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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Nella sua riunione della
Commissione per i servizi e i prodotti del 19 febbraio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni; Vista la legge
26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di
assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche'
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Visto il regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite
approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive
modifiche e integrazioni approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre
2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005, n.
132/06/CSP del 12 luglio 2006, n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 e 12/08/CSP
del 31 gennaio 2008;
Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la
quale al fine di salvaguardare l'effettivita' del divieto di diffusione di
messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella
ordinaria dei programmi, e' stato integrato il vigente regolamento in materia di
pubblicita' radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla
riconoscibilita' dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente
con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del testo unico della
radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e
televendite;
Vista la delibera n. 157/06/CSP del 25 ottobre 2006 recante «Misure urgenti per
l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi
pubblicitari e delle televendite»; Vista la delibera n. 50/07/CSP del 24 luglio
2007 recante «Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri
tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi
pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12
luglio 2006»;
Rilevato che il presidio sanzionatorio al divieto di diversificare la potenza
sonora dei messaggi pubblicitari rispetto al resto dei programmi, quale posto
dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 112/04 e trasfuso nella medesima
disposizione del testo unico della radiotelevisione, e' rinvenibile all'art. 51,
comma 1, dello stesso testo unico, che per le violazioni delle disposizioni in
materia di pubblicita', sponsorizzazioni e televendite di cui all'art. 4, comma
1, del citato testo unico e ai regolamenti dell'Autorita' prevede il trattamento
sanzionatorio (lettera b)) e afferma la competenza dell'Autorita' ponendo
specifiche norme procedimentali (lettera c);
Considerata la difficolta' interpretativa - rimarcata dalla stessa Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nell'applicazione dell'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 223/1990, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2,
legge n. 447/1995 - della individuazione della nozione di «potenza sonora
ordinaria dei programmi» e la conseguente opportunita' di definirne il contenuto
attraverso una regolamentazione «tecnica»; Considerato che l'Autorita', stante
la complessita' di elaborazione della regolamentazione tecnica definitiva, ha
rilevato la necessita' di costituire un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti
interessati, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle
comunicazioni, onde pervenire alla elaborazione di una proposta volta a
individuare eventuali integrazioni e/o modifiche relativamente alla fissazione
dei parametri tecnici ed alla metodologia di rilevamento del livello sonoro dei
messaggi pubblicitari e televendite adottate in via temporanea dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 157/06/CSP, a definire,
ove necessario, le modalita' per eseguire prove e test tecnici di supporto e
verifica alle attivita' di cui al punto precedente ed a pervenire a parametri
tecnici e a metodologie di riferimento il piu' possibile condivise in vista del
provvedimento finale;
Visti gli esiti dei lavori del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri
tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi
pubblicitari e delle televendite, e ritenuto che nel corso di tali lavori siano
stati acquisiti gli elementi utili per definire la regolamentazione in oggetto;
Considerato che durante i lavori del tavolo tecnico le emittenti hanno eccepito
l'inadeguatezza della metodologia proposta nell'allegato della Delibera 157/06/CSP
sia in relazione alla durata troppo breve del periodo di tempo sottoposto a
rilevazione, sia per la scelta per la determinazione del livello sonoro medio
dei programmi di una «finestra» di programmazione immediatamente precedente il
messaggio pubblicitario, ritenuta non rappresentativa in quanto potenzialmente
comprensiva di eventuali silenzi o passaggi, nonche' le difficolta'
nell'applicazione del rispetto della norma poiche' gli attuali sistemi di messa
in onda non permettono di prevedere in modo preciso la potenza sonora dei
programmi, ed in particolare di quelli trasmessi in diretta;
Considerato che per quanto riguarda i parametri di rilevazione i partecipanti al
tavolo tecnico hanno convenuto sulla individuazione di una metodologia il piu'
possibile oggettiva di rilevazione del livello sonoro, raggiungendo un accordo
unanime sulla adozione del parametro c.d. psicoacustico del livello sonoro
percepito (loudness) come definito dalle Raccomandazioni ITU-R BS1770 e ITU-R
BS1771 in tema di loudness e degli strumenti di misura da utilizzare per tale
parametro; Considerato che per la determinazione dei valori numerici per le
soglie e la conseguente rilevazione del rispetto della disciplina, non e' stato
possibile raggiungere un accordo unanime tra i partecipanti al tavolo e sono
state presentate due proposte, una dalla FRT - Federazione Radio Televisioni, e
una dalla societa' RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Rilevato che la proposta FRT: a. prevede che il livello ordinario dei programmi
(ad esclusione dei segmenti pubblicitari) sia misurato per ogni canale come
media con gating attivo su una durata non inferiore a sei ore (in continuo o su
misurazioni successive), scelte nella programmazione non immediatamente
precedente l'emissione del messaggio pubblicitario in esame, ma separata da
almeno trenta minuti, e che per il livello sonoro della pubblicita' l'intervallo
di osservazione minimo (durata) sia riferito a ciascuna unita' indivisibile (eg:
singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita); b. prevede che
la differenza numerica tra livello medio di emissione della pubblicita' e il
livello medio ordinario dei programmi non superi un valore di soglia pari a
2.5/1.5 dB; c. dispone che l'eventuale sanzione scatti quando il superamento di
tale limite sia accertato per una congrua percentuale (almeno il 30% delle
volte) di un numero significativo di rilevazioni (almeno 30); Rilevato che la
proposta RAI: a. prevede che la potenza sonora ordinaria dei programmi sia
riferita a ciascun canale e sia definita come media con gating delle potenze
sonore su una durata temporale pari ad una settimana di programmazione
(includendo non solo i programmi ma anche la pubblicita' e le televendite) per
quel canale televisivo (che comprenda il gating); b. prevede che sia individuato
a regime un sistema sanzionatorio fondato su un meccanismo graduale a fronte del
quale la verifica del superamento della potenza ordinaria sonora dei programmi
sia effettuata in base ad un numero congruo di misure e si ritenga
effettivamente accertato tale superamento laddove esso non sia superiore ad una
determinata percentuale;
Considerato che la proposta RAI e la proposta FRT, ancorche' divergenti nella
definizione di alcuni parametri, risultano complementari in quanto la prima
tiene conto maggiormente di fenomeni di lungo periodo (di tipo «statico») e la
seconda tiene conto maggiormente della variabilita' di fenomeni di breve periodo
(di tipo «dinamico»);
Ritenuto opportuno che, dato il suddetto carattere di complementarita', la
metodologia ottimale includa, anche opportunamente modificati, ambedue i metodi
di misura proposti, e che, di conseguenza, nel caso in cui le rilevazioni
effettuate secondo una delle due (o entrambe) le metodologie proposte mostrino
con frequenza predeterminata una differenza numerica tra il livello ordinario
della potenza sonora dei programmi e il livello di potenza sonora della
pubblicita' oltre una soglia di tolleranza predeterminata, sia integrata la
violazione della disposizione contenuta all'articolo 3, comma 1, del Regolamento
in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, con le conseguenze
sanzionatorie previste;
Ritenuto di poter accogliere, in considerazione del carattere di rilevante
novita' della regolamentazione del livello sonoro della pubblicita' e degli
impegni contrattuali in essere nel settore, la richiesta di prevedere una
sperimentazione nella applicazione della nuova disciplina anche al fine di
consentire un graduale adeguamento alla presente normativa da parte delle
emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari e permettere
l'acquisto, l'installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di
misura e l'affinamento delle procedure di verifica;
Ritenuto che tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso la previsione
di periodo di sperimentazione di sei mesi, periodo durante il quale la
transizione dalla vecchia alla nuova disciplina potra' essere monitorata
attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico con la partecipazione
delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonche' delle associazioni
rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori e che, all'esito
del suddetto periodo di sperimentazione, l'Autorita' si riserva di apportate
eventuali modifiche dei criteri e delle metodologie di rilevazione adottate con
il presente provvedimento; Ritenuto, altresi', di poter accogliere la proposta
di costituzione di un tavolo permanente di consultazione finalizzato a
realizzare nell'ottica della consultazione degli operatori interessati gli
adeguamenti tecnici e normativi necessari per permettere le rilevazioni anche ad
altri tipi di servizi televisivi operanti su piattaforme innovative (IPTV, DVB-H
), che non e' stato possibile affrontare durante i lavori del tavolo tecnico a
causa delle specificita' e della complessita' delle relative implicazioni
tecniche; Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
1. Le emittenti radiotelevisive
pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e
via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una
potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri
tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all'allegato A alla presente
delibera.
2. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui al comma 1 sono adottati i
parametri tecnici e la metodologia di rilevamento riportati nell'allegato A alla
presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, i quali tengono
conto delle risultanze del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri
tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi
pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 50/07/CSP, citata nelle
premesse.
3. Ai fini della verifica del rispetto della presenta delibera, l'Autorita' si
riserva di avvalersi della collaborazione di un ente terzo individuato con
successivo provvedimento.
4. In considerazione della rilevante novita' della disciplina e onde consentire
un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei
messaggi pubblicitari nonche' l'acquisto, l'installazione, la messa in funzione
delle apparecchiature di misura e l'affinamento delle procedure di verifica, e'
previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione
della durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente
delibera, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria.
5. Ai fini di cui al comma 4 e' istituito presso l'Autorita' un tavolo tecnico
di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di
contenuti nonche' delle associazioni rappresentative degli stessi e delle
istanze dei consumatori, il quale procedera', altresi', a rilevazioni
soggettive, attraverso apposito panel, del livello sonoro dei messaggi
pubblicitari e delle televendite per verificare l'impatto delle soglie di
tolleranza definite nell'allegato A alla presente delibera. All'esito del
periodo di sperimentazione l'Autorita' si riserva di apportate eventuali
modifiche dei parametri di rilevazione di cui all'allegato A alla presente
delibera.
6. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto
dall'art. 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177.
7. E' istituito un tavolo permanente di consultazione presso l'Autorita' avente
lo scopo di realizzare gli adeguamenti tecnici e normativi necessari per la
definizione delle metodologie di rilevazione anche ad altri tipi di servizi
televisivi operanti su piattaforme innovative (IPTV, DVB-H).
8. La presente delibera entra il vigore il trentesimo giorno dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente
delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita'
http://www.agcom.it/.
Napoli, 19 febbraio 2009
Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Innocenzi
Botti - Sortino
Allegato A
Parametri tecnici e metodologie
di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite.
1. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra i
livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio
del segnale audio relativo ad un campione di pubblicita' o televendita. 2. La
potenza sonora (loudness) e' misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770
che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di
determinare la loudness unit (LU) del programma e il livello di picco del
segnale.
3. I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione
ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili
con la norma ITU-R BS.1770.
4. Il valore di soglia del gating, tecnica utilizzata per «rimuovere» la parte
del segnale inferiore ad una data soglia, e' fissato a 8 dB sotto la media di
ciascun canale televisivo per un periodo uguale a 0.5 secondi 5. L'algoritmo
prevede il confronto tra due distinte misurazioni rispettivamente riferite al
lungo periodo e al breve periodo.
6. Nella misurazione di lungo periodo il livello ordinario dei programmi (A1) e'
misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 7 giorni di
programmazione per ciascun canale televisivo e il livello del messaggio
pubblicitario o della televendita (B1) e' misurato su un intervallo di
osservazione riferito a ciascuna unita' indivisibile (eg: singolo spot
pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il
livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B1) deve
essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A1) con una soglia di
tolleranza pari a 0.5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del
messaggio pubblicitario o della televendita (B1) rispetto al livello sonoro del
programma (A1), e' effettuata sulla base di un numero significativo di
rilevazioni (almeno 60 misure per B1). Si ritiene accertato il superamento
quando in almeno il 5% dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio
pubblicitario o della televendita (B1) supera il livello sonoro medio del
programma (A1), tenendo conto della soglia di tolleranza di 0,5 dB. 7. Nella
misurazione di breve periodo il livello ordinario dei programmi (A2) e' misurato
come media su un intervallo di osservazione pari a 6 ore scelte nella
programmazione non immediatamente precedente l'emissione del messaggio
pubblicitario in esame, ma separata di almeno trenta minuti e il livello del
messaggio pubblicitario o della televendita (B2) e' misurato su un intervallo di
osservazione riferito a ciascuna unita' indivisibile (eg: singolo spot
pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il
livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B2) deve
essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A2) con una soglia di
tolleranza pari a 1,5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del
messaggio pubblicitario o della televendita (B2) rispetto al livello sonoro del
programma (A2), e' effettuata sulla base di un numero significativo di
rilevazioni (almeno 30 misure per B2). Si ritiene accertato il superamento
quando in almeno il 10 % dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio
pubblicitario o della televendita (B2) supera il livello sonoro medio del
programma (A2), tenendo conto della soglia di tolleranza di 1,5 dB.
8. L'infrazione al divieto di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP
da pare dell'emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica, si
intende accertata quando in almeno una delle due misurazioni elencate ai
precedenti punti 6 e 7 si verifichi il superamento dei valori ivi indicati |