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IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'
Vista la direttiva
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto;
Considerato che la direttiva 2000/14/CE entrera' in vigore il 3 gennaio
2002;
Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di
doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi
dell'operato di organismi di certificazione nazionali;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dall'organismo Novicon S.a.s. di R. Castelli
& C. - via della Fontana - 23804 Monte Marenzo (Lecco) acquisita agli
atti dell'Ispettorato tecnico dell'industria in data 5 dicembre 2001
protocollo n. 782653;
Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Tenuto conto che a documentazione prodotta dall'organismo Novicon S.a.s.
di R. Castelli & C. - via della Fontana - 23804 Monte Marenzo (Lecco)
soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro
dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente
l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo Novicon S.a.s. di R. Castelli & C. - via
della Fontana - 23804 Monte Marenzo (Lecco) ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva
2000/14/CE;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo Novicon
S.a.s., con sede legale in Monte Marenzo (Lecco) - via della Fontana e'
autorizzato, in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, in
via provvisoria, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia
di emissione acustica ambientale all'organismo Novicon S.a.s., in Monte
Marenzo, per le macchine le attrezzature elencate all'art. 12 della
direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:
Allegato VI: controllo interno della produzione con valutazione della
documentazione tecnica e controlli periodici; Allegato VII: verifica
dell'esemplare unico.
Art. 2.
1. La certificazione CE di
cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e
procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e
mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione
e gestione del personale e risorse strumentali cosi' come individuate
nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico
delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita' della presente
autorizzazione l'organismo invia al Ministero attivita' produttive -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione ad
attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo
della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita'
svolta.
Art. 3.
1. L'autorizzazione di cui
all'art. 1 decorre della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante il periodo di validita' il Ministero attivita' produttive -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli,
anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza
dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli
venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche,
professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di
cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute
variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla
revoca dell'autorizzazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un
periodo non inferiore a dieci anni.
5. L'organismo autorizzato in via provvisoria richiedera' la conferma
dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.
Art. 4.
Gli oneri relativi al rilascio ed al
mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche'
quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a
carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2001
Il
direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitivita'
Visconti
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IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e
della competitivita'
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Considerato che la
direttiva 2000/14/CE entrera' in vigore il 3 gennaio 2002; Ritenuto
urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi
comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di
organismi di certificazione nazionali;
Vista la direttiva 16 settembre
1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 26 del
10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per
l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza
presentata dall'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgne' n. 21
- 10156 Torino, acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico
dell'industria in data 13 novembre 2001 protocollo n. 782415; Vista
l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Tenuto conto che la
documentazione prodotta dall'organismo consorzio DNV - Modulo Uno - via
Cuorgne' n. 21 - 10156 Torino, soddisfa quanto richiesto dalla
sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del
16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti
per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato
che l'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgne' n. 21 - 10156
Torino, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui
all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo
Consorzio DNV - Modulo Uno, con sede legale in Torino - via Cuorgne' n.
21, e' autorizzato, in conformita' all'art. 15 della direttiva
2000/14/CE, in via provvisoria, ad emettere certificazione CE di
conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e
le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo
quanto riportato negli allegati seguenti: Allegato VI - controllo interno
della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli
periodici; Allegato VII - verifica dell'esemplare unico; Allegato VIII -
garanzia qualita' totale.
Art. 2.
1. La certificazione CE di cui al precedente
art. 1 deve essre svolta secondo le forme, modalita' e procedure previste
dalla direttiva n. 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della
struttura dell'orga-nismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del
personale e risorse strumentali cosi' come individuate nella
documentazione presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria.
2. Con
periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle
certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno
di validita' della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale
di partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche
internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione
nonche' relazione sull'attivita' svolta.
Art. 3.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante il
periodo di validita' il Ministero attivita' produttive - direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico
dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche
presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei
requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel
corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga
accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e
strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui
all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute
variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla
revoca dell'autorizzazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di
certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche,
devono essere conservati per un periodo di non inferiore a 10 anni.
5.
L'organismo autorizzato in via provvisoria richiedera' la conferma
dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.
Art. 4.
Gli oneri relativi al rilascio ed al
mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche'
quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a
carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2001
Il
direttore generale: Visconti
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IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo "e della
competitivita'
Vista la direttiva 2000/14/CE dei Parlamento europeo e del
Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Considerato che la
direttiva 2000/14/CE entrera' in vigore il 3 gennaio 2002;
Ritenuto
urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi
comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di
organismi di certificazione nazionali; Vista la direttiva 16 settembre
1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 26 del
10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per
l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza
presentata dall'organismo ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza
(Ravenna) acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico dell'industria in
data 14 novembre 2001 protocollo n. 782418;
Vista l'istruttoria
effettuata dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- Ispettorato tecnico dell'industria; Tenuto conto che la documentazione
prodotta dall'organismo ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza
(Ravenna) soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del
Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e
consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo
ECO S.p.a. - via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna) ha dichiarato
di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della
direttiva 2000/14/CE;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo ECO S.p.a. con sede
legale in via Granarolo n. 62 - 48018 Faenza (Ravenna), e' autorizzato,
in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, in via
provvisoria, ad emettere certificazione di conformita' in materia di
emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate
all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli
allegati seguenti: allegato VI - Controllo interno della produzione con
valuzione della documentazione tecnica e controlli periodici; allegato
VII - Verifica dell'esemplare unico; allegato VIII - Garanzia qualita'
totale.
Art. 2.
1. La certificazione CE di cui al precedente
art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure
previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento
della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione
del personale e risorse strumentali cosi' come individuate nella
documentazione presentata all'ispettorato tecnico dell'industria.
2. Con
periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle
certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero attivita' produttive -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico dell'industria.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita'
della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione
ad attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo
della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita'
svolta.
Art. 3.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante il
periodo di validita' il Ministero attivita' produttive - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico
dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche
presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei
requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel
corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga
accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e
strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui
all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute
variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla
revoca dell'autorizzazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di
certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche,
devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. 5.
L'organismo autorizzato in via provvisoria richiedera' la conferma
dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.
Art. 4.
Gli oneri relativi al rilascio ed al
mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche'
quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a
carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2001
Il
direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitivita'
Visconti
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