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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'art. 142, comma 1-bis del Testo unico degli enti locali n.
267/2000;
Visto l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Viste le ordinanze di protezione civile adottate in materia di
rifiuti nella regione Campania ed, in particolare, le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 3730 del 30 gennaio
2009, 3738 del 5 febbraio 2009, 3775 del 28 maggio 2009 e 3792 del
24 luglio 2009;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni specifiche per
risolvere alcune problematiche interessanti i territori di
Amministrazioni comunali che versano in situazione di particolare
criticita', in particolare per aver omesso di adottare le occorrenti
determinazioni di competenza in materia di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, e cio' anche con riferimento ai rapporti
obbligatori intercorrenti tra comuni e consorzi di comuni, rispetto
ai quali si sono dovuti constatare contesti di reciproca
inadempienza;
Ritenuta la necessita' di disporre in termini di precisazione degli
obblighi posti a carico dei comuni ai sensi dell'art. 198 del
decreto legislativo n. 152/2006, rispetto all'ineludibile esigenza
che i comuni medesimi provvedano per la sollecita evasione degli
adempimenti di competenza in materia di rifiuti;
Valutata l'esigenza di assicurare la mobilita' dei lavoratori
nell'ambito delle strutture impiantistiche destinate al trattamento
dei rifiuti nella regione Campania;
Ritenuta la necessita' della partecipazione all'Osservatorio
ambientale di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, di un
rappresentante del comune di San Felice a Cancello, in relazione
alla vicinanza territoriale del medesimo comune al
termovalorizzatore di Acerra;
Visto il protocollo di intesa n. 16 del 23 giugno 2009 ed, in
particolare, l'art. 2 punto 1, sottoscritto tra il Sottosegretario
di Stato all'emergenza rifiuti in Campania ed il comune di San
Felice a Cancello;
Ravvisata la necessita' di disporre in termini acceleratori rispetto
all'attuazione dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 172/2008;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Dispone:
Art. 1
1. Nell'ambito delle attivita' gestorie
di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in relazione a quanto previsto
dall'art. 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del
24 luglio 2009, relativamente alla nomina dei Commissari ad acta,
gli Enti locali facenti parte dei Consorzi di bacino della regione
Campania sono sempre tenuti a corrispondere al consorzio di
riferimento i canoni previsti per le prestazioni che il Consorzio di
appartenenza deve porre in essere per lo svolgimento delle attivita'
relative alla gestione dei rifiuti, anche a titolo di quote
consortili. Relativamente ai canoni ed alle somme gia' dovuti e non
corrisposti ai Consorzi, i comuni provvedono, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, al relativo pagamento
in un'unica soluzione, ovvero ratealmente sulla base di apposito
piano di rientro della durata massima di tre anni, approvato dalla
competente Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza
rifiuti in Campania, secondo quanto disposto dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009.
In caso di accertata criticita' nello svolgimento del servizio da
parte del Consorzio competente, al fine di assicurare la
indispensabile tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione dei rifiuti urbani nei territori posti sotto la rispettiva
amministrazione, i comuni provvedono a diffidare il Consorzio di
appartenenza al corretto adempimento della prestazione, anche a
mezzo fax o mediante posta elettronica certificata; decorsi due
giorni dalla data di ricevimento della diffida, ove perduri
l'inadempimento, le amministrazioni comunali, per il periodo
strettamente necessario al superamento della accertata criticita' e
comunque per un tempo non superiore a 7 giorni, procedono alla
gestione in economia ovvero all'affidamento diretto esclusivamente
degli interventi occorrenti, mediante l'adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 50 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e soltanto gli oneri relativi al
predetto eccezionale e temporaneo affidamento potranno essere
imputati a scomputo del canone dovuto al Consorzio per
l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti, ferma la
doverosita', per la parte residuale, della prestazione pecuniaria
facente capo ai comuni consorziati. 2. Per le medesime finalita' di
cui al comma 1, i comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, quale risultante dai registri anagrafici alla data del 31
dicembre 2008, che si avvalgono, per il ciclo integrato dei rifiuti,
del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta o
degli altri Consorzi di bacino della regione Campania, che abbiano
in corso lo svolgimento, o che deliberino l'avvio delle procedure di
gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui all'art. 4 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, in caso di
comprovata inadempienza da parte del Consorzio di appartenenza,
provvedono a diffidare il Consorzio medesimo al corretto adempimento
della prestazione, anche a mezzo fax o mediante posta elettronica
certificata. Decorsi tre giorni dalla data di ricevimento della
diffida, ove perduri l'inadempimento, al fine di assicurare la
tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani nei territori posti sotto la rispettiva
amministrazione, i comuni possono procedere, per un periodo non
superiore a sei mesi non rinnovabili, alla gestione in economia o
all'affidamento diretto della gestione dei servizi legati al ciclo
integrato dei rifiuti mediante l'adozione di ordinanze contingibili
ed urgenti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, previa individuazione dell'offerta piu' vantaggiosa per
l'amministrazione. Gli oneri relativi al predetto affidamento
andranno imputati a scomputo del canone dovuto al Consorzio per
l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti, ferma la
doverosita', per la parte residuale, della prestazione pecuniaria
facente capo ai comuni consorziati. 3. Nell'ambito delle procedure
di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui
all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed al fine di
porre in essere con la massima sollecitudine ogni opportuna misura
idonea ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani, i comuni provvedono alla stipula
dei contratti di appalto, sotto condizione risolutiva espressa
afferente all'esito degli accertamenti di cui all'art. 38 del
decreto legislativo n. 163/2006, dopo aver inoltrato al prefetto la
richiesta di informazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, nei casi e con le modalita' indicate dal
medesimo decreto legislativo.
4. I comuni, nel procedere agli affidamenti di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, garantiscono l'applicazione dell'art. 6 del
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente,
relativo al passaggio presso l'impresa affidataria del personale del
Consorzio unico o dei Consorzi di bacino della regione Campania
stabilmente ed effettivamente impiegato presso il comune in
relazione al servizio corrispondente. Con riferimento a quanto gia'
disposto dall'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
a conclusione delle procedure di gara di cui al comma precedente, le
amministrazioni comunali dovranno altresi' garantire l'applicazione
dell'art. 6 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
Federambiente per il passaggio, presso l'impresa aggiudicataria, del
personale del Consorzio unico o dei Consorzi di bacino della regione
Campania stabilmente ed effettivamente impiegato presso il Comune in
relazione al servizio corrispondente. 5. Al fine di soddisfare le
esigenze derivanti dalle permanenti o temporanee carenze di
personale dell'articolazione territoriale CE del Consorzio unico
delle province di Napoli e Caserta, anche legate alla programmazione
delle ferie ed alla reperibilita', il direttore generale del
Consorzio stesso provvede prioritariamente a disporre la mobilita'
interna del personale in forza all'articolazione territoriale NA. Il
mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti ai dipendenti al
predetto fine determina sempre l'applicazione degli articoli 33 e 65
del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente,
con l'applicazione, nei casi piu' gravi, della misura cautelare
della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per il periodo
necessario all'espletamento del procedimento sanzionatorio, con la
sola corresponsione del 50% dello stipendio tabellare a titolo di
assegno alimentare.
6. Nel rispetto della normativa volta alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2007-2010, di cui
all'art. 1, commi 676 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ed in deroga alla vigente normativa con particolare riferimento
ai limiti di cui all'art. 1, comma 557, della citata legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, i sindaci dei comuni facenti parte dei Consorzi di
bacino della regione Campania sono autorizzati, anche procedendo
alle necessarie variazioni nell'ambito degli stanziamenti
complessivi di bilancio, con le modalita' di cui all'art. 42 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'assunzione a tempo
determinato, per il periodo emergenziale, di idoneo personale da
adibire esclusivamente al controllo del territorio di competenza, in
termini di prevenzione ovvero di repressione, nella ricorrenza dei
presupposti di legge, rispetto alle condotte illecite di cui
all'art. 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
7. Per il periodo emergenziale di cui all'art. 18 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, come convertito dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, al fine di provvedere alla rimozione delle criticita'
riscontrate nella gestione dei rifiuti urbani, con specifico
riferimento alle problematiche relative agli sversamenti abusivi ed
alle esigenze della raccolta differenziata, le Amministrazioni
comunali procedono, anche in deroga ai vigenti strumenti
urbanistici, all'individuazione ed all'attrezzamento di siti
funzionali alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, adottando
ogni adeguata misura a tutela dell'ambiente, dell'igiene e della
salute pubblici. 8. Al fine di consentire al Consorzio unico di
bacino delle province di Napoli e Caserta un piu' efficiente
svolgimento delle attivita', si autorizza l'acquisto di mezzi
finalizzati al potenziamento dei servizi, anche, ove necessario, con
la procedura negoziata di cui all'art. 57 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 per una spesa massima non superiore ad euro 4
milioni, che gravera' sulla contabilita' speciale n. 5146 intestata
alla Missione amministrativo-finanziaria, sulla base di analitico
rendiconto presentato dal Consorzio unico
Art. 2
1. Allo scopo di razionalizzare le
risorse economiche destinate all'impiego di personale nell'ambito
dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 come convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, il personale militare impiegato presso gli STIR
e' ridotto complessivamente di 7 unita', una per ogni stabilimento;
le attivita' sinora svolte dal predetto personale, nonche' quelle
relative ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
disposti con ordinanza n. 138 in data 15 giugno 2009 del Soggetto
vicario del Sottosegretario, fanno capo ai rispettivi Commissari ad
acta, nominati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, ai quali e'
attribuita, con decorrenza dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza, in relazione alle maggiori responsabilita'
derivanti dall'effettuazione dei lavori di straordinaria
manutenzione disposti sugli impianti, un compenso forfettario
mensile onnicomprensivo pari a 250 ore di lavoro straordinario
diurno, in relazione al grado o alla qualifica rivestita, in
sostituzione di quello attualmente in godimento, e ad esclusione del
trattamento economico di missione da corrispondersi a norma di
legge. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico della
contabilita' speciale intestata al capo della Missione tecnico
operativa
Art. 3 1.
Considerate l'interconnessione funzionale dei siti e degli impianti
del complessivo sistema di gestione dei rifiuti urbani della regione
Campania, e la riscontrata presenza di figure professionali
specializzate nell'ambito degli impianti medesimi, in riferimento al
quadro esigenziale proprio del termovalorizzatore di Acerra, i
Commissari ad acta responsabili degli STIR operanti nella regione
Campania sono autorizzati a disporre, sentite le organizzazioni
sindacali ed acquisito il consenso dei dipendenti interessati,
l'effettuazione della prestazione lavorativa delle occorrenti unita'
di personale presso il predetto termovalorizzatore
Art. 4
1. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio
2009, le parole «premio di produzione» sono sostituite dalle parole
«premio di risultato», e, le parole «impiegati negli STIR» sono
sostituite dalle seguenti: «dipendenti dei commissari ad acta di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del
16 luglio 2008». 2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo il comma
6-bis, e' aggiunto il seguente comma: «6-ter. Ai soggetti titolari
di contratto di consulenza ai sensi del comma 6-bis del presente
articolo e' attribuito, per il servizio prestato nella regione
Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento
di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente
comma gravano sulle pertinenti contabilita' speciali.». 3. All'art.
3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756
del 15 aprile 2009, dopo il comma 16-bis, e' aggiunto il seguente
comma: «16-ter. Ai soggetti titolari di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa ovvero di consulenza ai sensi dei commi 13
e 16 del presente articolo e' attribuito, per il servizio prestato
nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il
trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al
presente comma gravano sulle pertinenti contabilita' speciali».
Art. 5
1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio
2009, dopo le parole «un rappresentante del comune di Acerra,» sono
inserite le parole: «un rappresentante del comune di San Felice a
Cancello».
Art. 6 1.
In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed, in particolare, laddove si
prevede che i comuni che si avvalgono del Consorzio unico delle
province di Napoli e Caserta limitatamente alla raccolta
differenziata devono affidare, entro sette giorni dalla data di
entrata in vigore del citato decreto, il predetto servizio alla
societa' che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani,
mediante una estensione del contratto gia' in essere e con il
contestuale trasferimento ai gestori del servizio del personale
dipendente del Consorzio unico utilizzato presso i medesimi comuni,
le amministrazioni comunali interessate provvedono al predetto
affidamento del servizio di raccolta differenziata, entro e non
oltre il 15 settembre 2009, fermo quanto disposto dall'art. 4, comma
3, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con
modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La presente
ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma,
28 agosto 2009
Il Presidente: Berlusconi
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