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Testo in vigore dal:
8-10-2005
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni
per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n.
447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e
successive modificazioni, concernente la liberta' di accesso alle informazioni
in materia di ambiente, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il
nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005,
n. 59, di attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comuni- tarie e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, della salute e per gli affari regionali;
Emana il seguente
decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente
decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi
dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le
competenze e le procedure per:
a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche
di cui all'articolo 3;
b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di
cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove
necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere
effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare aumenti del rumore
nelle zone silenziose;
c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al
rumore ambientale ed ai relativi effetti.
2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona
esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne' al rumore sul
posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa o a bordo dei mezzi
di trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle zone militari.
3.
Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le
disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni,
nonche' la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione
della citata legge n. 447 del 1995.
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente delta Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2002/49/CE e'
pubblicata in GUCE n. L 189 del 18 luglio 2002.
- La legge comunitaria del 31
ottobre 2003, n. 306, reca:
«Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 2003).
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca:
«Legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni».
- Il decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
«La liberta' d'accesso alle
informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni».
- Il
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
«Nuovo codice della strada».
- Il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
«Attuazione della
direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento».
- La direttiva 96/61 /CE e' pubblicata in GUCE n. L 257
del 10 ottobre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.
Note all'art.
1:
- Per la legge 26 ottobre 1995, n. 447, vedi note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) «agglomerato»:
area urbana, individuata dalla regione o provincia
autonoma competente, costituita da uno o piu' centri abitati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore
a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»:
un aeroporto civile o militare aperto al traffico
civile in cui si svolgono piu' di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per
movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti
a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della
regolamentazione tecnica nazionale;
c) «asse ferroviario principale»:
una infrastruttura ferrovia su cui
transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»:
un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di
veicoli;
e) «descrittore acustico»:
la grandezza fisica che descrive il rumore
ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»:
qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o
misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;
g) «effetti nocivi»:
gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»:
la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore
risulta sgradevole a una comunita' di persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»:
il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di
cui all'allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»:
il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»:
il
descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight
(livello notte)»:
il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00
alle 06.00;
o) «mappatura acustica»:
la rappresentazione di dati relativi a
una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una
determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il
superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte
in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori
di un descrittore acustico in una certa zona;
p) «mappa acustica strategica»:
una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore
in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione
di previsioni generali per tale zona;
q) «piani di azione»:
i piani
destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»:
il
controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attivita' di
programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione
territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei
trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed
il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;
s) «pubblico»:
una o piu' persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) «rumore ambientale»:
i suoni
indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attivita' umane,
compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare,
al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attivita'
industriali; u) «relazione dose-effetto»:
la relazione fra il valore di un
descrittore acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
v) «siti di attivita'
industriale»:
aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui
sono presenti attivita' industriali quali quelle definite nell'allegato 1 al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) «valori limite»:
un valore
di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening il cui superamento induce
le autorita' competenti ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione
del rumore;
i valori limite possono variare a seconda della tipologia di
rumore, dell'ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi
possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in
cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente
circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»:
una zona delimitata
dall'autorita' comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico
appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore
limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»:
una zona delimitata
dalla competente autorita' che non risente del rumore prodotto da
infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita'
ricreative.
Note all'art. 2:
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
«Art.
3 (Definizioni stradali e di traffico).
- 1. Ai fini delle presenti norme le
denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) area di
intersezione:
parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due
o piu' correnti di traffico;
2) area pedonale:
zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli
in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli
ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati
ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su
aree pedonali;
3) attraversamento pedonale:
parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito
dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai
veicoli;
4) banchina:
parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei rilevati;
5) braccio di intersezione:
cfr. ramo
di intersezione;
6) canalizzazione:
insieme di apprestamenti destinato a selezionare le
correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni;
7) carreggiata:
parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli;
essa e' composta da
una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e pavimentata e' delimitata da
strisce di margine;
8) centro abitato:
insieme di edifici, delimitato lungo le
vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici
si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
9)
circolazione:
e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e
degli animali sulla strada;
10) confine stradale:
limite della proprieta'
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio
del progetto approvato;
in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se
la strada e' in trincea;
11) corrente di traffico:
insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una
strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una
determinata traiettoria;
12) corsia:
parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;
13) corsia di accelerazione:
corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;
14) corsia di decelerazione:
corsia
specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra;
15)
corsia di emergenza:
corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste
di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
stessi;
16) corsia di marcia:
corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale;
17) corsia riservata:
corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva
di una o solo di alcune categorie di veicoli;
18) corsia specializzata:
corsia
destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per
la sosta o che presentano basse velocita' o altro;
19) cunetta:
manufatto
destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada;
20)
curva:
raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilita';
21) fascia di pertinenza:
striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed
il confine stradale. E' parte della proprieta' stradale e puo' essere
utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;
22) fascia
di rispetto:
striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale
esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
23) fascia di sosta
laterale:
parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli
di sosta e la relativa corsia di manovra;
24) golfo di fermata:
parte della
strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi
di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni;
25) intersezione a livelli sfalsati:
insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli;
26) intersezione a raso (o a livello):
area comune a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento
delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;
27) isola di canalizzazione:
parte della strada, opportunamente delimitata e
non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico;
28) isola di
traffico:
cfr. isola di canalizzazione;
29) isola salvagente:
cfr. salvagente;
30) isola spartitraffico:
cfr. spartitraffico;
31) itinerario internazionale:
strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli
accordi internazionali;
32) livelletta:
tratto di strada a pendenza
longitudinale costante;
33) marciapiede:
parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
34) parcheggio:
area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli;
34-bis) parcheggio scambiatore:
parcheggio situato in prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita';
35)
passaggio a livello:
intersezione a raso, opportunamente attrezzata e
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea
ferroviaria o tranviaria in sede propria;
36) passaggio pedonale (cfr. anche
marciapiede):
parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e
destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede
stradale, in mancanza di esso;
37) passo carrabile:
accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o piu' veicoli;
38) piazzola di sosta:
parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli;
39) pista ciclabile:
parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;
40) raccordo concavo
(cunetta):
raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo;
41) raccordo convesso (dosso):
raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale convesso;
42) ramo di intersezione:
tratto
di strada afferente una intersezione;
43) rampa (di intersezione):
strada
destinata a collegare due rami di un'intersezione;
44) ripa:
zona di terreno
immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada;
45) salvagente:
parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e
protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi;
46) sede
stradale:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la
carreggiata e le fasce di pertinenza;
47) sede tranviaria:
parte longitudinale
della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram
e dei veicoli assimilabili;
48) sentiero (o mulattiera o tratturo):
strada a fondo naturale formatasi per
effetto del passaggio di pedoni o di animali;
49) spartitraffico:
parte
longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di
correnti veicolari;
50) strada extraurbana:
strada esterna ai centri abitati;
51) strada urbana: strada interna ad un centro abitato;
52) strada vicinale (o
poderale o di bonifica):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso
pubblico;
53) svincolo:
intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro;
53-bis) utente debole della strada:
pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti
e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade;
54) zona a traffico limitato:
area in cui
l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli;
55) zona di attestamento:
tratto
di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in
corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue;
56) zona di preselezione:
tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove
e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi
nelle corsie specializzate;
57) zona di scambio:
tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso
verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare;
58) zona residenziale:
zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie
di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono
stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo
tecnico.».
Art. 3
Mappatura acustica e mappe
acustiche strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e
trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno
solare, degli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato
6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui
transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari
principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e degli
aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano
piu' regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di
cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura
acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato
6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma
1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2012:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e
trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti
al precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato
6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari
principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni
gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
4.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura
acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato
6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita' individuata al comma
3, lettera a).
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e
3 sono elaborate in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4,
nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.
6. Le mappe acustiche
strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e,
se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla
tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la
mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al
comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione
europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi
delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della mappa
acustica strategica di cui al presente articolo.
9. All'attuazione del
presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4
Piani d'azione
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto
dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora
e trasmette alla regione od alla provincia auto
noma competente i piani di
azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della
mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano piu' di
6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui
transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali.
Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi
enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi
a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di
servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli
agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro
il 18 gennaio 2008 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro
il 18 luglio 2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli
agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della
mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti
trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a
dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
ed alle regioni o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione
previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita' individuata al comma 3,
lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in
conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della
normazione tecnica di settore.
6. L'autorita' individuata dalla regione o
dalla provincia autonoma competente e le societa' e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e
rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e,
comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si
ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla
tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3
soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8. I piani d'azione previsti ai
commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento
del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i
piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di
intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli
articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalita',
ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti
dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in
attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano
con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai
fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
11.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Note all'art.
4:
- Gli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, cosi' recitano:
«Art. 3 (Competenze dello
Stato).
- 1. Sono di competenza dello Stato:
a)-h) (omissis);
i) l'adozione di
piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni
specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,
delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di
cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;». «Art. 10 (Sanzioni amministrative) -. 1-4. (Omissis).
5. In
deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli enti gestori
di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese
le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno
l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed
abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro
dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento,
modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le
attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per
l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per
quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella misura del 2,5
per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione. Nel
caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli
di cui all'art. 3, comma 1, lettera i);
il controllo del rispetto della loro
attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.».
«Art. 7 (Piani di risanamento acustico).
- 1. Nel caso di superamento dei
valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), nonche'
nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni
provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il
coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti
dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono
approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono
il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10,
comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono
contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti, incluse le
sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete
l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per il
risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in
presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
all'adozione del piano si' provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo
puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al
fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).
5. Nei
comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale
presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del
comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione
ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano
il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e' allegata al
piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottata entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». «Art. 4
(Competenze delle regioni).
- 1. (Omissis).
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilita'
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorita' e predispongono un
piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'art.
3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano
proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento
acustico di cui all'art. 7 al piano regionale.».
Art. 5
Descrittori acustici e loro
applicazione
1. Ai fini dell'elaborazione e
della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche
di cui all'articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight
calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e
gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo 2
della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' individuata dalla regione o
provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati espressi
nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei
descrittori Lden, e Lnight, sulla base dei metodi di conversione definiti ai
sensi del comma 2, purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i
descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
5. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art.
5:
Gli articoli 3 e 2, della legge n. 447 del 1995, cosi' recitano:
«Art. 3
(Competenze dello Stato).
- 1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'art.
; b)
il coordinamento dell'attivita' e la definizione della normativa tecnica
generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica
periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del
rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attivita'
nonche', per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su
strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione
relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su
strada, avviene secondo le modalita' di cui all'art. 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) la
determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro
dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto
delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto;
d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a
tal fine anche dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del
Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' degli istituti e dei
dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto
dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze,
con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre
l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai
veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile
1991, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la
procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto
legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di
allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione,
nonche' la disciplina della installazione della manutenzione e dell'uso dei
sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico
installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure
previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei
luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione di
piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni
specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,
delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di
cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del
rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli
aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento
acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la
definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli
aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo
e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello
di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le
aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita'
urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per
attivita' aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio,
sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio
per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimita' degli
aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del
consumatore di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere
a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m),
sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d),
e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad
aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove
situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.». «Art.
2 (Definizioni).
- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a)
inquinamento acustico:
l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle
attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi;
b) ambiente abitativo:
ogni ambiente interno ad un edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le
diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad
attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita'
produttive;
c) sorgenti sonore fisse:
gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore;
le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
i parcheggi;
le
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci;
le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili:
tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera
c);
e) valori limite di emissione:
il valore massimo di rumore che puo' essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione:
il valore massimo di rumore che puo' essere
immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valori di attenzione:
il
valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita':
i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le
metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f),
g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del
periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3.
I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti,
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza
tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la
limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica,
costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni
relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore,
alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di
omologazione e di certificazione che attestino la conformita' dei prodotti
alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei
prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di
riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi,
adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla
sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico;
i piani dei
trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita'
extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente
sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza
ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. Il tecnico competente
deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del
diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa presentazione
di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale
corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo non
occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i
diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da coloro
che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio
presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attivita'
nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della
presente legge nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio,
possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica
ambientale in modo non occasionale 9. I soggetti che effettuano i controlli
devono essere diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve
essere effettuato il controllo.».
Art. 6
Metodi di determinazione
1. I valori dei descrittori
acustici Lden e Lnight di cui all'articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi
dell inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e
le relazioni dose-effetto definiti rispettiva-mente all'allegato 2 ed
all'allegato 3, nonche' sulla base dei criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
Art. 7
Comunicazioni alla
Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 ottobre
2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30 giugno, gli assi
stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno,
gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli
all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con piu' di 250.000
abitanti;
b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni,
gli altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;
c)
entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti
all'allegato 6;
d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi
1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i
criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
e) entro
il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight,
in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in
prossimita' degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per il rumore
nei siti di attivita' industriali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma
competente e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) entro il 30
settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati
di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente
ogni cinque anni, i dati di cui al comma 1, lettera b);
c) entro tre mesi
dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle
mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato
6;
d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati
per individuare le misure previste nei piani stessi.
Art. 8
Informazione e consultazione
del pubblico
1. L'informazione relativa alla
mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed
ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorita'
pubblica in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di
telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2.
I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di
elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita'
con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani;
entro
quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo' presentare
osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti
proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo
stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione del pubblico
alla elaborazione dei piani d'azione.
Note all'art.
8:
Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, vedi note alle premesse.
Art. 9
Modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di
adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute
conoscenze tecniche.
Art. 10
Armonizzazione della
normativa
1. Ai fini dell'adozione dei
decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
2. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si
provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. La partecipazione alle attivita' del comitato non da'
luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata,
da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le
disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela
dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare
con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
Note all'art.
10:
Per l'art. 3, comma 1 della legge n. 447 del 1995 vedi note all'art. 5. Si
riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». «Art. 17. (Regolamenti).
- 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina
da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».
L'art. 11, della legge n. 447, del 1995 cosi' recita:
«Art. 11 (Regolamenti
di esecuzione).
- 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i
Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono
emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente
alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo
tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi,
dalle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti, da
imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove localizzazioni
aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con
le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La
prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate
da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate sono definiti
mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3
della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 11
Sanzioni
1. Le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che
non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1
e 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3,
comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7,
comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad
eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano
piu' regioni nonche' di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto
2005
Note all'art.
11:
La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».
ALLEGATO 1 (art. 5, comma l)
Descrittori acustici
1. Definizione del livello
giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden.
1.1. Il livello (giorno-sera-notte)
Lden in decibel (dB), e' definito dalla seguente formula:
---->
Vedere Formula a pag. 33 <----
dove:
a) Lden e' il livello
continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato sull'insieme
dei periodi giornalieri di un anno solare;
b) Lday e' il livello continuo
equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2:
1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare;
e)
Levening e' il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi
serali di un anno solare;
d) Lnight e' il livello continuo equivalente a lungo
termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato
sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare dove, per tener conto
delle condizioni sociologiche, climatiche ed economiche presenti sul
territorio nazionale, i periodi vengono fissati in:
a) periodo giorno-sera-notte:
dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta
cosi' suddiviso:
1) periodo diurno:
dalle 06.00 alle 20.00;
2) periodo serale:
dalle 20.00 alle 22.00;
3) periodo notturno:
dalle 22.00 alle 06.00;
b) l'anno
e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il
profilo meteorologico; dove si considera il suono incidente e si tralascia il
suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata. La determinazione
di Lday, Levening, Lnight sull'insieme dei periodi diurni, serali e notturni
potra' avvenire attraverso l'applicazione di tecniche previsionali e/o di
campionamento statistico.
1.2. Il punto di misura per la determinazione di
Lden e quindi di Lday, Levening, Lnight, dipende dall'applicazione:
a) nel
caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di
esposizione al rumore all'interno e in prossimita' degli edifici, i punti
prescelti per il calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0
+ o - 0,2 m (3,8-4,2 m) e sulla facciata piu' esposta;
a tale scopo la
facciata piu' esposta e' il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e
piu' vicino ad essa;
a fini diversi da quelli suddetti possono essere operate
scelte diverse;
b) nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica
strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimita'
degli edifici, i punti di misura devono essere posti ad un'altezza dal suolo
di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere scelti altri punti di misura,
ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m e i
risultati sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m;
c) per altri fini,
quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono essere
scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere
inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:
1) zone rurali con case a un solo
piano;
2) elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su
abitazioni specifiche;
3) mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione
dell'esposizione acustica di singole abitazioni.
2. Definizione del descrittore del rumore notturno. 2.1. Il descrittore del
rumore notturno Lnight e' il livello continuo equivalente a lungo termine
ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i
periodi notturni di un anno solare, dove:
a) la notte e' di 8 ore come
definito al punto 1 del presente allegato;
b) l'anno e' l'anno di osservazione
per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico, come
definito al paragrafo 1 del presente allegato;
c) e' considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente
allegato;
d) il punto di misura e' lo stesso usato per Lden 3. Descrittori
acustici supplementari.
3.1. In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del
caso, Lday e Levening, puo' essere utile usare speciali descrittori acustici
con relativi valori limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti:
a) la
sorgente di rumore in questione e' attiva solo per un tempo parziale, ad
esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi diurni di un anno, al
totale dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un
anno;
b) in media, in uno o piu' periodi considerati, si verifica un numero
esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora;
ove si puo'
intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti,
ad esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile;
c) il rumore ha forti
componenti di bassa frequenza;
d) Lamax, o SEL (livello di esposizione a un
suono) ai fini della protezione durante il periodo notturno in caso di picchi
di rumore;
e) protezione supplementare nel fine settimana o in particolari
stagioni dell'anno;
f) protezione supplementare nel periodo diurno;
g)
protezione supplementare nel periodo serale;
h) una combinazione di rumori da
diverse sorgenti;
i) zone silenziose esterne agli agglomerati;
l) il rumore
contiene forti componenti tonali;
m) il rumore contiene forti componenti
impulsive.
Allegato 2 (art. 6)
Metodi di determinazione dei
descrittori acustici
1. Introduzione. 1.1. I valori
di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante
calcolo o misurazione. Per le previsioni e' applicabile solo il calcolo. 2.
Metodi di calcolo di Lden e Lnight. 2.1. I metodi di calcolo utilizzabili, in
attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti: a) per
il rumore dell'attivita' industriale: ISO 9613-2: «Acoustics - Attenuation of
sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation». Possono
essere ottenuti dati di rumorosita' (dati di ingresso) idonei a questa
metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento: 1) ISO 8297:
1994 «Acoustics - Determination of sound power levels of multisource
industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment -
Engineering method»; 2) EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of
sound power levels of noise using sound pressure - Engineering method in an
essentially free field over a reflecting plane»; 3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics
- Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping
measurement surface over a reflecting plane»; b) per il rumore degli
aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on Standard Method of Computing
Noise Contours around Civil Airports», 1997. Tra i diversi approcci per la
modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di
cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC. CEAC; c) per il rumore del
traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)»,
citato nell'«Arrête' du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese
«XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi
documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des transports terrestres,
fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980»; d) per il rumore
ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken-en
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai `96, Ministerie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996». 2.2. I metodi di cui
al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione di Lden ed Lnight secondo
quanto definito dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n.
2003/613/CE. 3. Metodi di misurazione di Lden e Lnight. 3.1. Per le operazioni
di misura dei descrittori di cui all'allegato 1 si fa riferimento alle norme
ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982. 3.2. I dati delle misurazioni effettuate
di fronte a una facciata o a un altro elemento riflettente devono essere
corretti per escludere il contributo del riflesso di tale facciata o elemento.
In linea generale cio' comporta una correzione di - 3 dB per le misurazioni.
Allegato 3 (art. 6)
Metodi di determinazione
degli effetti nocivi
1. Le relazioni dose-effetto
sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla popolazione e sono
valutate attraverso: a) la relazione tra fastidio e Lden per il rumore del
traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonche' dell'attivita'
produttiva; b) la relazione tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore del
traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonche' dell'attivita'
produttiva. 1.2. Se necessario sono formulate specifiche relazioni
dose-effetto per: a) le abitazioni con speciale insonorizzazione quali
definite nell'allegato 6; b) le abitazioni con una facciata silenziosa quali
definite nell'allegato 6; c) climi/culture diversi; d) gruppi vulnerabili
della popolazione; e) rumore tonale dell'attivita' industriale; f) rumore
impulsivo dell'attivita' industriale e altri casi speciali.
Allegato 4 (art. 3, comma 5)
Requisiti minimi per la
mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche
1. La mappatura acustica e le
mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati
relativi ad uno dei seguenti aspetti: a) la situazione di rumore esistente o
prevista in funzione di un descrittore acustico; b) il numero stimato di
edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano
esposti a specifici valori di un descrittore acustico; c) il numero stimato
delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore; d) il superamento
di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all'art. 5. 2.
La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere
presentate al pubblico in forma di: a) grafici; b) dati numerici in tabulati;
c) dati numerici in formato elettronico. 3. Le mappe acustiche strategiche
relative agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso: a)
dal traffico veicolare; b) dal traffico ferroviario; c) dal traffico
aeroportuale; d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti. 4. Le
mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per: a) i
dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7; b) l'informazione
da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8; c) i piani d'azione ai sensi
dell'art. 4. 5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la
mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione,
figurano nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7. 6. Per
l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani
d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e
piu' particolareggiate, come: a) una rappresentazione grafica; b) mappe che
visualizzano i superamenti dei valori limite; c) mappe di confronto, in cui la
situazione esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni future; d)
mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza
diversa da 4 m, ove opportuno; e) la descrizione delle strumentazioni e delle
tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione, nonche' la descrizione
dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza. 7. La mappatura
acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale devono
essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e intervalli di
livelli di Lden e Lnight di 5 dB come definito nell'allegato 6. 8. Per gli
agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche distinte per il rumore
del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attivita' industriale.
Possono essere aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di rumore.
Allegato 5 (art. 4, comma 5)
Requisiti minimi dei piani d
azione
1. I piani d'azione devono
comprendere almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari
principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da
prendere in considerazione;
b) l'autorita' competente; e) il contesto giuridico; d) qualsiasi valore
limite in vigore ai sensi dell'art. 5; e) una sintesi dei risultati della
mappatura acustica; f) una valutazione del numero stimato di persone esposte
al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare; g)
un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;
h) le misure antirumore gia' in atto e i progetti in preparazione; i) gli
interventi pianificati dalle autorita' competenti per i successivi cinque
anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose; l) la
strategia di lungo termine; m) le informazioni di carattere finanziario, ove
disponibili: fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici; n)
disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano
d'azione. 2. Gli interventi pianificati dalle autorita' nell'ambito delle
proprie competenze possono comprendere, ad esempio: a) pianificazione del
traffico; b) pianificazione territoriale; c) accorgimenti tecnici a livello
delle sorgenti; d) scelta di sorgenti piu' silenziose; e) riduzione della
trasmissione del suono; f) misure di regolamentazione o misure economiche o
incentivi. 3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di
riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o
altro). 4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di
facile consultazione per il pubblico.
Allegato 6 (art. 7, comma l)
Dati da trasmettere alla
Commissione
I dati da trasmettere alla
Commissione sono i seguenti:
1) per gli agglomerati:
1.1) una descrizione concisa dell'agglomerato:
ubicazione, dimensioni, numero
di abitanti; 1.2) l'autorita' competente;
1.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure
antirumore in atto;
1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
1.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono
nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden
in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu' esposta: 55-59, 60-64, 65-69,
70-74, > 75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario
e aereo o dell'attivita' industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio
per eccesso o per difetto:
(ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra
50 e 149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e
opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni
dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia
insonorizzazione speciale degli edifici da uno o piu' tipi di rumore
ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione o condizionamento
di aria del tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione
dal rumore ambientale;
b) una facciata silenziosa, ossia la facciata delle abitazioni in cui il
valore di Lden a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata,
per i rumori emessi da una specifica sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a
quello registrato sulla facciata avente il valore piu' alto di Lden. Si
dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi stradali e ferroviari
principali e gli aeroporti principali, come definiti all'articolo 2,
contribuiscono ai fenomeni summenzionati; 1.6) il numero totale stimato,
arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni esposte a
ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza
sulla facciata piu' esposta:
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, con
distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attivita'
industriale. Questi dati potranno altresi' essere valutati per la fascia 45-49
anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile
e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni
dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5 lettera
b). Si dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli assi stradali e
ferroviari principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni
summenzionati;
1.7) le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare
almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;
1.8) una sintesi del piano
d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e
che non superi le dieci cartelle;
2) per gli assi stradali e ferroviari
principali e gli aeroporti principali:
2.1) una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto:
ubicazione, dimensioni e flussi di traffico;
2.2) una caratterizzazione
dell'area circostante: agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su
assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore;
2.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure
antirumore in atto;
2.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
2.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che
occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno
dei seguenti intervalli di livelli di Lden, in dB a 4 m di altezza e sulla
facciata piu' esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75. Si dovrebbe
inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli
di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5,
lettera b);
2.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che
occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a
ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnigh in dB a 4 m di altezza
sulla facciata piu' esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. Questi dati
potranno altresi' essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18
luglio 2009. Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno,
quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a)
insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
c) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5,
lettera b);
2.7) la superficie totale, in km2, esposta a livelli di Lden rispettivamente
superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il numero totale stimato,
arrotondato al centinaio, di abitazioni e il numero totale stimato di persone,
arrotondato al centinaio, presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli
agglomerati. Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una
o piu' mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi,
citta' e agglomerati all'interno delle curve di livello;
2.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti
di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle.
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Testo in vigore dal:
8-10-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore
ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306,
recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria 2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante
legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, concernente la liberta' di accesso alle informazioni
in materia di ambiente, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo
del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della direttiva 96/61/CE,
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno
2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e
per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto, al
fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi
dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio,
definisce le competenze e le procedure per:
a) l'elaborazione della
mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3;
b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione
di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore
ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di
esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana,
nonche' ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c)
assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito
al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
2. Il presente decreto
non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle
attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne' al rumore sul
posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa o a bordo
dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle
zone militari.
3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente
decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, e successive modificazioni, nonche' la normativa vigente in
materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge
n. 447 del 1995.
Avvertenza:
Nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 ottobre 2005 si
procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto
legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»:
area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma
competente, costituita da uno o piu' centri abitati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione
complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto
principale»:
un aeroporto civile o militare aperto al traffico
civile in cui si svolgono piu' di 50.000 movimenti all'anno,
intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di
atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su
aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica
nazionale;
c) «asse ferroviario principale»:
una infrastruttura
ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) «asse
stradale principale»:
un'infrastruttura stradale su cui transitano
ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
e) «descrittore acustico»:
la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione
ad uno specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»:
qualsiasi
metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un
descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;
g) «effetti
nocivi»:
gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»:
la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni,
il rumore risulta sgradevole a una comunita' di persone;
i) «Lden
(livello giorno-sera-notte)»:
il descrittore acustico relativo
all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
l) «Lday (livello
giorno)»:
il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00
alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»:
il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello
notte)»:
il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00
alle 06.00;
o) «mappatura acustica»:
la rappresentazione di dati
relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una
zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un
descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori
limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area
o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un
descrittore acustico in una certa zona;
p) «mappa acustica
strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione
dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di
varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni
generali per tale zona;
q) «piani di azione»:
i piani destinati a
gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»:
il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante
attivita' di programmazione, quali la classificazione acustica e la
pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il
traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore
mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione
acustica delle sorgenti;
s) «pubblico»:
una o piu' persone fisiche
o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di
dette persone;
t) «rumore ambientale»:
i suoni indesiderati o
nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attivita' umane, compreso
il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico
veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente
da siti di attivita' industriali;
u) «relazione dose-effetto»:
la
relazione fra il valore di un descrittore acustico e l'entita' di un
effetto nocivo;
v) «siti di attivita' industriale»:
aree
classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono
presenti attivita' industriali quali quelle definite nell'allegato 1
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) «valori limite»:
un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening il cui
superamento induce le autorita' competenti ad esaminare o applicare
provvedimenti di attenuazione del rumore;
i valori limite possono
variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente
circostante e del diverso uso del territorio;
essi possono anche
variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui
cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente
circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»:
una zona
delimitata dall'autorita' comunale nella quale Lden, o altro
descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non
superi un determinato valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna
agli agglomerati»: una zona delimitata dalla competente autorita'
che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto,
da attivita' industriali o da attivita' ricreative.
Art. 3
Mappatura
acustica e mappe acustiche strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma
competente le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli
agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi
stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di
60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi
enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato
6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma
1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera
b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31
dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
3.
Entro il 30 giugno 2012:
a) l'autorita' individuata dalla regione o
dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla
provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli
agglomerati, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al
precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e
trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la
mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti
al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari
principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano
piu' regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i
dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle
regioni o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi
pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti
negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura
acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui
all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita'
individuata al comma 3, lettera a).
5. Le mappe acustiche
strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono
elaborate in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato
4, nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche
della normazione tecnica di settore.
6. Le mappe acustiche
strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono
riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni
dalla prima elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma
competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano
piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del
territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la
mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti
stabiliti al comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati
membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorita'
competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di
cui al presente articolo.
9. All'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4
Piani
d'azione
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorita' individuata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati
delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani
di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con
piu' di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui
all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla
provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano
piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari
principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e per
gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani
d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel
caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1,
lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b),
nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18
gennaio 2008 all'autorita' individuata al comma 1 lettera a).
3.
Entro il 18 luglio 2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o
dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette
alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione
e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le
societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della
mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla
regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari
principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano
piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le
sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle
regioni o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi
pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti
negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione
previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui
all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita'
individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai
commi 1 e 3 sono predisposti in conformita' ai requisiti minimi
stabiliti all'allegato 5, nonche' ai criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.
6. L'autorita'
individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione
di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta
necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono
sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia
autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela
del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3
soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8. I piani d'azione
previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di
contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo
svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di
risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento
per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli
articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni
relative alle modalita', ai criteri ed ai termini per l'adozione dei
piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e
dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della
stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri
Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio coopera con le autorita' competenti di detti
Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al
presente articolo.
11. All'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Descrittori
acustici e loro applicazione
1. Ai fini dell'elaborazione e della
revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati i descrittori
acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all'allegato
1.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli
algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo
2 della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma
1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' individuata
dalla regione o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori
di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti
dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight,
sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2,
purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
4. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i
descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
5.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Metodi di
determinazione
1. I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di
cui all'articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento
acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le
relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all'allegato 2 ed
all'allegato 3, nonche' sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.
Art. 7
Comunicazioni
alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 ottobre 2005 e,
successivamente ogni cinque anni, entro il 30 giugno, gli assi
stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di
60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati
con piu' di 250.000 abitanti;
b) entro il 31 dicembre 2008 e,
successivamente ogni cinque anni, gli altri agglomerati e gli altri
assi stradali e ferroviari principali;
c) entro sei mesi dalle date
stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe
acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti
all'allegato 6;
d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo
4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui
all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure
previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005,
informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore
per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in
prossimita' degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per
il rumore nei siti di attivita' industriali.
2. Per le finalita' di
cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma competente e le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) entro il
30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31
maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30
novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui al
comma 1, lettera b);
c) entro tre mesi dalle date stabilite
all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche
strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
d)
entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,
i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i
criteri adottati per individuare le misure previste nei piani
stessi.
Art. 8
Informazione
e consultazione del pubblico
1. L'informazione relativa alla
mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa
accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di
telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche
disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e
3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano,
mediante avviso pubblico, le modalita' con le quali il pubblico puo'
consultare gli stessi piani;
entro quarantacinque giorni dalla
predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri
e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani
tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto
salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo
stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione
del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.
Art. 9
Modifica
degli allegati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine
di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a
sopravvenute conoscenze tecniche.
Art. 10
Armonizzazione della normativa
1. Ai fini dell'adozione dei decreti
di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato
tecnico di coordinamento.
2. All'istituzione e al funzionamento del
Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La
partecipazione alle attivita' del comitato non da' luogo alla
corresponsione di alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
3.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita
la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche
necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto
la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
4. Con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le
modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente
decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico
adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
Art. 11
Sanzioni
1.
Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui
agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a
euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3,
comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4.
All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma
competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture
principali che interessano piu' regioni nonche' di quelle previste
al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri ;
La Malfa, Ministro per le
politiche comunitarie ;
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio ;
Fini, Ministro degli affari esteri ;
Castelli, Ministro della giustizia ;
Siniscalco, Ministro
dell'economia e delle finanze ;
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ;
Storace, Ministro della salute ;
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali ;
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Allegato 1
(art. 5,
comma 1)
Descrittori acustici
1. Definizione del livello
giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden.
1.1. Il livello (giorno-sera-notte)
Lden in decibel (dB), e' definito dalla seguente formula: Lday/10
(Levening+5)/10 (Lnight+10)/10 Lden=10lg[(14x10 + 2x10 + 8x10 )/24]
dove:
a) Lden e' il livello continuo equivalente a lungo termine
ponderato «A», determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di
un anno solare;
b) Lday e' il livello continuo equivalente a lungo
termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987,
determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare;
c)
Levening e' il livello continuo equivalente a lungo termine
ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato
sull'insieme dei periodi serali di un anno solare;
d) Lnight e' il
livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei
periodi notturni di un anno solare;
dove, per tener conto delle
condizioni sociologiche, climatiche ed economiche presenti sul
territorio nazionale, i periodi vengono fissati in:
a) periodo giorno-sera-notte:
dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua
volta cosi' suddiviso:
1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;
2)
periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00;
3) periodo notturno: dalle
22.00 alle 06.00;
b) l'anno e' l'anno di osservazione per
l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico;
dove si considera il suono incidente e si tralascia il suono
riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata. La
determinazione di Lday, Levening, Lnight sull'insieme dei periodi
diurni, serali e notturni potra' avvenire attraverso l'applicazione
di tecniche previsionali e/o di campionamento statistico.
1.2. Il
punto di misura per la determinazione di Lden e quindi di Lday,
Levening, Lnight, dipende dall'applicazione: a) nel caso del calcolo
ai fini della mappatura acustica strategica in termini di
esposizione al rumore all'interno e in prossimita' degli edifici, i
punti prescelti per il calcolo del rumore sono posti ad un'altezza
dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m) e sulla facciata piu'
esposta;
a tale scopo la facciata piu' esposta e' il muro esterno
rivolto verso la sorgente specifica e piu' vicino ad essa;
a fini
diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;
b)
nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica
in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimita'
degli edifici, i punti di misura devono essere posti ad un'altezza
dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere scelti
altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai
essere inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un'altezza
equivalente di 4 m;
c) per altri fini, quali la pianificazione
acustica e la mappatura acustica, possono essere scelti altri punti
di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere
inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:
1) zone rurali con case a
un solo piano;
2) elaborazione di misure locali atte a ridurre
l'impatto acustico su abitazioni specifiche;
3) mappatura acustica
dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione
dell'esposizione acustica di singole abitazioni.
2. Definizione del
descrittore del rumore notturno.
2.1. lI descrittore del rumore
notturno Lnight e' il livello continuo equivalente a lungo termine
ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a
tutti i periodi notturni di un anno solare, dove:
a) la notte e' di
8 ore come definito al punto 1 del presente allegato;
b) l'anno e'
l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio
sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1 del
presente allegato;
c) e' considerato il suono incidente, come
descritto al punto 1 del presente allegato;
d) il punto di misura e'
lo stesso usato per Lden.
3. Descrittori acustici supplementari.
3.1. In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del caso, Lday e
Levening, puo' essere utile usare speciali descrittori acustici con
relativi valori limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti:
a) la
sorgente di rumore in questione e' attiva solo per un tempo
parziale, ad esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi
diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al
totale dei periodi notturni di un anno;
b) in media, in uno o piu'
periodi considerati, si verifica un numero esiguo di fenomeni
sonori, ad esempio meno di uno all'ora;
ove si puo' intendere per
fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti, ad
esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile;
c) il rumore ha
forti componenti di bassa frequenza;
d) Lamax, o SEL (livello di
esposizione a un suono) ai fini della protezione durante il periodo
notturno in caso di picchi di rumore;
e) protezione supplementare
nel fine settimana o in particolari stagioni dell'anno;
f)
protezione supplementare nel periodo diurno;
g) protezione
supplementare nel periodo serale;
h) una combinazione di rumori da
diverse sorgenti;
i) zone silenziose esterne agli agglomerati;
l) il
rumore contiene forti componenti tonali;
m) il rumore contiene forti
componenti impulsive.
Allegato 2
(art. 6)
Metodi di determinazione dei descrittori acustici
1. Introduzione.
1.1. I valori di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto
prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni e'
applicabile solo il calcolo.
2. Metodi di calcolo di Lden e Lnight.
2.1. I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei
decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti:
a) per il rumore dell'attivita' industriale: ISO 9613-2:
«Acoustics - Attenuation of sound
propagation outdoors, Part 2;
General method of calculation».
Possono essere ottenuti dati di rumorosita' (dati di ingresso)
idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di
rilevamento:
1) ISO 8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound
power levels of multisource industrial plants for evaluation of
sound pressure levels in the environment - Engineering method»;
2)
EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels
of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially
free field over a reflecting plane»;
3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics
- Determination of sound power levels of noise sources using an
enveloping measurement surface over a reflecting plane»;
b) per il
rumore degli aeromobili:
documento 29 ECAC. CEAC «Report on
Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports»,
1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di
volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5
dei documento 29 ECAC. CEAC;
c) per il rumore del traffico
veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)»,
citato nell'«Arreªte' du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article
6» e nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso
concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide
du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux
sonores, CETUR 1980»;
d) per il rumore ferroviario:
metodo di
calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken-en
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».
2.2. I
metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione
di Lden ed Lnight secondo quanto definito dalla raccomandazione
della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.
3. Metodi di
misurazione di Lden e Lnight.
3.1. Per le operazioni di misura dei
descrittori di cui all'allegato 1 si fa riferimento alle norme ISO
1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.
3.2. I dati delle misurazioni
effettuate di fronte a una facciata o a un altro elemento
riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del
riflesso di tale facciata o elemento. In linea generale cio'
comporta una correzione di - 3 dB per le misurazioni.
Allegato 3
(art. 6)
Metodi di determinazione degli effetti nocivi
1. Le relazioni
dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore
sulla popolazione e sono valutate attraverso:
a) la relazione tra
fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e
degli aeromobili nonche' dell'attivita' produttiva;
b) la relazione
tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore del traffico
veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonche' dell'attivita'
produttiva.
1.2. Se necessario sono formulate specifiche relazioni
dose-effetto per:
a) le abitazioni con speciale insonorizzazione
quali definite nell'allegato 6;
b) le abitazioni con una facciata
silenziosa quali definite nell'allegato 6;
c) climi/culture diversi;
d) gruppi vulnerabili della popolazione;
e) rumore tonale dell'attivita'
industriale;
f) rumore impulsivo dell'attivita' industriale e altri
casi speciali.
Allegato 4
(art. 3,
comma 5)
Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe
acustiche strategiche
1. La mappatura acustica e le mappe acustiche
strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad
uno dei seguenti aspetti:
a) la situazione di rumore esistente o
prevista in funzione di un descrittore acustico;
b) il numero
stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata
zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore
acustico;
c) il numero stimato delle persone che si trovano in una
zona esposta al rumore;
d) il superamento di un valore limite,
utilizzando i descrittori acustici di cui all'art. 5.
2. La
mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere
presentate al pubblico in forma di:
a) grafici;
b) dati numerici in
tabulati;
c) dati numerici in formato elettronico.
3. Le mappe
acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in
particolar modo il rumore emesso:
a) dal traffico veicolare;
b) dal
traffico ferroviario;
c) dal traffico aeroportuale;
d) dai siti di
attivita' industriale, inclusi i porti.
4. Le mappe acustiche
strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:
a) i dati
da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
b)
l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
c) i
piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
5. I requisiti minimi per le
mappe acustiche strategiche e per la mappatura acustica, in
relazione ai dati da trasmettere alla Commissione, figurano
nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.
6. Per
l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per
l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono
necessarie informazioni supplementari e piu' particolareggiate,
come:
a) una rappresentazione grafica;
b) mappe che visualizzano i
superamenti dei valori limite;
c) mappe di confronto, in cui la
situazione esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni
future;
d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore
acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
e) la
descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione
impiegate per la sua redazione, nonche' la descrizione dei modelli
di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.
7. La mappatura
acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale
devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m
e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come definito
nell'allegato 6.
8. Per gli agglomerati devono essere tracciate
mappature acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare,
ferroviario, aereo e dell'attivita' industriale. Possono essere
aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di rumore.
Allegato 5
(art. 4,
comma 5)
Requisiti minimi dei piani d'azione
1. I piani d'azione
devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione
dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o
degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da
prendere in considerazione;
b) l'autorita' competente;
c) il
contesto giuridico;
d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi
dell'art. 5;
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore,
l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;
g)
un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi
dell'art. 8;
h) le misure antirumore gia' in atto e i progetti in
preparazione;
i) gli interventi pianificati dalle autorita'
competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte
alla conservazione delle aree silenziose;
l) la strategia di lungo
termine;
m) le informazioni di carattere finanziario, ove
disponibili: fondi stanziati, analisi costi- efficacia e
costi-benefici;
n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e
dei risultati del piano d'azione.
2. Gli interventi pianificati
dalle autorita' nell'ambito delle proprie competenze possono
comprendere, ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b)
pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle
sorgenti;
d) scelta di sorgenti piu' silenziose;
e) riduzione della
trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure
economiche o incentivi.
3. I piani d'azione devono comprendere stime
in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio,
disturbi del sonno o altro).
4. Ai piani d'azione deve essere
allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il
pubblico.
Allegato 6
(art. 7,
comma 1)
Dati da trasmettere alla Commissione I dati da trasmettere
alla Commissione sono i seguenti:
1) Per gli agglomerati:
1.1) una
descrizione concisa dell'agglomerato:
ubicazione, dimensioni, numero
di abitanti;
1.2) l'autorita' competente;
1.3) i programmi di
contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in
atto;
1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
1.5) il
numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che
vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli
di livelli di Lden in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu'
esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, &62;75, con distinzione fra
rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attivita'
industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o
per difetto:
(ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e
149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove
possibile. e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra
occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal
particolare rumore in questione, ossia insonorizzazione speciale
degli edifici da uno o piu' tipi di rumore ambientale, in
combinazione con gli impianti di ventilazione o condizionamento di
aria del tipo che consente di mantenere elevati valori di
insonorizzazione dal rumore ambientale;
b) una facciata silenziosa,
ossia la facciata delle abitazioni in cui il valore di Lden a 4 m di
altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata, per i rumori
emessi da una specifica sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a
quello registrato sulla facciata avente il valore piu' alto di Lden.
Si dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi stradali e
ferroviari principali e gli aeroporti principali, come definiti
all'art. 2, contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
1.6) il numero
totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di
Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu' esposta:
50-54,
55-59, 60-64, 65-69, &62;70, con distinzione fra rumore del
traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attivita'
industriale. Questi dati potranno altresi' essere valutati per la
fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre
precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli
intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a)
insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione,
secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b) una
facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5
lettera b). Si dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli assi
stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali
contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
1.7) le mappe strategiche
in forma di grafico devono presentare almeno le curve di livello 60,
65, 70 e 75 dB;
1.8) una sintesi del piano d'azione che contempli
tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi
le dieci cartelle;
2) Per gli assi stradali e ferroviari principali
e gli aeroporti principali:
2.1) una descrizione generale della
strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e
flussi di traffico;
2.2) una caratterizzazione dell'area
circostante: agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su
assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore;
2.3) i
programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure
antirumore in atto;
2.4) i metodi di calcolo o di misurazione
applicati;
2.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio,
di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli
agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di
Lden in dB a 4 m di altezza e sulla facciata piu' esposta: 55-59,
60-64, 65-69, 70-74, &62;75. Si' dovrebbe inoltre precisare, ove
possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra
occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal
particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al
punto 1.5, lettera a);
b) una facciata silenziosa, secondo la
definizione di cui al punto 1 .5, lettera b);
2.6) il numero totale
stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a
ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di
altezza sulla facciata piu' esposta:
50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
&62;70. Questi dati potranno altresi' essere valutati per la
fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe, inoltre,
precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli
intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a)
insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione,
secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
c) una
facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5,
lettera b);
2.7) la superficie totale, in km2, esposta a livelli di
Lden rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre
fornire il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di
abitazioni e il numero totale stimato di persone, arrotondato al
centinaio, presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli
agglomerati. Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65
dB su una o piu' mappe, che devono comprendere informazioni
sull'ubicazione di paesi, citta' e agglomerati all'interno delle
curve di livello;
2.8) una sintesi del piano d'azione che contempli
tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi
le dieci cartelle.
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