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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art.3, comma
1, letera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante
"Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Vista la Circolare
del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966,
recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
nelle costruzioni edilizie;
Vista la Circolare
del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967,
recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
negli edifici scolastici;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;
Considerata la
necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento
dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi;
Sulla proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta: Art.
1. Campo di applicazione
1. Il presente
decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge
26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle
sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi
degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre
l'esposizione umana al rumore.
2. I requisiti
acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1
sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26
ottobre 1995, n. 447.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata
al presente decreto.
2. Sono componenti
degli edifici le ripartizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a
funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi
idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a
funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento,
aerazione e condizionamento.
5. Le grandezze cui
far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono
definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.
Art. 3. Valori
limite
1. Al fine di ridurre
l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori
limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi
dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
Art. 4. Entrata
in vigore
Il presente decreto
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed entra in vigore dopo sessanta giorni.
Roma, 5 dicembre 1997
Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI
p. Il Ministro
dell'ambiente CALZOLAIO
p. Il Ministro
della sanità BETTONI BRANDANI
Il Ministro dei
lavori pubblici COSTA
Il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI
Grandezze di
riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure
Le grandezze
che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO
3382: 1975;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione
fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5: 1996;
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT),
definito da: D2m,nT = D2m + 10 log T/T0dove:
D2m = L1,2m - L2 è la differenza
di livello:
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri
dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da
altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
L2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente
ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente
ricevente mediante la seguente formula:

Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per
ciascuna banda di terzi di ottava.
Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un
decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n
è cinque;
T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente in secondi;
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto pari a 0,5
s;
4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln)
definito dalla norma EN ISO 140-6: 1996;
5. LASmax: livello massimo di pressione sonora
ponderata A con costante di tempo slow;
6. LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora,
ponderata A.
Gli indici di
valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi
degli edifici sono:
a. indice del potere fonoisolante apparente di ripartizioni fra
ambienti (RW) da calcolare secondo la norma UNI 8270:
1987, Parte 7^, paragrafo 5.1;
b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,W)
da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto
a.;
c. indice del livello di rumore di calpestio di solai,
normalizzato (Ln,W) da calcolare secondo la norma UNI
8270: 1987, Parte 7^, paragrafo 5.2.
Rumore prodotto
dagli impianti tecnologici
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici NON deve superare
i seguenti limiti:
a) 35 dB(A) LASmax con costante di tempo slow per
i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Le misure di livello
devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore
è più elevato.
Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si
origina.
Tabella A:
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)
|
categoria
A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
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|
categoria
B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
|
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categoria
C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed
attività assimilabili;
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|
categoria
D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di
cura e assimilabili;
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categoria
E: edifici adibiti ad attività scolastiche a
tutti i livelli e assimilabili;
|
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categoria
F: edifici adibiti ad attività ricreative o di
culto o assimilabili;
|
|
categoria
G: edifici adibiti ad attività commerciali o
assimilabili.
|
Tabella B:
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
|
Categorie
di cui alla Tab. A
|
Rw(*)
|
D2m,nT,w
|
Ln,w
|
LASmax
|
LAeq
|
|
1. D
|
55
|
45
|
58
|
35
|
25
|
|
2. A, C
|
50
|
40
|
63
|
35
|
35
|
|
3. E
|
50
|
48
|
58
|
35
|
25
|
|
4. B, F, G
|
50
|
42
|
55
|
35
|
35
|
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due
distinte unità immobiliari.
Nota:
con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di
riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero
dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici
scolastici.
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