IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001, ed in particolare
l'allegato "A";
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge
6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia
e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente
decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione
della conformita', la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei
dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature
destinate a funzionare al-l'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il
benessere delle persone che l'ambiente.
2. Esso si applica alle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto individuate e definite
all'articolo 2 e all'allegato I che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono immesse in commercio o messe in servizio come
unita' complete per l'uso previsto.
3. Sono escluse dal campo di applicazione
del presente decreto:
a) le macchine destinate essenzialmente al trasporto di
merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;
b)
le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di
polizia e per i servizi di emergenza;
c) gli accessori privi di motore delle
macchine ed attrezzature di cui al comma 1 immessi in commercio o messi in
servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e
dei martelli demolitori idraulici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive
CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione
stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La
legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni perl'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2001.
L'art. 1 cosi' recita: 2000/37/CE della Commissione, del 5
giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai medicinali veterinari. 2000/38/CE della
Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis -
Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alle specialita' medicinali. 2000/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 2000/65/CE del Consiglio, del 17
ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto. 2000/70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva
93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano
derivati stabili del sangue o del plasma umano. 2001/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e
liquidazione delle imprese di assicurazione. 2001/20/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano. 2001/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di
liquidazione degli enti creditizi. 2001/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento
reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva
76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli,
dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni
dell'art. 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14
giugno 1985. 20101/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime
per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri
che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli
stessi. 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere
e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di
cereali. 2001/1978/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica
l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva
92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonche' gli
allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio,
modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di
formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche). - La
direttiva 2000/14/CE e' pubblicata in GUCE n. L 311 del 12 dicembre 2000.
- La
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. L'art. 3 cosi'
recita;
"Art. 3. - 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni
della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui
essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere".
- La legge
6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" - legge
comunitaria 1994. L'art. 47 cosi' recita: "Art. 47 (Procedure di
certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).
- 1. Le spese
relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione
della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle
conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse
finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito
nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1
sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli
organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la
medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante
l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle
attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi
preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere
effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno
ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e
per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi
resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a
copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi
decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi
dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi
commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la
successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul
mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri
attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti
sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore
dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di
certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle
direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale
termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di
rispettiva competenza.".
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto", di seguito denominate: "macchine ed attrezzature":
tutte le macchine rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine,
semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui
dispongono ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al
funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore
ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non
influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto
tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno di strutture
aperte degli edifici, e' considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto.
Questa definizione comprende anche macchine prive di motore, di applicazione
industriale od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad
essere usate all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore
ambientale;
b) "marcatura": l'apposizione visibile, leggibile ed
indelebile della marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, cui si aggiunge l'indicazione
del livello di potenza sonora garantito;
c) "livello di potenza sonora LWA":
il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito
in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995;
d) "livello di potenza sonora
rilevato": il livello di potenza sonora determinato in base alle
misurazioni di cui all'allegato III; i valori misurati possono essere rilevati
da una sola macchina rappresentativa del tipo o dalla media di una loro serie;
e) "livello di potenza sonora garantito": il livello di potenza
sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le
incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di
misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunita' in base agli strumenti tecnici applicati e
citati nella documentazione tecnica;
f) "potenza netta installata":
per motori endotermici: la potenza in "kW CEE", ottenuta sul banco di
prova all'estremita' dell'albero motore o del suo equivalente, misurata
conformemente al metodo di cui al decreto 12 giugno 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 ottobre 1981, e al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, per la misura
della potenza dei motori a combustione interna dei veicoli stradali, esclusa la
potenza assorbita dalla ventola di raffreddamento del motore;
per i motori diesel la definizione e' conforme al decreto ministeriale 20 dicembre 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9
febbraio 2000;
g) "immissione in commercio": prima messa a
disposizione, all'interno della Comunita', a titolo oneroso o gratuito, delle
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;
h) "messa in
servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno
della Comunita', di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;
per le
macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal
fabbricante o da terzi da esso designati, ne' installate, ne' regolate, la
messa in servizio e' considerata effettuata al momento dell'immissione in
commercio;
i) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile
della progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di cui
all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con
il proprio marchio. Sono, altresi', considerati fabbricanti le persone fisiche
o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o
fanno realizzare o mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui
all'allegato I;
j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica
stabilita all'interno della Comunita' che abbia ricevuto mandato scritto dal
fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal presente
decreto;
k) "tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con
un nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I;
l)
"modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di un
determinato tipo;
m) "esemplare": singola macchina ed attrezzatura
identificata da un unico numero di serie.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Attuazione delle direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
- Il
decreto del 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981 reca: "Norme relative alla
omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la
potenza dei motori di propulsione (direttiva 80/1269//CEE)".
- Il decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000 reca: "Recepimento
della direttiva 1999/99/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al
progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio relativa alla potenza
dei motori degli autoveicoli".
- Il decreto ministeriale 20 dicembre 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9
febbraio 2000 reca: "Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su
macchine mobili non stradali".
Art. 3
Immissione in commercio e libera circolazione
1. Il fabbricante o il
mandatario puo' immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed
attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed
attrezzature:
a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica
ambientale stabiliti dal presente decreto;
b) siano state sottoposte alle
procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 11;
c) rechino la
dichiarazione CE di conformita', nonche' la marcatura CE e l'indicazione del
livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma
l.
2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti
stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere,
esposizioni o dimostrazioni purche' rechino l'indicazione, chiara e visibile,
che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in
commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi
requisiti e purche', durante le dimostrazioni, siano adottate misure di
sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.
Controllo sul mercato
1. L'attivita' di controllo
sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa
all'applicazione del presente decreto e' svolta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla
base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di
carattere tecnico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
fornisce alle autorita' competenti degli altri Stati membri informazioni sui
risultati dell'attivita' di cui al comma 1.
Art. 5
Presunzione di conformita'
1. Si presumono conformi
alle disposizioni del presente decreto le macchine e le attrezzature di cui
all'allegato I, recanti la marcatura CE, l'indicazione del livello di potenza
sonora garantito e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita'.
Non conformita' delle macchine ed attrezzature
1.
Qualora nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 4, comma
1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono
conformi ai requisiti previsti dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al
mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione
stessa, le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del presente
decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti gli esemplari dello
stesso tipo gia' immessi in commercio o messi in servizio.
2. Qualora il
fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i termini, alle prescrizioni di
cui al comma 1, l'autorita' di cui al comma 1 vieta temporaneamente l'immissione
in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi ed ordina il
ritiro temporaneo di tutti gli esemplari gia' immessi in commercio o messi in
servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario.
3. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio informa immediatamente la
Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri dei
provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.
4. A seguito delle conclusioni
delle consultazioni avviate dalla Commissione europea con i soggettiinteressati,
ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti di cui al
comma 2 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
5. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica i provvedimenti
di cui al comma 2 ai Ministeri delle attivita' produttive e del lavoro e delle
politiche sociali.
Note all'art. 6:
Note all'art. 6: - Per la direttiva 2000/14/CE vedi note alle premesse. L'art.
9 cosi' recita: "Art. 9 (Non conformita' delle macchine ed attrezzature).
- 1. Uno Stato membro, qualora accerti che macchine ed attrezzature di cui
all'art. 2, paragrafo 1, immesse in commercio o messe in servizio non sono
conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, adotta tutti gli
opportuni provvedimenti affinche' il fabbricante, o il suo mandatario stabilito
nella Comunita', le renda conformi al disposto della presente direttiva.
2.
Qualora: a) vengano superati i valori limite di cui all'art. 12 o b) la non
conformita' alle altre disposizioni della presente direttiva persista
nonostante i provvedimenti adottati ai sensi del precedente paragrafo 1, lo
Stato membro interessato adotta tutti gli opportuni provvedimenti per limitare
o vietare l'immissione in commercio o la messa in servizio della macchina in
questione o per assicurarne il ritiro dal commercio. Lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti
adottati.
3. La Commissione procede il piu' presto possibile a consultazioni
con i soggetti interessati. In esito a tali consultazioni, la Commissione
constata: che il provvedimento e' giustificato, e in tal caso ne informa
immediatamente lo Stato membro che ha assunto l'iniziativa e gli altri Stati
membri; oppure che il provvedimento non e' giustificato, e in tal caso ne
informa immediatamente lo Stato membro che ha assunto l'iniziativa, gli altri
Stati membri e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'.
4.
La Commissione provvede a tenere informati gli Stati membri sullo svolgimento e
l'esito di questa procedura.".
Art. 7
Mezzi di impugnazione
1. Qualsiasi provvedimento
amministrativo adottato che produce l'effetto di limitare l'immissione in
commercio o la messa in servizio di macchine e di attrezzature oggetto del
presente decreto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il provvedimento e' comunicato, senza
indugio, alla parte interessata con l'indicazione contestuale del termine e
dell'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Note all'art. 7:
- Per la legge 7 agosto 1999, n. 241 e
l'art. 3 vedi note alle premesse.
Art. 8
Dichiarazione CE di conformita'
1. Ciascun esemplare
di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di
conformita' contenente le indicazioni di cui all'allegato II, redatta a cura del
fabbricante o del suo mandatario, anche in piu' lingue ufficiali della Comunita',
purche' una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da
altra lingua comunitaria e' sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza
ripetere le parti specifiche alla macchina purche' sia adottato un chiaro
sistema di riferimento incrociato dei testi.
2. Copia della dichiarazione CE di
conformita' di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'allegato
V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato
VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo
mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare
della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce.
Art. 9
Marcatura
1. Le macchine e le attrezzature di cui
all'allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo
visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformita' e l'indicazione
del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'allegato
IV.
2. E' vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1
marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il
simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro
garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri
marchi purche' cio' non pregiudichi la visibilita' e la leggibilita' della
marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
3. La
marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i
requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce
l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un
periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facolta' di scelta in
ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento
solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti,
nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed
attrezzature.
Art. 10
Macchine ed attrezzature soggette "a limiti di
emissione acustica
1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e
delle attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non puo' superare i valori
limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.
Art. 11
Valutazione della conformita'
1. Prima di immettere
in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui
all'allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo
di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione
della conformita':
a) procedura di controllo interno della produzione con
valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'allegato VI;
b)
procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII; c) procedura
di garanzia di qualita' totale di cui all'allegato VIII.
2. Ai fini
dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di
attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario
sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo
interno della produzione di cui all'allegato V.
3. Il fabbricante o il
mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli
altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura
di valutazione della conformita' per un dato tipo di macchina e di attrezzatura
e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3,
all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, ed all'allegato VIII, punti
3.1 e 3.3.
Art. 12
Organismi di certificazione
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive, su istanza degli organismi interessati e
previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, autorizza, per un periodo
di cinque anni, salvo rinnovo, gli organismi demandati ad espletare le procedure
di valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e
c), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine
l'istanza si intende rifiutata.
2. Nelle ipotesi in cui gli organismi
interessati richiedano l'autorizzazione, anche ai fini dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante
regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine, e' formulata un'unica istanza al Ministero delle
attivita' produttive, il quale provvede con decreto di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle
attivita' produttive:
a) sono disciplinate le procedure, nonche' i requisiti
previsti ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1. Fino all'adozione del
predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti
nell'allegato IX;
b) e' revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli
organismi di certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti
prescritti o accerti gravi e reiterate irregolarita' da parte dell'organismo
stesso;
c) e' sospesa l'autorizzazione di cui al comma 1, previa contestazione
all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta
giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel
caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo
soddisfacente i propri compiti;
d) e' revocata l'autorizzazione se l'organismo
di cui al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito
nel provvedimento di sospensione di cui alla lettera c).
4. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio notifica alla Commissione europea e
agli altri Stati membri gli organismi di cui al comma 1, i compiti specifici e
le procedure d'esame agli stessi demandati ed i numeri di identificazione
previamente attribuiti dalla Commissione agli stessi organismi, nonche' le
eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-l'elenco degli organismi di
certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee, completi del numero di identificazione loro attribuito
dalla Commissione europea.
Note all'art. 12:
- Per il decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, vedi note all'art. 2. L'art. 8 cosi' recita:
"Art. 8 (Organismi di certificazione). - 1. Le attivita' di certificazione
di cui all'art. 4, relative a macchine o componenti di sicurezza di cui
all'allegato IV, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi
del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei
requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel
decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La domanda di autorizzazione deve essere
presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo 1993,
all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al comma 2
con organizzazione conforme alle norme UNIEN 45011; trascorsi novanta giorni
l'autorizzazione s'intende negata.
4. Le spese relative alla certificazione sono
a totale carico del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione
europea. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di
autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
5. Le
amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano gli indirizzi
volti ad assicurare la necessaria omogeneita' dell'attivita' di certificazione,
vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati e hanno facolta' di
procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali e periferici, ad
ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, operando in
coordinamento permanente fra loro.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica
tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri
l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche
al fine della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli
elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al presente articolo.
7.
Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2),
l'organismo autorizzato ha la responsabilita' della corretta valutazione
dell'adeguatezza del fascicolo tecnico. 8. Nei casi di certificazione previsti
dall'art. 4, comma 1, lettera b) e lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato
ha la responsabilita' della corretta valutazione della conformita' del modello
di macchina o di componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.".
- La direttiva 89/392/CEE e' pubblicata
in GUCE n. L 065 del 5 marzo 1998. - La direttiva 91/368/CEE e' pubblicata in
GUCE n. L 040 del 13 febbraio 1998. - La direttiva 93/44/CEE e' pubblicata in
GUCE n. L 065 del 5 marzo 1998.
- La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in GUCE
n. L 216 dell'8 agosto 1997.
Art. 13
Rilevazione di dati sull'emissione acustica
1. Al
fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il fabbricante
o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di
conformita' CE per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura di cui
all'allegato I, immesso in commercio o messo in servizio. Tale obbligo non
ricorre qualora sia gia' stato soddisfatto in un altro Stato membro della
Comunita'.
Art. 14
Procedura di modifica degli allegati
1. Gli allegati
al presente decreto sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, in conformita' alle variazioni apportate alla
direttiva in sede comunitaria.
Art. 15
Sanzioni
1. Il fabbricante o il mandatario che
immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui
all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita' di cui
all'articolo 8, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione
costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 1000 a euro 50000.
2. Il fabbricante o il mandatario che viola
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui
la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
3. Il fabbricante o il
mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed
attrezzature, di cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformita' e
dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui all'articolo 9,
comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a
euro 50000.
4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione
costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 25000.
5. Il fabbricante o il mandatario che
immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui
all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti previsti all'articolo 10,
comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a
euro 50000.
6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), in
violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e' punito, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
7. Il
fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c), in violazione alle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui
la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
8. Il fabbricante o il
mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.
9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione
costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 1000 a euro 50000.
Art. 16
Norma di rinvio
1. Alle procedure di valutazione
della conformita' delle macchine e delle attrezzature di cui all'articolo 11, a
quelle finalizzate alla designazione degli organismi notificati di cui
all'articolo 12, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche'
all'effettuazione dei controlli sulle macchine e sulle attrezzature di cui
all'articolo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il decreto per
la determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.
Note all'art. 16:
- Per la legge 6 febbraio 1996, n, 52 e
l'art. 47 vedi note alle premesse.
Art. 17
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 novembre
1987, n. 588, il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592, il decreto
ministeriale 3 dicembre 1987, n. 598, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
135, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 137, il decreto ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, e il decreto
ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, sono abrogati.
Note all'art. 17:
- Il decreto ministeriale 28 novembre 1987,
n. 588, reca: "Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n.
85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n.
85/408, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonche'
al livello sonoro di potenza acustica di motocompressori gru a torre, gruppi
elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a
mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria
civile".
- Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592, reca:
"Attuazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e
macchine per cantieri edili". - Il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n.
598, reca: "Attuazione della direttiva n. 84/538/CEE, relativa al livello
di potenza acustica ammesso dei tosaerba".
- Il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 135, reca: "Attuazione delle direttive 86/662/CEE e
89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori
idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici".
- Il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 136, reca: "Attuazione delle direttive 88/180/CEE e
88/181/CEE relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba". -
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, reca: "Attuazione della
direttiva CEE n. 405/1987, relativa al livello di potenza acustica ammesso delle
gru a torre".
- Il decreto ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, reca:
"Regolamento recante norme in materia di limitazione del rumore prodotto
dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici. (Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 1994, n. 122)".
- Il decreto ministeriale 25 marzo
1994, n. 317, reca: "Regolamento recante norme relative al livello di
potenza acustica ammesso per i tosaerba". "Art. 1 (Delega al Governo
per l'attuazione di direttive comuni-tarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2.
I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto
disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e
provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
-
L'allegato A della succitata legge cosi' recita: "Allegato A 98/24/CE del
Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
(quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE). 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. 1999/36/CE del Consiglio,
del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa
agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 2000/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 2000/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suine.".
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data del 1
gennaio 2003 e' consentita l'immissione in commercio o la messa in servizio di
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I conformi alla normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e gia' costruite alla stessa
data.
2. Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni
provvisorie rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
agli organismi abilitati a svolgere i compiti di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Le disposizioni relative ai
livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fase II di cui all'allegato
I entrano in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2006.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della
salute
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Castelli, Ministro
della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegati
Allegato
completo (formato compresso - 3,27 Mb)
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 390
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