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IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
Vista la direttiva 2000/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Considerato
che la direttiva 2000/14/CE e' stata inserita nella legge comunitaria
2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal
3 gennaio 2001;
Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della
direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici
di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;
Vista
la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dall'organismo
"Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l." acquisita
agli atti dell'ispettorato tecnico in data 11 febbraio 2002, protocollo
n. 779461;
Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale
sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico;
Considerato
che l'organismo "Istituto di ricerche e collaudi M. Masini
S.r.l." ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di
cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;
Tenuto conto che la
documentazione prodotta dall'organismo "Istituto di ricerche e
collaudi M. Masini S.r.l." soddisfa quanto richiesto dalla
sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del
possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla
certificazione CE;
Decreta:
Art. 1
L'organismo "Istituto di
ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.", con sede legale in Rho
(Milano) - via Moscova, 11, e' autorizzato, in via provvisoria, in
conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE ad emettere
certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica
ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della
direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:
allegato VI - controllo interno della produzione con valutazione della
documentazione tecnica e controlli periodici;
allegato VII - verifica
dell'esemplare unico; allegato VIII - garanzia qualita' totale.
Art. 2
1. La
certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo
le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel
pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche'
dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali cosi'
come individuate nella documentazione presentata all'ispettorato tecnico.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico
delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ispettorato tecnico.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita'
della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico evidenza documentale di
partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche
internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione
nonche' relazione sull'attivita' svolta.
Art. 3
1.
L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante
il periodo di validita' il Ministero, attivita' produttive - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico si
riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede
dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base
e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel corso dell'attivita',
anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non
mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali o la
mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della
direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non
preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un
periodo non inferiore a 10 anni.
Art. 4
Gli oneri relativi
al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente
art. 1, nonche' quelli relativi alle verifiche e controlli di cui
all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30
aprile 2002
Il direttore generale: Visconti
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