|
Art. 1
Finalità
1. Al fine di
promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la
riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
la Regione Veneto detta norme di tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.
Art. 2
Ambito di tutela
1. La tutela
dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il
territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco,
a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia
prodotto da attività agricole e forestali non industriali con
carattere di temporaneità.
Art. 3
Piano di
classificazione acustica dei comuni
1. I comuni che alla
data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora
adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono
provvedervi entro sei mesi.
2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti
attuativi della legge n. 447/1995, provvede all'aggiornamento delle
linee guida per la classificazione acustica del territorio già
adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21
settembre 1993 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
19 ottobre 1993, n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera
a), comma 1, articolo 4 della legge n. 447/1995.
3. I comuni, entro dodici mesi dalla
pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, verificano la
conformità dei piani di classificazione acustica e delle misure già
adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al
relativo adeguamento ove necessario.
4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti
urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni
provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione
acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli
strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute
nel piano di classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione
acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico
dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una
volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente
per territorio per la verifica di congruità con i piani di
classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano
riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni
interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di
classificazione acustica.
8. Copia del piano di classificazione viene
altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV
al fine di costituire una idonea banca dati.
9. Entro novanta giorni dalla definizione delle
aree di rispetto nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio
regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore
aeroportuale", i comuni interessati adeguano il proprio piano
di classificazione acustica e modificano, se necessario, gli
strumenti urbanistici in vigore.
10. Qualora il comune non provveda alla modifica
o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti
temporali fissati rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia
territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre
mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro 1 mese un
commissario ad acta.
Art. 4
Disposizioni
attuative
1. Entro nove mesi
dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
adotta, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare
competente, disposizioni attuative della legge n. 447/1995.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina
le modalità di applicazione della presente legge e, in particolare
stabilisce:
a) le modalità di riconoscimento della figura di
tecnico competente ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della
legge n. 447/1995;
b) le procedure e i criteri, oltre quelli
previsti dall'articolo 7 della legge n. 447/1995 e dal successivo
articolo 5, per la predisposizione e l'adozione dei piani comunali
di risanamento acustico;
c) le modalità per la predisposizione del Piano
regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento
acustico previsto dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 447/1995;
d) i criteri da osservare per la predisposizione
della documentazione di impatto acustico prevista all'articolo 8,
commi 2, 3 e 4 della legge n. 447/1995 e le modalità di controllo,
in conformità con le norme regionali e statali sulla valutazione di
impatto ambientale (VIA);
e) i criteri e le condizioni per
l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un
rilevante interesse ambientale e/o turistico, di valori inferiori a
quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 447/1995, in conformità
a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera f) della medesima
legge.
Art. 5
Piani comunali di
risanamento acustico
1. Nei casi previsti
dall'articolo 7 della legge n. 447/1995 il comune entro i successivi
dodici mesi, provvede all'approvazione del Piano di risanamento
acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2 del medesimo
articolo.
2. Per la stesura dei piani comunali di
risanamento acustico i comuni possono avvalersi del supporto
tecnico-scientifico dal competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV.
3. Il piano comunale di risanamento acustico, una
volta approvato dal comune, deve essere inviato alla provincia per
la verifica di congruità con piani comunali di risanamento acustico
dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la
provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle
opportune modifiche dei piani medesimi.
4. Successivamente, il comune trasmette il piano
di risanamento acustico alla Regione per l'inserimento nel piano
regionale triennale di intervento.
5. Nei casi di inerzia del Comune previsti
dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 447/1995, la provincia
territorialmente competente diffida il comune a redigere il piano
entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro
un mese un commissario ad acta.
Art. 6
Piano regionale
triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico
1. Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano regionale
triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico
di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 447/1995. In sede di
prima applicazione il Piano regionale deve essere approvato entro
diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti
dal piano regionale di cui al comma 1, vengono utilizzati le somme
di cui all' articolo 10.
Art. 7
Emissioni sonore da
attività temporanee
1. Il Comune può, ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995,
autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo
richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere
le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i
limiti temporali di validità della deroga.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari
rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con
interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali,
tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e
caratteristiche degli insediamenti.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il
lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono
vietati su tutto il territorio regionale.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è
consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore
13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere
disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini
locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose,
fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse
esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto
della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili
interessati dallo svolgimento di tali attività.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi,
teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte
da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se
preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono
protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroga agli orari e ai divieti di cui al
presente articolo può essere prevista nei regolamenti comunali.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di
cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su
richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.
Art. 8
Controllo e
sanzioni amministrative
1. Per le funzioni
tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province
si avvalgono dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla
presente legge, spettano al comune territorialmente competente.
Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al
contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi
in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ed
il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di
inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni
amministrative, queste vengono applicate dalla provincia
territorialmente competente.
3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della
legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni
amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti
l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui
all' articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi
le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'
articolo 7, comma 7;
c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una
sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela
delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 2, comma
2(1), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
Art. 9
Fondo comunale
1. Il trenta per
cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 447/1995 è
destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla
realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani
comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica
acustica previsti in detti piani.
Art. 10
Norma finanziaria
1. All'introito delle
somme provenienti dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10
della legge n. 447/1995, si provvede mediante istituzione in entrata
di apposito capitolo n. 1727 denominato "Assegnazione statale
per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento
acustico (articolo 10, comma 4, legge n. 447/1995)" e con
l'istituzione in uscita del corrispondente capitolo n. 50277
denominato "Spese per la tutela dell'ambiente esterno e
abitativo dall'inquinamento acustico", ai sensi dell' articolo
20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive
modificazioni, non appena definiti i provvedimenti di riparto tra le
Regioni.
2. Le disponibilità finanziarie assegnate alla
Regione dallo Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della
legge n. 447/1995, sono destinate al finanziamento degli interventi
di bonifica previsti dal Piano regionale triennale di cui all'
articolo 6.
Note: (1)
Trattasi di un errore, la disposizione da richiamare è
l'articolo 3 comma 2.
|