IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 marzo 2002,
che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai
fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita';
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 giugno 2002
relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale;
Visto il regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e in
particolare l'articolo 3, comma 1, lettera m);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 31 ottobre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 7 maggio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° luglio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno
espresso il prescritto parere a termine di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi
1. Il presente decreto stabilisce
le condizioni e le modalita' per l'adozione, negli aeroporti di cui all'articolo
2, delle restrizioni operative individuate all'articolo 3, comma 1, lettera e),
volte a ridurre o vietare l'accesso di velivoli in un determinato aeroporto,
nonche' delle altre misure ritenute utili a favorire il raggiungimento di
obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli
aeroporti, tenuto conto, in particolare, della popolazione esposta.
2. Nell'affrontare i problemi dell'inquinamento acustico negli aeroporti si
adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare le misure piu' idonee ad
ottenere il massimo beneficio ambientale al minor costo, salvaguardando le
esigenze del mercato interno, e possono essere presi in considerazione, se del
caso, incentivi di ordine economico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 1 della legge 31
ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266,
S.O., e' il seguente: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di
cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato».
- L'allegato B, della citata legge 31 ottobre 2003, n. 306, e' il seguente:
Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/22/CE del
Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei
giardini zoologici. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2000/76/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento
dei rifiuti. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European
Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA). 2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale (11). 2001/86/CE del Consiglio, dell'8
ottobre 2001, che completa lo statuto della Societa' europea per quanto riguarda
il coinvolgimento dei lavoratori. 2002/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti della Comunita'. 2002/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e della tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la
commercializzazione a istanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 7/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che
modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del
principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
le condizioni di lavoro. 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro. 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli
enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio
e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunita'. 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002,
volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno
illegali. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre
2002, sulla intermediazione assicurativa. 2002/95/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2002/96/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 2003/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio,
del 7 giugno 1990. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato). 2003/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. 2003/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE
del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri. 2003/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per
le navi ro/ro da passeggeri. 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (12). 2003/43/CE del
Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che
stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto. 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini.».
- La direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo
2002 che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni
operative ai fini del conferimento del rumore negli aeroporti della Comunita' e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L085 del 28 marzo
2002, pagg. 0040 - 0046.
- La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno
2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L189 del 18
luglio 2002, pagg. 12 - 26.
- Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L240 del 24
agosto 1992, pagg. 8 - 14.
- L'art. 3, comma 1, lettera m) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge
quadro sull'inquinamento acustico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254
del 30 ottobre 1995, S.O., e' il seguente: «Art. 3 (Competenze dello Stato).
- 1. Sono di competenza dello Stato: a) - l) (omissis).
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del
rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo (5/b):
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di
misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da
aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attivita'
aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di
rispetto. Ai fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione,
revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per
il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimita' degli
aeroporti;».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, in data 31 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, reca «Metodologia di misura del
rumore aeroportuale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante
«Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto
dagli aeromobili civili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26
gennaio 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476, recante «Regolamento
recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre
1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica
agli aeroporti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli
aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di
velivoli civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici
stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni
acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente
interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di
protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.
Nota all'art. 2:
- L'art. 3, comma 1, lettera m), numero 3) della citata legge 26 ottobre 1995,
n. 447, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
si definisce:
a) aeroporto: superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni
costruzione, installazione ed impianto, usata in tutto o in parte per l'arrivo e
la partenza di velivoli, avente un traffico superiore a 50.000 movimenti di
velivoli subsonici civili a reazione per anno solare riferito alla media nei tre
anni solari precedenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
allo specifico aeroporto. L'elenco di detti aeroporti e' pubblicato con cadenza
annuale dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito denominato: «E.N.A.C.»,
entro il primo semestre di ogni anno, tenuto conto dei dati disponibili al 31
dicembre dell'anno precedente. Per movimento si intende il decollo o
l'atterraggio dei veicoli subsonici civili a reazione;
b) aeroporto metropolitano: un aeroporto situato nel centro di un grande
agglomerato urbano, nessuna pista del quale ha lunghezza disponibile al decollo
superiore a 2.000 metri, che fornisce solo collegamenti da punto a punto tra gli
Stati europei o all'interno del territorio italiano e in cui un numero elevato
di persone soffre obiettivamente per il rumore provocato dai velivoli. Detti
aeroporti sono elencati nell'allegato 1, in conformita' alle decisioni
dell'Unione europea;
c) velivolo subsonico civile a reazione: velivolo la cui massa massima
certificata al decollo e' pari o superiore a 34.000 kg, o con un numero massimo
certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione
superiore a 19, esclusi i sedili riservati all'equipaggio;
d) velivolo marginalmente conforme: un velivolo subsonico civile a reazione che
soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3,
dell'annesso 16 della convenzione sull'Aviazione civile internazionale,
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561,
con margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in
decibels - unita' di misura del livello effettivo di rumorosita' percepita). Per
margine cumulativo si intende la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le
singole eccedenze, cioe' le differenze tra il livello di rumore certificato e il
livello di rumore massimo autorizzato, misurate in ciascuno dei tre punti di
riferimento per la misurazione del rumore, quali definiti nel volume 1, parte II,
capitolo 3, del citato annesso 16;
e) superamento dei limiti acustici: un superamento dei limiti acustici
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nelle zone di rispetto
individuate in attuazione dello stesso articolo 3, comma 1, lettera m), numero
3), della citata legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
f) restrizioni operative: misure relative alle emissioni acustiche mediante le
quali viene limitato, ridotto, ovvero vietato nel caso dei velivoli
marginalmente conformi, l'accesso di velivoli subsonici civili a reazione in uno
specifico aeroporto. Dette restrizioni sono parziali quando incidono sull'attivita'
dei velivoli per un tempo determinato;
g) soggetti interessati: le persone fisiche o giuridiche interessate o che
possono essere interessate dall'introduzione di misure di riduzione del rumore,
comprese le restrizioni operative o che hanno un legittimo interesse
all'introduzione di dette misure;
h) approccio equilibrato: il metodo in base al quale sono prese in
considerazione le misure disponibili per affrontare il problema
dell'inquinamento acustico in un aeroporto e, in particolare, la riduzione alla
fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la gestione del
territorio, procedure operative di riduzione del rumore e restrizioni operative,
tenuto conto dei criteri e delle linee guida pubblicati dall'Organizzazione
internazionale per l'aviazione civile, di seguito denominata: «ICAO», e
comunque degli obiettivi di cui all'articolo 1.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca «Approvazione della
convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17
dicembre 1944,».
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, recante «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del
citato decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 luglio 1956. - l'art. 3, comma
1, lettera m) della citata legge n. 447/1995 e' riportato nelle note alle
premesse.
Art. 4
Criteri generali relativi
all'adozione di restrizioni operative
1. Le restrizioni operative
disciplinate dal presente decreto sono adottate previa valutazione da effettuare
in conformita' alle prescrizioni dell'allegato 2, tenuto conto del rapporto tra
costi e benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonche' delle
caratteristiche dell'aeroporto interessato.
2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, la valutazione di cui al
comma 1 e' ricompresa nell'ambito di detta procedura qualora la stessa tenga
conto, per quanto possibile, delle prescrizioni definite nell'allegato 2.
3. E' fatto divieto di introdurre restrizioni operative basate sulla
nazionalita' o sull'identita' del vettore aereo o del costruttore di velivoli.
4. Ai fini dell'adozione di restrizioni operative basate sulle prestazioni di un
velivolo si fa riferimento ai limiti di certificazione definiti nell'annesso 16,
volume 1, della citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza
edizione del luglio 1993, e successive modificazioni.
5. Le restrizioni operative sono adottate, tenuto conto dell'approccio
equilibrato, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera h), esclusivamente
nel caso in cui la valutazione effettuata ai sensi del comma 1, abbia dimostrato
che l'attuazione di ogni altra misura di contenimento dell'inquinamento acustico
prevista dalla normativa vigente in attuazione della citata legge n. 447 del
1995 non consente di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le restrizioni operative intese a
ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente conformi sono adottate
solo successivamente all'introduzione di restrizioni operative parziali.
7. Nell'introdurre restrizioni operative parziali si tiene conto, in
particolare, della fascia oraria relativa ai voli notturni. A tale fine sono
utilizzati i descrittori acustici notturni relativi ai disturbi del sonno
previsti dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale, i cui
metodi di valutazione ed i valori limite sono stabiliti con decreto del
Presidente della Repubblica, emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e della salute.
8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 sono utilizzati i
descrittori acustici previsti dalle norme nazionali vigenti.
Note all'art. 4:
- La citata legge n. 447/1995 e' riportata nelle note alle premesse. - L'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O., e' il
seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge; e)».
Art. 5
Criteri relativi
all'introduzione di restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi
1. Le restrizioni operative
intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente conformi sono
attuate con le seguenti modalita':
a) per sei mesi, a decorrere dalla data di applicazione della restrizione
operativa determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), gli
operatori aerei non possono impiegare detti velivoli per un numero di voli
superiore a quello effettuato nell'aeroporto interessato nel corrispondente
periodo dell'anno precedente;
b) decorso il periodo di cui al lettera a), E.N.A.C., puo' richiedere, ai sensi
dell'articolo 6, agli operatori aerei di ridurre il numero totale iniziale di
movimenti di detti velivoli fino al 20 per cento all'anno, sulla base di un
piano di interventi adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, commi 1 e 3, l'E.N.A.C. puo'
adottare negli aeroporti metropolitani, presenti sul territorio nazionale,
individuati nell'allegato 1 misure piu' restrittive di quelle stabilite dal
presente articolo, con riferimento alla definizione di velivoli marginalmente
conformi.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai velivoli in possesso della
certificazione originale o della ricertificazione attestante la conformita' alle
norme acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'annesso 16 alla
citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
Art. 6
Adozione di restrizioni
operative
1. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al
fine di emanare linee di indirizzo per l'adozione delle restrizioni operative di
cui al presente decreto, nonche' per individuare e proporre all'E.N.A.C. le
ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee, alla luce delle
valutazioni di cui all'articolo 4, comma 1, ad evitare il ripetersi del
superamento dei limiti acustici di cui all'articolo 2. Il Comitato
tecnico-consultivo opera tenendo conto delle eventuali proposte delle
Commissioni aeroportuali competenti, nonche' delle osservazioni dei soggetti
interessati di cui all'articolo 10 e stabilisce le modalita' idonee a garantire
l'adeguata pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 1, in accordo con l'E.N.A.C.
2. La Commissione aeroportuale, verificato il superamento dei limiti acustici di
cui all'articolo 2, ne da' tempestiva comunicazione al Comitato
tecnico-consultivo di cui al comma 1, nonche' all'E.N.A.C., formulando eventuali
proposte e fornendo la documentazione necessaria.
3. Le restrizioni operative previste dal presente decreto sono adottate dall'E.N.A.C.,
con proprio provvedimento emanato entro 60 giorni dalla proposta del Comitato
tecnico-consultivo di cui al comma 1, tenendo conto delle eventuali indicazioni
operative della competente commissione aeroportuale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da dieci tecnici indicati
rispettivamente:
a) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di
presidente;
b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) dall'E.N.A.C.; d) da ENAV S.p.a.;
e) dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici;
f) dalle Regioni e Province autonome;
g) dall'Unione delle province d'Italia;
h) dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
i) dalle associazioni dei vettori aerei piu' rappresentative a livello
nazionale; j) dall'associazione delle societa' di gestione aeroportuale.
5. I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in carica due anni
e possono essere confermati.
6. Gli oneri connessi allo svolgimento della attivita' di valutazione prevista
dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento del Comitato, ivi compreso il
trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del
medesimo Comitato, sono posti a carico del gestore dell'aeroporto interessato.
Art. 7
Restrizioni operative esistenti
1. Le disposizioni dell'articolo
4 non si applicano:
a) alle restrizioni operative adottate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno incidenza
significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e che sono apportate a
restrizioni operative parziali introdotte dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 8
Deroghe per i velivoli
immatricolati nei Paesi in via di sviluppo
1. Per un periodo di 10 anni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai velivoli
marginalmente conformi immatricolati nei Paesi in via di sviluppo non si
applicano le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che:
a) siano dotati di certificato attestante la loro rispondenza alle norme
acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 alla citata
Convenzione sull'aviazione civile internazionale e siano stati utilizzati
nell'aeroporto che applica la deroga, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre
2001;
b) siano stati iscritti, durante il periodo di cui alla lettera a), nel registro
del Paese in via di sviluppo interessato dalla deroga e continuino ad essere
gestiti da persona fisica o giuridica stabilita nello stesso Paese.
Art. 9
Deroga per singole attivita'
1. In deroga alle disposizioni
del presente decreto, l'E.N.A.C. puo' autorizzare singole attivita' anche di
velivoli marginalmente conformi nei seguenti casi:
a) per attivita' di carattere eccezionale, a condizione che la deroga sia
temporanea;
b) per voli non aventi fini di lucro effettuati per trasformazioni, per
riparazioni o per attivita' di manutenzione.
Art. 10
Consultazione, termine di
preavviso e mezzi di impugnazione
1. Contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, il gestore dell'aeroporto
interessato, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di cui all'articolo 10,
da' adeguata pubblicita' dell'eventuale superamento dei limiti acustici,
consentendo la partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalita' di
cui al comma 2.
2. I soggetti interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della notizia di cui al comma 1, al Comitato di cui all'articolo
6, comma 1 ed all'E.N.A.C., memorie scritte e documenti.
3. L'atto di adozione di una restrizione operativa e' motivato e comunicato, con
indicazione contestuale del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere
alla parte interessata, nonche' agli altri soggetti interessati mediante
pubblicazione dell'estratto dell'atto di adozione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, recante l'indicazione che il testo integrale dell'atto
stesso e' pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) almeno sei mesi prima della sua applicazione, nel caso di restrizione
operativa parziale e di restrizione operativa di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a);
b) almeno un anno prima della applicazione, nel caso di restrizioni operative
previste all'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2;
c) fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b), comunque due mesi prima
della Conferenza internazionale per gli orari dei vettori aerei, di cui
all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18
gennaio 1993, e successive modificazioni, relativa alla stagione di traffico a
cui la restrizione operativa si riferisce.
Note all'art. 10:
- L'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio del 18
gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli
aeroporti della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L014 del 22 gennaio 1993, pagg. 1 - 6, e' il seguente: «Art. 4
(Coordinatore). - 1. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto coordinato o
pienamente coordinato provvede a nominare come coordinatore di tale aeroporto
una persona fisica o giuridica avente conoscenze particolareggiate in materia di
coordinamento degli orari dei vettori aerei, previo parere dei vettori aerei che
usano regolarmente l'aeroporto in questione, delle organizzazioni che li
rappresentano nonche' delle autorita' aeroportuali. Lo stesso coordinatore puo'
essere nominato per piu' di un aeroporto.
2. Ogni Stato membro garantisce che il coordinatore svolga le sue mansioni,
nell'ambito del presente regolamento, in maniera indipendente.
3. Il coordinatore agisce conformemente alle disposizioni del presente
regolamento in modo imparziale, non discriminatorio e trasparente.
4. Il coordinatore partecipa alle conferenze internazionali per gli orari dei
vettori aerei nel rispetto del diritto comunitario.
5. Il coordinatore e' responsabile dell'assegnazione delle bande orarie.
6. Il coordinatore controlla costantemente l'utilizzazione delle bande orarie.
7. Nel caso di assegnazione delle bande orarie, a richiesta ed entro limiti di
tempo ragionevoli, il coordinatore mette a disposizione delle parti interessate,
affinche' possano esaminarle, le informazioni seguenti:
a) le bande orarie precedentemente operate da ciascuna compagnia aerea, elencate
in ordine cronologico, per tutti i vettori aerei che usano l'aeroporto;
b) le bande orarie richieste (domande iniziali) elencate per ogni singolo
vettore aereo, in ordine cronologico e per l'insieme dei vettori aerei;
c) tutte le bande orarie assegnate e le richieste di bande orarie ancora in
sospeso, elencate individualmente, in ordine cronologico, vettore per vettore,
per tutti i vettori aerei;
d) le restanti bande orarie disponibili; e) dettagli esaurienti sui criteri
adottati per l'assegnazione.
8. Le informazioni di cui al paragrafo 7 sono messe a disposizione al piu' tardi
al momento delle pertinenti conferenze per gli orari e, secondo necessita',
durante le conferenze stesse nonche' in seguito.».
Art. 11
Informazione
1. L'E.N.A.C. comunica
immediatamente le restrizioni operative adottate ai sensi del presente decreto
ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture
e dei trasporti, alla regione ed agli enti locali interessati.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa la Commissione
europea e gli altri Stati membri delle misure di cui al comma 1.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente
decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, in conformita' alle modifiche tecniche introdotte a livello
comunitario.
2. L'E.N.A.C. provvede ad adeguare le convenzioni stipulate con le societa'
aeroportuali alle previsioni del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 gennaio
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 1
(articolo 3, comma 1, lettera b)
AEROPORTI METROPOLITANI
Berlin - Tempelhof
Stockholm Bromma
London City
Belfast City
Allegato 2
(articolo 4, comma 1)
Prescrizioni relative alla
valutazione di cui all'art. 4, comma 1 Ai fini della valutazione prevista
all'articolo 4, comma 1, il Comitato di cui all'articolo 6, comma 1, redige una
relazione di valutazione contenente:
1. Situazione aeroportuale attuale.
1.1. Descrizione dell'aeroporto con indicazione delle sue capacita', della sua
ubicazione, dell'intorno aeroportuale, del volume e della composizione del
traffico aereo, nonche' della composizione ed utilizzo delle piste.
1.2. Descrizione degli obiettivi ambientali fissati per l'aeroporto nel contesto
nazionale.
1.3. Presentazione delle curve isofoniche degli anni precedenti e dell'anno in
corso, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore degli
aeromobili, con la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per la loro
individuazione.
1.4. Descrizione del clima acustico aeroportuale che dovra' in particolare
evidenziare se sono in corso eventuali aggravamenti e descrizione delle misure
adottate per attenuare l'impatto acustico, quali ad esempio:
a) mappe di zonizzazione acustica aeroportuale, ove esistenti;
b) programmi di isolamento acustico;
c) interventi di risanamento acustico;
d) informazioni sulla pianificazione e gestione del territorio, ivi inclusi i
piani di zonizzazione acustica, ove esistenti, dei comuni interessati alle
attivita' aeroportuali;
e) impiego di piste preferenziali;
f) rotte preferenziali da mantenere ai fini acustici;
g) procedure di avvicinamento e decollo pubblicate in Aeronautical Information
Publication (AIP);
h) restrizioni esistenti quali limitazioni del livello sonoro, limitazione o
divieto dei voli notturni, imposte sul rumore;
i) monitoraggio del rumore.
2. Previsioni in assenza di nuove misure.
2.1. Descrizione di eventuali modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto gia'
approvati ed in programma, come ad esempio l'aumento della capacita' e
l'ampliamento delle piste e dei terminali, nonche' descrizione della
composizione futura del traffico e della crescita prevista.
2.2. Nell'eventualita' delle modifiche ed ampliamenti di cui al punto 2.1,
indicazione dei conseguenti vantaggi e descrizione degli effetti sul clima
acustico in assenza di ulteriori misure, nonche' descrizione delle misure gia'
programmate allo scopo di attenuare tale impatto acustico.
2.3. Previsione delle curve isofoniche, a seguito delle variazioni di cui al
punto 2.1 e stima del numero di persone che saranno probabilmente soggette al
rumore degli aeromobili, facendo distinzione fra aree residenziali preesistenti
ed aree residenziali recenti.
2.4. Valutazione delle conseguenze e dei costi dovuti all'assenza di misure
volte ad attenuare gli effetti di un eventuale peggioramento dell'inquinamento
acustico.
3. Valutazione delle misure diverse dalle restrizioni operative.
3.1. Succinta esposizione delle misure, diverse dalle restrizioni operative, cui
si puo' fare ricorso in accordo alle opzioni previste dal metodo dell'approccio
equilibrato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), anche prendendo in
considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico, con indicazione
delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta; analisi approfondita
di tali misure ed informazioni dettagliate sul costo inerente la loro adozione;
indicazione del numero di persone che dovrebbero beneficiarne e dell'arco
temporale in cui verranno attuate; valutazione dell'efficacia globale delle
singole misure.
3.2. Valutazione dell'efficacia dell'adozione di tali misure rispetto ai costi e
del rapporto costi/benefici, tenuto conto dei relativi effetti socio-economici
sugli operatori aerei, sui viaggiatori e sugli enti locali.
3.3. Panoramica dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere
sul clima acustico e sull'assetto concorrenziale relativo agli altri aeroporti,
agli operatori ed alle altre parti interessate.
3.4. Motivazione delle scelte operate e definizione di linee guida ai fini della
individuazione delle suddette misure da parte delle competenti Commissioni
aeroportuali.
4. Valutazione delle restrizioni operative.
4.1. Nel caso in cui si valuti la necessita' dell'introduzione di restrizioni
operative: individuazione dei necessari piani di intervento, in funzione dei
differenti scenari analizzati; nonche' descrizione delle principali ragioni che
motivano la scelta, tenuto conto dei rapporti costi/benefici e costo/efficacia,
anche in relazione alle esigenze di sviluppo del mercato del trasporto aereo.
5. Riepilogo di natura non tecnica.
6. Valutazione dell'esposizione al rumore.
6.1. La valutazione dell'esposizione al rumore (curve isofoniche e numero delle
persone colpite) e' effettuata utilizzando gli indicatori di rumore previsti
dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale.
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