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Testo in vigore dal:
14-6-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE,
della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della
direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,
della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e
della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª
del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e
XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attivita' produttive, per gli affari
regionali e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Sostituzione del
titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», il
titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive
CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note
alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2000, n. 96, S.O.
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 42 del 15
febbraio 2003.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
- La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 183 del 29
giugno 1989.
- La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 393 del 30
dicembre 1989.
- Le direttive 89/655/EE e 89/656/CEE sono pubblicate nella GUCE n.
L 393 del 30 dicembre 1989.
- Le direttive 90/269/CEE e 90/270/CEE sono pubblicate nella GUCE n.
L 156 del 21 giugno 1990. - La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata
nella GUCE n. L 196 del 26 luglio 1990.
- La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 374 del 31
dicembre 1990.
- La direttiva 93/88/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 268 del 29
ottobre 1993.
- La direttiva 95/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 335 del 30
dicembre 1995.
- La direttiva 97/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 179 dell'8
luglio 1997.
- La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 131 del 5
maggio 1998.
- La direttiva 99/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 138 del 1°
giugno 1999.
- La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 195 del 19
luglio 2001.
- La direttiva 1999/92/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 23 del 28
gennaio 2000.
Nota
all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e le
direttive, vedi note alle premesse.
Art. 2
Inserimento del
titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994
1. Dopo il Titolo V
del decreto legislativo n. 626 del 1994, e' inserito il seguente: «Titolo
V-bis PROTEZIONE DA AGENTI FISICI Capo I Disposizioni generali
Art. 49-bis
Campo di
applicazione
1. Il presente titolo
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro
i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al
rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 49-ter
Definizioni
1. Ai fini del
presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale
ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro,
incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO
1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater
Valori limite di
esposizione e valori di azione
1. I valori limite di
esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di
picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e
ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e
ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e
ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita'
lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e'
possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato
da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione
di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi
associati a tali attivita'.
Capo II
Obblighi del datore di
lavoro
Art. 49-quinquies
Valutazione del
rischio
1. Nell'ambito della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro
valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla
salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra
rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori
dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni
in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica; l) la disponibilita' di dispositivi di protezione
dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo'
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui
i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle
condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche
del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori
ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione.
I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona
tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore
di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni
determinate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli
49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e' documentata in
conformita' all'articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono
programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da
personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il
datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita'.
Art. 49-sexies
Misure di
prevenzione e protezione
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi
alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti
misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo
o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri
o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono
oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di
misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso
alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore
benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal
datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies
Uso dei dispositivi
di protezione individuali
1. Il datore di
lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere
evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione
individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel
Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori
di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra
dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal
lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di
esposizione.
Art. 49-octies
Misure per la
limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando
l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se,
nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del
presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti
valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto
dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che
la situazione si ripeta.
Art. 49-nonies
Informazione e
formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli
obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai
valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione
ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a
eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore,
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui
all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore
effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una
spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
f) all'utilita' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare
sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore.
Art. 49-decies
Sorveglianza
sanitaria
1. Il datore di
lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16,
i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori
di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma
l'opportunita'.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a
rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il
lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma
dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma
degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinche' sia riesaminato lo stato di salute di
tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
Art. 49-undecies
Deroghe
1. Il datore di
lavoro puo' richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione
individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando,
per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di
tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza
la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti
sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che
provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le
circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono
riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le
circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata
dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni
che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i
rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro
assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni
quattro anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto
globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.
Art. 49-duodecies
Linee guida
1. La Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due
anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano
le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori
della musica e delle attivita' ricreative.».
Nota
all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note alle
premesse.
Art. 3
Sanzioni
1. All'articolo 89
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;» sono inserite
le seguenti: «49-quinquies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49, comma 2;» sono
inserite le seguenti: «49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies,
comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi
1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;».
Nota
all'art. 3:
- Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11,
primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; commi 1, 4 e 5; 69, comma
5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4;
15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3
e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma
8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6;
36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e
g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies,
comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi
1,2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,
comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1
e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e
2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies,
commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7,
commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21;
37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi
1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4;
84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a
euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4
e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1. 3. Il
datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma
11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4».
Art. 4
Clausola di
cedevolezza
1. In relazione a
quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
le norme del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e
successive modificazioni, introdotti dal presente decreto, afferenti
a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto
al recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione
e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente titolo.
Note
all'art. 4:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi'
recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Per il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi note alle
premesse.
- Per la direttiva 2003/10/CE, vedi note alle premesse.
Art. 5
Abrogazioni
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica
l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso
decreto n. 303 del 1956 e' soppressa.
Note
all'art. 5:
- Il Capo IV, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 77:
(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212), reca: «Protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
(Norme generali per l'igiene del lavoro) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, S.O.
Art. 6
Invarianza degli
oneri
1. All'attuazione
degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le
Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota
all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi note
alle premesse.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di
cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore
il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attivita' ricreative, le
disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15
febbraio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10
aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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