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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 26
ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento
acustico", e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera
h), come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, il quale prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, sono determinati i requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 6
ottobre 1997, recante "Determinazione dei requisiti delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 20
dicembre 1997, recante "Proroga dei termini per l'acquisizione
e l'installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1997";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998,
recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Campo di
applicazione
1. Il presente
regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di
intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso
della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che
utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di
diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che
all'aperto.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano
alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che
prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate
secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e
dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.
Articolo 2
Limiti del livello
di pressione sonora
1. Fermi
restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente
esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma
1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti,
determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq,
definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998,
sono i seguenti:
a) 105 dB (A) LASmax, a decorrere dal 1° giugno 1999,
limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento
danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
b) 103 dB (A) LASmax, a decorrere da dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento;
c) 102 dB (A) LASmax a decorrere da ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento;
d) 95 dB (A) LAcq a decorrere dal 1° giugno 1999,
limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento
danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di
funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura
al pubblico.
Articolo 3
Obblighi dei
gestori
1. Il gestore
di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli
di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in
dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità
indicate negli articoli 4, 5 e 6.
2. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche
dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.
3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza
autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che
non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di
collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il
gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente
regolamento.
Articolo 4
Impianti inidonei a
superare i limiti consentiti
1. I soggetti
indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto elettroacustico ha
caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il
superamento dei limiti di cui all'articolo 2, avvalendosi di un
tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell'articolo
2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige
una relazione indicante:
a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello
e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni
dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del
locale (da effettuare mediante rumore rosa);
b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla
massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di
funzionamento;
c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del
livello LAcq, conforme alle specifiche di cui alla classe
"1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
d) il valore del livello LAcq, rilevato in assenza di
pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza
della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno
dell'area accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di
1,6 ± 0,1 metri;
e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero
accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i
punti del rilievo del livello LAcq.
2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto
elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il
livello LAcq, il gestore del locale, o il soggetto di cui
all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico
competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta,
alle autorità di controllo.
Articolo 5
Impianti
potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti
1.
Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4,
risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto
elettroacustico è in grado di superare i limiti di cui all'articolo
2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle
condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto
del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione
sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto.
2. L'accertamento di cui al comma 1 è svolto secondo le
modalità indicate nell'allegato A.
3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale
espone i risultati dell'accertamento ed indica:
a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello
e numero di serie);
b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate
per la sonorizzazione del locale;
c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica,
espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo,
conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
e) i valori del livello LASmax, dei livelli equivalenti
parziali LAcq.i, (con indicazione, per ciascuno di essi
del corrispondente tempo di misura ti del livello LAcq
complessivo e della corrispondente durata, come definiti
nell'allegato A);
f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero
accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i
punti di rilievo dei livelli LAcq.i e LASmax.
4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i
valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del
locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono
apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla
relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed
esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
Articolo 6
Interventi di
adeguamento degli impianti
1. All'esito
del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora
risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti
indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti
gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perché non
sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti,
dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature
eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la
manomissione.
2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi
realizzati e alla verifica dell'impianto nelle più ricorrenti
condizioni di esercizio, secondo le modalità descritte all'articolo
5.
Articolo 7
Campagne di
informazione
1. I Ministeri
dell'ambiente e della sanità, secondo modalità concordate con le
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive
interessate, svolgono apposite campagne di informazione e di
sensibilizzazione finalizzate all'attuazione delle norme del
presente regolamento e dei principi contenuti nella legge n. 447 del
1995.
Articolo 8
Abrogazioni
1. E' abrogato
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Allegato A
L'accertamento del
tecnico competente si svolge secondo i criteri di cui all'articolo 5
e le seguenti specifiche:
a) rilievo per almeno tre minuti del livello LASmax in
corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, con
esclusione del rumore antropico e di quello di origine diversa
dall'impianto elettroacustico, all'interno dell'area accessibile al
pubblico, ad un'altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri;
b) rilievo ad un'altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri dei
livelli parziali LAcq in N posizioni omogeneamente
distribuite nell'area accessibile al pubblico, per una durata di
almeno 1 minuto in ciascuna posizione e comunque rapportata ai tempi
di misura delle altre posizioni, in modo da risultare
rappresentativa della complessiva esposizione al pubblico;
c) il livello LAcq complessivo e la corrispondente durata
T pari a:

dove T = ti
è il tempo di misura pari alla somma degli i-esimi;
tempi t i
utilizzati nelle N posizioni per determinare i corrispondenti iesimi
livelli LAcq,i.
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