progetti definitivi, qualora piu' restrittive dei limiti previsti,
antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti
il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 51
Nota all'art. 11:
- L'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, recante:
«Criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori
dei servizi pubblici di trasporto o delle rela-tive infrastrutture, dei piani
degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285, e' il seguente:
---->vedere Nota a pag. 15 della G.U.<----
Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma
1)
---->
vedere allegato pag. 8 della G.U. <----
---->
vedere allegato pag. 9 della G.U. <----