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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di
consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere
della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9
febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione
ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di
Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i
seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10;
20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo
pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e
tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la
popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del predetto
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del
completamento del termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione
Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3745/2009 e
n. 3770/2009;
Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto
Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in
Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati
tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione
integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti
in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare
compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce
che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di
esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime
dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le
prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e
modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di
monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali
all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed
adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009
del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza
rifiuti in Campania;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3770/2009, che autorizza la
proroga della durata della fase 1 di avviamento delle linee del
termovalorizzatore di Acerra, cosi' come definita nell'elaborato
tecnico «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata
ambientale», adottato con il sopra citato provvedimento n. 44 in
data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario, nel rispetto della
tempistica totale autorizzata per l'avviamento dell'impianto, e cio'
allo scopo di allineare le fasi di inizializzazione e di
funzionamento delle tre linee di cui si compone l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, si' da verificare l'andamento dei
dati delle emissioni in atmosfera in condizioni di combustione
continua dei rifiuti in termini di rigoroso rispetto dei limiti di
emissione posti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
Vista la nota in data 24 giugno 2009, redatta congiuntamente dal
Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento per il
termovalorizzatore di Acerra, nella quale si evidenziano talune
situazioni di «fuori servizio» verificatesi nel corso della fase di
avviamento dell'impianto e causate da alcune disfunzioni di
carattere elettromeccanico che, pur insuscettibili di determinare
effetti in ambito ambientale, igienico-sanitario ovvero della salute
dei lavoratori, riguardo ai livelli delle emissioni dell'impianto,
hanno, tuttavia, pregiudicato il «funzionamento in continuo» del
termovalorizzatore, non consentendo il compiuto espletamento delle
previste operazioni di messa a punto e taratura delle singole
componenti elettromeccaniche dell'impianto in rassegna;
Vista, in particolare, la citata nota in data 24 giugno 2009,
redatta congiuntamente dal Direttore dei lavori e dal Responsabile
del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella parte in
cui si valuta urgente ed indifferibile il compimento di una serie di
interventi da operarsi sull'impianto, volti ad ottimizzarne la
funzionalita', assicurandone, parimenti, l'indispensabile
continuita' di esercizio e di funzionamento, propedeutica alle
successive fasi previste negli elaborati tecnici denominati
«Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il citato
provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario
del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;
Tenuto conto che, sulla base dei riscontri effettuati dalla
Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in
Campania, si sono potute condividere le valutazioni operate dal
Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento per il
termovalorizzatore di Acerra, nell'ottica di addivenire, con
l'occorrente tempestivita', alla messa a punto dell'impianto, in
termini coerenti con quanto disposto nei citati elaborati tecnici
«Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano di monitoraggio e controllo», nel rigoroso rispetto della
vigente normativa in materia ambientale, igienico-sanitaria e della
salute dei lavoratori; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1
1. Allo scopo di garantire, nell'ambito
della fase di avviamento del termovalorizzatore di Acerra, l'utile
conseguimento degli obiettivi di corretta taratura e di messa a
punto dell'impianto, assicurandone l'indispensabile «funzionamento
in continuo», e' autorizzata, senza oneri a carico dell'Erario e
ferma la facolta' della Struttura del Sottosegretario di Stato
all'emergenza rifiuti in Campania di agire, se del caso, in via
sostitutiva ed in danno, l'esecuzione, in termini di somma urgenza,
dei necessari interventi volti ad ovviare alle carenze di carattere
elettromeccanico comunque accertate, e riguardanti i sottosistemi
ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente,
all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai reagenti chimici ed al
sistema di estrazione scorie
Art. 2
1. In relazione alle iniziative da
intraprendersi ai sensi dell'art. 1, le disposizioni di cui agli
elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita'
dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e
controllo», adottati con il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio
2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza
rifiuti in Campania in premessa citato, devono intendersi in parte
modificate con la concentrazione delle fasi 1 e 2 di avviamento e di
esercizio provvisorio delle linee del termovalorizzatore di Acerra
in un'unica fase, rispetto a cui si applicano le pertinenti
disposizioni dei sopra citati elaborati tecnici gia' previste per la
fase 1, da ritenersi integrate con la specifica previsione di
effettuazione, con cadenza quindicinale, di una campagna di
autocontrolli, con campionamento dei parametri rilevati in continuo
ed in discontinuo al camino per ciascuna delle tre linee che
compongono l'impianto, e fino all'ottenimento della certificazione
di qualita' QAL 2 del sistema di monitoraggio dell'impianto stesso;
conseguentemente, gli interventi strutturali di cui alla Sezione C1,
punti d), e) ed f) del citato elaborato tecnico denominato
«Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale»
devono essere realizzati entro il termine previsto per la
conclusione delle operazioni di collaudo dell'impianto, ferma
restando la doverosita' del campionamento sopra descritto, da
eseguirsi con metodi equipollenti a quelli effettuati con sistemi
fissi di rilevamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi |