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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno
rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania, in deroga al parere della commissione di valutazione
di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le
indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le
implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo
parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono
autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed
il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01;
19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo
massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e
successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di
valutazione di impatto ambientale, nonche' della consultazione gia'
intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio
del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del predetto decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del
termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia' affidatarie del
servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3745/2009, n.
3770/2009 e n. 3785/2009;
Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del soggetto
vicario del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania,
ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati
«Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali
all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e
contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce che
l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio
provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto
di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le prescrizioni di
cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita'
dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e
controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con il citato provvedimento
n. 44 in data 26 febbraio 2009 del soggetto vicario del sottosegretario
di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3785/2009, che stabilisce che
allo scopo di garantire, nell'ambito della fase di avviamento del
termovalorizzatore di Acerra, l'utile conseguimento degli obiettivi di
corretta taratura e di messa a punto dell'impianto, assicurandone
l'indispensabile «funzionamento in continuo», e' autorizzata, senza
oneri a carico dell'Erario e ferma la facolta' della Struttura del
Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania di agire, se
del caso, in via sostitutiva ed in danno, l'esecuzione, in termini di
somma urgenza, dei necessari interventi volti ad ovviare alle carenze di
carattere elettromeccanico comunque accertate, e riguardanti i
sottosistemi ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente,
all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai reagenti chimici ed al
sistema di estrazione scorie;
Considerato l'avvenuto sostanziale conseguimento degli obiettivi di
corretta taratura e messa a punto dell'impianto, nell'ambito delle fasi
1 e 2 di avviamento ed esercizio provvisorio del termovalorizzatore,
attraverso l'apprestamento, da parte del costruttore, di idonei
interventi riguardanti i sottosistemi ausiliari dell'impianto,
afferenti, principalmente, all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai
reagenti chimici ed al sistema di estrazione scorie; Ravvisata l'utilita'
di realizzare un sistema di estrazione e spegnimento scorie,
maggiormente adeguato alle tipologie di rifiuti conferibili presso lo
stesso, alla stregua delle previsioni di cui al citato art. 5 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, rispetto a quelle originariamente
previste negli elaborati progettuali di costruzione del
termovalorizzatore di Acerra;
Vista la nota redatta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal
responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella
parte in cui si valuta urgente ed indifferibile la realizzazione del
sistema di estrazione e spegnimento scorie; Tenuto conto che, sulla base
dei riscontri effettuati dalla struttura del sottosegretario di Stato
all'emergenza rifiuti in Campania, si sono potute condividere le
valutazioni operate dal direttore dei lavori e dal responsabile del
procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nell'ottica di
addivenire, con l'occorrente tempestivita', alla definitiva
ottimizzazione di funzionamento dell'impianto, nella prossima fase di
esercizio a regime dello stesso;
Visto, altresi', l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, come sostituito dall'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3775 del 28
maggio 2009, con il quale sono state definite le modalita' procedurali
per la costituzione, da parte delle province di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno, di societa' a totale o prevalente capitale
pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle
discariche e degli impianti di proprieta' della provincia per il
trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il
riciclaggio dei rifiuti, in attuazione dell'art. 20 della legge della
Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge
della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4; Considerata l'assoluta
necessita' di adottare ogni occorrente misura per agevolare la piu'
celere costituzione delle suindicate societa' provinciali, attesa la
imminente cessazione dello stato di emergenza e, pertanto, l'ineludibile
esigenza di disporre degli organismi previsti a legislazione vigente in
via ordinaria per l'espletamento di tutte le attivita' connesse al ciclo
di smaltimento dei rifiuti;
Vista la condivisione espressa, nella riunione tenutasi in data 10
settembre 2009, dai rappresentanti della regione Campania e delle
amministrazioni provinciali in merito alla possibilita' di attribuzione
ai competenti assessori provinciali di poteri straordinari funzionali
alla evasione degli incombenti afferenti alla costituzione di dette
societa'.
Su proposta del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1
1. Per l'utile conseguimento degli
obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore
di Acerra, nell'ambito della prossima fase di esercizio a regime
dell'impianto, e' autorizzata l'esecuzione, in termini di somma urgenza,
da parte del costruttore, dei necessari interventi volti alla
realizzazione del sistema di estrazione e spegnimento scorie del
termovalorizzatore, a valere sulle risorse economiche in dotazione alla
struttura del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania
- Missione amministrativo finanziaria di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009
Art. 2
1. Fermo quanto disposto dall'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12
marzo 2009, come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio n. 3775 del 28 maggio 2009, sono, altresi', attribuiti
agli assessori provinciali con delega all'ambiente i poteri della giunta
e del Consiglio, in deroga a quanto previsto dagli articoli 42, 48 e 50
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da espletarsi per
l'adozione di tutti gli atti necessari alla costituzione urgente delle
societa' provinciali, consistenti, tra l'altro, nell'approvazione dello
statuto delle societa', nella sottoscrizione dell'atto costitutivo delle
stesse, nell'adozione del piano industriale della societa' all'esito
dell'atto di conferimento dei cespiti costituenti lo stato patrimoniale
della stessa, nonche' nell'avvio delle procedure finalizzate
all'individuazione, in termini di somma urgenza, dell'eventuale socio
privato, avvalendosi delle deroghe al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 previste dall'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2009
Il Presidente: Berlusconi |