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Testo in vigore dal:
19-5-2010
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta
relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti», e
successive modifiche;
Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto
decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i
distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di
assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno,
dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i
centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, nonche' il comma
1-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e del lavoro della salute e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata, siano individuate nel rispetto delle
norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita'
semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte
dei distributori;
Visto l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale rientra tra le
competenze dello Stato l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte
quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006, di semplificazioni in
materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di
specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti
direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori e ai distributori dei beni stessi;
Ritenuto di individuare modalita' semplificate per la gestione dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori, tenuti ad
adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile la
restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli obiettivi
di recupero fissati a livello comunitario;
Ritenuto altresi' di individuare modalita' semplificate per la gestione
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e
dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il
conferimento presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005; Ritenuto
infine di prevedere modalita' semplificate per la gestione dei RAEE
professionali da parte dei distributori, nonche' degli installatori e
dei gestori di centri di assistenza che agiscano in nome dei produttori
di AEE professionali, al fine di agevolare l'organizzazione di adeguati
sistemi di raccolta separata di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del citato decreto n. 151 del 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99, recante
«Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche» come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 13 maggio 2009,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18
luglio 2009, n.165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, citta' e
autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio e del 23
luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n.
DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10 novembre 2009:
Adotta il seguente
regolamento:
Capo I
Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE domestici
Art. 1
Ritiro dei RAEE da
parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri
di raccolta
1. I distributori di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al
momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od
elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico
assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene
sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o
vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla
gratuita' del ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione,
anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri
facilmente leggibili.
2. Rientra nella fase della raccolta, cosi' come definita dall'articolo
183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri
di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal
decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151
del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo
raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita
del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di
cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e
pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione
del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e
raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita'
delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il
deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2
adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno
schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui
all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del
consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale
schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2,
comma 2, e' conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competenze per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.
88, (S.O.) - Si riporta il testo dell'art. 6 decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 2002/95/CE,
della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, (S.O.):
«Art. 6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di cui all'articolo 20,
comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE
che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto
e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il
raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai
nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:
a) i comuni assicurano la funzionalita', l'accessibilita' e
l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al
centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il
conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni e' consentito solo
previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di
destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo
domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della
apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo
equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova
apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle
apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai
sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di
reimpiego; c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i
produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e
gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE
provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente
decreto. 1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche
modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di
cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali
ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b),
nonche' per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.
L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale
decreto. 2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una
apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a)
e b), puo' essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di
contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso
in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene
i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle
predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che
conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla
gestione di detti rifiuti. 3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo
12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e
gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi
costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A
tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera
a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a
carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.» - Si
riporta il testo del comma 2, dell'art. 195, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «2. Sono inoltre di competenza dello
Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di adozione, secondo
principi di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle norme
tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di
specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese
le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi; d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al
servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le
quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della
copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed
una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e'
determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della
natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative
delle attivita' che li producono.
A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti,
salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei
bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al
pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due
volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e
terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono
definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai
rifiuti urbani; f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovra'
indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione
alla capacita' autorizzata annuale dello stesso impianto; g) la
definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle
dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212,
secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; l)
la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui
all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi
inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con
modalita' ferroviaria; m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti
che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono
essere smaltiti direttamente in discarica;
n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo
190 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche'
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso; o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a); p) l'aggiornamento degli Allegati
alla parte quarta del presente decreto; q) l'adozione delle norme
tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto
ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n.
748, e del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da
rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in
conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorita'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al
luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il
porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; s)
l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti, previamente testate da Universita' o Istituti
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di
accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla
fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del
numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla
tipologia dell'attivita' esercitata; s-bis) l'individuazione e la
disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle
disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della
presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la
raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al
recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che
originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che
svolgono attivita' di istallazione e manutenzione presso le utenze
domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla
parte quarta del presente decreto.»
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.): «3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo della lettera n), del comma 1, dell'articolo 3,
del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: «Art. 3
(Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a)- m)
(omissis); n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro delle
imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce
un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed
adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);»
- Si riporta il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 183,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 183
(Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni
speciali, si intende per: a) - d) (omissis);
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto;».
- Il testo del comma 1, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse;
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 187, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «1. E' vietato miscelare categorie
diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta
del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi.».
Art. 2
Trasporto dei RAEE
presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 151 del 2005
1. Il trasporto dei RAEE provenienti dai
nuclei domestici e' effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono
in loro nome secondo le modalita' di cui al presente articolo e al
successivo articolo 3 solo se riguarda: a) il tragitto dal domicilio del
consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151
del 2005 o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui
all'articolo 1 del presente decreto; b) nei casi in cui il
raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai
locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo
ove e' effettuato il raggruppamento medesimo; c) il tragitto dal luogo
ove e' effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente
decreto al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 151 del 2005; d) un quantitativo complessivo di
RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non
superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), e' accompagnato da
un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II,
numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e'
compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che
agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore,
provvede a restituire al distributore una copia del documento di
trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario
dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal
medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta
del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei
documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore
conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di
cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto
rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.
3. Il trasporto di cui al comma 1, lettera b), e' accompagnato da copia
fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di
cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate
con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al
luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura
del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei
rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005.
4. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che
i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati
conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di
sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come
attivita' di gestione dei rifiuti non autorizzate
Art. 3
Iscrizione all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali per le attivita' di raccolta e trasporto
dei RAEE domestici
1. Le attivita' di raccolta e trasporto
dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa
iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
2. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di cui al comma 1 i
distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo
territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano
sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge
7 agosto 1990, n. 241:
a) la sede dell'impresa;
b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE
in attesa del trasporto;
c) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia
effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo
del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del
trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e
il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area
stessa;
d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi
codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
f) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica degli eventuali
mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
3. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di trasporto di cui
all'articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano
alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente
competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria
responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa; b) gli estremi del distributore per conto del
quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del
diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del
trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi
codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) gli estremi
identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi da utilizzare per il
trasporto dei RAEE; e) il versamento del diritto annuale di iscrizione
di cui al comma 4. 4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il
relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla
presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali
iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di
cui al comma 7 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e'
subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari
a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a
comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 212 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n, 152: «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.
E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato
Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo
Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi
di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e
provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola
attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e
competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e'
composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di
vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e) uno dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalle regioni; h) uno
dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e
agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie
economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative
della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che
rappresentano i gestori dei rifiuti; l) due dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono
composte; a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo
designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con
funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla
provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale,
designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; e);
f). 4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato,
rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
gia' previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2,
lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto
previsto dal comma 16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita'
di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi, nonche' di gestione di impianti di
smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi e di gestione di
impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di
cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al
presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3,
lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attivita'
di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di
imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o
contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti
documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle
vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le societa' di
gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata mediante apposita
comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione
regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni. 6. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio
delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o
allo svolgimento delle attivita' soggette ad iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti, le imprese che effettuano attivita' di intermediazione e di
commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che
effettuano l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e
recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a
favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 8. Le disposizioni di
cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che
tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie
finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base
alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati
per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto
annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione e'
determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e' rideterminabile ai
sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese
di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci. Non e'
comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri
rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo stesso trasporto
sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata
una convenzione.
9. Le imprese che effettuano attivita' di gestione di impianti fissi di
smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, le imprese che
effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni
contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore
della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso
di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono
essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione: a) le
imprese che effettuano l'attivita' di gestione di impianti fissi di
smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi devono prestare le
garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene
gestito;
b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e dei beni
contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore
della regione per ogni intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito
il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i
requisiti, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione, nonche' le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino
all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente
comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti
per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per
garantire l'efficienza operativa; d) effettiva copertura delle spese
attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri
generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a
favore delle regioni. 12.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca,
di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,
la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale
dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in
base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale.
14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale
dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le
previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3,
lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in vigore del predetto
decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre
1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13
dicembre 1995. 17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi
degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di
inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli
atti di competenza dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216,
ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono
sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte
all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attivita' alla
Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere
corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13
del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti
elementi: a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei
rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del
mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi,
di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria. 19. Entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione di inizio di attivita' le Sezioni
regionali e provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e
inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone
comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente
competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del
comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma
18 se lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta
variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti
per le quali tali imprese sono iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese
che svolgono le attivita' di cui al comma 18 a seguito di comunicazione
corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'articolo 256, comma 1. 22. 23. Sono istituiti presso
il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione
di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a
domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli
operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono
pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri,
anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto
decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato
nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione
sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene
rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano
ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso
della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo
dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio
dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo' inoltrare copia
autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato
nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
24. 25. 26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25
gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di
iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro,
rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e
25 sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli
separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei
medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata
in vigore del decreto di cui al comma 16. 28. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 21 (Disposizioni
sanzionatorie).- 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli
articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli
medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista
dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita'
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di
esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o,
comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le
attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette
ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi
degli articoli 19 e 20.».
Art. 4
Ritiro dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei
gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e
all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai
nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri
di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attivita',
limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio
esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 dal
domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai
gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e'
attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di
assistenza. Tale documento e' redatto in conformita' al modello di cui
all'Allegato III ed e' consegnato all'addetto del centro di raccolta,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001,
n. 42, (S.O.): «Art.47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e'
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la
osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva».
Capo II
Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE professionali
Art. 5
Ritiro dei RAEE da
parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli
impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE
1. Le disposizioni di cui al precedente
articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE
professionali formalmente incaricati dai produttori di tali
apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come
professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell'ambito
dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n.151 del 2005. 2. I RAEE professionali
sono raggruppati con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai
produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b). 3. I distributori che effettuano il
raggruppamento di cui al comma 2 si iscrivono all'Albo dei gestori
ambientali secondo le modalita' di cui all'articolo 3 e adempiono agli
obblighi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto
Note all'art. 5:
- Il comma 3, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse
Art. 6
Trasporto dei RAEE
presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE
professionali
1. Il trasporto dei RAEE professionali e'
effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome
secondo le modalita' e le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del
presente decreto. 2. Per le utenze professionali, il tragitto indicato
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), s'identifica con quello dal
domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il
ritiro del RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE
professionali o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui
all'articolo 5
Art. 7
Ritiro dei RAEE
professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di
assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE
1. Le disposizioni di cui agli articoli
3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato
dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di
provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151
del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio
esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati
indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o
dalla sede del proprio esercizio
Note all'art. 7:
- Il comma 3, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8
Realizzazione e
gestione dei centri di raccolta
1. La realizzazione e la gestione di
centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del
decreto legislativo n. 151 del 2005, si svolge con le modalita' previste
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed
integrazioni
Note all'art. 8:
- Le lettere a) e c) del comma 1, dell'articolo 6, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono riportate nelle note alle
premesse. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2008, n. 99, reca:
«Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.».
Art. 9
Esonero dalla
comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 - MUD
1. I soggetti che effettuano attivita' di
raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono
esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 189, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152: «3. Chiunque effettua a titolo
professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i
commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese
e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di
rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto
delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui
all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi,
le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.».
Art. 10
Sanzioni
1. I soggetti che effettuano attivita' di
raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono
assoggettati alle sanzioni relative alle attivita' di raccolta e
trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258
del medesimo decreto
Note all'art. 10:
- Si riportano i testi degli articoli 256 e 258, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 256 (Attivita' di gestione di
rifiuti non autorizzata). - 1. Chiunque effettua una attivita' di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione
di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e
216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato
i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento
a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte,
allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua
attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la
pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con
la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento
litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9,
233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono
agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila
euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma
2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti
di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso di
adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli
articoli 233, 234, 235 e 236.»
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi
prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro
di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti
pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla
carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla
carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative
inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2
sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento
euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di
unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti
occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione
e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il
momento di accertamento dell'infrazione.
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o
inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso
durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o
inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei
registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge
consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le
indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma
contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per
legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o
del formulario di cui all'articolo 193.».
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico
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