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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
Considerata la necessità di
armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle
infrastrutture di trasporto;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3, comma 1,
lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Per quanto non indicato nell'allegato A del presente decreto di cui
costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2.
Strumentazione di misura.
1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le
specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le
misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un
fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel
caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere
registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve
avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1
dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del
registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi,
rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN
61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere
conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura,
deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC
942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni
effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB.
In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali
di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato
di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità
alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso
laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 273.
5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non
previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere
assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.
Art. 3.
Modalità di misura del rumore
1. I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati
nell'allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono
indicati nell'allegato C al presente decreto di cui costituisce parte
integrante.
3. Le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono riportate
nell'allegato D al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 4.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO A
DEFINIZIONI
1. Sorgente specifica:
sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico.
2. Tempo a lungo termine (TL ): rappresenta un insieme
sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i
valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni
dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (TR ): rappresenta il periodo della
giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è
articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00
e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
4. Tempo di osservazione (TO ): è un periodo di tempo
compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si
intendono valutare.
5. Tempo di misura (TM ): all'interno di ciascun tempo
di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM
) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia
rappresentativa del fenomeno.
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS
, LAF , LAI . Esprimono i valori efficaci in media
logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA
secondo le costanti di tempo "slow" "fast", "impulse".
7. Livelli dei valori massini di pressione sonora LASmax , LAFmax
, LAImax. Esprimono i valori massimi della pressione sonora
ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow",
"fast", "impulse".
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A":
valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione
quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del
tempo:
dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia
all'istante t1 e termina all'istante t2 ; pA(t)
è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del
segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 µ Pa è
la pressione sonora di riferimento.
9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"
relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq ,TL ): il
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"
relativo al tempo a lungo termine (LAeq ,TL ) può
essere riferito:
a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il
tempo TL, espresso dalla relazione:
essendo N i tempi di riferimento considerati;
b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1
ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq ,TL)
rappresenta il livello continuo equivalente di Aeq pressione sonora ponderata
"A" risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla
seguente relazione:
dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'iesimo TR.
E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.
10. Livello sonoro di un singolo evento LAE,(SEL): è dato
dalla formula:
dove
t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo
da comprendere l'evento;
t0 è la durata di riferimento (l s).
11. Livello di rumore ambientale (LA ): è il livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da
tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato
tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli
eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al
valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti
massimi di esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM ;
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T R.
12. Livello di rumore residuo (LR ): è il livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva
quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le
identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve
contenere eventi sonori atipici.
13. Livello differenziale di rumore (LD ): differenza tra il
livello di rumore ambientale. (LA ) e quello di rumore residuo
(LR):
LD =
(LA - LR)
14. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si
confronta con i limiti di emissione.
15. Fattore correttivo (Ki): è la correzione in introdotta db(A)
per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di
bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB
per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo
di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la
presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso
per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia
compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A)
deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A)
deve essere diminuito di 5 dB(A).
17. Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla
relazione:
LC = LA + KI
+ KT + KB
ALLEGATO B
NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE
1. Generalità.
Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle
informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle
posizioni di misura.
I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia
dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere
rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che
influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se
individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro
emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa
frequenza.
2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata
"A" nel periodo di riferimento (LAeq,TR):
può essere eseguita:
a) per integrazione continua.
Il valore L Aeq,TR viene ottenuto misurando il rumore
ambientale Aeq durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione
eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non
rappresentative dell'area in esame;
b) con tecnica di campionamento.
Il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"
relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To)i
. Il valore di L Aeq,TR è dato dalla relazione:

3. La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR)
rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in
esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione
sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di
rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più
sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve
essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di
lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore
a 3 m dal microfono stesso.
5. Misure all'interno di ambienti abitativi.
Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal
pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente
abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di
individuare la situazione più gravosa.
Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla
finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in
corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione
indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve
essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione
acustica.
6. Misure in esterno.
Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve
essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco
dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato
nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non
meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure
in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo
con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.
7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni
atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non
superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento.
La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del
periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme
CEI 29-10 ed EN 60804/1994.
8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento:
Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere
eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax
per un tempo di misura adeguato.
Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure
essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.
9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:
Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le
condizioni seguenti:
- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAImax e LAsmax è superiore a 6
dB;
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.
L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10
volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di
un'ora nel periodo notturno.
La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del
livello Laf effettuata durante il tempo di misura Lm.
LAeq,TR viene incrementato di un fattore KI così
come definito al punto 15 dell'allegato A.
10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.
Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si
effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si
considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in
frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di
ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il
livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna
banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due
filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere
selettivo o frequenze di incrocio alternative.
L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20
kHz . Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i
livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB . Si applica il fattore di
correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca
una isofonica eguale o superiore a qualla più elevata raggiunta dalle altre
componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO
266:1987.
11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:
Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente,
rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore
correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz
e 200 Hz , si applica anche la correzione KB così come
definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento
notturno.
ALLEGATO C
1. Metodologia di misura del rumore ferroviario.
Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del
traffico ferroviario e nelle condizioni meteorologiche di cui al punto 7
dell'allegato B. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso
la sorgente di rumore, deve essere posto a una distanza di 1 m dalle facciate di
edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4
m. Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l'acquisizione
dei livelli di pressione sonora con costante di tempo "Fast" e
consentire la determinazione dell'orario d'inizio, del valore del livello di
esposizione sonora LAE e del profilo temporale LAF(t)
dei singoli transiti dei convogli. Per una corretta determinazione dei livelli
di esposizione, occorre che i valori di LAFmax siano almeno 10
dB(A) superiori al livello sonoro residuo. Il tempo di misura TM
deve essere non inferiore 24 h. La determinazione dei valori LAeq,TR
deve essere effettuata in base alla relazione seguente:
 (*)
dove:
TR è il periodo di riferimento diurno o notturno;
n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;
k = 47.6 dB(A) nel periodo diurno (06-22) e k = 44.6 dB(A) nel periodo
notturno (22-06).
NB: il simbolo T o
va tolto (vedi Errata Corrige del 3/8/2001 in
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3/8/2001)
(*) vedi errata - corrige sotto riportata.
Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e dall'esame dei profili
temporali devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili al
transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali. I valori di LAE
corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati da eventi
eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di LAE
calcolato su tutti i restanti transiti. Ai fini della validità del valore di LAeq,TR
il numero di transiti di convogli ferroviari invalidati da altri fenomeni
rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n.
Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori di LAE
nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale n, si deve applicare una metodologia basata
sulla misurazione in un punto di riferimento PR posto in
prossimità dell'infrastruttura ferroviaria e in condizioni di campo sonoro
libero. Nel punto PR le misurazioni devono avvenire su un
tempo TM non inferiore a 24 ore ed i valori di LAE
misurati in PR devono essere correlati ai corrispondenti
valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei
binari presenti.
Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei
valori LAE misurati in PR e nel punto di
ricezione.
Tale valor medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione,
deve essere sottratto al valore LAeq,TR è determinato nel
punto Pr
Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina
mediante la relazione:
(*)
essendo n il numero di binari
NB: il simbolo n va sostituito
con m (vedi Errata Corrige del
3/8/2001 in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3/8/2001).
(*) vedi errata - corrige sotto riportata.
2. Metodologia di misura del rumore stradale.
Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o
pseudocasualità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere
eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo
deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su
tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario
equivalente ponderato A ottenuti si calcola:
a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;
b) i valori medi settimanali diurni e notturni.
Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici
esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di
misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il microfono deve essere
posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.
I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli
massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto
dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
ALLEGATO D
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga
almeno i seguenti dati:
a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni
meteorologiche, velocità e direzione del vento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo
grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura;
d) i livelli di rumore rilevati;
e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
l) le conclusioni;
m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un
sistema di registrazione o riproduzione;
n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le
misure.
NOTE AL D.M. 16/3/2001
Vedi
anche Errata Corrige del 3/8/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3/8/2001).
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