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Il DECRETO
LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991,
n. 277
E' STATO ABROGATO DAL TESTO
UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
(DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE,
83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE del Consiglio, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 giugno 1991;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA IL SEGUENTE
DECRETO LEGISLATIVO
Capo I
NORME GENERALI
Art.
1
Attività soggette
1. Il
presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per
la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di
cui ai capi II, III e IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono
l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8
e 9 si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il
lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonchè biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività
alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi
equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di
protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto
concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuale con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità.
Art.
2
Attività escluse
1. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori
della navigazione marittima ed aerea.
Art.
3
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di
lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico
relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del
Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti
titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale,
salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.
Art.
4
Misure di tutela
1.
Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro
nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la
salute e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o
possono essere esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione
dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la
valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi
previsti per ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonchè in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico
e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per
identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e
metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non
sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e
le misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori
limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi
di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima
dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonchè,
qualora trattasi di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione
dell'attività comportante l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di
esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle
sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei
registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente
disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai
risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non
nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri
controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici
indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad
un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei
pericoli cui sono esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero
locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto
di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei
lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero
nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai
contratti collettivi applicabili.
Art.
5
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I
datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei
provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonchè i loro rappresentanti dei rischi
specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei
lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche
mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte
anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai
medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di
cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico
competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinici e strumentali effettuati, nonchè indicazioni sul significato
di detti risultati; informano altres i lavoratori sulle misure da
osservare nei casi di emergenza o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro
rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e
di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di
protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi
individuali di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonchè l'uso
appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a
loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per
adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori
autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di
prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici
dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti
lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate
sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le
modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche
aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e
dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a
qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che
svolgono le attività di cui all'articolo 1 assicurano la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in
relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di
questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e
IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano,
dirigono e sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i
titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione
delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art.
6
Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le
norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di
sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione,
forniti o predisposti dal datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed
al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi,
nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i
dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i
mezzi individuali e collettivi di protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non
di loro competenza che possono compromettere la protezione o la
sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
riguardi.
Art.
7
Obblighi del medico competente
1. Lo stato di
salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1,
comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del
datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi
a cura e spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica
al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente
istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro
con salvaguardia del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce
altres a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei
risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli
degli esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla
sua persona.
6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due
volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri
di competenza.
Art.
8
Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici
1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente
chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da
un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità
al parere del medico competente è assegnato, in quanto
possibile, ad un'altro posto di lavoro nell'ambito della stessa
azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina
la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal
medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure
adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonchè la qualifica originaria. Si
applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio
1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni
equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano
nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il
periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del
comma 2.
Art.
9
Altre misure
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la
protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il
dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedimenti appropriati per evitare che le misure
tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici
durante il lavoro (*)
"Art. 10
Attività
soggette
1. Le norme del presente capo si applicano a tutte
le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al
piombo metallico od ai suoi composti ionici, qui di seguito indicati
come "piombo".
2. Le
norme del presente capo non si applicano alle attività estrattive di
minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati di
minerali di piombo nel sito della miniera.
3. Nell'allegato I sono indicate a titolo esemplificativo le
attività lavorative che comportano rischio di esposizione al
piombo.
Art. 11
Valutazione del
rischio
1. Per tutte le
attività lavorative di cui all'art. 10 il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo al fine di
adottare le idonee misure preventive e protettive.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare
l'inquinamento ambientale prodotto dal piombo aerodisperso,
individuando i punti di emissione ed i punti a maggior rischio delle
aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione
personale dei lavoratori al piombo ed una determinazione della
piombemia.
3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui agli articoli 12
commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla valutazione
di cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo
nell'aria superiore a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di
aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un
periodo di riferimento di otto ore giornaliere;
b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a
35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue,
effettivamente correlabili all'esposizione.
4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni volta
che si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono
comportare un aumento significativo dell'esposizione al piombo e,
comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta
l'organo di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato.
6. Per le imprese già in attività la valutazione di cui al comma 1 è
effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per le imprese che intraprendono le attività
lavorative di cui all'articolo 10, la valutazione è effettuata non
prima di 90 giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e
non oltre centottanta giorni dalla data medesima.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima
dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi e
sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un
apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza.
Art. 12
Informazione dei
lavoratori
1. In tutte le
attività di cui all'art. 10 il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonché
ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo,
compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;
b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione
di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o
bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;
c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione
al piombo. L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e
comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni
che comportino un mutamento significativo nell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui
all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce altresì
informazioni, per iscritto e con periodicità annuale, circa: a)
l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e
la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al
piombo nell'aria e del controllo biologico; b) il corretto uso degli
indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.
3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore di lavoro inoltre
informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei
risultati, delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori
biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali
risultati, ed i lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei
risultati statistici non nominativi del controllo biologico.
Art. 13
Misure tecniche,
organizzative, procedurali
1. Nelle attività
lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui
avvengono le lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter
essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano
impiegati quantitativi di piombo non superiori alle necessità
delle lavorazioni e che il piombo in attesa di impiego, se in
forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non
sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori
alle necessità predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che possono essere esposti al piombo, anche isolando le lavorazioni
in aree predeterminate;
d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, adotta le misure concretamente attuabili per
evitare o ridurre l'emissione di piombo e la sua diffusione negli
ambienti di lavoro. Se tali misure comprendono l'installazione
di dispositivi di aspirazione o di abbattimento del piombo,
questi sono sistemati quanto più possibile vicino al punto di
emissione. Sono eseguite delle misurazioni della concentrazione del
piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure
adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle proprietà
chimico-fisiche del piombo o dei composti del piombo cui i
lavoratori sono esposti;
2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi
in operazioni con manipolazione dei prodotti polverosi e
nelle pulizie;
3. mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le
previsioni di cui agli articoli 18, comma 4, 19, comma 1, e 20.
Art. 14
Misure igieniche
1. In tutte le
attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro:
a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante regolare ed
adeguata pulizia dei locali, dei macchinari e degli
impianti;
b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio
di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di
sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e
nelle quali siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua
potabile ed altre bevande non contaminate dal piombo presente sul
posto di lavoro.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione
di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti
in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il
lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente
attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa
attività. Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello
stabilimento, è
effettuato
in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività
di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'art. 10.
Art. 15
Controllo sanitario
1. Nelle attività
lavorative che comportanto le condizioni di esposizione indicate
all'art. 11, comma 3, i lavoratori sono sottoposti a controllo
sanitario (clinico e biologico).
2. Il controllo clinico, da effettuarsi in conformità ai criteri di
cui all'allegato II, comprende:
a) una visita medica preventiva, per accertare l'assenza
di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della
valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, per controllare il loro stato di
salute ed esprimere il giudizio di idoneità. Le visite
mediche periodiche hanno frequenza annuale, salvo i casi
particolari indicati all'art. 16. Le visite mediche includono
indagini diagnostiche mirate, stabilite dal medico competente. Esse
tengono conto, oltre che dell'entità dell'esposizione, anche
della sensibilità individuale del lavoratore al piombo.
3. Il controllo biologico comprende la misurazione della piombemia,
effettuata con il metodo di analisi riportato nell'allegato III.
4. Il controllo biologico può inoltre comprendere, se il medico
competente lo ritiene necessario, la misurazione, effettuata con i
metodi di analisi riportati nell'allegato III, di uno o più
indicatori di effetto, in particolare: a) escrezione urinaria
dell'acido delta-amminolevulinico (A.L.A.U.); b) protoporfirine di
zinco (Z.P.P.).
5. La misurazione dell'A.L.A.U. e delle Z.P.P. è obbligatoria nei
casi particolari indicati all'art. 16.
6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, in base alle direttive CEE e in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico.
7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, il controllo
biologico avviene con le frequenze sottoindicate:
a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o uguali a
40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
b) ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori a 40
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o
uguali a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a 50
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o
uguali a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.
Art. 16
Superamento dei
valori limite biologici
1. Quando la
piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di piombo
per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone
immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica,
nonché ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il
datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie
per identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche con
eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo
nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento e
delle misure che intende adottare. In conformità al parere del
medico competente, le misure cautelative possono consistere in una
riduzione del tempo di esposizione o nell'allontamento del
lavoratore dall'esposizione stessa.
3.
Il lavoratore che non sia stato allontanato
dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della
piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di tre
mesi. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al
suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario
lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente
ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può
essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico
competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione
minore.
4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere
applicate nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. del
lavoratore interessato sono, a giudizio del medico competente,
compatibili con la sua normale attività lavorativa.
5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai
commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo
della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli
stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi,
fino a che i valori dei parametri misurati non risultano, a giudizio
del medico competente, compatibili con l'attività lavorativa
normalmente svolta dagli stessi.
6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:
Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;
Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina, il datore di lavoro
allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione al piombo. Per tale lavoratore si continua ad applicare
il controllo clinico e biologico previsto al comma 5.
7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono
inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni,
informandone per iscritto il datore di lavoro.
8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
9. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di
piombemia superiori a 40 microgammi di piombo per 100 millilitri di
sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione.
Art. 17
Controllo
dell'esposizione dei lavoratori
1. Nelle attività
lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro effettua un controllo
periodico dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria.
2. Detto controllo è effettuato attraverso la misurazione della
concentrazione del piombo nell'aria, espressa come media ponderata
su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere, utilizzando i
metodi di prelievo e di dosaggio riportati nell'allegato IV.
3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di
lavoratori, deve essere rappresentativa dell'esposizione media
giornaliera al piombo nell'aria.
4. Nel caso di attività che comportano variazione dell'esposizione
nelle diverse giornate lavorative, il campionamento è effettuato
nelle giornate in cui tale esposizione è verosimilmente maggiore.
5. La durata del campionamento non può essere, di norma, inferiore a
quattro ore. Il campionamento può essere costituito da uno o più
prelievi.
6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili
nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute
analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In tal
caso è prelevato un campione per almeno un lavoratore su dieci.
7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non
interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento
significativo dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà
frequenza annuale previa comunicazione all'organo di vigilanza
qualora sussistano le condizioni sottoindicate: a) i risultati delle
misurazioni hanno indicato, nei due controlli immediatamente
precedenti, una concentrazione di piombo nell'aria inferiore
a 100 microgrammi per metro cubo d'aria od una fluttuazione
irrilevante nelle condizioni di esposizione; b) il livello
individuale di piombemia di ciascun lavoratore non è superiore a 60
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.
8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati in
riferimento a quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui
risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti
risultati.
Art. 18
Superamento dei
valori limite di esposizione
1. L'esposizione dei
lavoratori al piombo nell'aria non può super- are il valore limite
di 150 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa come
media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento
di otto ore giornaliere. In caso di superamento di detto valore il
datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento,
adottando quanto prima le misure appropriate. In conformità al
parere del medico competente, lo stesso procede ad una
determinazione immediata dei parametri biologici dei lavoratori
interessati.
2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 1 il
datore di lavoro procede ad una nuova determinazione della
concentrazione di piombo nell'aria.
3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere adottate
immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella
zona interessata soltanto se vengono adottate adeguate misure per la
protezione dei lavoratori interessati, anche in conformità al parere
del medico competente.
4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può
venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la riduzione della
permanenza giornaliera nell'area interessata e si rende necessario
l'uso di mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al
minimo strettamente necessario.
5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente, e comunque non
oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle misure
adottate o che si intendono adottare. Trascorsi trenta giorni
dall'accertamento del superamento del valore di cui al comma 1, il
lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se
l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al
suddetto valore limite.
6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori
interessati ovvero i loro rappresentanti dell'evento di cui al comma
1 e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende
adottare, anche in relazione al comma 3; in casi di particolare
urgenza, che richiedano interventi immediati, il datore di lavoro li
informa al più presto delle misure già adottate.
Art. 19
Misure di emergenza
1. Se si verificano
eventi che possono provocare un incremento rilevante
dell'esposizione al piombo, i lavoratori debbono abbandonare
immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i
lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare
gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il
verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per
ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 20
Operazioni
lavorative particolari
1. Nel caso di
determinate operazioni lavorative per la cui natura è prevedibile
che l'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria superi il
valore limite di cui all'articolo 18, comma 1, e per le quali non si
possono attuare misure tecniche preventive per limitare
l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro predispone un
piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la
protezione dei lavoratori e dell'ambiente.
2. L'organo di vigilanza è informato di quanto sopra prima
dell'inizio delle operazioni e può disporre l'attuazione di
ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore
di lavoro.
3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un
controllo dell'A.L.A.U. Se il medico competente, tenuto anche conto
dei risultati della misurazione dell'A.L.A.U., ne ravvisa la
necessità, il lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici e
biologici.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente
consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al comma
1.
Art. 21
Registrazione
dell'esposizione dei lavoratori
1. I lavoratori
incaricati di svolgere le attività che comportano le condizioni di
esposizione indicate nell'articolo 11, comma 3, sono iscritti nel
registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e
alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni,
e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed
all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio
la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni
sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in
caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui
al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio
copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei
lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma
3;
f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4,
comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
N.B.: (*) Il
Capo II è stato abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.
25.
Capo III
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione ad amianto durante il lavoro
Art. 22
Attività soggette
1. Le norme del
presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Art.
23
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa
i seguenti silicati fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Art.
24
Valutazione del rischio
1. In tutte le
attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro
effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al
fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare.
Si applica l'art. 11, comma 6.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare
l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i
punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio
delle aree lavorative, e comprende una determinazione
dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di
amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di
amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in
rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1
fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le
disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2,
28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che
comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli
25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora
l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione
dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di
amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in
rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo
di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il
datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma
1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere
dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per
le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni
effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si
può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non
supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione
è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della
medesima natura svolte in condizioni analoghe.
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che
possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione
dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta
l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al
presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un
apposito registro da tenere a loro disposizione.
Art.
25
Notifica
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ove
applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività nelle
quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5
dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze
della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle
seguenti informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri
per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione
adottati.
2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali
l'amianto è impiegato come materia prima è comunque tenuto ad
effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal
livello di esposizione dei lavoratori.
3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi
precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui
all'art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle
stesse è comunicato con lettera raccomandata all'organo di
vigilanza entro quindici giorni.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi
precedenti.
Art.
26
Informazione dei lavoratori
1. Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette
attività, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei mezzi individuali di protezione;
d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre
al minimo l'esposizione.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque
ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che
comportino un mutamento significativo dell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione
indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con
periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori
limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
nell'aria.
Art.
27
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore di
lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui
avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti
amianto abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti
ad efficace pulitura e manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano
impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità
delle lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in
forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia
accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette;
c) limita al minimo
possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate;
d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che
non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non
è tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve
avvenire il pi possibile vicino al punto di emissione. Sono
eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di
amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure
adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in
operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle
pulizie;
f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali
polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in
adeguati imballaggi chiusi;
g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni
siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto
possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili,
oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve
essere apposta un'etichetta indicante che essi contengono
amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive.
Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità
alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di
esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di
lavoro provvede altresì a che:
a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano
chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica
di sicurezza;
b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori
che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro
mansioni;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali
di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art.
31, comma 7.
Art.
28
Misure igieniche
1. Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro:
a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione
della polvere a mezzo di aspiratori adeguati;
b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di
mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da
polvere di amianto. E' permesso fumare soltanto in dette aree.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto
disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro
inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso
esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per
l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano
riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili.
Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie
appositamente attrezzate, con una macchina adibita
esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in
imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di
lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22;
c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui
all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali
all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura
di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione.
Art.
29
Controllo sanitario
1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione
sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto
ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in
conformità al parere del medico competente, adotta, se
necessario, misure preventive e protettive per singoli
lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici
effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento
anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione all'amianto.
2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono
inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni,
informandone per iscritto il datore di lavoro.
3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro
rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle
visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Art.
30
Controllo dell'esposizione dei lavoratori
1. In tutte le
attività che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un
controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
di amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto è
impiegato come materia prima tale controllo è effettuato
comunque, a prescindere dal grado di esposizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la
misurazione della concentrazione delle fibre di amianto
nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un
periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo
e di analisi riportati nell'allegato V.
3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione
unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5
micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto
lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.
4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il
campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee
qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o
privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti
i requisiti minimi per l'esercizio delle attività di
campionamento e di analisi e per il rilascio delle
autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del Ministro
della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione
personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o pi
prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione
dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un
campionamento ambientale se questo è necessario per identificare
le cause ed il grado dell'inquinamento.
6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero
periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un
prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter
calcolare il valore della media ponderata della concentrazione
delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto
ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è
complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili
nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute
analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo.
8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e
comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possano
provocare una variazione significativa dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle
misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno,
previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:
a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni
del luogo di lavoro;
b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno
superato la metà dei valori limite indicati all'art. 31.
9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle
misure è adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in
particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della
distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza è,
in ogni caso, almeno annuale.
10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui
risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di
detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del
campionamento.
Art.
31
Superamento dei valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto
nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo
su un periodo di riferimento di otto ore, sono:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; (*)
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di
amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele
contenenti crisotilo. (**)
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili
variazioni della concentrazione della polvere di amianto
nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il
quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure
effettuate su un periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di
esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro
identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima
misure appropriate.
5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono
state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori
interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non
possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il
lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono
state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori
addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico
competente.
6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il
datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della
concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia
ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi
anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
7. In ogni caso, se
l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta
con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi
individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e
la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque
non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle
misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta
giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai
commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire nella zona interessata
soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente
inferiore ai suddetti valori limite.
9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori
interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause
dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare,
anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che
richiedono interventi immediati, li informa al pi presto delle
misure già adottate.
N.B.:
(*) Comma così
modificato dall'art. 3 della Legge n. 257 del 27/3/92.
(**) Il comma 2 dell'art. 31 è stato abrogato dall'art. 3 della
Legge n. 257 del 27/3/92.
Art.
32
Misure d'emergenza
1. Se si verificano eventi che possono provocare un
incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori
devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno
accedervi unicamenti i lavoratori addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il
verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per
ridurre al minimo le conseguenze.
Art.
33
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui
natura particolare è prevedibile che l'esposizione dei
lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di cui
all'art. 31 e per le quali non è possibile attuare misure
tecniche di prevenzione atte a limitare l'esposizione dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la
protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad
applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli:
a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali
di protezione destinati ad essere usati durante tali lavori;
b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed
all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con
filtri assoluti;
c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici,
recanti la scritta: "ATTENZIONE - ZONA AD ALTO RISCHIO -
POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE
SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE";
d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure
destinate a garantire la protezione dei lavoratori e
dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di
vigilanza.
Art.
34
Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto
1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima
dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchŽ dai mezzi di
trasporto.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la
protezione dell'ambiente esterno.
3. Il piano, in particolare, prevede:
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione,
se opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di
protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei
valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art.
33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza,
unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro durata presumibile;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera
a) del comma 3;
d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione
nel caso di demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per
attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro
novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma
4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando
la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle
disposizioni del presente decreto.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce
gli adempimenti di cui all'art. 25.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei
lavori di decoibentazione.
Art.
35
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori
1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che
comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24,
commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma
1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e
alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni,
e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed
all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni
sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa,
il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente
per territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio
copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di
lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24,
commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico
competente le relative annotazioni individuali contenute nel
registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art.
4, comma 1, lettera q).
4. é istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un
registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24,
commi 3 o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Art.
36
Registro dei tumori
1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi
accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonchè gli
istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati
trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero
anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di
mesotelioma asbesto-correlato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sono determinati il modello e le modalità di
tenuta del registro, nonchè le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
Art.
37
Attività vietate
1. E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 sono vietate le attività che
implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati
a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3 che contengono
amianto.
N.B.: (*) Il
Capo III è stato abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n.
257.
Capo IV
Protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro (*)
Art.
38
Finalità
1. Le norme del
presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro
i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto,
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Art. 39
Definizioni
1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:
a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP,
d), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore
giornaliere.
Essa si esprime con la formula:
dove

Te= durata quotidiana dell'esposizione personale di un
lavoratore al rumore, ivi compresa la quota giornaliera di lavoro
straordinario;
To= 8 h = 28800 s;
Po= 20 µPa;
PA= pressione acustica istantanea ponderata A, in Pascal
cui è esposta, nell'aria a pressione atmosferica, una persona che
potrebbe o meno spostarsi da un punto ad un altro del luogo di
lavoro; tale pressione si determina basandosi su misurazioni
eseguite all'altezza dell'orecchio della persona durante il lavoro,
preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi
l'effetto sul campo sonoro. Se il microfono deve essere situato
molto vicino al corpo, occorre procedere ad opportuni adattamenti
per consentire la determinazione di un campo di pressione non
perturbato equivalente. L'esposizione quotidiana personale non tiene
conto degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di protezione;
b) esposizione settimanale professionale di un
lavoratore al rumore (LEP,w), la media settimanale
dei valori quotidiani LEP,d, valutata sui giorni
lavorativi della settimana.
Essa è calcolata mediante la formula:
dove (LEP,d) k
rappresentano i valori di LEP,d per ognuno
degli m giorni di lavoro della settimana considerata.
Art. 40
Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore
durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i
luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di
attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Si
applica l'art. 11, comma 6.
2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può
fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale
ovvero quella media settimanale, se quella quotidiana è
variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui
all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata
nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VI.
3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni
intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del
datore di lavoro.
4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere
adeguati, considerate in particolare le caratteristiche del
rumore da misurare, la durata dell'esposizione, i fattori
ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi
devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati
ai successivi articoli sono superati.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione
deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è
un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale
sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo
dispone con provvedimento motivato.
6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo
di vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le
modalità di effettuazione delle valutazioni e sono in
particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in
ordine a quanto previsto dal comma 3.
Art. 41
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche,
organizzative e procedurali, concretamente attuabili,
privilegiando gli interventi alla fonte.
2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un
lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera
giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale
superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica
istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta
una segnaletica appropriata.
3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una
limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo
giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.
Art. 42
Informazione e formazione
1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80
dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i
loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le
circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a
norma dell'art. 43;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui
all'art. 44 per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione di cui
all'art. 40.
2. Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione
quotidiana personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di
lavoro provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata
formazione su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione
dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi
per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che,
utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore
a 85 dBA.
Art. 43
Uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito
1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di
protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA.
2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al
singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo
conto della sicurezza e della salute.
3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati
adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati,
mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello
derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i
lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA
devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito
fornitigli dal datore di lavoro.
5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta
rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi
appropriati.
6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per
la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1.
Art. 44
Controllo sanitario
1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al
rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi
individuali di protezione, sono sottoposti a controllo
sanitario.
2. Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della
funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati
nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni
al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei
lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della
funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità.
Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche
della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite
è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico
competente.
Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni
per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non
supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana
personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48.
4. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85
dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il
medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di
individuare eventuali effetti extrauditivi.
5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per singoli
lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico.
Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione
quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante
opportune misure organizzative.
6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui al comma 5 possono
inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni,
informandone per iscritto il datore di lavoro.
7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
Art. 45
Superamento dei valori limite di esposizione
1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41,
comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
rumore risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione
acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB
(200 Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza,
entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure
tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1
dell'art. 41, informando i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti.
Art. 46
Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni
1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi
impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le
modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti
avvengono in conformità all'art. 41, comma 1.
2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad
essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un
lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo
un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore
ad 85 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al
rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai
rischi che questa comporta.
3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di
nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono,
nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello
di rumore.
Art. 47
Lavorazioni che comportano variazioni considerevoli
dell'esposizione quotidiana personale
1. Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro
comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana
di un lavoratore al rumore da una giornata lavorativa all'altra,
il datore di lavoro può richiedere, per lavoratori che svolgono
particolari compiti, deroghe all'applicazione del disposto
dell'art. 43, a condizione che adeguati controlli mostrino che
la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione del
lavoratore al rumore non supera il valore di 90 dBA.
2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di vigilanza
corredata da una descrizione della mansione svolta, con una
indicazione dei valori dell'esposizione quotidiana personale che
questa comporta e da una relazione del medico competente,
contenente anche una valutazione degli esami della funzione
uditiva.
3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro
trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al
comma 2, il datore di lavoro può usufruire della deroga di cui
al comma 1, fermo restando la sua responsabilità per quanto
riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto.
Art. 48
Deroghe per situazioni lavorative particolari
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle
quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero
organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione,
ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di
sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione
di cui allo stesso art. 43;
b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono
compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana
personale superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura
provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale
rischio con altri mezzi.
2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per ciò che attiene alle attività
estrattive, e comprendono:
a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
1) la descrizione dell'attività lavorativa;
2) le misure preventive e protettive previste;
3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;
4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori
interessati;
5) la certificazione del medico competente, contenente anche una
valutazione degli esami della funzione uditiva
dei lavoratori interessati;
b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione
anomala, con la specificazione delle cause che determinano un
aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei
mezzi personali di protezione;
2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il
rischio complessivo;
3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori
interessati;
4) la certificazione del medico competente, contenente anche
una valutazione degli esami della funzione uditiva dei
lavoratori interessati.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e
b), è condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario
da parte del medico competente.
4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Per le attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al
comma 6.
5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni
previste per le deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b),
comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni due anni alla Commissione delle Comunità europee il
prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.
Art. 49
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori
1. I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41
sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera
q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e
alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni
e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta,
le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed
all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni
sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in
caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui
al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio
copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di
lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico
competente le relative annotazioni individuali contenute nel
registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui
all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
N.B.: (*) Il
Capo IV viene abrogato a partire dal 14/6/2006, cosi' come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs.
10 aprile 2006, n.
195.
Capo V
Norme
penali
Art.
50
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a
6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi
1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi
da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37,
40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56.
Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti
che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20,
comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma
3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4,
7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28,
comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41,
commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 5, comma 1, lettere c) , f) e g), 11, comma 7, 14,
comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28,
comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7. (*)
N.B.:
(*) Articolo così
modificato dal DL 19/12/1994 n. 758 "Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro"
L'art. n. 50 del D. Lgs. 15/8/91, n. 277 così recitava:
"1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera
d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da
1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a
3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da
1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5,
45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i
dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma
2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;
b) con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere
b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6,
21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma
6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c) con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere
c) , f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4,
24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e
40, comma 7."
Art. 51
Contravvenzioni commesse dai preposti
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11,
commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18,
commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25,
commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31,
commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a
5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f) e g),
11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20,
comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30,
comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi
6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49. (*)
N.B.:
(*) Articolo così
modificato dal DL 19/12/1994 n. 758 "Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro"
L'art. n. 51 del D. Lgs. 15/8/91, n. 277 così recitava:
1. I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da tremilioni a diecimilioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4,
9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7,
18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25,
commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi
da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41,
comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b) con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere
c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18,
comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1,
30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi
6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49.
Art. 52
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma
1 e 43, comma 4;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14,
comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere
b) e c).(*)
N.B.:
(*) Articolo così
modificato dal DL 19/12/1994 n. 758 "Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro"
L'art. n. 52 del D. Lgs. 15/8/91, n. 277 così recitava:
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera
d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
b) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere
a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b),
e comma 2, lettere b) e c).
Art. 53
Contravvenzioni commesse dal medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinqueocentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera
f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f). (*)
N.B.:
(*) Articolo così
modificato dal DL 19/12/1994 n. 758 "Modificazioni alla disciplina
sanzioantoria in materia di lavoro"
L'art. n. 53 del D. Lgs. 15/8/91, n. 277 così recitava:
1. Il medico competente è punito con:
a) l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e
48, comma 3;
b) con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12,
21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).
Art. 54
Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti
1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in
locazione o comunque installa impianti, macchine ed
apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art.
46 è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire quaranta milioni. (*)
N.B:
(*) Articolo così modificato dal DL 19/12/1994 n. 758
"Modificazioni alla disciplina sanzioantoria in materia di lavoro"
L'art. n. 54 del D. Lgs. 15/8/91, n. 277 così recitava:
1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione
o comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza
osservare le disposizioni di cui all'art. 46 è punito con l'ammenda
da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni.
Capo
VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
55
Esercizio dell'attività di medico competente
1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non
possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c),
alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano
svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni,
sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato
alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità
territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla
documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di
medico del lavoro per almeno quattro anni.
3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla
sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione
della domanda stessa.
Art. 56
Disposizioni transitorie
1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11,
comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i
dirigenti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad
evitare un incremento anche temporaneo dell'esposizione dei
lavoratori al piombo, alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto, ed al rumore.
Art. 57
Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri
1. In prima applicazione i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 58
Altri agenti nocivi
1. L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta
disciplinata dalle norme speciali vigenti.
2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per
gli agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme
vigenti ed in particolare quelle contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad
agenti chimici, fisici, biologici non disciplinati dal presente
decreto sono adottate:
a) in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto
della natura dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche
disponibili, dell'intensità e durata dell'esposizione e della
gravità del rischio e prevedendo la fissazione di divieti
parziali o totali quando il ricorso agli altri mezzi disponibili
non consenta una protezione sufficiente;
b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite indicativo
fissato dalla CEE;
c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di
misurazione e campionatura dell'agente a quelli previsti
dall'allegato VIII e prevedendone la modifica nei termini di cui
all'art. 4, comma 1, lettera d).
4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene
previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 59
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con
quelle contenute nel presente decreto. In particolare:
a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli
articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. E' soppressa, inoltre, la
voce "piombo" nella tabella allegata al suddetto decreto;
b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si applicano
gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Esse abrogano,
inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: "Integrazione delle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in
materia di controllo dell'aria ambiente nelle attività estrattive
dell'amianto";
c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica l'art.
24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella allegata al
suddetto decreto è soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato I
Attività lavorative più comunemente note
che comportano esposizione al piombo
(Art. 10, comma 3)
Testo abrogato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.
25 del 2/02/2002. (*)
N.B.: (*) L'allegato I così recitava:
"Allegato I - Attività lavorative più comunemente note che
comportano esposizione al piombo (Art. 10, comma 3)
1. Manipolazione di concentrati al piombo;
produzione del piombo.
2. Raffinazione del piombo e dello zinco (primaria e secondaria).
3. Fabbricazione e manipolazione di arseniati di piombo a spruzzo.
4. Fabbricazione di ossidi di piombo.
5. Produzione di altri composti del piombo (compresa la parte della
produzione dei composti di piombo-alchile se essa comporta
un'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici).
6. Fabbricazione e preparazione di vernici, smalti, mastici e colori
al piombo.;
7. Fabbricazione e governo (carica, rigenerazione, pulizia, ecc.) di
accumulatori (*).
8. Lavori artigianali che utilizzino stagno e piombo.
9. Fabbricazione di leghe al piombo per saldature.
10. Fabbricazione di lamine, tubi, proiettili, munizioni contenenti
piombo.
11. Fabbricazione di oggetti a base di piombo e di leghe contenenti
piombo.
12. Utilizzazione di vernici, smalti, mastici e colori al piombo.
13. Industrie della ceramica (limitatamente alla preparazione e
macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci
ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica, con
vetrine o vernici piombifere).
14. Lavorazione di cristallo.
15. Industria della plastica e della gomma che fanno uso di additivi
al piombo.
16. Frequente impiego di leghe al piombo per saldatura in spazi
chiusi; dissaldatura.
16-1. Saldatura autogena e al taglio con processi termici delle
lastre di piombo o rivestite di piombo.
17. Stampa con uso di piombo (a mano, con la linotype, con la
monotype, con la stereotipia).
17-1. Cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi.
18. Lavori di demolizione, in particolare raschiatura, sverniciatura
a fuoco, taglio al cannello ossiacetilenico di materiale ricoperto
da vernici a base di piombo, nonché demolizione di istallazioni (ad
esempio forni di fonderia) (*).
19. Impiego di spazi chiusi di munizioni contenenti piombo.
20. Costruzione e riparazione automobilistica (*).
21. Fabbricazione di acciai piombati.
22. Operazioni di tempera con bagno di piombo.
23. Piombatura o smaltatura su superfici metalliche.
24. Cernita e recupero di piombo e di residui metallici contenenti
piombo.
25. Messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in
genere di impianti costituiti da materiale piombifero.
26. Zincature delle lamiere o stagnatura.
27. Operazioni di pulimento con o senza materiale piombifero.
(*) Ove si utilizzi o sia presente piombo."
Allegato II
Criteri per l'effettuazione del controllo clinico dei
lavoratori esposti al piombo
(Art. 15, comma 2)
Testo abrogato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 25 del
2/02/2002. (*)
N.B.: (*) L'allegato II così recitava:
"Allegato II - Criteri per l'effettuazione del controllo clinico
dei lavoratori esposti al piombo
(Art. 15, comma 2)
1. In base alle informazioni attualmente disponibili, un
assorbimento significativo di piombo può provocare effetti
nocivi sui seguenti sistemi:
- ematopoietico,
- gastrointestinale,
- nervoso centrale e periferico,
- renale.
2. Il medico competente deve conoscere le condizioni e le
circostanze in cui ciascun lavoratore è stato esposto al piombo.
3. Il controllo clinico dovrebbe comprendere, in particolare:
- elaborazione della scheda sanitaria e professionale del
lavoratore;
- esame fisico e intervista personale con il soggetto, con
particolare attenzione ai sintomi che accompagnano la prima fase
dell'intossicazione saturnina;
- valutazione della funzione polmonare in caso di lavoro
gravoso, che comporti l'uso di un equipaggiamento respiratorio
di protezione.
Gli esami ematologici (e segnatamente la determinazione del
livello ematocrito), e l'analisi delle urine, dovrebbero essere
eseguite in occasione della prima visita medica e poi
regolarmente secondo il giudizio del medico.
4. Oltre alle decisioni che riterrà opportuno prendere in base
ai risultati della sorveglianza biologica, il medico competente
determinerà i casi per i quali è controindicato sottoporre o
mantenere il lavoratore all'esposizione al piombo. Le principali
controindicazioni sono:
i) alterazioni congenite:
- talassemia,
- insufficienze G-6-PD;
ii) alterazioni acquisite:
- anemia,
- insufficienze renali,
- insufficienze epatiche.
5. Uso degli agenti chelanti:
L'uso degli agenti chelanti per scopi profilattici, conosciuti
talvolta con il nome di "terapia preventiva", è inaccettabile
sia dal punto di vista medico che da quello morale. Molti degli
agenti chelanti possono infatti essere considerati nefrotossici
quando sono somministrati per lunghi periodi.
6. Terapia delle intossicazioni:
Deve essere effettuata da specialisti."
Allegato III
Metodi di analisi per la misurazione degli indicatori
biologici del piombo
(Art. 15, commi 3 e 4)
Testo abrogato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 25 del
2/02/2002. (*)
N.B.: (*) L'allegato III così
recitava:
"Allegato III Metodi di analisi per la misurazione degli indicatori
biologici del piombo (Art. 15, commi 3 e 4)
I metodi di analisi da impiegare per la
misurazione della piombemia e di altri eventuali indicatori
biologici sono:
- PbB: spettroscopia di assorbimento atomico,
- ALAU: metodo DAVIS (1) o metodo equivalente,
- ZPP: ematofluorimetri (2) o metodo equivalente.
(1) DAVIS J.R., and Andelman S.L. "Urinary
delta- aminolevulinic acid levels in lead poisoning. A modified
method for the rapid determination of urinary delta- aminolevulinic
acid using disposable ion-exchange chrotographic columis". Arch.
Environ. Health 15, 53-9 (1967).
(2) Blumberg W.E., Eisinger J., Lamola A.A. and Zucherman D.M. "Zinc
protoporphyris level in blood deter- mination by a portable
hematofluometer. A screening device for lead poisoning" J. Lab. Clin.
Med. 89, 712-723 (1977)"
Allegato IV
Metodi di prelievo e dosaggio per la
misurazione della concentrazione del piombo nell'aria
(Art. 17, comma 2)
Testo abrogato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.
25 del 2/02/2002. (*)
N.B.: (*) L'allegato IV così recitava:
"Allegato IV - Metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione
della concentrazione del piombo nell'aria (Art. 17, comma 2)
1. Le caratteristiche e l'attrezzatura per il
prelievo delle particelle nell'aria contenenti piombo, devono essere
conformi alle specificazioni tecniche indicate qui di seguito:
a) Velocità di entrata dell'aria all'orifizio: 1,25 m/s (Più o Meno)
10%.
b) Flusso dell'aria: almeno 1l/min.
c) Caratteristiche del portafiltro: è necessario utilizzare un
portafiltro a superficie chiusa per evitare la contaminazione.
d) Diametro dell'orifizio d'entrata: almeno 4 mm per evitare gli
effetti di parete.
e) Posizione del filtro e dell'orifizio d'entrata: per quanto
possibile l'orientamento deve essere mantenuto parallelo al volto
del lavoratore per tutta la durata del campionamento.
f) Efficacia del filtro: una efficacia del 95% almeno per tutte le
particelle prelevate aventi un diametro aerodinamico superiore o
pari a 0,3 micrometri.
g) Omogeneità del filtro: omogeneità massima del tenore di piombo
del filtro per consentire un confronto fra le due metà dello stesso
filtro.
2. Per quanto riguarda il metodo di determinazione del piombo
contenuto nel campione d'aria prelevato, quest'ultimo deve essere
analizzato con lo spettrofotometro ad assorbimento atomico o con
ogni altro metodo di analisi i cui risultati siano equivalenti."
Allegato V
Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della
concentrazione delle fibre di amianto nell'aria
(Art. 30, comma 2)
Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre
di amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle
fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel
metodo di riferimento appresso riportato.
1. I campioni sono prelevati nella zona di
respirazione dei singoli lavoratori: cioè entro una semisfera di 300
mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e
misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le
sue orecchie.
2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato
di cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosità tra 0,8 e 1,2
micron, con reticolo stampato.
3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio
metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al
filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno
20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il
basso.
4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in
una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni
e la portata regolata inizialmente a 1 l/min ±5%. Durante il periodo
di campionamento la portata è mantenuta entro ±10% della portata
iniziale.
5. Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%.
6. Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400
fibre/mm2).
7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto
su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo
acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
8. Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le
seguenti caratteristiche:
- illuminazione Koehler;
- un condensatore ABBE o acromatico a contrasto di fase incorporato
nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con
possibilità di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del
centraggio per il contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di
centraggio del condensatore;
- un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a
40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a 0,70
e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;
- oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da
assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino
microscopi con fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve
permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa
a fuoco;
- un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro
apparente sul piano oggetto di 100 ±2 micrometri quando si usano
l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un
micrometro l'oggetto.
9. Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e
il limite di rivelabilità controllato mediante un "vetrino di prova
per contrasto di fase". Quando siano usati nel modo specificato dal
fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di
prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2.
Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di
lavoro.
10. Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti
regole:
- per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata
all'articolo 30, comma 3, che non sia in contatto con una particella
avente diametro massimo maggiore di 3 micrometri;
- le fibre da contare che hanno le estremità entro l'area del
reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente
una sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come
mezza fibra;
- le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso
all'interno della superficie esposta del filtro;
- un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più
punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra
ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme
all'articolo 30, comma 3, al primo trattino del presente punto; il
diametro è misurato attraverso la parte intera e non quella
ramificata;
- in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si
tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate
individualmente ogni qualvolta possano essere distinte
sufficientemente per stabilire che sono conformi all'art. 30, comma
3, e al primo trattino del presente punto. Se non è possibile
distinguere alcuna singola fibra rispondente a tale definizione, il
fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che sia
conforme nel suo complesso all'art. 30, comma 3, e al primo trattino
del presente punto;
- Se più di un ottavo di un'area del reticolo è coperto da un
agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve
essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il
conteggio;
- Si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di reticolo.
11. Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato
dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di
reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio
dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a
3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri
"bianchi".
Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre per area di
reticolo x area di esposizione del filtro): (area del reticolo x
volume di aria prelevata).
Allegato VI
Criteri per la misurazione del rumore
(Art. 40, comma 2)
A-1. Generalità.
1.1. Le esposizioni personali di cui all'art. 39 sono:
i) misurate direttamente con fonometri integratori, oppure:
ii) calcolate partendo da misure della pressione acustica,
integrando per il tempo di esposizione.
1.2. Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro
occupati dai lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La
localizzazione e la durata delle misurazioni debbono essere congrue
ai fini della rappresentatività dei valori ottenuti.
A-2. Apparecchiatura.
2.1. I fonometri utilizzati devono essere conformi alle
prescrizioni della norma IEC 651 gruppo 1; essi devono essere muniti
di indicatore di sovraccarico.
Tali strumenti non sono idonei al calcolo del LAeq Te in
presenza di rumore impulsivo.
Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere
conformi alle prescrizioni della norma 804 gruppo 1.
Sono consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione,
come tappa intermedia dei segnali su supporto magnetico.
2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore
massimo (picco) della pressione acustica istantanea non ponderata
deve avere una costante di tempo di salita non superiore a 100
microsecondi.
2.3. Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non
superiori ad un anno e ricontrollata prima di ogni intervento.
A-3. Misurazioni.
3.1. La misurazione della pressione acustica in presenza della
persona interessata deve tenere conto delle perturbazioni causate
dalla stessa al campo di pressione; si considera non perturbata la
misura se potrà essere eseguita a 0,1 metri di distanza dalla testa
all'altezza dell'orecchio.
3.2. Le ponderazioni temporali "slow" e "fast" sono valide se
l'intervallo di misurazione risulta grande rispetto alla costante di
tempo della ponderazione prescelta ed il livello della pressione
acustica non fluttui molto rapidamente.
3.3. Di ogni misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di
cui la medesima è affetta (errore casuale).
Allegato VII
Criteri per il controllo della funzione uditiva
dei lavoratori
(Art. 44, comma 2)
Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si
prendono in considerazione i seguenti aspetti:
1. Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della
medicina del lavoro, comprende:
- un esame iniziale prima e dopo un anno dall'esposizione al
rumore;
- esami periodici ad intervalli conformi all'entità del rischio
e stabiliti dal medico, come indicato all'art. 44.
2. Ogni esame comprende almeno un'otoscopia ed un controllo
audiometrico con audiometria liminare tonale in conduzione aerea
che copra anche la frequenza di 8000 Hz.
3. Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni
della norma ISO 6189-1983 e dovrà essere condotto con un livello
di rumore ambientale tale da permettere di misurare un livello
di soglia di udibilità pari a 0 dB corrispondente alla norma ISO
389-1979.
Allegato VIII
Modalità di campionatura e di misurazione degli
agenti chimici e di valutazione dei risultati
(Art. 58, comma 3, lettera c)
Testo abrogato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.
25 del 2/02/2002.
Il DECRETO LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991,
n. 277
E' STATO ABROGATO DAL TESTO
UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
(DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81)
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