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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi
2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione
civile n. 3756 del 2009;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682
del 10 giugno 2008, n. 3693 in data 16 luglio 2008, n. 3695 in data
31 luglio 2008 e n. 3756 del 15 aprile 2009;
Considerata l'ineludibile esigenza di garantire la prosecuzione
delle attivita' di prevenzione degli incendi nell'ambito
dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, anche con modalita'
di vigilanza di tipo dinamico, negli impianti e nei siti di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, definiti di interesse strategico
nazionale, nonche' nei luoghi di lavoro e negli ulteriori ambiti,
sicche' risulta necessario avvalersi di figure professionali
qualificate appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che la pluralita' dei compiti e degli incarichi di
vigilanza, ispettivi, gestionali, tecnici ed amministrativi di
competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiede un
elevato impiego di risorse umane non disponibili nell'ambito delle
attuali dotazioni organiche del Corpo, peraltro gia' impegnato oltre
gli ordinari orari di servizio e tenuto conto, altresi', che i
limiti previsti dalla vigente normativa per l'impiego di personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consentono
di assicurare in maniera esaustiva i dispositivi di intervento
predisposti e di garantire l'efficace prosecuzione delle attivita'
di prevenzione in atto nel territorio della regione Campania in
materia di smaltimento rifiuti;
Considerato altresi' che i tempi delle procedure concorsuali non
risultano compatibili con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente
ed efficacemente il contesto emergenziale in atto;
Ritenuto pertanto, di ovviare alle predette carenze di organico
mediante l'incremento della disponibilita' di personale volontario e
con l'avvalimento di personale in temporanea utilizzazione, nonche'
attraverso misure di razionalizzazione ed armonizzazione degli
ambiti operativi;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed
integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate per
fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, con
particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura del
Sottosegretario di Stato, con conseguente riduzione dei costi, in
ragione dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e
del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema
integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza nel territorio nel
settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 nonche' l'ordinanza di protezione
civile n. 3271 del 12 marzo 2003;
Dispone:
Art. 1
1. Per la
prosecuzione delle attivita' volte a garantire il superamento
dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, e'
affidata la responsabilita' di assicurare gli interventi di soccorso
pubblico e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle richieste
avanzate dalla Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
luglio 2008, n. 3695. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, con le proprie strutture territoriali, espleta i servizi di
presidio nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato
decreto-legge n. 90/08, nonche' le necessarie attivita' per
conseguire adeguati livelli di sicurezza, anche mediante il
richiamo, fino al 31 dicembre 2009, di personale volontario, con
turnazione di 20 giorni fino ad un massimo di 28 unita' per turno.
Ove necessario, il richiamo del suddetto personale volontario e'
autorizzato fino a 200 giorni all'anno, in deroga al limite di cui
all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Al fine di assicurare in via continuativa i servizi di presidio
antincendio e di sicurezza, anche con attivita' di vigilanza
dinamica antincendio, nell'ambito dei siti ed impianti di cui al
citato decreto-legge n. 90/08, al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, comandato a prestare servizio in orario di lavoro
straordinario, e' attribuita una indennita' operativa
forfetariamente parametrata alle prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese sulla base della tariffa oraria notturna e
festiva contrattualmente vigente. Al personale impiegato nei servizi
di cui al presente comma sono garantiti i controlli sanitari
stabiliti dall'ufficio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
3. Gli atti dispositivi per l'impiego del personale, anche
volontario, e dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
fini del funzionamento dei presidi del Corpo istituiti negli
impianti e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono adottati, d'intesa con i Comandanti provinciali
territorialmente competenti, dalla Direzione regionale dei vigili
del fuoco per la Campania e comunicati alla Missione Sicurezza, di
cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695. La Direzione regionale dei
vigili del fuoco per la Campania predispone i resoconti mensili
delle spese sostenute per le suddette attivita', completi dei
relativi atti giustificativi, da trasmettere alla Missione
Sicurezza, nonche', per opportuna informazione, al Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della
Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e
dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato ad avvalersi, nel limite di
15 unita', di personale, di varie qualifiche, appartenente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, assegnato in temporanea
utilizzazione, ferma restando l'assegnazione agli uffici di
appartenenza. Al personale tecnico, operativo ed amministrativo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato in compiti di
gestione, di consulenza, di supporto e di «audit» e' attribuito il
trattamento di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonche', ove non
residente nella regione Campania, il trattamento di missione dal
luogo di residenza.
5. L'incarico di responsabile dell'Organo di vigilanza di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 gennaio 2009, e' affidato ad un dirigente generale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, anche da collocare in posizione di
fuori ruolo in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133,
comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
relativamente al numero massimo dei dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in comando e fuori ruolo. Il predetto incarico
e' equiparato ai fini del trattamento economico e di missione a
quello di capo missione ed e' conferito con provvedimento del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/08. 6.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
relativamente ai compensi al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, alle spese straordinarie per le esigenze
logistiche, nonche' per gli oneri di uso e per la manutenzione di
automezzi e delle attrezzature, si provvede a valere sulle
disponibilita' di cui all'art. 8, comma 2-bis del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210 e sulle disponibilita' iscritte nell'apposita
contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 17 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 2
1. Il personale non
appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile in
servizio, a qualsiasi titolo, presso le Missioni di cui all'art. 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno 2008, n. 3682, di cui all'art. 6 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e
di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756 puo' essere impiegato per le
maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella
regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento
economico accessorio sono posti a carico del fondo per la protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando le
risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009
ed anticipati dalle Missioni di rispettiva assegnazione.
Art. 3
1. Le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
del 16 gennaio 1978, n. 513 e di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 26 luglio 1978, n. 417 non si applicano, relativamente alla
cessazione dell'indennita' di trasferta dopo i primi
duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima
localita', nei confronti del personale impiegato presso la Missione
tecnico-operativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682.
Art. 4
1. Al fine di
razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per
l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei
costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di
emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del
sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente
competenti, le Missioni «coordinamento attivita' Dipartimento
protezione civile e rapporti enti territoriali» e «comunicazione»,
di cui alle lettere a) e c), dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno
2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre
2008, sono soppresse.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza,
le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse
strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla
Missione «amministrativo-legale». Con successivo provvedimento del
Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione
Campania si procedera' alla definizione, ai sensi dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo
dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo-legale»,
in ordine ai nuovi ulteriori compiti assegnati alla medesima, anche
al fine di determinare il personale dirigenziale e non, alla stessa
assegnato.
3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:
«8. L'incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di
cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e
puo' essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123.
9. L'incarico di cui al comma 8 puo' essere altresi' attribuito a
personale della pubblica amministrazione, anche militare, in
servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta del capo della
Missione amministrativo-finanziaria, alla nomina di una o piu'
unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il
Capo Missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.
11. Gli incarichi di cui al comma 10 possono essere conferiti, per
la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di
Stato nel rispetto del requisito professionale e culturale per
l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta del Capo Missione,
ai sensi dell'art. 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ovvero possono essere attribuiti con
contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 o conferiti a
personale della pubblica amministrazione, anche militare, in
servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima
fascia di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al
comma 8, ovvero di incarico dirigenziale di seconda fascia di cui al
comma 10, e' attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la
speciale indennita' operativo onnicomprensiva di cui all'art. 22,
comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Al personale in quiescenza
titolare di incarico di Capo della Missione
amministrativo-finanziaria e' attribuito il trattamento economico
pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia.
Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui al comma 10
e' attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di
incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al
presente comma e' attribuito, per il servizio prestato nella regione
Campania, ove non residente nella medesima Regione, il trattamento
di missione dal luogo di residenza.
13. Per il soddisfacimento delle esigenze, anche temporanee, della
Missione amministrativo-finanziaria, di cui all'art. 3, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del
15 aprile 2009 il Sottosegretario di Stato e' autorizzato ad
avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa determinandone la durata ed il relativo compenso in
deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed
all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonche'
ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche
amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in
posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in
deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', nel
rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ad eccezione delle competenze
accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita' di
funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al
personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti
pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del presente
comma, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico
delle amministrazioni di appartenenza. Il Sottosegretario di Stato
e', altresi', autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da
societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa'
che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici,
previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo
pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto
personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi.
14. Al personale con qualifica non dirigenziale, in servizio ai
sensi del comma 13, presso la Missione amministrativo-finanziaria,
ovvero presso le Missioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno
2008, e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per
il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile con possibilita' di retribuzione fino a 120 ore di lavoro
straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti
dalla normativa vigente, sulla base di specifica autorizzazione del
Capo Missione. Al medesimo personale, ove non residente nella
regione Campania e' attribuito invece il trattamento economico di
cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed il
trattamento economico di missione dal luogo di residenza.
15. Al personale dirigente della carriera prefettizia eventualmente
messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze
della Missione amministrativo-finanziaria e' attribuita, a decorrere
dalla data di assegnazione e in relazione ai giorni di effettivo
impiego ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale
nell'ambito della predetta Missione, una speciale indennita'
operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento
economico di missione, parametrata, su base mensile, a 150 ore di
lavoro straordinario nella misura oraria feriale diurna prevista per
il personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la Missione
amministrativo-finanziaria, il Sottosegretario di Stato e'
autorizzato ad avvalersi di consulenze professionali, collegate alla
specificita' propria della Missione stessa determinandone, altresi',
la durata ed il relativo compenso.
17. Gli oneri di cui ai commi da 8 a 16 gravano sulle pertinenti
contabilita' speciali.».
Art. 5
1. In relazione alle
esigenze di coordinamento dell'istruttoria delle verifiche ispettive
relative alla gestione amministrativa e contabile delle attivita'
correlate ai grandi eventi non affidati direttamente alla gestione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonche' delle
attivita' dei Comitati per il rientro nell'ordinario istituiti ai
sensi di ordinanze di protezione civile, il Capo del Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato ad istituire una apposita
Struttura di Missione.
2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1
costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere
conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura
di Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, nel limite di cinque
unita', di personale gia' in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile ovvero di personale militare e civile appartenente
a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che
viene posto in posizione di comando, previo assenso degli
interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in
materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le
medesime esigenze il Capo del Dipartimento della protezione civile
e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di personale con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 e
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma
1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del
Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Art. 6
1. All'art. 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3271 del
12 marzo 2003, il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Il
Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2 costituisce
Struttura di missione temporanea. Per l'espletamento delle funzioni
di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a conferire un incarico
dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi
previsti. Agli oneri relativi si provvede a carico del Fondo per la
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
La presente ordinanza
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2009
Il Presidente:
Berlusconi
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