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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto
l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di
consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere
della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9
febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione
ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di
Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i
seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10;
20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo
pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e
tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la
popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del predetto
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del
completamento del termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione
Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009 e n. 3745/2009;
Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto
Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in
Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati
tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione
integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti
in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare
compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce
che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di
esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime
dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le
prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e
modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di
monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali
all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed
adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009
del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza
rifiuti in Campania;
Considerato l'avvenuto avvio della c.d. Fase 1, come definita nel
citato elaborato tecnico «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione
integrata ambientale», all'atto delle operazioni di inizializzazione
delle tre linee di cui si compone il termovalorizzatore di Acerra, e
la conseguente necessita' di garantire il corretto ed efficace
esercizio del termovalorizzatore stesso, con particolare riguardo
agli aspetti connessi alla tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente;
Considerata l'esigenza di ulteriormente testare, in continuo, il
corretto funzionamento dei sistemi di cui si compone l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra in condizioni di combustione continua
dei rifiuti sulle tre linee, si' da verificare, in termini ancor
maggiormente compiuti, l'andamento dei dati delle emissioni,
nell'ottica di assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni
afferenti alla compatibilita' ambientale dell'impianto stesso;
Ravvisata, quindi, l'opportunita' di porre in essere, nell'ambito
della complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita'
ambientale, ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di
funzionamento dell'impianto; Su proposta del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1
1. Allo scopo di allineare le fasi di
inizializzazione e di funzionamento delle tre linee di cui si
compone l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, si' da
verificare l'andamento dei dati delle emissioni in atmosfera in
condizioni di combustione continua dei rifiuti in termini di
rigoroso rispetto dei limiti di emissione posti a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato
all'emergenza rifiuti in Campania, di cui all'art. 1 del decreto
legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, e' autorizzato a prorogare la durata
della Fase 1 di avviamento delle linee del termovalorizzatore, cosi'
come definita nell'elaborato tecnico «Contenuti e modalita'
dell'autorizzazione integrata ambientale», adottato con
provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario in
premessa citato, nel rispetto della tempistica totale autorizzata
per l'avviamento dell'impianto, e, comunque, non oltre il 2 luglio
2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2009
Il Presidente:
Berlusconi
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