IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
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- Visti l'art. 10, comma 5 e l'art. 3, comma 1,
lettera i), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge-quadro
sull'inquinamento acustico";
- Visto il decreto legislativo n. 285 del 30
aprile 1992, recante "Nuovo codice della strada";
- Visto il proprio decreto in data 31 ottobre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, recante
"Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
dell'11 dicembre 1997, n. 496, Regolamento recante norme per la riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o
dicembre 1997, recante: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore";
- Visto il proprio decreto 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante
"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1998, n. 459, Regolamento recante norme d'esecuzione dell'art. 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia d'inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario;
- Considerata la necessita' di stabilire criteri
omogenei per la realizzazione delle attivita' di risanamento dall'inquinamento
da rumore prodotto dall'esercizio delle infrastrutture dei trasporti;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
- Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
- Visto il parere espresso dalla Conferenza
unificata, nella seduta del 23 novembre 2000;
- Decreta:
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione, da
parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli
interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio
delle infrastrutture stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
Art. 2.
Obblighi del gestore
1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno
l'obbligo di:
individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture
stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;
determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei
limiti suddetti; presentare al comune e alla regione o all'autorità da essa
indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio
delle infrastrutture di cui sopra.
2.1 piani vengono presentati secondo le modalità ed i termini seguenti:
a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale:
a.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la società o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il
superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alla
regione competente o all'autorità da essa indicata;
a.2) entro i successivi diciotto mesi la società o l'ente gestore presenta ai
comuni interessati ed alla regione competente o all'autorità da essa indicata
il piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art.
10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche nel caso
in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente
all'individuazione di cui al punto a. l), in ragione di sopravvenute
modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o
condizioni di traffico dell'infrastruttura;
a.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti
entro quindici anni:
dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con
proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti
in materia.
La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della
complessità degli interventi da realizzare, dell'entità del superamento dei
limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici,
fissare termini diversi;
b) per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più
regioni:
b.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
società. o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il
superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle
regioni competenti o alle autorità da esse indicate;
b.2) entro i successivi diciotto mesi la società o l'ente gestore presenta ai
comuni interessati, alle regioni o alle autorità da esse indicate, il piano di
contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si
accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di
cui al punto b.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere
strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico
dell'infrastruttura;
b.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti
entro quindici anni:
dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con
proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti
in materia.
La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della
complessità degli interventi da realizzare, dell'entità di superamento dei
limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici,
fissare termini diversi;
c) per gli aeroporti:
c.1) entro diciotto mesi dall'individuazione dei confini delle aree di rispetto
di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, art. 6, comma 1, il gestore
individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti
e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorità
da esse indicate;
c.2) entro i successivi diciotto mesi, nel caso di superamento dei valori
limite, l'esercente presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle
autorità da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore
di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine
si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite
successivamente all'individuazione di cui al punto c. l), in ragione di
sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di
esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
c.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti
entro 5 anni:
dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con
proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti
in materia.
La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della
complessità degli interventi da realizzare, dell'entità del superamento dei
limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici,
fissare termini diversi; d) per le altre infrastrutture:
d.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
società o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il
superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle
regioni competenti o alle autorità da esse indicate;
d.2) entro i successivi diciotto mesi la società o l'ente gestore presenta ai
comuni interessati ed alle regioni o alle autorità da esse indicate il piano di
contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si
accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di
cui al punto d. l), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere
strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico
dell'infrastruttura;
d.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti
entro cinque anni:
dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con
proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti
in materia.
La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della
complessità degli interventi da realizzare, dell'entità di superamento dei
limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici,
fissare termini diversi.
3. Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, ai fini della
predisposizione dei piani di cui al presente decreto, i comuni possono
notificare alle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti previsti.
4. Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto delle indicazioni contenute
negli allegati 2 e 3, deve contenere:
a) l'individuazione degli interventi e le relative modalità di realizzazione;
b) l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti
all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti;
c) l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun
intervento;
d) il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento;
e) le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.
5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel
piano di risanamento, la società o l'ente gestore ivi compresi i comuni, le
province e le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad
eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del
risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione o
all'autorità da essa indicata.
Art. 3.
Criteri di priorità degli interventi
1. Fermo restando quanto stabilito in materia di priorità dall'art. 5, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18 novembre 1998,
l'ordine di priorità degli interventi di risanamento è stabilito dal valore
numerico dell'indice di priorità P, la cui procedura di calcolo è indicata
nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le infrastrutture di interesse nazionale o di più regioni saranno
stabiliti ordini di priorità anche a livello regionale sulla base delle
determinazioni della Conferenza unificata di cui all'art. 5.
3. La regione o l'autorità da esse indicata può stabilire, d'intesa con i
comuni interessati, un ordine di priorità degli interventi che prescinda
dall'indice di priorità di cui al comma 1.
4. Nel caso di più gestori concorrenti al superamento dei limiti previsti nella
zona da risanare, i gestori medesimi provvedono di norma all'esecuzione
congiunta delle attività di risanamento. La regione, o l'autorità da essa
indicata, in sede di definizione dell'ordine di priorità di cui al comma 3,
tiene conto delle esigenze di esecuzione congiunta degli interventi.
Art. 4.
Obiettivi dell'attività di risanamento
1. Le attività di risanamento devono conseguire il rispetto dei valori limite
del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, stabiliti dai regolamenti
di esecuzione di cui all'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di quanto
disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997, nonché dall'art. 15, comma 1, della legge 26 ottobre
1995, n. 447.
2. II rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza,
non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione
previsti per le singole infrastrutture.
3. L'attività di risanamento è svolta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
relativamente alle infrastrutture concorrenti, che partecipano all'intervento di
risanamento, secondo il criterio riportato in allegato 4 che costituisce parte
integrante del presente decreto, oppure attraverso un accordo fra i medesimi
soggetti, le regioni e le province autonome, i comuni e le province
territorialmente competenti.
Art. 5.
Oneri e modalità di risanamento
1. Gli oneri derivanti dall'attività di risanamento sono a carico delle
società e degli enti gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi
provvedono in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, approva i
piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più regioni e
provvede, ugualmente di intesa con la Conferenza unificata, alla ripartizione
degli accantonamenti e degli oneri su base regionale, tenuto conto delle
priorità valutate ai sensi dell'art. 3, comma 1, dei costi dei risanamenti
previsti per ogni regione e del costo complessivo a livello nazionale.
3. Gli interventi strutturali finalizzati all'attività di risanamento devono
essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
a) direttamente sulla sorgente rumorosa;
b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
c) direttamente sul ricettore.
4. Gli interventi di cui alla lettera c) sono adottati qualora, mediante le
tipologie di intervento di cui ai punti a) e b) del comma 2, non sia
tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione,
oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere
ambientale.
Art. 6.
Attività di controllo
1. Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero
dell'ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine del controllo
dell'applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse
finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995:
a) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire
dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/ 1995;
b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti,
comprensivo anche degli interventi conclusi.
2. L'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento è
svolta, nell'ambito delle competenze assegnate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalla normativa statale e regionale.
Art. 7.
Norma di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità dei
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Art. 8.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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